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| n. 9-2008 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 9 settembre 2008 n. 10059
Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena
Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte)
c. Comune di Ottaviano (N.C.). |
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Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Per le realizzazione di una tettoia - Necessità – Sussiste - Fattispecie
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. La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell'art. 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui essa accede, incide sull'assetto edilizio preesistente. In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell'assetto edilizio preesistente (1): (nel caso di specie il TAR ha affermato che la tettoia, oggetto dell’ordine di demolizione, impugnato per le sue rilevanti dimensioni, per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia).
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1) ex plurimus: Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 ; id. sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493; id. sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
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composto dai Signori:
1) Dott. Ugo De Maio Presidente
2) Dott. Angelo Scafauri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Primo Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7873/1998, proposto da
Vincenzo Franzese, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine al ricorso, dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito;
PER L’ANNULLAMENTO
ordinanza del comune di Ottaviano n. 79 del 9.11.1999 con cui è stata ordinata la sospensione e la demolizione delle opere abusive; di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della ricorrente e in particolare del verbale dei VVUU a cui rinvia il provvedimento impugnato;
Visto il ricorso e con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 3 luglio 2008 la dott. ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
FATTO
Il ricorrente impugna nel presente giudizio l’ordinanza del comune di Ottaviano con la quale gli è stata ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione di una tettoia in ferro a copertura coibentata, in sopraelevazione al un primo piano esistente, per una superficie di mq 108,80 e una volumetria pari a mc 337.
Deduce le seguenti doglianze:
1) violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 47/85, eccesso di potere per presupposto erroneo perché per la realizzazione di una tettoia non occorre – come invece affermato nel provvedimento – una concessione edilizia, trattandosi di una pertinenza del fabbricato;
2) violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 47/85, dell’art. 7 del D.L. 9/1982, convertito nella l. 25.3.1982, n. 94 e dell’art. 48 della l. n. 457/1978, dell’art. 4, comma 7 del DL 5.10.1993, convertito nella l. 4.12.1993, n. 493 e successive modifiche, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, omessa comparazione tra interessi compresenti nella vicenda, difetto assoluto di motivazione, perché l’opera in questione rientra tra quelle per le quali occorre una mera denuncia al comune o al più la previa autorizzazione, in assenza delle quali la sanzione irrogabile è solo quella di natura pecuniaria; inoltre, l’amministrazione non ha esplicitato quale sia l’interesse pubblico che giustifica il ricorso alla sanzione demolitoria.
Il comune intimato non si è costituto.
L’istanza cautelare di sospensione è stata accolta in data 10.11.1999.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
In base all’art. 7 della l. n. 47/85, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, “Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”
Inoltre, l’art. 1 della l. 10 del 1997 prevede che “Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge”.
La giurisprudenza amministrativa ha interpretato tali norme nel senso che è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. (Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519).
In particolare, con numerose pronunce, anche di questo TAR, la giurisprudenza ha affermato che la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 1, l. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede, incide sull'assetto edilizio preesistente. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 , n. 361, sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107)
In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell'assetto edilizio preesistente. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493).
Tali principi non possono che essere confermati dal collegio nel caso di specie, atteso che la tettoia oggetto dell’ordine di demolizione impugnato per le sue rilevanti dimensioni (circa 100 mq di superficie e circa 300 mc di volume), per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia.
Per tali ragioni tanto il primo che il secondo motivo di ricorso devono essere respinti.
Nulla per le spese non essendosi costituito il comune.
P . Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008
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