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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 24 dicembre 2007 n. 398
Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Pantozzi Lerjefors
VOMM I.P. S.P.A. (avv.ti C. Caputo e L. A. Miori) C/ ARA PUSTERIA S.p.a.(avv.ti
U. Lobis e K. Cancheri) e nei confronti di ATZWANGER AG (avv.ti C. Baur e M. Natzler)


Giustizia amministrativa – Poteri del giudice – Sindacato sulla discrezionalità tecnica – Sindacato intrinseco – Valutazioni tecniche di cui all’art. 17, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Preclusione.

In tema di sindacato sulla discrezionalità tecnica, l’art. 17, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto sancisce il principio di non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico–territoriale e della salute dei cittadini, osta ad un sindacato intrinseco del G.A. su tali valutazioni. (1)

 

______________________________________
(1) In tema di sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica, v. T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 12 luglio 2002 n. 928, in questa rivista, con note di richiami. (A. Faccon)


N. 398/2007 Reg. Sent.
N. 168/2007 Reg. Ric.
sentenza
depositata
24.12.2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano




costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere, relatore


ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 168 del registro ricorsi 2007

presentato dalla



VOMM Impianti e Processi S.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Caputo e Luciano Andrea Miori con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bolzano, viale Duca d’Aosta n. 51, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

c o n t r o



ARA PUSTERIA S.p.a.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulrike Lobis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Klaus Pancheri in Bolzano, P.zza delle Erbe n. 44, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; - resistente -

e nei confronti di



ATZWANGER AG,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Christoph Baur e Manfred Natzler, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bolzano, Corso Italia n. 32, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; - controinteressata -

per l'annullamento



con ricorso introduttivo:
1) del bando della gara, mediante procedura aperta, indetta da Ara Pusteria S.p.a., approvato con delibera del consiglio di amministrazione della società, non nota alla ricorrente, per la fornitura di un impianto di essiccazione “a nastro” per fanghi presso il depuratore Ara Tobl, per un valore stimato (IVA esclusa) di Euro 3.499.985,00, avviso pubblicato sulla GUCE il 14.04.2007 e pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Bolzano il 10.04.2007;
2) del capitolato condizioni e del capitolato d’oneri per forniture, richiamati nel bando e, in particolare, della relazione tecnica redatta dal dott. Ing. Konrad Engl in data 26.03.2007, allegata alla documentazione di gara, approvati con delibera del consiglio di amministrazione della società, non nota alla ricorrente, nonché,
con atto recante motivi aggiunti:
3) del provvedimento di aggiudicazione della fornitura alla ditta Atzwanger AG.
Visto il ricorso notificato ad Ara Pusteria S.p.a. il 15.06.2007 e depositato in segreteria il 21.06.2007 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ara Pusteria S.p.a. dd. 27.06.2007;
Vista l’istanza cautelare, la cui trattazione, fissata per la camera di consiglio dd. 03.07.2007 è stata rinviata, su concorde istanza delle parti, all’udienza di merito.
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio, contenente motivi aggiunti, notificato alla ditta Ara Pusteria S.p.a il 17.07.2007 e alla ditta Atzwanger AG il 16.07.2007 e depositato il 23.07.2007;
Vista l’istanza istruttoria della ricorrente dd. 7.08.2007;
Vista l'ordinanza presidenziale n. 11/07 dd. 10.08.2007;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Atwanger AG dd. 13.09.2007;
Vista l’istanza istruttoria della ricorrente dd. 28.09.2007;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 5.12.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. C. Caputo per la ricorrente, l’avv. U. Lobis per l’Ara Pusteria S.p.a. e l’avv. M. Natzler per la Atzwanger AG;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O



Ara Pusteria S.p.a è una società costituita il 12 dicembre 2006 da 13 comuni della Val Pusteria, ai sensi dell’art. 68, commi 6, lett. b), e 15 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni (approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), la quale ha per oggetto la costruzione e la manutenzione degli impianti e la gestione associata del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 4 “Pusteria” (previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3353 del 13.09.2004), di cui è soggetto affidatario in concessione. Oggetto della società è, inoltre, la gestione di impianti di essiccamento e di incenerimento (cfr. doc. depositato dalla ricorrente il 3.07.2007 e doc. ti 5 e 6 di Ara Pusteria).
La ricorrente Vomm Impianti e Processi S.p.a. è una società che realizza impianti di essiccazione per fanghi, che ha fornito dal 1985 al 2007 oltre 70 impianti nel settore ambientale, alcuni dei quali anche in ambito extra europeo (doc. 5 della ricorrente).
Nel 1997 la ricorrente realizzava e installava presso il depuratore Media Pusteria di San Lorenzo di Sebato, oggi gestito da Ara Pusteria S.p.a., un impianto di essiccamento termico di fanghi, entrato in funzione nel 1998 (doc. n. 6 della ricorrente).
All’inizio del 2006 la ditta Ara Tobl S.r.l., che all’epoca gestiva gli impianti di proprietà del Consorzio smaltimento delle acque di scarico Media Pusteria, installava, a fianco dell’impianto di essiccamento fanghi, un termovalorizzatore, costruito e fornito dalla ditta Eisenmann.
In data 31 luglio 2006 l’Ing. Konrad Engl redigeva, per conto del Consorzio smaltimento delle acque di scarico Media Pusteria, un progetto per la costruzione di un nuovo impianto di essiccamento “a nastro” dei fanghi presso il depuratore Ara Tobl, nel quale evidenziava i limiti dell’impianto realizzato dalla ricorrente ed elencava i vantaggi del sistema di essiccamento “a nastro” (doc. n. 12 di Ara Pusteria).
La società Vomm Impianti e Processi S.p.a. espone che, contestualmente, nel secondo semestre del 2006, la ditta Ara Tobl aveva chiesto alla ricorrente di studiare una soluzione impiantistica in grado di recuperare i cascami termici del termovalorizzatore, al fine di ottimizzare l’esercizio combinato del termovalorizzatore con l’impianto di essiccamento fanghi.
Nel frattempo, il progetto redatto dall’Ing. K. Engl il 31 luglio 2006, su richiesta del Comune di San Lorenzo di Sebato, veniva sottoposto, secondo la procedura di cui all’art. 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, all’esame della conferenza dei direttori d’ufficio della Provincia, la quale, nella seduta dell’8 novembre 2006, esprimeva parere positivo sul progetto (doc. n. 7 di Ara Pusteria).
Successivamente, anche il Comitato tecnico provinciale (di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 18) esprimeva parere positivo sul progetto, sia sotto il profilo della soluzione tecnica proposta, sia sotto il profilo dei costi, ritenuti congrui (doc. n. 8 di Ara Pusteria).
Con deliberazione n. 7 dell’11 gennaio 2007 il Consiglio di amministrazione del Consorzio smaltimento acque di scarico Media Pusteria approvava, sotto il profilo tecnico, il progetto esecutivo relativo all’impianto di essiccamento “a nastro” per fanghi presso il depuratore Ara Tobl (doc. n. 9 di Ara Pusteria).
In data 30 gennaio 2007 la ricorrente presentava alla ditta Ara Pusteria S.p.a. un progetto tecnico di intervento manutentivo straordinario e di ottimizzazione impiantistica sul depuratore di Brunico (doc. n. 8 della ricorrente).
Con deliberazione n. 4 del 3 aprile 2007 il Consiglio di amministrazione di Ara Pusteria S.p.a. (che era subentrato nella gestione degli impianti dall’1.01.2007) decideva di bandire una gara per la fornitura dell’impianto secondo il progetto elaborato dall’Ing. K. Engl (doc. n. 15 depositato in ottemperanza all’ordinanza presidenziale n. 11/2007).
Con bando, ritualmente pubblicato, la società Ara Pusteria indiceva una gara (mediante procedura aperta) per la fornitura di un impianto di essiccamento a nastro per fanghi presso il depuratore Ara Tobl (doc. n. 1 della ricorrente).
A definizione della gara, in data 13 giugno 2007 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’avviso relativo all’aggiudicazione della fornitura alla ditta Atzwanger AG (doc. n. 10 di Ara Pusteria).
In data 11 luglio 2007 veniva stipulato il contratto di appalto tra Ara Pusteria S.p.a. e Atzwanger AG (doc. n. 4 della controinteressata).
A fondamento del ricorso introduttivo la società Vomm Impianti e Processi ha dedotto il seguente articolato motivo:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della legge 7/8/90, n. 241, come introdotto dall’art. 6 della legge 11/2/05, n. 15. Errore sui presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.”;
In via istruttoria la ricorrente ha chiesto l’eventuale ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare la correttezza dei dati e delle valutazioni tecniche indicate nel ricorso e meglio illustrate nella perizia di parte redatta dall’Ing. Ermanno Cacciari, prodotta in atti.
Si è costituita in giudizio la società Ara Pusteria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e improcedibile e, in ogni caso, rigettato nel merito, in quanto infondato, previo rigetto dell’istanza di sospensione degli atti impugnati. In particolare, la difesa di Ara Pusteria S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sotto i seguenti profili:
a) per carenza di legittimazione passiva della società Ara Pusteria;
b) per insindacabilità del motivo fatto valere dalla ricorrente, concernente il merito amministrativo;
c) per carenza assoluta di interesse al ricorso;
d) perché rivolto anche contro un atto non avente natura provvedimentale.
All’udienza in Camera di consiglio del 3 luglio 2007, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito per essere decisa in quella sede.
Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti, notificato alla ditta Ara Pusteria e alla ditta Atzwanger e depositato il 23 luglio 2007, la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto alla ditta Atzwanger, ritenuto viziato per illegittimità derivata, essendo atto strettamente consequenziale rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo. La ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento di tutti gli atti impugnati e la dichiarazione di “inefficacia e/o l’annullamento e/o la nullità del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria.”.
In data 8 agosto 2007 la ricorrente ha presentato al Presidente del Tribunale un’istanza istruttoria, con la quale chiedeva che fosse ordinato alla società Ara Pusteria la produzione in giudizio della deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ara Pusteria S.p.a. n. 4 del 3 aprile 2007 e la deliberazione dello stesso Consiglio con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della fornitura alla ditta Atzwanger AG.
Con ordinanza n. 11/2007, depositata il 10 agosto 2007, il Presidente del Tribunale ha ordinato alla società Ara Pusteria di depositare in giudizio, entro il 10 settembre 2007, i documenti richiesti dalla ricorrente.
La società Ara Pusteria ha ottemperato all’ordinanza depositando in giudizio i documenti richiesti il 10 settembre 2007.
Nel frattempo si è costituita in giudizio anche la controinteressata Atzwanger AG, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione e, nel merito, che sia rigettato, in quanto infondato.
Nei termini di rito le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2007, sentite le parti, il ricorso è stato posto in decisione.
In data 14 dicembre 2007 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche.

D I R I T T O



Con il ricorso in esame la società Vomm Impianti e Processi S.p.a. impugna gli atti di gara relativi alla procedura di appalto promossa dalla società Ara Pusteria S.p.a. per la fornitura di un impianto di essiccamento fanghi da realizzarsi presso il depuratore Ara Tobl di San Lorenzo di Sebato.
1. Sussiste, anzitutto, la giurisdizione di questo Tribunale in ordine alla questione controversa.
Osserva il Collegio che la società Ara Pusteria è tenuta all’osservanza delle procedure concorsuali per l’affidamento degli appalti in quanto, pur essendo una società per azioni, quindi un soggetto privato, persegue, per la valenza oggettivamente pubblicistica dell’attività svolta, fini di interesse pubblico generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7134 e Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1227).
Va posto in rilievo che la società, costituita esclusivamente da 13 Comuni della Val Pusteria, a totale capitale pubblico, esercita la propria attività solo all’interno del proprio ambito territoriale (“Pusteria”), risponde a bisogni collettivi di natura non industriale o commerciale, ed è concessionaria di un servizio pubblico (nella specie servizio idrico integrato).
Ed è pacifico che spetta alla giurisdizione amministrativa la cognizione sulle controversie inerenti ad appalti pubblici affidati da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto delle regole pubblicistiche (art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
2. L’infondatezza del ricorso nel merito esime il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità rilevate dalle parti resistenti.
3. Con una prima doglianza la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, con riferimento alla relazione tecnica elaborata dall’Ing. K. Engl, parte integrante degli atti di gara, sulla base della quale Ara Pusteria S.p.a. avrebbe deciso di indire una gara per la fornitura di un nuovo impianto di essiccamento fanghi. In particolare, l’istruttoria sarebbe stata incompleta, in quanto priva della valutazione comparativa tra la soluzione prospettata dall’Ing. K. Engl e la proposta tecnica formulata dalla Vomm Impianti e Processi S.p.a., contenente una soluzione impiantistica in grado di recuperare i cascami termici del termovalorizzatore, tale da ottimizzare l’esercizio combinato del termovalorizzatore con l’impianto di essiccamento, anche tramite interventi manutentivi straordinari sull’impianto di essiccamento esistente.
La doglianza non ha pregio.
Il difetto di istruttoria è riferito al procedimento di approvazione del progetto tecnico, posto poi a base della gara sub iudice (il progetto è parte integrante degli atti di gara impugnati) e, in particolare, a quella parte del progetto in cui l’Ing. K. Engl sostiene la necessità di acquistare un nuovo impianto di essiccamento fanghi.
Il Collegio ritiene opportuno, anzitutto, ricostruire la cronologia degli atti adottati nell’ambito dell’istruttoria contestata dalla ricorrente.
Risulta agli atti che l’Ing. K. Engl ha redatto la sua relazione tecnica il 31 luglio 2006 su richiesta del Consorzio di smaltimento delle acque Media Pusteria, a quel tempo proprietario degli impianti (doc. n. 12 di Ara Pusteria).
Successivamente, su richiesta del Comune di San Lorenzo di Sebato, il progetto esecutivo è stato sottoposto, secondo la procedura di cui all’art. 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, all’esame della Conferenza dei direttori d’ufficio della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto l’iter approvativo prevedeva l’acquisizione di pareri di più uffici provinciali: Ufficio tutela acque, Ufficio aria e rumore e Ufficio smaltimento rifiuti. La Conferenza, nella seduta dell’8 novembre 2006, ha espresso parere positivo sul progetto (doc. n. 7 di Ara Pusteria).
Di seguito, anche il Comitato tecnico provinciale (di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 18) ha espresso parere positivo, sia sotto il profilo della soluzione tecnica proposta, sia sotto il profilo dei costi, ritenuti congrui (doc. n. 8 di Ara Pusteria).
Infine, con deliberazione n. 7 dell’11 gennaio 2007 il Consiglio di amministrazione del Consorzio smaltimento acque di scarico Media Pusteria ha approvato, sotto il profilo tecnico, il progetto esecutivo relativo all’impianto di essiccamento “a nastro” per fanghi presso il depuratore Ara Tobl, che costituisce parte integrante degli atti di gara (doc. n. 9 di Ara Pusteria).
Osserva, anzitutto il Collegio che l’istruttoria relativa al progetto in esame appare completa e conforme alla normativa vigente.
Inoltre, va rilevato che quando, in data 30 gennaio 2007, la ricorrente ha redatto un progetto tecnico di intervento manutentivo straordinario e di ottimizzazione impiantistica sul depuratore di Brunico da presentare alla società Ara Pusteria (nel frattempo subentrata nella gestione degli impianti), non solo l’istruttoria, ma tutto l’iter di approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo impianto si era già concluso.
La ricorrente asserisce che sarebbe stato chiesto a Vomm Impianti e Processi S.p.a. di formulare una proposta di interventi manutentivi straordinari sugli impianti esistenti, ma omette di specificare chi avrebbe fatto questa richiesta e quando la richiesta sarebbe stata fatta. In ogni caso, Ara Pusteria S.p.a. ha contestato la circostanza e la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla presunta richiesta.
Vero è che agli atti risulta solo una proposta della ricorrente, datata 30 gennaio 2007 (non vi è neppure la prova che la proposta sia stata effettivamente trasmessa ad Ara Pusteria S.p.a.), che la società resistente (quand’anche avesse effettivamente ricevuto la proposta) non era tenuta a prendere in considerazione, in quanto intervenuta dopo la conclusione dell’iter di approvazione del progetto.
4. Sotto altro profilo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della citata proposta, in asserita violazione dell’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. In particolare, la ricorrente deduce che, se fosse stata informata dell’intenzione di Ara Pusteria S.p.a. di “rigettare la sua proposta” di manutenzione straordinaria dell’impianto esistente e di optare per l’indizione di una nuova gara, avrebbe potuto esercitare il suo diritto di contraddittorio nella fase procedimentale.
Anche questa doglianza non ha pregio.
Va premesso che la censura – come del resto anche la precedente – mira, in realtà, a contestare il comportamento tenuto da Ara Pusteria S.p.a. nell’ambito del rapporto contrattuale relativo alla gestione e manutenzione dell’impianto di essiccamento fornito in precedenza da Vomm Impianti e Processi S.p.a. Tali doglianze potranno, semmai, essere fatte valere nell’ambito del procedimento che la stessa ricorrente afferma di avere promosso innanzi al Giudice civile.
In ogni caso, sotto il profilo strettamente amministrativo, non sussiste la dedotta violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo.
E’ pur vero che, in linea di principio, i principi fondamentali della legge n. 241 del 1990 sono applicabili anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (cfr. art. 1, comma 1ter, aggiunto con la legge n. 15 del 2005), tuttavia l’art. 10bis stabilisce espressamente che l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi non sussiste in relazione alle procedure concorsuali, quale quella in esame.
Né, per le ragioni già esposte, sussisteva un obbligo da parte di Ara Pusteria S.p.a. di prendere in considerazione proposte alternative, oltretutto elaborate dopo che il procedimento di approvazione del progetto esecutivo dell’opera si era già concluso.
5. Con una terza censura la ricorrente deduce che la scelta tecnica operata da Ara Pusteria S.p.a. si sarebbe basata su falsi presupposti o su travisamento dei fatti, in quanto assunta sulla base di affermazioni e di giudizi erronei, espressi dall’Ing. K. Emgl nella relazione tecnica, parte integrante degli atti di gara.
Anche questa doglianza non ha fondamento.
Va premesso che è pur vero che la recente giurisprudenza ha evidenziato che il giudizio tecnico della pubblica amministrazione è ormai suscettibile non più solo di sindacato estrinseco, ma anche di sindacato intrinseco, grazie alla possibilità di utilizzare la consulenza tecnica, introdotta dall’art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205, al fine di verificare la correttezza dell’operato tecnico dell’amministrazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247 e Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2001).
Tuttavia la stessa giurisprudenza, che il Collegio ritiene condivisibile, ha escluso dal novero delle valutazioni tecniche suscettibili di sindacato intrinseco le valutazioni tecniche di cui all’art. 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; norma la quale sancisce il principio della “non surrogabilità” delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini: “Deve essere riconosciuta la necessità di isolare ipotesi di valutazioni riservate da apposite norme all'amministrazione, quanto meno nei casi in cui essa risulti titolare di una particolare competenza legata alla tutela di valori costituzionali speciali. In tal senso, appare particolarmente significativa l'indicazione ricavabile dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 241/1990, il quale statuisce il principio di non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247).
Nel caso in esame, come rivelato in precedenza, la relazione tecnica dell’Ing. K. Engl è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 (“Valutazione dell’impatto ambientale”), all’esame della Conferenza dei direttori d’ufficio della Provincia, in quanto l’iter approvativo prevedeva l’acquisizione di pareri di più uffici provinciali, chiamati ad esprimere valutazioni proprio in materia di tutela dell’ambiente, pesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini (Ufficio tutela acque, Ufficio aria e rumore e Ufficio smaltimento rifiuti). Inoltre, la stessa relazione è stata sottoposta all’esame del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (“Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti tecnici”).
Il Collegio ritiene, pertanto, che il sindacato del giudice amministrativo debba essere, nel caso specifico, meramente estrinseco, cioè limitato alla verifica della logicità, della congruità e della ragionevolezza della scelta tecnica.
Nel caso specifico i fatti posti a fondamento del giudizio tecnico risultante dal progetto elaborato dall’Ing. K. Engl e dai pareri provinciali espressi su di esso non presentano, a giudizio del Collegio, i suddetti indici sintomatici del non corretto esercizio della discrezionalità tecnica.
6. La ricorrente contesta, in generale, la scelta tecnica di acquistare un impianto di essiccazione fanghi di tipo “a nastro” (diverso da quello in precedenza fornito dalla ricorrente), non prodotto dalla ricorrente, con conseguente sua impossibilità di partecipare alla gara.
Sugli specifici rilievi mossi dalla ricorrente il Collegio si limita ad osservare quanto segue.
La ricorrente afferma che la scelta di acquistare un nuovo impianto si sarebbe basata sull’erronea affermazione - contenuta nella relazione dell’Ing. K. Engl - secondo cui “l’attuale essiccatore non è in grado di trattare tutti questi fanghi”.
Rileva il Collegio che l’affermazione secondo cui l’impianto esistente non è in grado di trattare, in aggiunta ai fanghi della Val Pusteria (trattati fino a quel momento), anche quelli della Val d’Isarco (come previsto dal piano provinciale) è stata fatta dall’Ing. K. Engl non in astratto, sulla base delle potenzialità dell’impianto sulla carta, ma in concreto “sulla base della decennale esperienza gestionale dell’impianto di essiccamento”, quindi sulla base di dati reali, contenuti nella relazione stessa.
D’altra parte va rilevato che l’impianto della ricorrente è in funzione da più di dieci anni e, quindi non appaiono irragionevoli le argomentazioni sul punto svolte dall’Ing. K. Engl.
Né può stupire la scelta di acquistare un nuovo impianto dopo 12 anni dall’acquisto del precedente, tenuto conto delle rappresentate nuove esigenze (notevole aumento dei fanghi da trattare, necessità di adattare l’impianto di essiccamento con il nuovo termovalorizzatore, circostanza quest’ultima che non è peraltro neppure contestata dalla ricorrente, la quale ha presentato, a sua volta, un progetto di adattamento).
Inoltre, va tenuto presente che l’impianto, nel tempo, aveva causato problemi ed aveva richiesto interventi di manutenzione, come dimostra la documentazione prodotta in giudizio dalla Ara Pusteria S.p.a. (cfr. doc. ti 13 e 14 di Ara Pusteria). Sul punto, la ricorrente si limita ad osservare che, “se Vomm fosse stata informata, avrebbe sicuramente trovato una soluzione definitiva al problema, apportando tutte le modifiche e/o migliorie che la propria quarantennale esperienza nell’essiccamento poteva suggerire.”.
Quanto poi alla circostanza rilevata dall’Ing. K. Engl, che le pareti del tamburo “sono completamente usurate” e che, pertanto, si rende necessario sostituire il tamburo (con costi elevati), perché “in questa situazione non è garantita la sicurezza operativa”, va detto che la circostanza non è neppure contestata dalla ricorrente, la quale, al riguardo, si limita ad affermare che la causa dell’usura deriverebbe “verosimilmente” dal “contenuto anomalo di sabbia nel fango, che dipende dal non corretto funzionamento del comparto di dissabbiatura del depuratore”. Vero è che, a prescindere dalla causa dell’usura, l’impianto esistente non è più adeguato, risulta pericoloso per la sicurezza e necessita di uno straordinario e costoso intervento di manutenzione. Sul punto, l’Ing. K. Engl, nella relazione del 31 luglio 2006 (punto 4.4.- Finanziamento) auspica che gli uffici competenti possano dare assicurazioni sul finanziamento dell’opera ancora nel corso del 2006: “infatti si tratta di un intervento urgente, poiché, in caso contrario, nel 2007, si renderebbe necessario operare la sostituzione del tamburo dell’essiccatore esistente che presenta problemi di forte usura della superficie del martello, creando grossi problemi nell’assicurare uno smaltimento sicuro dei fanghi prodotti”. E considerata l’età dell’impianto esistente appare del tutto ragionevole la soluzione di acquistarne uno nuovo.
La ricorrente contesta anche l’affermazione, contenuta nella relazione, secondo cui l’impianto esistente ha costi di gestione e di manutenzione molto elevati.
Al riguardo, va detto che Ara Pusteria S.p.a., nella memoria difensiva depositata il 30 giugno 2007, ha affermato che “oltre ai costi di manutenzione dell’impianto (mediamente Euro 125.000,00 all’anno) ha dovuto sostenere negli anni passati un investimento aggiuntivo di quasi Euro 800.000,00, per poter mantenere in servizio l’impianto di essiccamento della ditta Vomm”. E la circostanza non è stata confutata dalla ricorrente.
La ricorrente contesta anche la veridicità dell’affermazione dell’Ing. K. Engl, secondo cui “l’impianto non è in grado di raggiungere un valore costante di secco nel fango in uscita”.
Rileva il Collegio che il relatore, nel trattare (al punto 1.4.2) le esperienze gestionali con l’impianto di essiccamento fanghi in combinazione con il temovalorizzatore, precisa che il termovalorizzatore funziona al meglio con tenore di secco in ingresso pari al 99%, in quanto il recupero di energia, in queste condizioni, raggiunge il suo valore massimo, e che i fanghi in uscita dall’impianto di essiccamento esistente, “dopo il pellettizzatore hanno un tenore di secco variabile fra il 70 e 95%”
D’altra parte, la stessa ricorrente afferma che il suo impianto è in grado di assicurare un tenore di secco in uscita “variabile tra l’84% e il 90%”, percentuale comunque inferiore al 99% richiesto, secondo criteri logici, per il recupero massimo di energia.
7. Parimenti appaiono prive di manifesta illogicità e irragionevolezza gli argomenti, contenuti nella medesima relazione, che hanno indotto la Ara Pusteria S.p.a. ad indire una gara per un impianto di essiccamento del tipo “a nastro” (punto 3 della relazione: Strategia – sviluppo).
L’Ing. K. Engl, dapprima, rileva che molti impianti di essiccamento del tipo di quello fornito dalla ricorrente hanno evidenziato problemi e sono stati messi fuori uso, perché i vari processi utilizzati erano troppo complessi e problematici (per le polveri, le esplosioni da polveri, le carenze di sicurezza nella gestione). In particolare, egli riferisce che “molti gestori svizzeri e tedeschi di essiccatori a tamburo ci hanno contattato, perché riscontravano anche loro notevoli problemi gestionali con questi essiccatori, tanto da gestire gli impianti solo nei turni di lavoro in presenza di personale”.
La ricorrente puntualizza di avere realizzato solo due impianti per clienti della Svizzera e un solo impianto per un cliente in Germania, per cui non sarebbe chiaro “a quali molti gestori svizzeri e tedeschi il relatore avrà voluto riferirsi”.
Osserva il Collegio che la Vomm Impianti e Processi S.p.a., per sua stessa ammissione, non è l’unica ditta a produrre impianti del tipo di quello fornito nel 1997 e l’Ing. K. Engl ha parlato in generale degli impianti di quel tipo, che si suppone siano numerosi, anche in Svizzera e in Germania e forniti da ditte diverse.
La relazione indica, poi, i seguenti vantaggi dei nuovi impianti “a nastro”, rispetto a quelli a tamburo:
• elevata disponibilità dell’impianto;
• elevata sicurezza gestionale per le basse temperature utilizzate e, quindi, possibilità di utilizzo di calore residuo da altre fonti;
• processo molto semplice;
• ridotte spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• elevata sicurezza di smaltibilità del prodotto;
• funzionamento in automatico anche in caso di tenore di secco variabile in ingresso;
• il tenore di secco in uscita può essere mantenuto sempre ad un valore costante.
Osserva il Collegio che la ricorrente non entra neppure nel merito delle singole affermazioni suddette, limitandosi ad evidenziare, genericamente, che anche gli impianti “a nastro” avrebbero causato problemi.
Le ragioni sopra riportate, valutate positivamente dalla Conferenza dei direttori d’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale e dal Comitato tecnico provinciale (quest’ultimo anche sotto il profilo dell’economicità, quindi anche sotto il profilo della opportunità della scelta), appaiono a questo Collegio esenti dalle censure di errore sui presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità.
8. Per le esposte considerazioni il ricorso introduttivo va rigettato. L’infondatezza del ricorso introduttivo e il suo rigetto determinano anche il rigetto dell’atto recante motivi aggiunti, ritenuto dalla ricorrente viziato per illegittimità derivata.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007.



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