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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 9 dicembre 2008 n. 801
Pres. ed Est. P.G. Lignani
IM.I.S.C.A. S.r.l., e C.E. ELETTRONIC s.r.l., in proprio e quali componenti della omonima a.t.i. (avv.ti G. Del Borrello, G. Menna e A. Catalano) c/ Università degli Studi di Perugia (Avv. Dist. St.) e nei confronti di Termotecnica Servizi S.r.l. quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. costituita con Elyo Italia s.r.l. (n.c.)


Contratti della P.A. – Gara – Due soli concorrenti – Ricorso – Censure relative all’ammissione della controinteressata – Esame – Anche in caso di riscontrata legittimità dell’esclusione - Necessità – Ragioni

In una gara con due soli concorrenti, la ditta ricorrente, una volta confermata la sua esclusione, ha un apprezzabile interesse a sindacare l’ulteriore corso della procedura e, in particolare, l’ammissione della ditta controinteressata, dal momento che l’eventuale esclusione di quest’ultima comporterebbe la necessità di rinnovare interamente la gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 463 del 2008, proposto da:
IM.I.S.C.A. S.r.l., e C.E. ELETTRONIC s.r.l., in proprio e quali componenti della omonima a.t.i., rappresentate e difese dagli avv. Gianluca Del Borrello e Giovanni Menna, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Catalano in Perugia, via dei Filosofi,23/B;


contro




Università degli Studi di Perugia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;


nei confronti di



Termotecnica Servizi S.r.l., quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. costituita con Elyo Italia s.r.l.;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della comunicazione del 2.09.2008, ricevuta il 5 successivo, prot. uscita n. 0044923 avente ad oggetto: “procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio calore. Comunicazione esclusione” con la quale l’Università degli Studi di Perugia rendeva nota l’esclusione dalla procedura in oggetto all’A.T.I. IM.I.S.C.A. S.r.l./C.E. ELETTRONIC S.r.l. nella seduta pubblica del 29 agosto 2008, nonché del verbale di seduta non pubblica del 9 settembre 2008 mediante il quale la commissione preposta allo svolgimento delle operazioni di gara disponeva che I’A.T.I. TERMOTECNICA SERVIZI S.r.l. / ELYO ITALIA S.r.l. fornisse entro il giorno Il settembre 2008 ore 13Mb “chiarimenti atti a mettere meglio in luce i passaggi contrattuali espressamente riferiti all’entità delle cubature nette riscaldate, del verbale di seduta non pubblica del 12 settembre 2008 (ore 9,15), del verbale di seduta non pubblica del 12 settembre 2008 (ore 10,10) a mezzo del quale aggiudicava provvisoriamente l’appalto in oggetto alla l A.T.1. TERMOTECNICA SERVIZI S.r.l. / ELYO ITALIA S.r.l. e comunque di tutti quegli altri atti consequenziali e successivi, ivi compresi l’aggiudicazione definitiva ed il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori e di ogni altro atto e provvedimento connesso con i predetti;
e per la conseguente ed eventuale condanna dell’ente intimato al risarcimento del danno derivante alla parte ricorrente dai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, con l’assenso delle parti, di poter procedere alla definizione immediata della controversia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Le società ricorrenti, in associazione temporanea, hanno partecipato alla gara indetta dall’Università degli Studi di Perugia per l’affidamento della gestione del “servizio calore”.
L’offerta da esse presentata è stata esclusa a motivo di una irregolarità formale della documentazione. Contemporaneamente sono state escluse altre ditte concorrenti ed è rimasta in gara solo l’a.t.i. controinteressata, che poi è risultata aggiudicataria.

2. Le società ricorrenti impugnano sia la propria esclusione, sia l’ammissione dell’a.t.i. controinteressata, la quale a loro giudizio avrebbe dovuto essere ugualmente esclusa.
Resiste al ricorso l’Università degli Studi; l’a.t.i. controinteressata non si è costituita, benché alla data dell’odierna camera di consiglio risulti per essa scaduto il termine di costituzione di cui all’art. 22, legge n. 1034/1971, tenuto conto dell’abbreviazione dei termini di cui all’art. 23-bis della stessa legge.

3. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

4. L’esclusione delle società ricorrenti è stata deliberata a motivo dell’incompletezza della documentazione presentata.
Il bando richiedeva che a ciascuna offerta fosse unita, fra l’altro, una copia integrale del capitolato tecnico, firmata “per accettazione” in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell’impresa.
La commissione ha rilevato che il documento (capitolato tecnico firmato per accettazione) presentato dall’a.t.i. offerente risultava incompleto, perché mancante dell’ultima pagina, contenente l’elenco degli allegati; inoltre mancavano gli allegati stessi.
Le società ricorrenti, pur impugnando l’atto di esclusione, e pur contestandone (in modo del tutto generico) la fondatezza, non negano, in punto di fatto, che il documento da esse prodotto fosse manchevole così come rilevato dalla commissione; e non negano neppure, in punto di diritto, che quella manchevolezza fosse rilevante e sufficiente a giustificare l’esclusione.
Questi punti si possono ritenere dunque acquisiti.

5. L’unico argomento addotto dalle ricorrenti per contestare la legittimità della loro esclusione attiene ad un asserito vizio di disparità di trattamento.
Esse infatti deducono che un’analoga manchevolezza si era riscontrata a carico della documentazione prodotta dall’a.t.i. controinteressata, unica concorrente ammessa e poi aggiudicataria. Sostengono pertanto che il giudizio della commissione doveva essere uguale in entrambi i casi: o si ammettevano entrambe le offerte, o le si escludevano entrambe.

6. L’argomento esposto dalle ricorrenti potrebbe essere preso in considerazione qualora le due situazioni di fatto risultassero, se non proprio identiche, almeno comparabili.
Ad avviso del Collegio però non è così.
6.1. La manchevolezza riscontrata a carico dell’offerta delle ricorrenti appare sicuramente rilevante. Come si è detto, dalla copia del capitolato tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione, mancano l’ultima pagina contenente l’elenco degli allegati, nonché gli allegati stessi.
Peraltro gli allegati formano parte integrante del capitolato; non solo in senso formale ma anche in senso sostanziale e cioè perché contengono una serie di elementi che concorrono a definire le prestazioni che il gestore del servizio dovrà assicurare.
E’ il caso, fra l’altro, dell’allegato 1 che consiste nell’«elenco [degli] edifici oggetto [del] servizio calore con indicazione per ciascun impianto termico di: volumetria netta scaldata (...); corrispettivi da applicare (....); tetto annuo di consumo di combustibile (...)».
E’ il caso, ancora, dell’allegato 3 («elenco esemplificativo dei prodotti e dei materiali per le attività di manutenzione ordinaria») e dell’allegato 5 («specifiche tecniche dei misuratori/registratori di temperatura “data logger”»).
Nessun dubbio dunque sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento con cui la commissione ha giudicato che tale manchevolezza fosse causa di esclusione.
6.2. La documentazione prodotta dall’a.t.i. controinteressata, invece, includeva non solo il capitolato tecnico, ma anche tutti i suoi allegati, firmati in ogni pagina per accettazione.
Mancava soltanto l’allegato di un allegato: precisamente l’allegato 2-I (dove “I” è la lettera dell’alfabeto maiuscolo) ossia l’allegato I all’allegato 2.
L’allegato 2 (presente nella documentazione della controinteressata) è il «modello di verbale di presa in consegna degli impianti termici»; i suoi allegati (da A a L) sono esemplari di schede per la rilevazione dei dati. L’allegato I (l’unico mancante) è il modello per la lettura dei “gradi giorno” e si esaurisce in una scheda che va compilata con la data della rilevazione, l’ubicazione del contatore, il numero dei gradi giorno rilevati, più le firme dei compilatori.
La commissione di gara, una volta riscontrata la mancanza dell’allegato 2-I, ha espresso motivatamente il giudizio che si trattasse di un fatto irrilevante e che non potesse costituire causa di esclusione.
Va notato che le attuali ricorrenti non adducono particolari argomenti per contestare la correttezza di quest’ultimo giudizio della commissione, limitandosi a sostenere –apoditicamente - che i due casi (quello dell’a.t.i. ricorrente e quello dell’a.t.i. controinteressata) dovevano essere messi sullo stesso piano e avere il medesimo trattamento.
Sembra invece al Collegio che così come la mancanza riscontrata a carico delle ricorrenti riguardava elementi essenziali, quella riscontrata a carico della controinteressata riguardava un elemento trascurabile.
In ogni caso è evidente che i due casi erano molto diversi per natura e rilevanza; sicché, se la commissione ha ritenuto di dover esprimere giudizi differenziati, tale comportamento risulta esente da censure.
6.3. Per questa parte, dunque, il ricorso va rigettato; in particolare va confermata la legittimità dell’esclusione dell’a.t.i. ricorrente e della contemporanea ammissione – quanto al profilo sin qui considerato – della controinteressata.

7. Restano da esaminare le ulteriori doglianze concernenti ancora l’ammissione della controinteressata, sotto altri profili.
Si potrebbe tuttavia dubitare dell’interesse a ricorrere, dal momento che una volta confermata l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente, quest’ultima non ha più interesse a sindacare l’ulteriore corso della procedura.
E’ anche vero, però, che l’a.t.i. controinteressata è stata l’unica concorrente ammessa; sicché, una sua eventuale esclusione comporterebbe la necessità di rinnovare interamente la gara. Si può dunque riconoscere che le ricorrenti abbiano un apprezzabile interesse in questo senso.

8. Nondimeno, anche le ulteriori doglianze sono infondate.
La questione prende origine dal fatto che nella seduta del 9 settembre 2008 la commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti di capacità tecnica dell’a.t.i. controinteressata (quest’ultima era stata infatti sorteggiata per la verifica nella fase preliminare all’esame delle offerte).
In quella occasione la commissione ha rilevato che i documenti prodotti apparivano «coerenti con quanto espressamente richiesto» e che «gli importi delle commesse risultanti dai documenti prodotti sono di ordine di grandezza sensibilmente superiore a quello posto a base della gara in oggetto e che tale circostanza induce a ritenere che il requisito richiesto sia sicuramente posseduto».
Nondimeno, osservato che la complessa documentazione tecnica prodotta poteva apparire di incerta interpretazione, la commissione ha deciso «per mero scrupolo di completezza e dovere di buona amministrazione, anche a mente dell’art. 46, d.lgs. n. 163/2006» di chiedere all’a.t.i. controinteressata di fornire «chiarimenti atti a mettere meglio in luce i passaggi contrattuali espressamente riferiti all’entità delle cubature nette riscaldate». I chiarimenti successivamente pervenuti hanno permesso alla commissione di sciogliere favorevolmente la riserva.
Ciò posto in punto di fatto, la censura delle ricorrenti si esaurisce nella seguente tesi: se la documentazione prodotta dalla controinteressata non appariva sufficientemente probante, la commissione avrebbe dovuto puramente e semplicemente escludere l’offerta, e non già invitare la concorrente a sanare le manchevolezze della sua documentazione.

9. Il Collegio ritiene manifestamente infondata questa tesi.
Il verbale è inequivoco nel senso che a giudizio della commissione i documenti prodotti apparivano “prima facie” utili a giustificare l’ammissione dell’impresa. La richiesta di chiarimenti è stata fatta solo per conferire maggiore certezza a ciò che, comunque, già appariva dalla documentazione esistente.
E’ proprio con riferimento a situazioni del genere che l’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 consente (o forse impone) alle stazioni appaltanti di chiedere chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni prodotte.
Va notato che l’a.t.i. ricorrente null’altro deduce in ordine, ad es., a supposti errori o travisamenti di fatto in cui sia incorsa la commissione nel valutare favorevolmente – sia prima che dopo i chiarimenti – la documentazione della controinteressata.

10. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese legali in favore dell’amministrazione resistente, che liquida nella somma di Euro 5.000, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



 



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