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Uno Stato membro è legittimato a impugnare gli atti relativi a una procedura concorsuale avviata dalla Commissione delle Comunità europee.
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Costituiscono atti impugnabili sia una decisione della Commissione sulle regole proprie delle procedure di concorso, che non ha natura meramente interna ma vincola l’istituzione; sia un avviso di concorso, che produce direttamente effetti lesivi sui candidati.
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Il termine per impugnare un atto non pubblicato o notificato decorre dalla piena conoscenza; l’onere di provare la tardività del ricorso grava sulla parte che solleva la relativa eccezione.
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Nonostante non sussista un obbligo di pubblicare avvisi di concorso in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee, la scelta di pubblicarlo solo in alcune lingue non può produrre effetti discriminatori tra i candidati.
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