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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2008 n. 3147
Pres. Bianchi – Est. Correale
Valloggia Fratelli srl (avv.ti Pagani, Ricuperati) c. Comune di Asti (avv.ti Raviola, Santilli) e ATI D.R.A. srl


1. – Contratti p.a. – Appalto di lavori – Esclusione dalla gara – Clausola di esclusione – Principio del favor partecipationis – Inapplicabilità.

 

2. – Contratti p.a. – Appalto lavori – Esclusione ai sensi art. 38 lett. g) d.lgs. 163/06 – Fattispecie applicabile – Sanzioni amministrative.

 

3. – Contratti p.a. – Appalto lavori - Esclusione ai sensi art. 38 lett. c) d.lgs. 163/06 – Motivazione – Necessità.

 

4. – Contratti p.a. – Appalto lavori – Esclusione dalla gara – Condanne risalenti nel tempo – Incidenza sulla moralità – Motivazione – Necessità.

1. – Il principio del “favor partecipationis” e del “dovere di soccorso” recedono a fronte di una specifica disposizione della legge di gara che prevede determinate clausole di esclusione.

 

2. - La fattispecie di cui all’art. 38 lett. g) d.lgs. 163/06 è applicabile esclusivamente alle sanzioni amministrative relative alla violazione di obblighi di pagamento di imposte e tasse e non anche a sanzioni penali.

 

3. – La fattispecie di cui all’art. 38 lett. c) d.lgs. 163/06 non si riferisce a qualsiasi reato contro lo Stato ma soltanto ai reati “gravi” e pertanto l’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per cui ritiene che la commissione del reato incida sulla moralità professionale dell’imprenditore.

 

4. – Nel caso di condanne penali risalenti nel tempo, occorre una congrua motivazione sulla gravità e sulla moralità per potere escludere i concorrenti dalla gara.


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