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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 10 dicembre 2008 n. 808
Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari
W. V. c/ il Comune di Marsciano (n.c.) |
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Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla riservatezza dei terzi – Giudizio di bilanciamento – In caso di richiesta di accesso alla documentazione anche in forma cifrata o codificata – Non è necessario - Art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 – Applicazione – Necessità – Sussiste in ogni caso
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Non sussiste una situazione di conflitto tra accesso e privacy, tale da imporre un giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi, laddove il ricorrente dichiari di aver interesse ad accedere alla documentazione anche in forma cifrata o codificata; cionondimeno, in sede di esecuzione della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza al giudicato favorevole sull’accesso, l’Amministrazione, prima di effettuare l’esibizione e l’eventuale riproduzione dei documenti, deve applicare l’art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dando comunicazione ai potenziali controinteressati all’accesso e valutando le loro eventuali opposizioni (nella specie, il ricorrente richiedeva di accedere, anche in forma cifrata o codificata, agli elenchi dei beneficiari dei sussidi, ai criteri di concessione di essi, ai punteggi attribuiti, agli elementi oggettivi e soggettivi valutati dalla P.A., nonché alle motivazioni addotte). (1)
Con nota dell’Avv. Andrea Faccon
(1) Il collegio umbro esclude che sia necessario effettuare un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti – alla difesa in giudizio ed alla riservatezza – laddove la richiesta ostensione non implichi, per le modalità con le quali s’intende operare, una lesione del diritto alla privacy dei controinteressati.
Tale considerazione è, in linea di principio, condivisibile, dal momento che la riservatezza non può subire alcun vulnus laddove, per le modalità con cui si intende accedere al documento, non sia in alcun modo operabile un collegamento tra i dati documentati ed i rispettivi titolari.
L’immediato corollario di tale constatazione dovrebbe essere l’inapplicabilità dell’art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, norma che impone alla P.A., in virtù del rinvio dinamico all’art. 22, comma 1, lett. c) L. 7 agosto 1990 n. 241, di comunicare ai controinteressati la richiesta di accesso, laddove, rispetto all’istanza di accesso, vi siano “(…) soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;”.
Di fatti, quando la richiesta di accesso si riferisce a dati resi disponibili in forma cifrata o codificata, non dovrebbe ricorrere la necessità di applicare l’art. 3, cit. perché non è prospettabile una compromissione del diritto alla riservatezza dei titolari dei dati.
Sennonché il T.A.R. umbro ha ritenuto di vincolare l’azione esecutiva della P.A. alle forme di azione previste dall’art. 3, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, al fine di consentire le eventuali opposizioni dei controinteressati (identificati nei concessionari dei contributi) e, se del caso, la proposizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale da parte di questi ultimi.
Tale statuizione desta perplessità.
Ed invero, così come il T.A.R. ha escluso la necessità di operare un bilanciamento tra contrapposti interessi, ritenendo le modalità di accesso richieste dal ricorrente inidonee a ledere la riservatezza di controinteressati, allo stesso modo non potrà che opinare (ed operare) la P.A., in sede di esecuzione, con la conseguenza necessitata di escludere l’applicabilità dell’art. 3 D.P.R. n. 184/06.
Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente aveva già ottenuto una pronuncia con la quale il Collegio aveva ordinato al Comune “l’esibizione al ricorrente (per la consultazione e l’eventuale estrazione di copia) della documentazione suddetta, nel rispetto della tutela dei soggetti ai quali si riferisce.”.
In sede di ottemperanza a tale pronuncia, il ricorrente ha ottenuto una (nuova) decisione favorevole, la quale, come detto, ha escluso un conflitto di interessi in considerazione delle particolari forme di accesso e dei dati richiesti.
A tali considerazioni si aggiunga il fatto che la P.A., sia nel corso del primo giudizio, che nella fase di ottemperanza, non ha sollevato la questione di ammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato; prima ancora, con ogni probabilità, la P.A., nell’istruire l’istanza di accesso, sia prima che dopo la prima sentenza, non ha fatto applicazione proprio dell’art. 3, D.P.R. n. 184/06 (il profilo, secondo CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 giugno 2007 n. 3601, in questa rivista, è rilevante quale elemento indiziario dell’insussistenza di controinteressati rispetto all’istanza d’accesso – o meglio – quale elemento ostativo alla deduzione di un’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al titolare della pretesa alla riservatezza)
In tale contesto, la portata favorevole (anche) del secondo decisum è stata sostanzialmente vanificata dalla ritenuta necessità di applicare, in sede di esecuzione, l’art. 3, D.P.R. n. 184/06.
A ben vedere, dunque, il “giudicato a formazione progressiva” sull’accesso, desumibile dal combinato disposto delle due sentenze favorevoli al ricorrente poc’anzi menzionate, si è trasformato in una sorta di “gioco dell’oca”, in cui il ricorrente si è trovato a ripartire dalla… casella iniziale.
Sulla tematica, v. anche T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 18 novembre 2005 n. 6458, in questa rivista, secondo cui in relazione ad una domanda di accesso presentata da una giornalista ed avente ad oggetto l’elenco dei dipendenti che hanno fruito del beneficio costituito dal miglioramento retributivo in ragione della positiva valutazione espressa dai dirigenti di settore, trattandosi di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, stante il disposto dell’art. 112 comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, ne è consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l’emolumento, l’indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto in quanto, nel caso di specie, era possibile la consegna di copia dell’elenco richiesto con mascheramento dei nominativi e di ogni altro elemento utile a ricondurre l’aspetto economico al nominativo ovvero all’identità del percettore. (A. Faccon)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2008, proposto da:
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Walter Veschini, in giudizio di persona, con domicilio eletto in Perugia, via dei Filosofi, 53;
contro
Comune di Marsciano, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del TAR dell’Umbria 30 maggio 2008, n. 224;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Questo Tribunale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 224, ha accolto parzialmente un ricorso dell’odierno ricorrente, volto ad ottenere l’accesso agli atti del Comune di Marsciano concernenti i criteri di concessione dei sussidi previsti dalla legge regionale 3/1997, i nominativi dei beneficiari di detti sussidi per gli anni 2003-2008 ed i relativi punteggi.
Con tale pronuncia, sulla base del rilievo secondo cui “in linea di principio (e salve le eventuali limitazioni o preclusioni che dovessero essere individuate dall’amministrazione competente), non ravvisa motivo per negare l’accesso richiesto”, il Tribunale ha affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’esibizione della documentazione suddetta, “nel rispetto della tutela dei soggetti ai quali si riferisce”.
2. In esecuzione della sentenza, il Comune di Marsciano ha depositato la nota prot. 19522 in data 1 luglio 2008, con la quale:
- ha trasmesso in allegato gli elenchi dei contributi, anno per anno, peraltro “riportati in forma anonima nel rispetto della tutela dei soggetti interessati e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy”;
- ha affermato che, in mancanza di uno specifico regolamento in materia di concessione dei benefici economici previsti dalla l.r. 3/1997, a seguito della presentazione della domanda, “l’assistente sociale determina il contributo economico sia in base ad una analisi oggettiva della situazione economica, sia, indicandone la motivazione, in base ai propri strumenti professionali ed alla conoscenza del caso. L’importo dei contributi è determinato sulla base di documentate esigenze del nucleo familiare. Per completare il quadro sullo stato di bisogno del richiedente il Servizio Sociale può eseguire visite domiciliari e prendere in considerazione i parenti che ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono obbligati agli alimenti”.
3. Il ricorrente ritiene che detta documentazione non soddisfi il suo diritto all’accesso, in quanto è incompleta, o comunque indecifrabile, e chiede che il Tribunale disponga l’esecuzione della predetta sentenza.
3.1. Il Collegio sottolinea che il ricorrente sta in giudizio di persona, pur non rivestendo la qualifica professionale di avvocato, e che l’unico tipo di azione che può essere proposto senza l’assistenza del difensore è quella di accesso agli atti (compresa la relativa esecuzione).
Pertanto, doglianze diverse dalla omessa o incompleta esecuzione della sentenza predetta, come quelle relative alla mancata risposta del Comune alle richieste di sovvenzioni, ovvero di informazioni in ordine al modo con cui sarebbe stato possibile ottenere le sovvenzioni, oppure alla mancata predisposizione da parte del Comune di criteri oggettivi per la concessione dei contributi - pure contenute nel ricorso in esame – non possono ritenersi ammissibili in questa sede. E, del resto, si tratterebbe di oggetti estranei al presente procedimento speciale che è di ottemperanza al giudicato.
3.2. Ciò premesso, il Collegio rileva che la risposta di cui alla nota prot. 19522/2008, risulta effettivamente incompleta, sotto due distinti profili:
- in quanto, pur menzionando la metodologia di valutazione delle domande ed i criteri di massima utilizzati per la concessione, non indica le specifiche motivazioni delle valutazioni, che afferma effettuate dall’assistente sociale, ovvero i punteggi assegnati a supporto della concessione dei diversi contributi elencati;
- in quanto non indica i nomi dei beneficiari.
Va peraltro sottolineato che il ricorrente non chiede di conoscere i nomi dei beneficiari – i quali, a suo dire, possono rimanere cifrati o codificati - bensì gli elementi di bisogno e le altre caratteristiche soggettive ed oggettive riscontrate, che hanno condotto il Comune ad attribuire i benefici.
In questa prospettiva, il Collegio ritiene fondata la domanda di esecuzione presentata dal ricorrente.
Infatti, quanto alla rilevanza della tutela della riservatezza dei soggetti controinteressati all’accesso, può ricordarsi che:
- secondo l’articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. In presenza di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
- in sede di accesso agli atti amministrativi, il diritto all' accesso ai documenti può risultare in concreto prevalente sul diritto alla privacy , in considerazione del grado minimo di effettivo coinvolgimento dell'interessato ovvero qualora possa essere soddisfatto in forma attenuata, con la visione degli atti solo in relazione a quelle parti di documenti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. (cfr. T.A.R. Sardegna, II, 14 ottobre 2005 , n. 2037; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 25 ottobre 2005 , n. 4621). Ma non è questo il caso della controversia in esame, posto che senza gli elementi richiesti, il ricorrente non è in grado di sindacare concretamente la legittimità dell’operato del Comune, nel concedere benefici ad altri soggetti (quale che sia la loro identità) e non al proprio nucleo familiare.
- se è vero che nel caso di atti idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l’articolo 60 del d.lg. 196/2003 prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto (che si intende tutelare con la domanda di ostensione) che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr., Cons. Stato, VI, 26 aprile 2005 n. 1896), tuttavia, tale giudizio di bilanciamento (tendenzialmente pendente a favore delle ragioni di riservatezza dei terzi) deve essere effettuato dal Giudice solo in presenza di concrete e non altrimenti ovviabili ragioni di conflitto, cioè quando, in considerazione dell'oggetto dell'istanza di accesso, l'ostensione degli atti richiesti comporterebbe un sicuro ed inevitabile pregiudizio della privacy dei terzi (T.A.R. Campania, Napoli, V, 13 luglio 2006 , n. 7475).
Nel caso in esame, tra i dati relativi agli elementi che hanno dato origine alla concessione dei contributi ai soggetti bisognosi vi sono, realisticamente, anche dati relativi allo stato di salute, cioè dati sensibili ai sensi del citato articolo 60. E sull’accessibilità di questi si potrebbe discutere. Tuttavia, nel caso in questione, una ineludibile situazione di conflitto tra accesso e privacy, tale da richiedere il predetto giudizio di bilanciamento, e da giustificare la limitazione dell’accesso implicitamente imposta al ricorrente, non sembra rinvenibile in concreto, poiché il ricorrente dichiara di aver interesse ad accedere agli elenchi anche in forma cifrata o codificata.
4. Deve dunque ordinarsi al Comune di Marsciano di dare esecuzione integrale alla sentenza n. 224/2008, consentendo l’accesso del ricorrente agli atti che contengono, con riferimento ai contributi concessi ed indicati negli elenchi, gli elementi suindicati (motivazioni, punteggi, elementi soggettivi ed oggettivi apprezzati).
Peraltro, il Comune di Marsciano, nel dare esecuzione a quanto ordinato, è tenuto comunque ad applicare l’articolo 3 del d.P.R. 184/2006, dando comunicazione ai controinteressati e valutando le loro eventuali opposizioni all’accesso, prima di effettuare l’esibizione e la eventuale riproduzione dei documenti.
In tal modo, le eventuali esigenze di tutela da parte dei concessionari dei contributi, quali potenziali controinteressati all’accesso, potranno eventualmente essere fatte valere in quella sede, e nelle sedi giurisdizionali conseguenti.
5. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Ordina l’accesso, nei sensi e limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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