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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 21 marzo 2008 n. 92
Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Demattio
R. G. (avv.ti G. Di Matteo e M. Vezzali) c/ la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (avv.ti R. von Guggenberg e C. Bernardi) e nei confronti del COMUNE DI BOLZANO


1. Stranieri - Profughi – Benefici – Rilascio di autorizzazioni e concessioni anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative - Art. 17 L. 26 dicembre 1981 n. 763 – Presupposti.

 

2. Stranieri - Profughi – Benefici – Rilascio di autorizzazioni e concessioni anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative - Art. 17 L. 26 dicembre 1981 n. 763 – Ambito della deroga.

1. L’art. 17, comma 1, L. 26 dicembre 1981 n. 763, che prevede che “i profughi (…), che intendono riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l’attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l’autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l’iscrizione all’albo relativamente all’attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative”, mira a consentire la continuazione dell’attività effettivamente e legittimamente svolta nei territori di provenienza, ai fini di assicurare il pieno inserimento dei profughi nella comunità nazionale; pertanto, a fronte alla richiesta di autorizzazione, l’Amministrazione deve accertare, sulla base della documentazione e degli elementi offerti dal richiedente e sulla base, eventualmente, di apposita istruttoria, la natura e l’entità complessiva dell’attività precedentemente svolta onde rilasciare al richiedente, se del caso, un’autorizzazione che sia corrispondente a quella già posseduta. (1)

 

2. L’art. 17, comma 1, L. 26 dicembre 1981 n. 763, nella parte in cui prevede la possibilità di deroga alle vigenti disposizioni legislative, in sede di rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni ad albi a favore dei profughi, limita tale deroga – in ossequio ai principi costituzionali (artt. 3 e 97 Cost.) – all’ambito delle norme prettamente di carattere commerciale (abilitazioni, requisiti tecnici e di capacità, requisiti morali e professionali ed altro e forse anche norme relative ai piani di commercio) e non anche alle norme urbanistiche, paesaggistiche e relative all’igiene, che riguardano interessi primari, quali l’ordinato assetto del territorio e la salute. (2)

 

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(1 - 2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.(A. Faccon)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 92/2008 Reg. Sent.
N. 518/1996 Reg. Ric.
Sentenza depositata 21.03.2008

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere; Hugo DEMATTIO - Consigliere relatore; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere

 

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso iscritto al n. 518 del registro ricorsi 1996 presentato da

 

R. G., rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Di Matteo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Vezzali in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47, giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione dd. 06.03.2007, - ricorrente -

 

c o n t r o

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4832 dd. 14.10.1996, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg e Cristina Bernardi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

 

e nei confronti del

 

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, - non costituito -

 

per l'annullamento
del provvedimento dell’Assessore al Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano Prot. n. Dr. ME/AM/2744 dd. 18.06.1996, avente per oggetto il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di un esercizio di commercio al dettaglio con tabella merceologica VIII da attivarsi in Bolzano, presso il Mebocenter di via Castelfirmiano 35, e di qualsiasi altro atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

 

Visto il ricorso notificato il 04.10.1996 e depositato in segreteria il 24.10.1996 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 31.10.1996;
Vista la sentenza di sospensione del giudizio n. 147/03, depositata in data 18.04.2003;
Vista la memoria prodotta;
Vista la comparsa di costituzione di nuovo difensore per la ricorrente, depositata in data 26.03.2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 27.02.2008 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. M. Pojer, in sostituzione dell’avv. C. Rubbo per la ricorrente e l’avv. C. Bernardi per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

È impugnato il provvedimento dell’Assessore al Commercio della Provincia autonoma di Bolzano del 18 giugno 1996 avente per oggetto il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di un esercizio di commercio al dettaglio con tabella merceologica VIII da attivarsi in Bolzano, presso il Mebo Center di via Castel Firmiano.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
“ Violazione art. 17 legge 26.12.1981 n. 763. Travisamento dei principi ispiratori della medesima legge. Mancata applicazione art. 27, ult. comma legge 11.06.1971 n. 426. Travisamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato rispetto a precedente provvedimento di concessione edilizia. Violazione art. 41 Costituzione.”
Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con sentenza n. 147/2003 del 26.03.2003 (depositata il 18.04.2003) questo Tribunale ha sospeso il giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato nel procedimento di appello n. 6536, ritenuta pregiudiziale alla presente controversia in quanto afferente alla questione giuridica della possibilità del rilascio, nello stesso Mebo Center trovantesi in zona di verde agricolo, di un’autorizzazione di vendita al dettaglio come richiesta dalla ricorrente.
La decisione del Consiglio di Stato, che ha definitivamente escluso il rilascio di licenze al dettaglio nella zona, è stata depositata il 2.04. 2003.
All’udienza del 27 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso è infondato.
Va premesso che la ricorrente, alla quale, con decreto del Prefetto di Milano di data 30.09.1992, era stata riconosciuta la qualità di profuga, con istanza 30.12.1994, diretta al Sindaco di Bolzano, ha chiesto la commutazione della licenza commerciale per la tabella VIII°, rilasciata dal Comune di Mogadiscio (Somalia), in licenza commerciale italiana, ed “il conseguente rilascio di tabella VIII, all’indirizzo, Centro Polifunzionale MEBO-CENTER, C. Firmiano in Ponte Adige, Bolzano, avente una superficie di mq 2.550.”
Con il decreto qui impugnato del 18 giugno 1996 l’Assessore provinciale al commercio, previa deliberazione della Giunta provinciale nonché parere (negativo) della Commissione provinciale per il commercio, ha respinto l’istanza su un triplice rilievo:
- che non ci sarebbe equivalenza dell’ attività svolta nel territorio di provenienza come dichiarata dalla ricorrente (ed attestata) dal Governo locale di Mogadiscio (gestione di 5 centri commerciali di grandi dimensioni, di cui uno a Mogadiscio di 2.550 mq) con quella esercitanda nel Mebo-Center (secondo una nota del Ministero degli affari esteri italiano in Mogadiscio non operano “supermercati” bensì spacci di generi misti “di limitatissime dimensioni” e che le attestazioni relative a licenze di “supermercato” devono intendersi come licenza per la rivendita di alcuni articoli di generi misti);
- che secondo le direttive del piano commerciale provinciale per le grandi strutture di vendita non vi è più disponibilità di contingente nel comprensorio di Bolzano per il rilascio di nuove autorizzazioni;
- e che nell’edificio del Mebo – Center, trovantesi in zona di verde agricolo, non sarebbe urbanisticamente legittimo il rilascio di licenze per la vendita al dettaglio, anche in relazione alla concessione edilizia che prevederebbe soltanto il commercio all’ingrosso.
La ricorrente, con i motivi dedotti, in sostanza lamenta la violazione dell’art. 17 della legge 26.12.1981 n. 763 nella sua ratio (beneficio, spettante al profugo di poter ricostruire in Italia la stessa situazione economico-patrimoniale e lavorativa goduta nel paese di provenienza) e nella sua lettera, in quanto prevede espressamente che, per far godere al profugo il beneficio di cui si è detto, si può prescindere dalle disposizioni legislative vigenti in Italia, comprese le disposizioni previste nei piani di commercio e nei piani urbanistici.
Ci sarebbe poi piena equivalenza tra l’attività svolta dalla ricorrente in Somalia e quella intesa svolgere in Italia.
I motivi non sono fondati.
La disposizione di cui all’invocato art. 17, comma 1 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 secondo cui “i profughi…., i quali intendono riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l’attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l’autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l’iscrizione all’albo relativamente all’attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative” è imperniata sul principio dell’autorizzazione alla “ripresa” sul territorio italiano dell’attività interrotta all’estero, ai fini di assicurare il pieno inserimento dei profughi nella comunità nazionale.
Il contenuto del beneficio, quindi, è individuato con riferimento finalistico alla continuazione dell’attività effettivamente e legittimamente svolta.
Conseguentemente, l’applicazione della disposizione richiede che, di fronte alla richiesta di autorizzazione proveniente da chi riveste lo status di profugo, l’Amministrazione debba accertare, sulla base della documentazione e degli elementi offerti dal richiedente e sulla base, eventualmente, di apposita istruttoria, la natura e l’entità complessiva dell’attività precedentemente svolta onde rilasciare al richiedente, se del caso, un’autorizzazione che sia corrispondente a quella già posseduta per assicurare al medesimo la ripresa di una attività economica sostanzialmente equivalente a quella già svolta nei territori di provenienza.
Orbene, nella specie, in base alle informazioni assunte dall’Amministrazione presso il Ministero degli Affari esteri (allegati n. 7 e 8 nel fascicolo della Provincia) era emerso che le licenze commerciali somale per l’apertura di strutture commerciali di grandi dimensioni andavano valutate cum grano salis in ordine alle loro caratteristiche merceologiche, commerciali e dimensionali, strutture che pur denominate “supermercati” non corrispondono lontanamente ai supermercati italiani e che tutte le Regioni d’Italia avevano segnalato al Ministero delle perplessità in ordine alla massiccia richiesta di commutazione di licenze somale per strutture commerciali di rilevante dimensione sul territorio nazionale.
Sulla base degli elementi così acquisiti (dando maggior valore probatario alle ricerche del Ministero (italiano) che non alle attestazioni del Governo di Mogadiscio) la Provincia ha quindi legittimamente escluso l’equivalenza tra le due attività e negata l’autorizzazione.
In ogni caso poi assume carattere assorbente una interpretazione conforme ai principi della Costituzione del citato art. 17, comma 1 della legge 763/1981, specie in relazione all’inciso “anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative”.
È indubbio che il legislatore abbia ragionevolmente distinto la situazione del profugo involontario da quella del comune cittadino, circostanza che lo ha indotto a creare norme di agevolazione dei confronti del primo.
Tali agevolazioni debbono però restare, per quanto ragionevoli, entro i limiti del principio della sostanziale eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 della Costituzione) oltre che del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 97), per cui il beneficio della deroga “alle vigenti disposizioni legislative” non può certamente essere interpretato in senso assoluto, quasi che il profugo, nel riprendere in Italia l’attività che ha dovuto abbandonare nel paese di provenienza, possa operare legibus solutus, in un limbo appositamente per lui creato.
La disposizione va quindi interpretata restrittivamente, sì da non porsi in contrasto con i principi costituzionali di cui si è detto (e che renderebbe incostituzionale la norma).
Ciò posto, a parere del Collegio la deroga alla legge può al massimo essere consentita nell’ambito delle disposizioni prettamente di carattere commerciale (abilitazioni, requisiti tecnici e di capacità, requisiti morali e professionali ed altro e forse anche norme relative ai piani di commercio) e non anche urbanistiche e paesaggistiche e p.es. norme relative all’igiene, che riguardano interessi primari quali l’ordinato assetto del territorio e la salute.
Come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, le norme urbanistiche della Provincia di Bolzano non consentono il commercio al dettaglio nell’edificio del Mebo – Center, nel quale la ricorrente vorrebbe riprendere l’attività commerciale dismessa in Somalia.
Per quanto precede il ricorso dev’essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 27.02.2008.



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