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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 11 dicembre 2007 n. 374
Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Mosna
LEA COSTRUZIONI S.r.l. (avv. B. Castrignanò) c/ la PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO (avv.ti M. Larcher, A. Roilo e P. Pignatta) e nei confronti della
SEESTE BAU S.p.a. (n.c.)


Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione - Provincia Autonoma di Bolzano – L.. 17 giugno 1998 n. 6 - Offerta riscontrata anomala – Esclusione dell’offerta anomala e nuovo calcolo dei punteggi – Necessità – Non sussiste.

In tema di aggiudicazione di lavori pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 52 della L.P. Bolzano 17 giugno 1998 n. 6, col prevedere che se l’impresa non offre le giustificazioni richieste in ordine all’anomalia dell’offerta, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dell’anomalia della relativa offerta, non impone all’amministrazione di far luogo all’esclusione dell’offerta anomala e ad un nuovo calcolo dei punteggi con riferimento all’elemento di valutazione delle offerte costituito dal “prezzo”. (1)

 

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(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Faccon)


N. 374/2007 Reg. Sent.
N. 75/2005 Reg. Ric.
depositato il 11.12.2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Hugo DEMATTIO - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2005

presentato da
LEA COSTRUZIONI S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Domenico Cataldo, rappresentata e difesa dall’avv. Brizia Castrignanò, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Bolzano, C.so Italia n. 29, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente –

contro



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente –

e nei confronti della
SEESTE BAU S.p.a., - non costituita –

per l'annullamento
del verbale della Commissione di gara dell’08.03.2005, integrativo al verbale racc. n. 23 dell’01.02.2005 di procedura aperta per l’appalto dei lavori per la costruzione dell’Istituto magistrale “G. Pascoli nella nuova zona di espansione “Resia 1” a Bolzano: opere al grezzo, nella parte in cui i lavori vengono definitivamente affidati all’impresa Seeste Bau S.p.a..

Visto il ricorso notificato il 04.04.2005 e depositato in segreteria il 05.04.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 15.04.2005;
Vista l'ordinanza n. 63 dd. 19.04.2005 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 21.11.2007 il consigliere Luigi Mosna ed ivi sentito l’avv. A. Castrignanó in sostituzione di B. Castrignanò per la ricorrente e l’avv. S. Beikircher in sostituzione di M. Larcher per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con bando di gara pubblicato in data 17.11.2004 veniva indetta da parte della Provincia autonoma di Bolzano una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’istituto magistrale “G. Pascoli” nella nuova zona di espansione “Resia 1” a Bolzano — opere al grezzo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara partecipavano sette ditte, tra cui l’impresa Lea Costruzioni s.r.l..
Nel corso del procedimento la Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto all’apertura delle buste “c”, contenenti le offerte economiche (“prezzo”) e il tempo (“riduzione durata dei lavori”), redigeva la graduatoria finale, da cui risultava essersi classificata al primo posto l’impresa Mederle G.m.b.H, alla quale veniva, quindi, aggiudicato provvisoriamente l’esecuzione dei lavori appaltati.
A quest’ultima, peraltro, venivano richieste giustificazioni con riferimento all’anomalia dell’offerta e, successivamente, la Commissione giudicatrice, valutate e ritenute inadeguate le stesse, in data 08.03.2005, disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’impresa Mederle G.m.b.H.
Quindi, la Commissione provvedeva a redigere una nuova graduatoria, nella quale si collocava al primo posto la controinteressata società Seeste Bau S.p.A., omettendo di ricalcolare i punteggi spettanti alle imprese rimaste in gara per l’elemento “prezzo”, dopo l’esclusione della Mederle G.m.b.H..
L’appalto è stato quindi aggiudicato alla controinteressata mentre la ricorrente si è classificata seconda.
Con il ricorso viene chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, meglio precisato in epigrafe; viene, altresì, domandata la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, con l’ordine alla stessa di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente, ovvero di procedere alla rinnovazione parziale del procedimento di gara ricalcolando i punteggi per l’elemento di valutazione “prezzo”, senza tener conto dell‘offerta presentata dall’impresa Mederle G.m.b.H.; in via subordinata viene richiesta la condanna al risarcimento per equivalente dei danni sofferti.
A sostegno del gravame viene dedotto un unico complesso motivo relativo a:
“Violazione e disapplicazione del bando di gara e del capitolato; eccesso di potere per omessa, erronea e insufficiente considerazione dei presupposti; illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per errore di rappresentazione e di valutazione; disparità di trattamento; difetto di motivazione”.
La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 15.04.2005, resistendo alle pretese della ricorrente.
Con decreto del 7.04.2005 il Presidente del Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti di estrema gravità ed urgenza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria, sospendeva in via provvisoria il verbale della Commissione di gara impugnato sino alla pronuncia definitiva del Collegio.
Successivamente, quest’ultimo, con ordinanza n. 63/2005, resa nella Camera di consiglio del 19.04.2005, rigettava la richiesta di parte ricorrente di rilascio di provvedimento cautelare, considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appariva sorretto da apprezzabile fumus.
Con ricorso di data 26.04.2005 l’ordinanza veniva impugnata dalla Lea Costruzioni s.r.l. al Consiglio di Stato, che, peraltro, respingeva il gravame con ordinanza del 10.05.2005.
La Provincia autonoma di Bolzano ha precisato le proprie deduzioni difensive in una memoria.
All’udienza del 21 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 2007 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 1, lett. B, legge 06/12/1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 dd. 21.07.2000.

DIRITTO



Il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.
Occorre, innanzitutto, precisare che, ai sensi del capo III del Capitolato condizioni, il criterio utilizzato per l’attribuzione del punteggio per l’elemento “prezzo” è costituito da una formula matematica direttamente proporzionale e cioè che al massimo ribasso del prezzo viene attribuito il punteggio massimo previsto; mentre alle altre offerte vengono assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula: ribasso per punteggio massimo diviso per il ribasso massimo uguale punteggio dell’offerta in esame.
La ricorrente sostiene che, dopo aver proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in favore della Mederle G.m.b.H., l’Amministrazione committente avrebbe dovuto ricalcolare il ribasso medio ai fini della determinazione del punteggio relativo all’elemento “prezzo”, senza tener conto del ribasso offerto dalla Mederle G.m.b.H., ma “prendendo a base del nuovo calcolo l’offerta valida con il maggior ribasso”, ossia la propria. Invece, non essendosi proceduto ad un nuovo calcolo dei punteggi con riferimento al “prezzo”, l’offerta anomala dell’impresa esclusa avrebbe influito illegittimamente sull’esito della gara.
L’impresa Lea Costruzioni s.r.l. ritiene che tale modo di procedere da parte dell’Amministrazione sarebbe, tuttavia, illegittimo, in quanto sarebbe illogico e contraddittorio, ed in violazione delle regole del bando e del capitolato della gara, che l’offerta economica di una concorrente esclusa, di cui non si dovrebbe tener conto né fare alcun uso nel procedimento, concorra invece alla determinazione della media delle offerte e, conseguentemente, alla determinazione di uno degli elementi di valutazione, ossia del “prezzo”.
Evidenzia che, se, invece, fosse stato correttamente ricalcolato l’elemento “prezzo”, la stessa si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria e sarebbe divenuta aggiudicataria dell’appalto.
La censura non ha pregio.
In primis, sbaglia la ricorrente nel considerare che l’Amministrazione committente abbia provveduto all’esclusione dalla gara la Mederle G.m.b.H., avendo solamente disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a favore della stessa, in seguito all’esito negativo della valutazione delle giustificazioni sull’offerta anomala.
A tale riguardo si richiama l’art. 52 della L.P. n. 6/1998, relativa alle “norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici” il quale, dopo aver stabilito, al comma 3, gli elementi da prendersi in considerazione per le giustificazioni in ordine all’anomalia delle offerte, al successivo comma 4, precisa che: “Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'Amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica”; non viene, quindi prevista alcuna esclusione dell’offerta anomala, ma l’annullamento dell’aggiudicazione, che è il provvedimento adottato nel caso.
Inoltre, né il bando, né il Capitolato condizioni prevedono l’esclusione delle offerte anomale; per precisione, in quest’ultimo, al capo III, viene prevista solamente l’esclusione di quelle offerte che, nella valutazione tecnica, non raggiungono almeno il 50% del punteggio previsto per i singoli criteri di valutazione, ovvero di quelle che non rispettano determinati requisiti essenziali che non appaiono, comunque, essere in relazione all’eventuale anomalia delle stesse.
Appare, quindi, evidente che, nel caso, debba trovare applicazione il ricordato art. 52 - peraltro espressamente richiamato in detto capo III a proposito della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte - che prescrive espressamente l’annullamento dell'aggiudicazione alla ditta che ha presentato l’offerta anomala e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica anche dell’offerta di quest’ultimo.
Non si può, quindi, sostenere che, nell’applicare dette norma, l’Amministrazione intimata abbia violato alcuna delle disposizioni previste per l’espletamento della gara.
In conclusione, per le argomentazioni sopra riportate, il ricorso non merita accoglimento e va, conseguentemente, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della Provincia autonoma di Bolzano; non si procede alla liquidazione delle spese nei confronti della società Seeste Bau S.p.A., in quanto non costituita in giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia autonoma di Bolzano, liquidate in complessivi Euro 6000,00 (seimila/00), oltre IVA e CAP, come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della società Seeste Bau S.p.A., non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.11.2007.

IL PRESIDENTE
Marina ROSSI DORDI

L'ESTENSORE
Luigi MOSNA


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