TRIBUNALE DI SALA CONSILINA - Ordinanza 15 febbraio 2008
G.I., est. Calabrese
Esposito e Adesso (Avv. A. Amato) c. I.C.C. S.p.a. (Avv. F. Bonito Oliva), PREFABIOS S.r.l. (Avv. F. Bonito Oliva) Altilio Marmi (Avv.ti N. e M. Senatore) |
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1. Giudizio civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Concetto di imminenza del danno – Individuazione – Fattispecie. |
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2. Salute – Diritto alla salute – Possibilità di applicazione analogica dell’art. 844 in tema di sopportabilità di immissioni sonore – Sussiste – Ragioni. |
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3. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore – Criteri – Individuazione. |
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4. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore nei rapporti tra privati – Utilizzo dei criteri di cui d.p.c.m. 1° marzo 1991 ed alla l. 26 ottobre 1995 n. 447 – Impossibilità – Ragioni. |
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5. Giudizio civile – Giudizio ex art. 700 c.p.c. – Richiesta di inibitoria di immissioni sonore eccedenti il limite della tollerabilità per lesione del diritto alla salute – Periculum in mora – Sussiste – Ragioni. |
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1. In tema di giudizio ex art. 700 c.p.c., il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute poiché, se è vero che lo strumento cautelare è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato e non le attività potenziali ancora da iniziarsi ed a nulla rileva il rilievo che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) sarebbero idonee a realizzare un danno alla salute dei ricorrenti. |
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2. Poiché il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo, protetto in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana dall’art. 32 della Costituzione, cui è attribuito un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può essere compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici, lo stesso deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, anche facendo ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c. per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà. |
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3. Per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo. |
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4. Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore non può tenersi conto del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) e della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), i quali disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico ed i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c. |
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5. Sussiste il periculum in mora laddove il ricorrente ex art.700 c.p.c. abbia richiesto l’inibizione di attività che producono immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità lamentando una lesione del diritto alla salute, dal momento che tale diritto deve ritenersi pregiudicato anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee e che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, sono capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee (circostanza questa acquisita dalla scienza medica la quale ha evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio). |
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TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
Il Giudice designato, dott.ssa Sabrina Calabrese,
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 12.02.08, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. 508/07 Reg. Gen.
TRA
ESPOSITO ENNIO ARSENIO e ADESSO CARMELINA, in proprio e quali esercenti la potestà sulle figlie minori Esposito Federica ed Esposito Antonella Angela, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfonso Amato,
RICORRENTI
E
I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,
NONCHE’
PREFABIOS S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,
E
ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola e Massimo Senatore,
RESISTENTI
xxxxx
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 9.05.07, i ricorrenti hanno richiesto un provvedimento d’urgenza volto a far cessare le immissioni acustiche e polverose (principalmente diurne) provenienti dai cantieri e dagli stabilimenti delle società convenute, costruiti o comunque in costruzione, in fondi finitimi o a pochi metri di distanza dalla loro abitazione, lamentando immissioni sonore e di polveri intollerabili per la salute degli istanti ed evidenziando il già causato danno alla salute della ricorrente.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando, tra l’altro che l’abitazione dei ricorrenti era sorta in zona agricola confinante con la zona industriale, ove erano siti i fondi di loro proprietà.
xxxxx
Preliminarmente deve esattamente circoscriversi la portata del presente giudizio ex art. 700 cpc, dovendo correttamente rilevarsi che il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute. Difatti, se è vero che lo strumento cautelare ex art. 700 cpc è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave alla salute, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato dagli istanti e non le attività potenziali ancora da iniziarsi sui fondi finitimi. In pratica la tollerabilità o meno delle immissioni va valutata in ordine alle concrete attività posti in essere dai resistenti, non potendosi chiedere l’inibizione giudiziale di una o più attività imprenditoriali ancora non iniziate sui fondi confinanti, sull’asserita affermazione che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) siano idonee sicuramente a realizzare un’immissione intollerabile per i ricorrenti.
Le immissioni, infatti, ai fini dell’apprezzamento della loro presunta od effettiva intollerabilità, vanno valutate in concreto, non spettando al giudice della cautela un giudizio prognostico sull’intollerabilità delle attività legittimamente autorizzate dall’attività amministrativa. Eventuali contestazioni in diritto alle autorizzazioni concesse dal Comune di Caggiano avrebbero dovuto essere fatte valere dagli istanti nelle sedi opportune, osservandosi –in base ad un approfondito studio della giurisprudenza di merito in materia di immissioni– che il giudice civile, adito ex art. 700 cpc a tutela del diritto alla salute in caso di immissioni, deve compiere la sua indagine in base ai dati fattuali effettivamente a sua disposizione, eseguendo un’analisi in concreto della reale intollerabilità delle immissioni, non essendo ragionevole (né possibile) un giudizio di intollerabilità su di un fatto ancora non realizzato. E’, infatti, la nozione stessa di intollerabilità a logicamente reclamare una valutazione in concreto degli eventi potenzialmente lesivi del diritto alla salute degli istanti, non potendosi qualificare come lesivi, perché intollerabili, atti o fatti ancora non posti in essere dai resistenti.
Tanto premesso, la valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni sonore o polverose, lamentate o comunque paventate dai ricorrenti, riguarderà logicamente le attività e le opere all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti e non investirà quel coacervo di attività future, ancora non realizzate, di cui –attualmente– è impossibile apprezzare la concreta idoneità lesiva.
Anticipate queste premesse metodologiche, il giudicante osserva di aver incaricato un CTU specializzato in rilievi fonometrici, ai fini dell’apprezzamento della concreta intollerabilità delle immissioni (sia sonore che polverose) all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti.
Il consulente d’ufficio, [effettuando i rilievi a finestre aperte nonché all’esterno della palazzina dei ricorrenti, e quindi nella massima condizione di rilevamento dei rumori], ha accertato, con ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici, che “allo stato attuale, solo nel fondo, lotti di insediamento industriale di proprietà della società I.C.C., viene esercitata attività cantieristica”, rilevando che “i rumori prevalenti e relativi disturbi sono rilevabili, valutabili e distinguibili, soprattutto in occasione del funzionamento delle suddette macchine operatrici [leggi: macchine di movimentazione del terreno ed automezzi vari] che sono state utilizzate, in numero di una o due unità, specificamente durante la sistemazione ed il completamento delle opere di recinzione”, non configurandosi l’attività di cantiere, come “particolarmente intensa e frenetica; essa è apparsa caratterizzata piuttosto da interventi limitati o concentrati su porzione od aree di cantiere, consistente prevalentemente nella messa in opera della armatura dei basamenti del piazzale. I lavori svolti non hanno assunto connotazioni di sistematicità e continuatività. I rumori conseguentemente non hanno caratteristiche persistenti e stazionarie, ma piuttosto presentano requisiti di variabilità ed impulsività”.
Il CTU ha, quindi, evidenziato –all’esito della sua analisi– che i valori del livello differenziale di immissione (tabelle n. 3 e n. 4) “superano il limite diurno stabilito in 5dB (A), applicabile per le classi dalla I alla V. E’ stato possibile accertare che tale superamento sia da attribuire alle attività del cantiere condotte nei lotti di insediamento industriale della ditta I.C.C. Infatti, in occasione dell’impiego delle macchine di movimentazione di terra, attualmente utilizzate per la sistemazione del piazzale e delle opere di recinzione, si generano specifiche sorgenti sonore che determinano il superamento del suddetto limite differenziale di immissione diurno, secondo l’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997. Tali rumori superiori, come valori assoluti di immissione, risultano superiori al limite previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.P.C.M. 14.11.1997, di 50 dB (A) per il periodo diurno”.
Il CTU ha, inoltre, escluso l’intollerabilità di immissioni polverose, mediante analisi sia all’interno dell’abitazione (con finestre aperte) sia all’esterno del fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Con riguardo ai lotti delle società Altilio Marmi e Prefabios s.r.l., il CTU ha, quindi, rilevato che nel primo lotto sono stati realizzati piccoli interventi, frammentati nel tempo ed in date diverse da quelle dei sopralluoghi, mentre il cantiere Prefabios è risultato del tutto inattivo.
Infine, il CTU ha evidenziato, quale soluzione idonea a ridurre le attuali immissioni prodotte, anche se non continuativamente dal cantiere I.C.C., quella di mettere in opera “barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili”, proponendo –nell’ipotesi di superamento dei livelli di immissioni polverose (“attualmente ridotte a condizioni di normale tollerabilità”)– l’utilizzo di “idonee macchine, nebulizzatori a pioggia, od operazioni di adeguata bagnatura e/o umidificazione delle aree di intervento”.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nello stato dei luoghi accertati e nelle analisi matematiche effettuate e possono, senz’altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione od integrazione.
Emerge, quindi, un quadro che allo stato evidenzia la sussistenza di immissioni intollerabili solo di carattere sonoro, attribuibili ad attività di cantiere della solo I.C.C. s.pa., attività di cantiere che, per loro carattere intrinseco, non sono connotate da continuatività nel tempo. Può, quindi, ritenersi sussistente il fumus boni iuris prospettato dai ricorrenti con riguardo alla convenuta I.C.C. S.p.a. Per orientamento dottrinale e giurisprudenziale che può dirsi oramai pacifico, infatti, il bene della salute ha carattere primario ed assoluto e, nell’ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 e ss. c.c., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo.
La Costituzione, all’art 32, oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute dell’uomo, configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana. Inoltre, il collegamento dell’art. 32 con l’art. 2 Cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può venire compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici (Cass. 6.10.1969 n. 5172, Cass. 11.9.1989 n. 3921, Cass. 6.4.1983 n. 2396).
Per attuare in modo effettivo la doverosa tutela di un diritto che non tollera aggressioni di alcun genere e che deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, secondo le norme di cui all’art. 2043 e ss. c.c., può farsi ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c., non tanto per l’identità dei beni protetti, quanto per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà.
In particolare, deve mutuarsi dall’art. 844 c.c. il criterio della tollerabilità della molestia e la possibilità di estendere l’intervento del giudice al di là della barriera dell’inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto (Cass. 6.4.1983 n. 2396).
I risultati, pur nella sommarietà dell’indagine, dovuta dall’urgenza richiesta dal procedimento, dimostrano senz’ombra di dubbio l’intollerabilità delle immissioni acustiche cagionate dalla I.C.C., nei limiti sopraevidenziati.
È oramai principio consolidato che per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione, deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo (cfr. tra le tante Trib. Milano, 10-12-1992, Trib. Roma 16 marzo 1964; Cass. 1796/1976, Cass. 161/1996, App. Milano 28 febbraio 1995, Trib. Perugia 8 novembre 1997). La correttezza di tale criterio è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato come, così operando, al contrario di ciò che avviene utilizzando il c.d. criterio assoluto –il quale giudica della tollerabilità o meno sulla base del mero superamento di un dato livello di rumorosità– si tiene nella debita considerazione la reale situazione dei luoghi.
Né può ritenersi che su tale metodo di accertamento dell’intollerabilità abbia influito la sopravvenuta emanazione prima del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), poi della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico): infatti, le norme ivi previste disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico e i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c. (v. tra le tante, Pret. Monza 18 luglio 1991, Trib. Catania 13 dicembre 2001 e Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151). È possibile, così, affermare l’intollerabilità delle immissioni anche ove le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale (v. da ultimo, Cass. 951/1999, Cass. 5398/1999, Cass. 1565/2000, Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151).
Sussiste anche il periculum in mora.
Com’è noto, le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria invalidità permanente, una lesione del diritto alla salute. Per aversi lesione del diritto alla salute, infatti, non occorre che vi sia una menomazione definitiva dell’integrità psico-fisica, ben potendo esservi un danno al detto bene anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee. E che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, siano capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee, è un dato acquisito della scienza medica. Questa ha, infatti, evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio. E tali sono i pregiudizi accusati dalla ricorrente, come da certificazioni mediche in atti.
In base a quanto detto, ai fini della tutela sommaria ed urgente del diritto, appare necessario (ma anche sufficiente) ordinare alla società convenuta I.C.C. S.p.a. di approntare barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle successive attività di cantiere, configurandosi tali rimedi, suggeriti dalla tecnica, allo stato ed alla luce del quasi completamento del cantieri, come idonei a ricondurre le immissioni al di sotto della soglia dell’intollerabilità.
Le spese di lite e consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra i ricorrenti e le convenute società Altilio Marmi s.n.c. e Prefabios S.r.l., alla luce del globale esito del procedimento, delle risultanze della consulenza tecnica e del comportamento complessivo delle parti.
Si osserva, inoltre, che ogni istanza depositata dopo il momento di riserva del giudice, (ed in particolare quelle del difensore degli istanti in data 19.02.08), risulta essere irrituale, potendo gli asseriti “mutamenti delle circostanze ” eventualmente essere oggetto di apposita istanza ex art. 669 decies cpc nelle forme di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Sala Consilia, ogni altra domanda od eccezione disattesa, così provvede:
- ordina alla I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., di predisporre apposite barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle eventuali successive attività di costruzione del cantiere;
- condanna la I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e gli altri convenuti “PREFABIOS S.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t. ed “ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. s.n.c.”, in persona del legale rapp.te p.t.;
- pone a carico della I.C.C. S.p.a. convenuta le spese di consulenza a favore dell’Ing. Sergio Castaldo, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui € 800,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CNI al 2% come per legge, comprensivi dell’acconto già disposto di Euro 700,00, disponendo che la I.C.C. s.p.a. rimborsi ai ricorrenti l’anticipo già disposto, qualora sia stato da questi versato al CTU.
Si comunichi.
Sala Consilina, 25 febbraio 2008
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Calabrese
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