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n. 4-2008 - © copyright

 

T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 21 marzo 2008 n. 93
Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Demattio
AVESANI Enrico, in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETÁ HOTEL GRIEN di AVESANI Enrico & Co. s.n.c. (avv.ti prof. D. Florenzano, C. Antonucci e R. Olivotto Terwege) c/ il COMUNE di CASTELROTTO (avv. A. Mulser) e nei confronti delle SOCIETÁ SCHWEIGKOFLER GmbH; SOCIETÁ KASSLATTER & OBLETTER KG der Barbara OBLETTER & CO. S.A.S.; SOCIETÁ W & W S.a.S. di NOGLER KOSTNER Laura & Co.; LARDSCHNEIDER Rufolf Engelbert (avv.ti P. Platter e M. Menestrina)


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Disciplina provinciale di Bolzano – Artt. 46 e 47 bis L.P. 11 agosto 1997 n. 13 – Disciplina del piano di attuazione per le zone di espansione destinate ad insediamenti produttivi – Norme che prevedono l’assegnazione di aree ed il rilascio della concessioni edilizie anche in assenza del piano di attuazione – Natura eccezionale – Potere discrezionale della P.A. – Criteri di esercizio.

Le norme di cui agli artt. 46 e 47 bis, L.P. Bolzano 11 agosto 1997 n. 13, che prevedono, rispettivamente, che, anche in assenza del piano di attuazione per le zone di espansione destinate ad insediamenti produttivi, possono essere determinate le singole aziende da insediare in tali zone e possono essere rilasciate concessioni edilizie destinate alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree - previa assegnazione dell’area da parte della Giunta comunale (o provinciale) -, costituiscono norme di carattere eccezionale, l’applicazione delle quali è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione e, quindi, soggetta a puntuale motivazione sia in ordine alle circostanze che rendono necessario (o, comunque, opportuno) il ricorso ad assegnazioni in assenza di un piano di attuazione, sia in ordine alla salvaguardia degli interessi e delle aspettative di altri proprietari o interessati e quindi, in definitiva, in ordine all’interesse pubblico – da perseguire comunque – di garantire un ordinato e economico assetto della zona produttiva in base ad una valutazione complessiva e globale degli interessi concernenti l’intera zona. (1)

 

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(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista (A. Faccon)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 93/2008 Reg. Sent.
N. 309/2005 Reg. Ric.
sentenza depositata 21.03.2008

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente; Hugo DEMATTIO - Consigliere relatore; Hans ZELGER - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere

 

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 309 del registro ricorsi 2005 presentato da

 

1) AVESANI Enrico, in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETÁ HOTEL GRIEN di AVESANI Enrico & Co. s.n.c., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Damiano Florenzano e Claudio Antonucci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Olivotto Terwege in Bolzano, Via Rosmini, 79, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrenti -

 

c o n t r o

 

COMUNE di CASTELROTTO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 469/2005 dd. 23.11.2005 rappresentato e difeso dall'avv. Alfred Mulser, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Galleria Europa, 26, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

 

e nei confronti delle
1) SOCIETÁ SCHWEIGKOFLER GmbH, in persona del proprio rappresentante legale p.t., Alois Schweigkofler;

 

2) SOCIETÁ KASSLATTER & OBLETTER KG der Barbara OBLETTER & CO. S.A.S., in persona del proprio rappresentante legale p.t. Obletter Barbara;

 

3) SOCIETÁ W & W S.a.S. di NOGLER KOSTNER Laura & Co., in persona del proprio rappresentante legale p.t., Nogler Kostner Laura;

 

4) LARDSCHNEIDER Rufolf Engelbert, tutti rappresentati e difesi giusta procure a margine del presente atto, dagli avv.ti Peter Platter e Michele Menestrina con elezione di domicilio presso il di loro studio in Bolzano, in P.tta della Mostra 2, - controinteressati -

 

per l'annullamento
1) della concessione edilizia n. 226/2005 del 20 settembre 2005 del Sindaco del Comune di Castelrotto, avente ad oggetto la “realizzazione di un fabbricato artigianale con appartamenti di servizio e con un bar-ristorante nella zona per insediamenti produttivi Roncadizza” sulle pp.ff. 3075/1 e 3075/2 C.C. Castelrotto;
2) della “concessione di autorizzazione speciale al sig. Schweigkofler Alois della Ditta Schweigkofler SRL di Renon per la riduzione della distanza dalla p.f. 7217/1” di cui alla deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castelrotto n. 558/2005 del 19 ottobre 2005;
3) della nota racc. a.r. prot. n. 12288 del Sindaco del Comune di Castelrotto dd. 18 ottobre 2005;
4) di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, ivi compresa la deliberazione della Giunta comunale di Castelrotto n. 276/2005 dd. 8 giugno 2005 (mai comunicata al ricorrente), avente ad oggetto “assegnazione formale ai sensi dell’art. 46 L.P. 13/1997 delle pp.ff. 3075/1 e 3075/2 nonché della p.ed. 1395 C.C. Castelrotto a Schweigkofler Alois (724,494/1000), Obletter Barbara (51,148/10000), Nogler Kostner Laura (45,490/1000) und Lardschneider Rudolf Engelbert (178,868/10000)” e della convenzione rep. N. 368 dd. 1 agosto 2005,
e per la reintegrazione in forma specifica, anche attraverso il risarcimento del danno
e per l’annullamento
con atto di motivi aggiunti 2 febbraio 2006
- del provvedimento del Sindaco del Comune di Castelrotto 28 novembre 2005 avente ad oggetto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 226/2005;
- della deliberazione della Giunta comunale del 16 novembre 2005 avente ad oggetto la presa di posizione al ricorso del sig. Enrico Avesani contro la delibera della giunta comunale n. 558/2005 del 19.10.2005 (impugnata con il ricorso principale);
con atto di motivi aggiunti 15 maggio 2006
- della concessione 7 marzo 2006 in variante della concessione n. 226 impugnata con il ricorso principale;
con atto di motivi aggiunti 10 ottobre 2006
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 75/2006 del 18 settembre 2006;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 577/2006 del 27 settembre 2006, relative, rispettivamente, alla sdemanializzazione e vendita all’asta pubblica dell’area stradale dimessa p.f. 7217/6;
infine, con atto di motivi aggiunti 23 ottobre 2007 (depositato il 17 novembre 2007)
- dell’ordinanza n. 48/2007 del 18 luglio 2007 del Sindaco del Comune di Castelrotto avente ad oggetto la demolizione delle parti di edificio di cui è causa già realizzato sul lato sud per mancato rispetto della distanza dal confine di zona.

 

Visto il ricorso notificato il 22.11.2005 e depositato in segreteria il 25.11.2005 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto dd. 05.12.2005, della Societá Schweigkofler S.R.L., della Società Kasslatter & Obletter KG der Barbara Obletter & Co. S.A.S., della Societá W&W S.A.S. di Nogler Kostner Laura & Co e del sig. Lardschneider Rudolf Engelbert dd. 2.12.2005 ;
Vista l'ordinanza n. 212/05 dd. 06.12.2005 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata dai ricorrenti;
Viste le memorie prodotte;
Visti i motivi aggiunti, depositati dal procuratore dei ricorrenti in data 16.02.2006, 25.05.2006 e 13.10.2006 e 23.10.2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 23.01.2008 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. S. Manica in sostituzione dell’avv. D. Florenzano per i ricorrenti, l’avv. A. Mulser per il Comune di Castelrotto e l’avv. M. Menestrina per le Societá Schweigkofler Gmbh, la Kasslatter & Obletter KG der Barbara Obletter & Co. S.a.s., la W & W S.a.s. di Nogler Kostner Laura & Co. e per Lardschneider Rufolf Engelbert;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Sono impugnati:
con il ricorso principale
- la concessione edilizia n. 226/2005 del 20.09.2005 del Sindaco del Comune di Castelrotto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato artigianale con accessori nella zona di insediamenti produttivi Roncadizza sulle pp.ff. 3075/1 e 3075/2 c.c. Castelrotto;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castelrotto n. 558/2005 del 19.10.2005 avente ad oggetto la concessione di autorizzazione speciale per la riduzione della distanza dalla p.f. 7217/1 ;
- la nota raccomandata del Sindaco del Comune di Castelrotto del 18.10.2005;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 276/2005 del 8.06.2005 avente ad oggetto l’assegnazione formale ai sensi dell’art. 46 L.P. n. 13/1997 delle pp.ff. 3075/1 e 3075/2 e della p.ed. 1395 c.c. Castelrotto ai controinteressati;
- la convenzione n. 368 del 1.08.2005.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
1) Incompetenza assoluta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45, 46, 47, 47 bis e 47 ter L.P. 11 agosto 1997 n. 13. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 11 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione delle disposizioni del P.U.C. del Comune di Castelrotto concernenti la zona per insediamenti produttivi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto; illogicità e ingiustizia. Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e contraddittoria. Eccesso di potere per sviamento e falsità della causa.
2) Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 70 L.P. 11 agosto 1997 n. 13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, N.T.A. del P.U.C. del Comune di Castelrotto. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; manifesta irragionevolezza; errata valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per motivazione carente, erronea, perplessa e contraddittoria.
3) Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 112 L.P. n. 13/97 e 43 D.P.G.P. 23 febbraio 1998 n. 5. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 D.lgs. 20 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 26 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 7 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; manifesta illogicità ed irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per motivazione perplessa, contraddittoria e carente. Eccesso di potere per falsità della causa.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. L.P. n. 13/97. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento di potere e falsità della causa.
Il ricorrente ( in proprio e quale legale rappresentante della soc. Hotel Grien di Avesani Enrico & Co. S.n.c.) chiede il risarcimento dei danni nella forma della reintegrazione in forma specifica e per equivalente nella misura di Euro 650.00,00 (seicentocinquantamila).
Si è costituito il Comune di Castelrotto ed ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera di assegnazione.
Ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con atto di motivi aggiunti 2 febbraio 2006 sono impugnati:
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Castelrotto 28 novembre 2005 avente ad oggetto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 226/2005;
- la deliberazione della Giunta comunale del 16 novembre 2005 avente ad oggetto la presa di posizione al ricorso del sig. Enrico Avesani contro la delibera della giunta comunale n. 558/2005 del 19.10.2005 (impugnata con il ricorso principale).
Sono dedotti i seguenti motivi:
(Sul primo provvedimento) Violazione dell’art. 70 L.P. 11 agosto 1997 n. 13. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e ss. L.P. n. 13/1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 11 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per violazione della deliberazione della Giunta comunale n. 558 del 19 ottobre 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto; illogicità e ingiustizia. Sviamento e falsità della causa.
(Sul secondo provvedimento) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 °L.P. 11 agosto 1997 n. 13, dell’art. 43 D.P.G.P. 23 febbraio 1998 n. 5, dell’art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, degli artt. 7 e 11 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dell’art. 28 N.T.A. del P.U.C. del Comune di Castelrotto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; omessa valutazione di circostanze rilevanti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia. Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e contraddittoria. Eccesso di potere per sviamento e falsità della causa.
Con motivi aggiunti 15 maggio 2006 è stata poi impugnata la concessione 7 marzo 2006 in variante della concessione n. 226 impugnata con il ricorso principale.
A sostegno sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 L.P. n. 13/1997, degli artt. 45 e ss. L.P. n. 13/1997, degli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 7 e 11 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17. Violazione dell’art. 28 N.T.A. del P.U.C. del Comune di Castelrotto. Eccesso di potere per violazione della deliberazione della Giunta comunale di Castelrotto n. 558 del 19 ottobre 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia. Sviamento e falsità della causa.
Con motivi aggiunti 10 ottobre 2006 sono state impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 75/2006 del 18 settembre 2006 della Giunta comunale n. 577/2006 del 27 settembre 2006, relative, rispettivamente, alla sdemanializzazione e vendita all’asta pubblica dell’area stradale dimessa p.f. 7217/6.
In ordine a detta impugnazione la parte ricorrente ha dichiarato, con scrittura 23 ottobre 2007, il sopravvenuto difetto di interesse.
Infine, con atto di motivi aggiunti 23 ottobre 2007 (depositato il 17 novembre 2007) è impugnata:
l’ordinanza n. 48/2007 del 18 luglio 2007 del Sindaco del Comune di Castelrotto avente ad oggetto la demolizione delle parti di edificio di cui è causa già realizzato sul lato sud per mancato rispetto della distanza dal confine di zona.
Sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 L.P. n. 13/1998, degli artt. 3 e 7 legge n. 241/1990, degli artt. 7 e 11 L.P. n. 17/1993. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; ommessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto; contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento e falsità della causa.
In ordine ai motivi aggiunti la difesa resistente ne ha chiesto l’inammissibilità e, comunque, la loro infondatezza.
All’udienza del 23 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso principale è fondato e l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati travolge gli ulteriori provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti come in epigrafe elencati, ad eccezione della deliberazione del Consiglio comunale n. 75/2006 del 18 settembre 2006 e della deliberazione della Giunta comunale n. 577/2006 del 27 settembre 2006, provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti 10 ottobre 2006, divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Va premesso che la parte ricorrente è proprietaria – come lo sono le parti controinteressate - di un fondo (p.f. 3070/16 c.c. - frutto del frazionamento della p.f. 3070/1 di Avesani Enrico e conferimento alla soc. Hotel Grien dello stesso Avesani Enrico -) Castelrotto nella zona di espansione per insediamenti produttivi in località Roncadizza.
Di tale zona fa parte anche la p.f. 7217/6 di proprietà del Comune di Castelrotto.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 276/2005 dell’8 giugno 2005 le particelle di proprietà dei controinteressati sono state formalmente assegnate ai rispettivi proprietari per lo svolgimento delle attività artigianali e commerciali come da domanda.
Si tratta di un terreno con una superficie complessiva di 7.281 m2 (tutta la zona copre una superficie complessiva di 7.935 m2).
L’assegnazione – in assenza di un piano di attuazione - è avvenuta “ai sensi dell’art. 46 L.P. n. 13/1997” e “alle condizioni di cui all’art. 47 – bis della stessa legge e alle condizioni speciali di cui alla bozza di convenzione” allegata alla deliberazione.
Successivamente (in data 20 settembre 2005) è stata rilasciata ai controinteressati la concessione edilizia n. 226/2005 avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato artigianale con appartamenti di servizio e un bar ristorante sulle particelle di loro proprietà e con deliberazione giuntale 19 ottobre 2005 è stata autorizzata la riduzione della distanza dalla p.f. 7217/1 di proprietà del Comune.
I succitati provvedimenti, compresa la convenzione di data 1 agosto 2005, stipulata dal Comune con gli assegnatari, costituisce oggetto del ricorso principale.
Orbene, con un primo complesso motivo – diretto contro il provvedimento di assegnazione - la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in primis degli artt. 45, 46 e 47–bis della legge urbanistica, carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi in materia di giusto provvedimento.
Le censure sono fondate sotto i qui considerati profili.
In linea di diritto va premesso che a norma dell’art. 45 della legge urbanistica provinciale (L.P. 11 agosto 1997 n. 13, nel testo vigente all’epoca) per le zone di espansione destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti piani di attuazione o dai Comuni (o dalla Provincia per le zone di interesse provinciale) oppure dai proprietari che rappresentano almeno 2/3 della superficie di zona (comma 4).
Ai sensi dell’art. 38, richiamato dall’art. 45, il piano di attuazione deve comprendere l’intera zona di espansione e deve avere il contenuto indicato dallo stesso art. 38.
A norma dell’art. 47 – bis della legge urbanistica (articolo aggiunto dalla L.P. 21 marzo 2003 n. 5) già prima dell’elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le singole aziende da insediare, “fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell’amministrazione competente, concernente l’assegnazione definitiva.”
A norma dell’art. 46, anche in assenza del piano di attuazione, possono essere rilasciate concessioni edilizie destinate alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree, previa assegnazione dell’area da parte della Giunta comunale (o provinciale).
Il Collegio rileva che la ratio della disposizione di cui al sopra richiamato art. 45, che per le zone di espansione destinate ad insediamenti produttivi prescrive perentoriamente (“devono essere predisposti piani di attuazione”) l’elaborazione di un piano attuativo per l’intera zona destinata dal piano urbanistico ad insediamenti produttivi, è da ricercarsi nella funzione e finalità di detto strumento di pianificazione che va individuata nella necessità di garantire un ordinato assetto e sviluppo urbanistico dell’ambito nel quale dovranno inserirsi nuove aziende (oppure dovranno trovare adeguata collocazione aziende già esistenti) e di offrire alle imprese già proprietarie o ad altre interessate a prezzo agevolato (previo esproprio) le aree occorrenti per il loro insediamento.
Sotto quest’ultimo profilo il piano di attuazione così finalizzato non appare soltanto come strumento di pianificazione urbanistica, ma anche come strumento di politica economica.
Ciò posto non vi è chi non veda che le disposizioni sopra richiamate che permettono un’assegnazione di aree singole e il rilascio delle relative concessioni edilizie già prima dell’elaborazione di un piano di attuazione comprendente l’intera zona siano norme di carattere eccezionale, l’applicazione delle quali è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione e quindi soggetta a puntuale motivazione sia in ordine alle circostanze che rendono necessario (o, comunque, opportuno) il ricorso ad assegnazioni in assenza di un piano di attuazione, sia in ordine alla salvaguardia degli interessi e delle aspettative di altri proprietari o interessati e quindi, in definitiva, in ordine all’interesse pubblico – da perseguire comunque – di garantire un ordinato e economico assetto della zona produttiva in base ad una valutazione complessiva e globale degli interessi concernenti l’intera zona.
Il provvedimento di assegnazione impugnato, che si limita al richiamo del contenuto delle domande presentate dagli interessati, non appare sostenuto in nessun modo neppure da un minimum di motivazione nei termini di cui si è detto, per cui, con tutta l’evidenza, è viziato per carenza motivazionale.
Lo stesso provvedimento non appare poi abbia seguito la procedura prevista dall’art. 47 – bis della legge urbanistica che per il caso di assegnazione di terreni in carenza di piano di attuazione prevede una prima fase di assegnazione provvisoria e quindi una seconda fase distinta di “formale assegnazione definitiva”, laddove nel caso di specie si è provveduto subito ad una non meglio definita “ assegnazione formale”.
Il provvedimento di assegnazione appare poi viziato sotto il profilo della mancata comunicazione all’odierna parte ricorrente dell’avvio del procedimento per renderle possibile un’eventuale partecipazione.
Non pare dubbio che la parte ricorrente, quale proprietaria di un terreno potenzialmente assoggettato alla previsione di un’assegnazione (con o senza piano di attuazione) come tale sia portatore di un interesse qualificato all’assetto e sviluppo urbanistico della zona che per principio – come si è spiegato sopra – investe l’intera zona per insediamenti produttivi.
Sotto questo profilo è chiaramente infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa del Comune che vorrebbe far decorrere il termine dell’impugnazione del provvedimento di assegnazione dalla data della sua pubblicazione all’albo del Comune
Infine, il provvedimento appare viziato per difetto di istruttoria in ordine agli esatti confini della zona, tra i singoli fondi della zona e il demanio stradale comunale e quindi in ordine alle distanze da osservare per le costruzioni.
Tale oggettiva incertezza in merito al reale andamento dei confini viene lamentato dalla stessa difesa dei controinteressati (in memoria 12.01.2008, pagine 5, 6 e 7) oltre che dalla parte ricorrente che afferma che ad alcuno dei controinteressati sarebbe stata assegnata parte del fondo di sua proprietà e che il Comune di Castelrotto abbia ritenuto che una parte del suo fondo appartenesse al demanio (pag. 14 del ricorso).
Ed è stata proprio questa incertezza che ha causato l’emanazione dei successivi provvedimenti, impugnati con i motivi aggiunti, come esposto in epigrafe.
Tale incertezza avrebbe potuto essere evitata in base ad un’accurata istruttoria.
Da quanto precede il provvedimento di assegnazione e, per riflesso e per illegittimità derivata, va annullata la concessione edilizia.
Diventano obsoleti tutti i successivi provvedimenti ad eccezione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2006 del 18 settembre 2006 e della deliberazione della Giunta comunale n. 577/2006 del 27 settembre 2006, per i quali il relativo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
Va però rigettata la domanda di risarcimento danni perché non provata.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti 10 ottobre 2006.
Accoglie il ricorso principale e gli altri ricorsi per motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008.



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