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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 8 gennaio 2008 n. 2
F. Mariuzzo – Presidente, F. Tomaselli – Estensore
EUROQUATTRO S.r.l. (avv. S. Zancanella) c/ la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e V. Biasetti)


Contributi e agevolazioni - Provincia di Trento – L. P. 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m.i. - Domanda di riclassificazione dell’impresa alberghiera e attribuzione di livello agevolativo più elevato – Momento rilevante per l’accertamento dei requisiti dimensionali – D.M. 18 aprile 2005 e Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 – Riferimento alla data della domanda di agevolazione - Legittimità - Ragioni

In tema di agevolazioni previste a favore di piccole e medie imprese operanti nel settore alberghiero, è legittima l’applicazione, anche nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, del D.M. 18.4.2005, il quale, in sintonia con il Regolamento comunitario(CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, individua nella data della presentazione della domanda il momento rilevante per l’accertamento dei requisiti dimensionali per l’accesso al regime di agevolazione; tale previsione, infatti, soddisfa l’esigenza di fare riferimento ad un elemento temporale certo per l’individuazione delle dimensioni dell’impresa destinataria, non suscettibile per conseguenza di alcuna successiva modificazione in corso di procedura, diretta a conseguire un contributo maggiore rispetto a quello altrimenti da riconoscersi nel concorso di ogni altro concorrente presupposto in fatto ed in diritto. (1)

 

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(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO



ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 177 del 2006 proposto da

EUROQUATTRO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Zancanella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Calepina n. 45


CONTRO



la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Trento, Piazza Dante, n. 15


per l’annullamento



del provvedimento di data 18 luglio 2006, prot. n. 6682/II/45 a firma del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento di diniego alla riclassificazione dell’Impresa ed attribuzione di livello agevolativo più elevato ai sensi della legge provinciale 13.12.1999, n. 6 e successive modificazioni e della determinazione dello stesso Dirigente n. 195 di data 14 giugno 2006, per la parte non modificata a seguito dell’istanza di parte.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Silvia Zancanella per la ricorrente, l’avv. Fernando Spinelli per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



La Società Euroquattro Srl presentava, in data 17 gennaio 2005, domanda di agevolazione ai sensi della legge provinciale n. 6/1999 per l'investimento fisso di ristrutturazione con ampliamento dell'albergo Flora di Stenico.
La ditta, costituita da quattro soci, due dei quali società cooperative, era allora effettivamente classificabile nella categoria delle "medie imprese" in virtù dei rapporti societari interni, posto che le due società cooperative risultavano partecipate da altre società cooperative.
In data 7 febbraio 2006 la compagine sociale della Società ricorrente mutava il proprio assetto, mentre nel contempo si modificava anche la struttura sociale del socio di maggioranza (Consorzio Trentino Vacanze S.r.l.), determinandosi così la potenziale qualificazione nella categoria delle microimprese, per le quali è prevista l’assegnazione di un contributo di maggiore rilevanza economica.
Il competente Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento, con note del 31.3.2006, comunicava sia il parere favorevole dal punto di vista tecnico in ordine all’iniziativa in parola, sia il preavviso di adozione dell’atto formale di concessione dell’agevolazione, con indicazione dell’entità del contributo spettante.
Con determinazione dirigenziale n. 195 del 14 giugno 2006 veniva formalizzata la concessione del contributo in conformità alla normativa in materia, in rate annue costanti anticipate per un periodo di anni 10 nella misura del 10,13% della quota ammessa, pari a complessivi € 450.923,60 con classificazione della Società quale "media impresa".
In data 7 luglio 2006, la ricorrente ha richiesto all'Amministrazione la revisione della domanda agevolativa presentata in data 17 gennaio 2005, previa classificazione della società Euroquattro S.r.l. nella categoria delle microimprese.
Con nota di data 18 luglio 2006, il Servizio Turismo ha, peraltro, disatteso la prodotta domanda di nuova classificazione dell'impresa quale microimpresa ai fini dell'agevolazione, affermando che la modifica della compagine sociale è "irrilevante", perché avvenuta dopo la presentazione della domanda e comunicata dopo la concessione del contributo.
Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso la società, deducendo l’illegittimità del secondo di essi, nonché del corrispettivo concesso (inferiore a quello previsto per le “microimprese”) con il primo e chiedendone quindi l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Eccesso di potere per contrasto con precedente provvedimento di sospensione, per manifesta illogicità ed ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e diritto, manifesta contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Motivazione errata, perplessa e contraddittoria; la modifica della compagine sociale non atterrebbe, infatti, ai requisiti per la presentazione della domanda, per cui l'Amministrazione non solo doveva prendere atto della sopravvenuta modifica, ma direttamente adeguare il contributo già accordato alla nuova struttura societaria. Da ciò discenderebbe che il diniego di positivamente considerare l’integrazione documentale presentata e l'istanza di riqualificazione che dalla stessa muoveva sarebbe in contrasto con l'art. 3, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992, che prevede la sospensione del procedimento nel caso in cui la documentazione debba essere integrata o regolarizzata ed, altresì, in contrasto con l'art. 7 della legge n. 23 del 1992, laddove impone al Responsabile del procedimento di valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2) Violazione di legge per violazione ed errata applicazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge n. 6/1999 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 dd. 3 ottobre 2003 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni, nonchè degli artt. 2, 4 e 6 dell'Allegato. Eccesso di potere per carente ed errata istruttoria; la mancata acquisizione dell'integrazione documentale prodotta ed il diniego del riconoscimento della sopravvenuta qualificazione dell'impresa richiedente vizierebbero l'ulteriore prosieguo dell'istruttoria e dei successivi adempimenti, comportando violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 70/2001 di data 12 gennaio 2001.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale, contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Come si è brevemente suesposto in punto di fatto la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione provinciale ha concesso il contributo per la ristrutturazione ed ampliamento del proprio albergo in Stenico in esito alla domanda a suo tempo presentata, respingendo successivamente quella volta a modificare in melius lo stesso contributo, essendo sopravvenuta la classificazione dell'impresa quale microimpresa dopo la presentazione della domanda ed essendo stata comunicata dopo l’avvenuta emissione del provvedimento concessorio.
La ricorrente contesta i provvedimenti impugnati per due motivi, afferenti, il primo, all'asseritamente ingiustificata preclusione all'integrazione della documentazione presentata in una fase peraltro ancora endoprocedimentale e dunque suscettibile di un adeguamento, oltre che di eventuali riscontri in ordine alla sussistenza e/o alla modifica dei presupposti economici di riferimento; il secondo, al fatto che l'impresa ricorrente sarebbe comunque divenuta microimpresa, per cui i parametri di attribuzione dei contributi non corrisponderebbero alla nuova struttura sociale.
Detto ordine d’idee, pur suggestivamente illustrato, non può essere condiviso.
Premette, in proposito, il Collegio che il Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 dispone che “Si prendono i dati della sola richiedente in caso di imprese autonome. Qualora vi siano imprese collegate si sommano i dati. In caso di imprese associate si sommano in proporzione alla % della quota di partecipazione. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera verso l’alto o verso il basso le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari..”.
Va, poi, rilevato che il D.M. 18.4.2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese), attuativo di entrambi i suddetti Regolamenti (CE) n. 70/2001 e n. 364/2004, all'art. 3, 7° comma, prevede specificamente che "la verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese".
A fronte di queste due norme il Collegio è dell’avviso che la fonte comunitaria, che pure manca sul piano testuale di una puntuale previsione della data cui far riferimento al fine di riconoscere o meno la suddetta agevolazione, debba essere comunque interpretata nel significato fatto poi proprio dal richiamato D.M., posto che gli elementi da valutarsi sono in ogni caso quelli indicati (nelle domande presentate dalle singole imprese) ovvero dalla loro somma in caso d’imprese associate.
L’art. 3, 7° comma del ridetto D.M. non ha, pertanto, alcun carattere novativo riservato alla competenza degli Stati membri dell’Unione europea, ma esprime con coerenza rispetto alla norma da trasporre il fatto che la verifica in questione sia espletata con esclusivo riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Chiarito quanto precede il thema decidendum offre, tuttavia, l’occasione per ricordare che la potestà della Provincia Autonoma di dare attuazione alle fonti comunitarie convive limitatamente a taluni aspetti con una persistente competenza dello Stato.
Con riguardo alla materia del turismo e dell’industria alberghiera di cui all’art. 8, n. 20 dello Statuto di autonomia del 1972, attribuita alla potestà legislativa esclusiva della Provincia, giova sottolineare che la stessa è sempre stata intesa nella sua portata più ampia, comprensiva cioè di ogni aspetto di governo di un settore particolarmente rilevante per l’economia provinciale.
In sede di attuazione dello Statuto l’art. 6 del D.P.R. 19.11.1987, n. 526, che ha esteso alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle Province Autonome le disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che “spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione”.
In tale specifico contesto normativo la riforma del titolo V della Costituzione, attuata con L. cost. 18.10.2001, n. 3, attribuisce invece la materia trasversale della "tutela della concorrenza" alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre quasi tutti i poteri di governo dell’economia e di disciplina delle prestazioni sociali sono compresi fra le materie di legislazione concorrente regionale (cfr. art. 117, 3° comma).
In relazione al quadro normativo sopra delineato emerge dunque che la sussistenza di una potestà legislativa primaria provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, che non può che essere riassunta per i profili inerenti alla concessione di contributi alle imprese che gestiscono strutture alberghiere alla ridetta area trasversale della tutela della concorrenza, non può condurre ad escludere la compresenza di competenze statali in materia di tutela della concorrenza.
A sua volta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su talune norme della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha espressamente chiarito con la sentenza n. 8.7.2004, n. 239 che il predetto quinto comma dell’art. 117 Cost. “istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117 Cost., terzo comma, concernente il più ampio settore dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni”, precisando altresì che “questa disposizione costituzionale, affidando in via esclusiva allo Stato il compito di dettare norme di procedura, non ha garantito alle Regioni e alle Province autonome ambiti riservati alla legislazione regionale o provinciale”.
Va ancora rilevato che l’art. 11 della citata legge n. 131 del 2003 ha disposto, al primo comma, che “per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, stabilendo inoltre al terzo comma che “le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari”.
Infine, è altrettanto opportuno sottolineare che, nell’odierno quadro costituzionale, alle competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma di Trento si affiancano assiomaticamente sia la potestà “amministrativa”, in forza del principio del parallelismo delle funzioni (art. 118 Cost. e art. 16 dello Statuto), sia quella ”regolamentare” derivante dall’esplicito dettato statutario (artt. 53 e 54), che nella specie ha trovato esplicazione con la delibera della Giunta .Provinciale 1.6.2005, n. 1155, che ha recepito ai fini della disciplina attuativa della L.p. n. 6/1999 e con efficacia per tutte le domande di intervento presentate dal 1° gennaio 2005 la definizione di microimpresa, piccola e media impresa contenuta nell'Allegato I del Regolamento della Commissione europea n. 364 del 25 febbraio 2004 in esito alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Ciò posto in termini generali torna dunque evidente, a parere del Collegio, che il richiamato D.M. 18.4.2005 appare decisivo ai fini della definizione della presente vertenza e che la Provincia Autonoma lo ha correttamente applicato, in assenza comunque di atti provinciali in senso contrario, congiuntamente al menzionato regolamento comunitario che consente, entro limiti non lesivi del principio di tutela della concorrenza, il sostegno alla piccola e media impresa.
Invero, la ratio sottesa all’individuazione della data della domanda presentata dell’istante per l’accertamento di situazioni di associazione e/o collegamento con altre imprese soddisfa l’esigenza di fare riferimento ad un elemento temporale certo per l’individuazione delle dimensioni dell’impresa destinataria, non suscettibile per conseguenza ad alcuna successiva modificazione in corso di procedura, diretta a conseguire un contributo maggiore rispetto a quello altrimenti da riconoscersi nel concorso di ogni altro concorrente presupposto in fatto ed in diritto.
Priva di pregio appare quindi la tesi della ricorrente, per cui sarebbe decisivo soltanto il momento della liquidazione del contributo.
Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la diversa argomentazione della ricorrente, che afferma che la modifica della compagine sociale sarebbe avvenuta non solo nel corso di procedimento al suo stadio iniziale - quando, cioè, non sarebbe stato ancora adottato alcun provvedimento di concessione -, ma durante la sospensione del procedimento, giusta nota di data 17.02.2005 del Servizio Turismo della PAT, in cui si comunicava che i termini per la conclusione dei procedimenti erano sospesi per l'effetto dell'entrata in vigore della L.p. n.1/2005 e della modifica della deliberazione attuativa.
Invero, a parte la circostanza che il Servizio Turismo, già in data 31.3.2006, aveva comunicato all’istante sia il favorevole esito dell’istruttoria tecnica in ordine alla domanda in parola, sia il preavviso di adozione dell’atto formale di concessione dell’agevolazione (con precisa indicazione dell’entità del contributo spettante), resta non controvertibile che, mentre il provvedimento con cui è stata liquidata la prevista agevolazione è stato adottato il 14.6.2006 e comunicato alla ricorrente il successivo 28.6.2006, la comunicazione della modifica della compagine sociale è sopravvenuta, sia pure soltanto dopo pochi giorni, il 6.7.2006 e dunque a procedimento ormai definitivamente concluso ed a circa 18 mesi dall’istanza di contributo, presentata appunto il 17 gennaio 2005, dopo quasi sei mesi dall’avvenuta modifica della compagine societaria risalente al 7 febbraio 2006.
Quanto alle ulteriori censure dedotte si osserva come sia conseguentemente da respingere il rilievo che la qualifica dimensionale d'impresa "non è requisito di domanda", evincendosi dalla fonte comunitaria e da quella statale esattamente il contrario.
Egualmente non conferente è il richiamo all'art. 3, 4° comma della L.p. 23/92, il quale imporrebbe la sospensione del procedimento, ove si prospetti la necessità di integrare la domanda. In realtà, alcuna ragione in tal senso si è profilata nel corso di tutto il procedimento istruttorio e sino alla formale definizione del contributo concesso, il che esclude dunque alcun obbligo in tal senso, ove pure fosse stato configurabile, in capo al Responsabile del procedimento.
Inammissibile, perché generica e non documentata, è poi la censura di disparità di trattamento.
Al secondo motivo introdotto non segue miglior sorte e deve essere dunque disatteso, non desumendosi dalla disciplina normativa esaminata alcuna possibilità di modifica dei dati esposti nella domanda a tal fine presentata fino alla data di erogazione del contributo.
Da ultimo si sottolinea - incidenter tantum - che la procedura di liquidazione del contributo non è di per sè aperta ad ulteriori aggiornamento o modifiche da parte degli istanti, essendo unicamente finalizzata alla verifica dei presupposti di erogazione del provvedimento di concessione, il quale ha già individuato su quali basi il contributo debba essere determinato, disponendo se del caso la riduzione di questo rispetto al maggiore importo richiesto, qualora l'investimento dichiarato sia risultato inferiore a quello ammesso (vedasi sul punto la determinazione n. 195 dd. 14.6.2006.)
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 177/2006, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della P.A.T., che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 8 gennaio 2008



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