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n.12-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 2 dicembre 2008 n. 451
L. Papiano Pres. I. Caso Est.
C. Grimeri e altra (Avv.ti S. Brega ed E. Monegatti) contro il Comune di Rottofreno (Avv. S. Bricchi)


1. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione di opera abusiva – Controversie – Controinteressati - Inconfigurabilità

 

2. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione di opera abusiva - Mancata notificazione a tutti i comproprietari - Non incide sulla legittimità dell’atto

 

3. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione di opera abusiva - Omessa fissazione di un termine dilatorio o determinazione dello stesso in misura inferiore a quella stabilita dalla norma - Si risolvono in una mera irregolarità

 

4. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione di opera abusiva - Circostanza che lo stesso atto di diffida già rechi la scelta per la sanzione demolitoria – Legittimità – Condizione - Che venga accompagnata tale scelta dall’accertamento della possibilità di scorporo della parte abusiva rispetto a quella conforme alla disciplina urbanistico-edilizia – Circostanza che il ripristino dei luoghi incida sulla funzionalità interna dei locali - Irrilevanza

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive non sono configurabili controinteressati, anche nel caso in cui sia palese il vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva, essendo unicamente possibili interventi “ad opponendum”.

 

2. La mancata notificazione a tutti i comproprietari del provvedimento con cui si ingiunge la demolizione dell’opera abusiva non incide sulla legittimità dell’atto

 

3. In tema di ingiunzione di demolizione di opera abusiva l’omessa fissazione di un termine dilatorio (carenza cui va equiparata la scadenza immediata dell’obbligo di adempiere) o la determinazione dello stesso in misura inferiore a quella stabilita dalla norma si risolvono in una mera irregolarità, perché opera comunque la previsione di legge, ancorata – per gli interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione – al termine di centoventi giorni individuato quale limite massimo dello spazio temporale concesso al privato per curare in proprio la rimozione dell’abuso.

 

4. In tema di ingiunzione di demolizione di opera abusiva non dà luogo ad una reale alterazione del risultato dell’azione amministrativa, e non ne invalida pertanto i relativi atti, la circostanza che lo stesso atto di diffida già rechi la scelta per la sanzione demolitoria (subordinata naturalmente all’inottemperanza dell’autore dell’abuso), purché venga accompagnata tale scelta dall’accertamento della possibilità di scorporo della parte abusiva rispetto a quella conforme alla disciplina urbanistico-edilizia. Né nella specie ha rilievo l’omessa considerazione che lo spostamento dello “scivolo” impedirebbe la successiva utilizzazione dell’autorimessa. Ed inverol’art. 12, comma 2, della legge n. 47 del 1985 è volto a dettare la disciplina sanzionatoria per le opere in relazione alle quali non è possibile la riduzione in pristino senza recare pregiudizio statico alla restante parte della costruzione, e cioè senza produrre la menomazione dell’intera stabilità del manufatto, mentre è ininfluente che il ripristino dei luoghi incida sulla funzionalità interna dei locali.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 231 del 2001 proposto da

Grimeri Carlo e Cari Anna, rappresentati e difesi dall’avv. Silvio Brega e dall’avv. Eugenia Monegatti, e presso quest’ultima elettivamente domiciliati in Parma, piazza Garibaldi n. 17;

contro



il Comune di Rottofreno
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Bricchi, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

per l'annullamento



dell’ordinanza n. 12, prot. n. 2820, in data 14 marzo 2001, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Rottofreno ha ingiunto al sig. Grimeri la demolizione immediata dello “scivolo” di uscita dall’autorimessa facente parte di un immobile di sua proprietà;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi o collegati, ed in particolare del verbale prot. n. 79 del 2 febbraio 2001 dell’Ufficio tecnico comunale;
per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rottofreno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 18 novembre 2008 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



Imputando al sig. Carlo Grimeri di avere eseguito opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia rilasciata nel 1977 per la realizzazione di un fabbricato ad uso civile abitazione, e di avere cioè posto in essere, secondo modalità incompatibili con l’art. 51 dell’allora regolamento edilizio (ora art. 101 del regolamento edilizio vigente), lo “scivolo” di uscita dall’autorimessa e conseguente innesto sulla strada pubblica, il Comune di Rottofreno gli ingiungeva, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 47 del 1985, la demolizione immediata della parte abusiva dell’immobile (v. ordinanza n. 12, prot. n. 2820, in data 14 marzo 2001, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia pubblica e privata).
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, nonché l’altra comproprietaria del fabbricato, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’indebita applicazione della misura repressiva ad uno solo dei due comproprietari, la decorrenza immediata dell’obbligo di rimozione dell’abuso anziché la fissazione di un congruo termine per provvedere, la prematura scelta della demolizione in luogo della sanzione pecuniaria, l’insufficienza della motivazione, l’indebita preferenza accordata ad una misura che pregiudica la funzionalità di restanti parti del fabbricato. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rottofreno, resistendo al gravame.
All’udienza del 18 novembre 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati. Alla luce di un orientamento giurisprudenziale da cui non v’è ragione per discostarsi (v., da ultimo, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1° luglio 2008 n. 1027), nelle controversie aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive non sono configurabili controinteressati, anche nel caso in cui sia palese il vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva, essendo unicamente possibili interventi “ad opponendum”.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Quanto alla circostanza che la demolizione è stata ingiunta ad uno solo dei due comproprietari, appare sufficiente richiamare quell’indirizzo giurisprudenziale che in simili casi esclude costituisca motivo di illegittimità la mancata notificazione del provvedimento a tutti i comproprietari dell’opera abusiva (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 5 luglio 2007 n. 672).
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 12 della legge n. 47 del 1985 – per avere l’Amministrazione ingiunto la demolizione immediata del manufatto abusivo anziché ordinato di provvedervi in un “termine congruo” –, osserva il Collegio che l’omessa fissazione di un termine dilatorio (carenza cui va equiparata la scadenza immediata dell’obbligo di adempiere) o la determinazione dello stesso in misura inferiore a quella stabilita dalla norma si risolve in una mera irregolarità (v., relativamente all’ipotesi dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003 n. 986), perché opera comunque la previsione di legge, ancorata – per gli interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione – al termine di centoventi giorni individuato quale limite massimo dello spazio temporale concesso al privato per curare in proprio la rimozione dell’abuso.
Non è fondata neppure la censura con cui si deduce l’illegittima anticipazione della scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria già all’atto della diffida all’eliminazione dell’opera abusiva. Se è pur vero che il modello procedimentale delineato dalla legge n. 47 del 1985 (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) prevede un atto di diffida preordinato al ripristino dell’ordine giuridico violato con l’adesione volontaria dell’autore dell’abuso e solo in un secondo tempo, ove il destinatario non ottemperi spontaneamente, l’adozione da parte dell’Amministrazione di quelle determinazioni necessarie a definire le misure conseguenti – ivi compresa la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria –, non dà luogo tuttavia ad una reale alterazione del risultato dell’azione amministrativa, e non ne invalida pertanto i relativi atti, la circostanza che lo stesso atto di diffida già rechi la scelta per la sanzione demolitoria (subordinata naturalmente all’inottemperanza dell’autore dell’abuso), purché venga accompagnata tale scelta dall’accertamento della possibilità di scorporo della parte abusiva rispetto a quella conforme alla disciplina urbanistico-edilizia. Il che è quanto si riscontra nel caso di specie, per avere richiamato l’atto oggetto di impugnativa l’esito di una simile valutazione (“… Preso atto che la demolizione e rimozione delle opere abusive in oggetto è tecnicamente possibile indipendentemente dalle strutture esistenti …”).
Né ha ragione il ricorrente nel lamentare l’insufficienza della motivazione e l’omessa considerazione che lo spostamento dello “scivolo” impedirebbe la successiva utilizzazione dell’autorimessa. Ed invero, stante il disposto dell’art. 12, comma 2, della legge n. 47 del 1985 (“Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione …”), va ritenuto che la norma sia volta a dettare la disciplina sanzionatoria per le opere in relazione alle quali non è possibile la riduzione in pristino senza recare pregiudizio statico alla restante parte della costruzione (v. Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2007 n. 2339), e cioè senza produrre la menomazione dell’intera stabilità del manufatto, mentre è ininfluente che il ripristino dei luoghi incida sulla funzionalità interna dei locali (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1999 n. 1876). In ragione di ciò, essendo pacifico tra le parti ma anche obiettivamente percepibile per la natura delle opere interessate, che la rimozione dello “scivolo” non crea pericoli per la staticità della parte non abusiva del manufatto, si sottrae a vizi l’opzione per la sanzione demolitoria – da qualificare in tali condizioni come “atto dovuto” –, attesa del resto l’idoneità di una motivazione che ha indicato le ragioni della scelta operata.
Quanto, infine, alla lamentata carenza della comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva come le controversie relative alle sanzioni edilizie di carattere vincolato rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (disposizione introdotta dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005), e soggiacciano pertanto alla norma che esclude possa essere disposto l’annullamento del provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008 n. 2733), dovendosi inoltre tenere conto della circostanza che, in quanto norma processuale, la stessa riguarda anche i procedimenti in corso o già definiti prima della sua entrata in vigore (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4614). Donde, nella fattispecie, l’irrilevanza dell’omissione, trattandosi – come si è visto – di misura ripristinatoria avente le caratteristiche di “atto dovuto”.
Il ricorso, quindi, va respinto.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore

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