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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 14 novembre 2008 n. 725
Pres. ed Est. P.G. Lignani
Vitalaire Italia S.p.A. (avv. N. Bassi, M. Bucello, F. A. De Matteis e S. Viola) c/ la Regione Umbria (avv.ti C. Iannotti e P. Manuali) e nei confronti di Federfarma Umbria - Unione Regionale Sindacale Titolare di Farmacie dell'Umbria; Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (avv.ti M. Busiri Vici e M. Frenguelli); Gas Tecnici Foligno S.r.l. (avv. M. Mariani, M. Zoppellari e L. Ghirga); altro ricorso riunito (OMISSIS) |
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1. Farmacia e farmacisti – A.I.F.A. – Provvedimento determinativo dei prezzi dei prodotti farmaceutici – Inderogabilità – Portata
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2. Farmacia e farmacisti - Federfarma – Accordo con un produttore per la determinazione del prezzo di un farmaco in misura inferiore a quello determinato dall’A.I.F.A. a fronte della fornitura di ossigeno liquido – E’ espressione di autonomia contrattuale delle parti - Invalidità – Non sussiste
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3. Farmacia e farmacisti – Regione Umbria – Accordo con Federfarma per la determinazione del prezzo da rimborsare alle farmacie a fronte delle ricette relative alle forniture di ossigeno liquido – Prezzo inferiore a quello determinato dall’A.I.F.A. – Illegittimità – Non sussiste
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1. I prezzi stabiliti dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) – ancorché previa contrattazione con i rappresentanti dei produttori - sono inderogabili solo nel senso che è vietato agli enti del S.S.N. corrispondere prezzi più elevati, e non anche nel senso che sia vietato alle loro controparti (produttori, distributori e altri intermediari) praticare prezzi più favorevoli. (1)
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2. L’accordo precontrattuale con il quale un produttore di un farmaco (nella specie, ossigeno liquido) si obbliga nei confronti di Federfarma regionale a praticare prezzi inferiori a quelli stabiliti dall’A.I.F.A., in occasione di forniture effettuate dal primo a favore delle farmacie rappresentate dalla seconda, è espressione dell’autonomia contrattuale delle parti e non è lesivo della concorrenza, della par condicio dei produttori e/o di un asserito, ma insussistente, obbligo delle farmacie – o, per esse, di Federfarma - di operare secondo i canoni dell’evidenza pubblica. (2)
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3. Non è illegittimo né lesivo degli interessi dei produttori di farmaci l’accordo intercorso tra la Regione Umbria e Federfarma – in ossequio alla previsione dell’art. 8 comma 1, D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito con L. 16 novembre 2001, n. 405 e successivamente modificato) – che ha determinato il prezzo rimborsato dalla Regione alle farmacie, a fronte delle ricette recanti prescrizioni di ossigeno liquido, in misura inferiore a quella stabilito dall’A.I.F.A.. (3)
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(1 - 3) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1) Sul ricorso numero di registro generale 230 del 2008, proposto da:
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Vitalaire Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Francesco Augusto De Matteis e Simona Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Regione Umbria in Persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Casimiro Iannotti e Paola Manuali, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Federfarma Umbria - Unione Regionale Sindacale Titolare di Farmacie dell'Umbria; Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani; entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Mario Busiri Vici e Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Busiri Vici in Perugia, via Cesarei, 4;
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Gas Tecnici Foligno S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Mariani e Mario Zoppellari, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Ghirga in Perugia, piazza Piccinino,10;
2) Sul ricorso numero di registro generale 235 del 2008, proposto da:
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Vivisol S.r.l; Vivisol Umbria Srl; Sapio Life S.r.l.; Linde Medicale S.r.l., Medigas Italiana S.r.l., Medicair Italia S.r.l., Assogastecnici; tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bartolini e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Bartolini in Perugia, via Mario Angeloni, 62;
contro
Regione Umbria in Persona del Presidente p.t.; Regione Umbria - Direzione Regionale Sanita' e Servizi Sociali - Servizio II, rappresentati e difesi dagli avv. Casimiro Iannotti e Paola Manuali, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Federfarma Umbria - Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia dell'Umbria; rappresentato e difeso dagli avv. Mario Busiri Vici e Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso Mario Busiri Vici in Perugia, via Cesarei, 4;
Gas Tecnici Foligno S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Mariani e Mario Zoppellari, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Ghirga in Perugia, piazza Piccinino,10;
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Asl – Azienda Sanitaria locale n. 2 con sede in Perugia;
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A.I.F.A Agenzia Italiana del Farmaco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso n. 230 del 2008:
a) nelle parti di seguito meglio specificate, della delibera della Giunta della Regione Umbria n. 333 del 31 marzo 2008, avente per oggetto: “accordo con le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell’art. 8, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 e per la fornitura per via telematica dei dati di prescrizione;
b) della convenzione sottoscritta a Perugia il 10 marzo 2008 fra la Federfarma Umbria — Unione Regionale Sindacale Titolare di Farmacie dell’Umbria e la Gas Tecnici Foligno srl., avente per oggetto la fornitura di ossigeno liquido da parte della seconda alle farmacie aderenti alla prima;
c) della nota della Federfarma — Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani prot. N. UE AA/7651 del 21 aprile 2008, avente per oggetto: “ossigenoterapia domiciliare — richiesta parere”;
d) dell’accordo, nelle parti di seguito meglio specificate, della Regione Umbria con le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell’art. 8, lettera (a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 e per la fornitura per via telematica dei dati di prescrizione, approvato con delibera della Giunta della Regione Umbria n. 333 del 31 marzo 2008;
e) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto..
2) quanto al ricorso n. 235 del 2008:
a) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 333 del 31.03.2008, recante in oggetto:“Accordo con le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell’art. 8, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 e per la fornitura per via telematica dei dati di prescrizione”, con la quale, su proposta dell’Assessore competente, è stato approvato lo schema di Accordo ed è stato delegato il Dirigente del Servizio II della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali alla stipula del medesimo Accordo, nei limiti specificati in narrativa;
b) dell’“Accordo con le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell’art. 8. lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 e per la fornitura per via telematica dei dati di prescrizione “, ove nelle more stipulato dal predetto Dirigente regionale;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, con particolare riferimento al “Documento istruttorio “, predisposto dall’Assessorato regionale “Tutela della Salute, Sanità, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare”, dell’eventuale provvedimento mediante il quale la Regione Umbria ha fatto propria la proposta prot. 16068 del 27.12.2007 di Federfarma Umbria, nonché occorrendo della convenzione sottoscritta tra Federfarma Umbria e gas Tecnici Foligno.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria in Persona del Presidente p.t.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federfarma Nazionale e di Federfarma Umbria;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gas Tecnici Foligno S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’opportunità di riunire i due ricorsi per gli stretti profili di connessione,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il decreto legge n. 347/2001 (convertito con legge n. 405/2001 e successivamente modificato), all’art. 8, comma 1, dispone: «Le regioni... hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previsto per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale».
In attuazione di questa disposizione, la giunta regionale dell’Umbria, con delibera 31 marzo 2008, n. 333, ha approvato uno schema di accordo da stipulare con le rappresentanze delle farmacie della regione.
L’accordo prevede, fra l’altro, per quanto qui interessa, che il prezzo rimborsato dalla Regione alle farmacie per le ricette recanti prescrizioni di ossigeno liquido sarà pari ad euro 3,48 per metro cubo, IVA esclusa.
L’accordo su tale prezzo dell’ossigeno liquido è stato reso possibile, di fatto, dalla circostanza che pochi giorni prima, e cioè il 10 marzo 2008, era intervenuta una convenzione tra Federfarma Umbria (associazione sindacale dei titolari di farmacia) con la ditta Gas Tecnici Foligno. Quest’ultima si era impegnata a fornire alle farmacie umbre ossigeno liquido – al domicilio dei pazienti – fatturando alle medesime l’importo di euro 2,88 per metro cubo, IVA esclusa.
2. Gli atti ora richiamati (delibera n. 333/2008; accordo Regione/farmacie; convenzione Federfarma/Gas Tecnici Foligno) sono avversati dall’azienda che ha proposto il ricorso n. 230/2008 - VitalAire Italia s.p.a., impresa operante nella produzione e distribuzione dell’ossigeno terapeutico e come tale concorrente di Gas Tecnici Foligno; nonché dai soggetti che hanno proposto il ricorso n. 235/2008 –ossia le analoghe imprese Vivisol S.r.l, Vivisol Umbria Srl, Sapio Life S.r.l., Linde Medicale S.r.l., Medigas Italiana S.r.l. e Medicair Italia S.r.l., nonché l’associazione di categoria Assogastecnici.
Resistono ai due ricorsi la Regione Umbria, Gas Tecnici Foligno, Federfarma e Federfarma Umbria, come meglio specificato in epigrafe.
3. Il Collegio ritiene opportuno riunire i due ricorsi, considerata l’identità dell’oggetto e delle questioni giuridiche.
Per vero, i due ricorsi non sollevano questioni sostanzialmente diverse, al di là di qualche diversità di prospettazione e di accentuazione. Al più, si può dire che essi si integrano reciprocamente, e quindi possono essere discussi unitariamente
4. In estrema sintesi, i ricorrenti deducono che entrambi i prezzi - quello concordato fra la Regione e le farmacie; e quello concordato fra Federfarma e Gas Tecnici Foligno - sono considerevolmente inferiori al prezzo determinato per l’ossigeno liquido dall’AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco), pari quest’ultimo ad euro 4,20 al metro cubo. Va precisato che quest’ultimo importo rappresenta il prezzo c.d. “ex factory” ovvero “ex fabrica”, vale a dire quello che il produttore fattura al distributore.
Ciò premesso in punto di fatto, i ricorrenti sostengono che il prezzo determinato dall’AIFA deve ritenersi vincolante e non derogabile, né in aumento né in diminuzione. Di conseguenza Federfarma e Gas Tecnici Foligno non potevano accordarsi su un prezzo inferiore a 4,20; e i margini della trattativa fra la Regione e i farmacisti dovevano riguardare soltanto il ricarico spettante a questi ultimi, senza toccare il prezzo c.d. “ex fabrica”.
A parte ciò, i ricorrenti sostengono che Federfarma non poteva contrattare separatamente con un solo produttore (Gas Tecnici Foligno) ma avrebbe dovuto rivolgersi collettivamente a tutti i produttori ovvero – in estrema ipotesi - bandire una regolare gara. Ciò in quanto le farmacie, quali esercenti un servizio pubblico, sono tenute (e per esse lo è la loro organizzazione associativa) a procedere secondo le regole dell’evidenza pubblica.
5. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
La tesi dei ricorrenti, come già detto, è che il prezzo “ex fabrica” determinato dall’A.I.F.A., in quanto frutto di un procedimento in contraddittorio che la legge chiama “contrattazione”, deve ritenersi inderogabile non solo in aumento ma anche in diminuzione.
Si ritiene dunque opportuno fare alcuni approfondimenti su concetti quali il prezzo imposto, il prezzo contrattato, e la loro inderogabilità.
6. Com’è noto, il nostro ordinamento giuridico è ispirato al principio fondamentale dell’autonomia contrattuale in un libero mercato.
Solo in via eccezionale l’ordinamento ammette che l’autorità pubblica stabilisca a priori il prezzo di determinati beni o servizi, con effetto vincolante fra le parti.
L’intervento nel mercato, con provvedimenti che limitano l’autonomia contrattuale, si giustifica con la considerazione che in talune situazioni lo squilibrio di potere contrattuale fra le parti è tale da rendere solo apparente la libera negoziazione; donde l’opportunità di tutelare il contraente più debole (intendendosi per tale quello che avendo maggiore necessità ed urgenza di concludere il contratto, ha minori margini di trattativa ed è esposto a subire l’imposizione di condizioni meno favorevoli).
E’ questo il caso delle varie forme di “calmiere” o prezzo politico sperimentate sin dall’antichità, e più recentemente dell’equo canone locativo degli alloggi.
Storicamente, il prezzo politico è generalmente imposto dalla legge (è il caso dell’equo canone locativo) o da un atto del governo o di altra autorità amministrativa. Nel secolo XX si è affermata la formula del contratto collettivo (in particolare per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori dipendenti) e di simili procedure di contrattazione; fra queste ultime si può annoverare anche quella di cui ora si discute, introdotta dalla legge n. 662/1996, art. 1, comma 41 e successive modifiche.
Conviene sottolineare tuttavia che gli atti che sortiscono da siffatte forme di contrattazione, benché denominati “contratti” – e che in dottrina vengono denominati “contratti normativi” - non sono veramente tali nel senso privatistico e proprio del termine. Infatti una delle loro caratteristiche è quella di essere stipulati fra soggetti che non si identificano con quelli fra i quali saranno stipulati i contratti applicativi. In altre parole tali contratti “normativi” non producono effetti patrimoniali (reali od obbligatori) nella sfera giuridica dei soggetti che ne sono parte; e non producono neppure quello di vincolarne l’autonomia contrattuale in relazione a futuri contratti fra le stesse parti. L’effetto “normativo” si produce nei confronti di altri soggetti (nel caso in esame: le Regioni e gli enti del s.s.n., da una parte; i produttori e distributori di farmaci dall’altra).
E’ vero che siffatti contratti contratti collettivi, o normativi, sono stipulati da organizzazioni sindacali ovvero rappresentative; ma non si tratta di una vera e propria rappresentanza negoziale, quanto di una rappresentanza in senso politico. Tanto che in genere l’effetto normativo si produce anche nei confronti di soggetti che non aderiscono all’associazione o dissentono dalle decisioni di quest’ultima.
Ciò comprova che l’efficacia “normativa” dei contratti in parola non deriva dal consenso delle parti (intendendo per tali quelle che stipuleranno i contratti applicativi) bensì dalla legge che attribuisce tale valore alle procedure di contrattazione collettiva.
In sostanza, gli effetti giuridici dei contratti collettivi non sono qualitativamente diversi di quelli che avrebbe un atto autoritativo della p.a.. Le parti che stipuleranno i contratti applicativi sono vincolate (nella misura in cui lo sono) non perché la loro autonomia contrattuale si sia già consumata nella formazione del contratto collettivo (come si direbbe di chi abbia stipulato un contratto preliminare e sia chiamato a stipulare il definitivo) ma perché la legge attribuisce un certo effetto ad una procedura amministrativa svoltasi con la partecipazione di talune organizzazioni private.
Si deve solo ad una scelta politica del legislatore se la fissazione dei prezzi, anziché essere frutto di un atto unilaterale (del governo, o dell’A.I.F.A., o della Regione), consegue ad un procedimento più complesso, nel quale intervengono anche le rappresentanze delle categorie e che assume così la “forma” (non la “sostanza”) della contrattazione.
7. Ciò premesso, si deve ribadire il concetto che nel nostro ordinamento l’autonomia contrattuale è la regola; i limiti imposti all’autonomia contrattuale sono l’eccezione.
Le disposizioni che limitano l’autonomia contrattuale – e fra queste quelle che riguardano i prezzi – vanno interpretate restrittivamente; il vincolo opera solo nel senso corrispondente alla finalità perseguita dal legislatore.
Se lo scopo è quello di tutelare il contraente più debole, le condizioni contrattuali stabilite ope legis sono vincolanti solo in favore del contraente più debole, ma non vietano alle controparti di praticare, volendo, condizioni ancora più favorevoli. Le norme sull’equo canone degli alloggi non vietano al proprietario di esigere canoni inferiori a quello legale; i contratti collettivi di lavoro non vietano all’imprenditore di offrire ai dipendenti salari maggiori.
Sono, queste, nozioni elementari sulle quali è inutile soffermarsi.
8. Per quanto riguarda il mercato dei farmaci e la normativa che lo regola prevedendo un sistema di prezzi imposti, sembra evidente che il contraente più debole, tutelato dal legislatore, è il servizio sanitario nazionale.
Non deve trarre in inganno la circostanza che il s.s.n., quale acquirente unico o comunque largamente maggioritario, possa sembrare il contraente più forte. Esso infatti è obbligato per statuto a fornire a “tutti” gli assistiti “tutte” le prestazioni di cui questi abbiano bisogno, e non può liberamente decidere se acquistare o meno i farmaci. Tanto meno può limitare i quantitativi degli acquisti, una volta che un farmaco sia stato classificato come mutuabile, o venga utilizzato negli ospedali pubblici. Pur avendo in apparenza il monopolio (o il quasi-monopolio) della domanda, non può esercitare il relativo potere contrattuale.
E’ vero che la legge istitutiva della procedura di contrattazione (legge n. 662/1996, art. 1, comma 41), contiene una norma di chiusura, secondo la quale il farmaco per il quale non si raggiunge l’accordo sul prezzo viene iscritto nella fascia C (quella dei farmaci non mutuabili) ma è intuitivo che questa evenienza è concepibile solo in casi limitati e con riferimento a farmaci non essenziali, ovvero la cui domanda è minima, o che possono essere utilmente sostituiti da succedanei.
9. A parte il fatto che nella struttura del mercato del farmaco il s.s.n. ha il ruolo del contraente più debole, è comunque incontroverso che l’intervento del legislatore in questa materia ha lo scopo di limitare la spesa pubblica per la sanità, la quale costituisce, com’è noto, una delle componenti più rilevanti della spesa pubblica in generale.
Tutte queste considerazioni concorrono a far ritenere che i prezzi determinati dall’A.I.F.A. sono inderogabili solo nel senso che è vietato agli enti del s.s.n. corrispondere prezzi più elevati, e non anche nel senso che sia vietato alle loro controparti (produttori, distributori e altri intermediari) praticare prezzi più favorevoli.
10. Per buona parte dei farmaci è verosimile che l’eventualità di un ribasso di prezzo sia solo una ipotesi di scuola: ciò per la ragione che si tratta di farmaci coperti da brevetto e come tali prodotti e messi in vendita da un unico fornitore, il quale non ha interesse ad offrire sconti.
Nondimeno, va ricordato che il sistema prevede più livelli di contrattazione; in particolare quello della contrattazione centralizzata e quello della contrattazione decentrata, al quale intervengono le Regioni e le aziende del s.s.n.. Sembra dunque fisiologico che in sede di contrattazione decentrata si perseguano condizioni ancora più favorevoli per il s.s.n. di quelle conseguite in sede di contrattazione centrale; ed è concepibile che ciò avvenga anche quando vi sia un unico fornitore.
In effetti, una delle fonti che disciplinano il sistema, la delibera CIPE 1 febbraio 2001, n. 3 (in Gazz. Uff., 28 marzo 2001, n. 73) dispone, fra l’altro, che «Il prezzo contrattato [cioè il prezzo “ex fabrica”] rappresenta per gli ospedali e le ASL il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale. Su tale prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contrattare gli sconti commerciali».
In sede di contrattazione decentrata, dunque, il prezzo non solo “può” ma “deve” essere ribassato.
Conviene sottolineare che il comma ora citato si riferisce ad una negoziazione concernente il prezzo “ex fabrica”, non quello praticato dai farmacisti. Infatti esso tratta delle forniture fatte dal produttore direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale, non delle forniture che passano attraverso la rete delle farmacie.
Di quest’ultimo tipo di fornitura tratta invece il comma successivo, del seguente tenore: «Relativamente al segmento di mercato che transita attraverso il canale della distribuzione intermedia e finale, al prezzo “ex fabrica” contrattato vanno aggiunte, per la definizione del prezzo al pubblico, l'IVA e le quote di spettanza per la distribuzione, come da schema allegato ... che fa parte integrante della presente deliberazione».
11. A parte le questioni relative all’interpretazione delle citate clausole della delibera CIPE 1° febbraio 2001, la presente vicenda presenta caratteri di notevole singolarità in punto di fatto, che la differenzia dai casi sinora trattati in giurisprudenza e citati dai ricorrenti.
La singolarità consiste in ciò: che qui si è in presenza di un produttore (Gas Tecnici Foligno) che in piena autonomia ha deciso di offrire il proprio prodotto ad un prezzo “ex fabrica” inferiore a quello stabilito in sede di contrattazione centrale. Tale prezzo non è stato offerto direttamente agli enti del s.s.n., ma a Federfarma quale rappresentante degli esercizi farmaceutici.
Ci si chiede, dunque, se vi fosse un vincolo giuridico, di qualsivoglia fonte, che limitando la rispettiva autonomia contrattuale vietasse a Gas Tecnici Foligno di offrire quel prezzo e/o a Federfarma di accettarlo.
Ad avviso del Collegio la risposta non può essere che negativa.
Quanto a Gas Tecnici Foligno, si è visto che l’effetto tipico del prezzo imposto (o contrattato) in sede A.I.F.A. è quello di impedire prezzi superiori, non di impedire prezzi inferiori. Quindi Gas Tecnici Foligno era legalmente libera di offrire il prezzo inferiore.
A sua volta, Federfarma era libera di accettarlo, non essendo ipotizzabile alcun vincolo nei suoi confronti.
12. In merito all’autonomia contrattuale di Gas Tecnici Foligno, vi sono ulteriori considerazioni che rafforzano il convincimento dell’inesistenza di un vincolo nel senso voluto dai ricorrenti.
La libertà di concorrenza costituisce uno dei princìpi fondamentali dell’ordinamento, e si desume da varie disposizioni della Costituzione nonché, in maniera esplicita e dettagliata, dalla legge n. 287/1990. A livello europeo, lo è a maggior ragione, in quanto si potrebbe dire che la promozione della concorrenza è stata la ragion d’essere della comunità europea.
Se più produttori si accordano per praticare tutti lo stesso prezzo, impegnandosi reciprocamente a non concedere ribassi, queste intese sono illecite e nulle, e passibili di sanzioni (art. 15, legge n. 287/1990).
In questa luce si deve concludere che l’adesione al prezzo contrattato in sede A.I.F.A. non può essere interpretata come implicante altresì un (illecito) accordo anticoncorrenziale fra i produttori.
13. Per quanto riguarda l’autonomia contrattuale di Federfarma (o delle farmacie da essa rappresentate) nei rapporti con Gas Tecnici Foligno, viene avanzata dai ricorrenti la tesi che le farmacie (individualmente o per interposta Federfarma) non potessero trattare singolarmente con Gas Tecnici Foligno, ma dovessero coinvolgere nelle trattative tutti i produttori osservando la “par condicio” o addirittura procedere ad una gara.
Il Collegio ritiene manifestamente infondate queste tesi, comunque prospettate.
A parte ogni altra possibile obiezione (fra cui la difficoltà di configurare obblighi di evidenza pubblica in capo a Federfarma o alle farmacie) pare risolutiva la considerazione che quello stipulato fra Federfarma e Gas Tecnici Foligno non è un vero e proprio contratto, bensì un accordo precontrattuale riferito unicamente al prezzo. Federfarma, a nome delle farmacie, non si è obbligata a riservare a Gas Tecnici Foligno l’esclusiva delle forniture (anzi nell’accordo vi è una clausola espressa in senso contrario) e neppure ad acquistare un quantitativo minimo di prodotto.
In questa situazione, qualsiasi altro produttore può offrire il suo prodotto alle farmacie ad un prezzo uguale o ancora inferiore a quello di Gas Tecnici Foligno - o comunque fare offerte competitive sotto altri profili - e con ciò assicurarsi la fornitura o parte di essa.
Nessun pregiudizio è dunque derivato alle parti ricorrenti per il fatto di non essere state interpellate simultaneamente a Gas Tecnici Foligno. Né si ravvisa una lesione della “par condicio”, dato e non concesso che si dovesse rispettare tale principio.
Se la funzione di una gara pubblica (formale o informale) è quella di consentire di presentare l’offerta migliore a chi è in grado di farlo, il modo di procedere scelto da Federfarma non ha sottratto tale chance a nessuno dei ricorrenti.
Se, invece, le parti ricorrenti sottintendono che, se coinvolte sin dall’inizio nella trattativa, esse avrebbero avuto modo d’indurre Gas Tecnici Foligno a limitare il proprio ribasso, è facile replicare che in tale ipotesi si sarebbe verificata una violazione della legge n. 287/1990, per non pensare ad altri tipi di illecito. A parte, poi, le valutazioni giuridiche, l’operazione si sarebbe risolta nell’attribuire a Gas Tecnici Foligno un quid pluris di profitto a danno della spesa pubblica: vale a dire un risultato opposto a quello perseguito dal legislatore.
14. Posto dunque che nessuna illegittimità si ravvisa nell’accordo tra Federfarma e Gas Tecnici Foligno, resta da vedere se si possa dire altrettanto della convenzione stipulata fra la Regione e le farmacie.
A questo proposito, tuttavia, si potrebbe dubitare persino dell’interesse a ricorrere.
Ed invero, i produttori sono estranei a detta convenzione. Essa obbliga le farmacie a fornire l’ossigeno alle aziende del s.s.n. ad un certo prezzo, ma non obbliga i loro fornitori a praticare, a loro volta, alle farmacie un prezzo tale da consentire a queste ultime un determinato margine di guadagno. I rapporti tra le farmacie e i fornitori sono regolati dal mercato, non dalla convenzione farmacie/Regione.
Sicché, se le farmacie non riusciranno a procurarsi l’ossigeno ad un prezzo per loro conveniente, saranno comunque tenute ad onorare l’accordo stipulato con la Regione, sia pure in perdita.
E, al contrario, supposto che le farmacie si accordino con la Regione per un prezzo non inferiore a quello determinato in sede A.I.F.A. (come vorrebbero gli attuali ricorrenti), ciò non vieterebbe loro di cercare sul mercato l’ossigeno al prezzo più conveniente e di dare la preferenza al fornitore (Gas Tecnici Foligno) che garantisse loro il maggior utile.
In altre parole, ciò che lede (legittimamente, ad avviso di questo Collegio) gli interessi delle parti ricorrenti non è il fatto che fra la Regione e i farmacisti sia stato stabilito un prezzo piuttosto che un altro, bensì il fatto che vi sia un operatore (Gas Tecnici Foligno) che, valendosi della libertà di concorrenza, offre un prezzo migliore del loro.
Seguendo la tesi delle parti ricorrenti, accadrebbe che la Regione dovrebbe pagare alla farmacia l’ossigeno ad un prezzo non inferiore a 4,20 (anzi, a 4,20 più il margine di spettanza della farmacia) mentre la farmacia sarebbe libera di acquistarlo a 2,88 presso Gas Tecnici Foligno, conseguendo così un margine enormemente superiore allo 0,60 che è il margine standard. Paradossalmente, dunque, il risultato sarebbe quello di far lucrare alle farmacie un superprofitto, a tutto danno del s.s.n., e senza alcun vantaggio per esse ricorrenti.
Donde, come già si è detto, il dubbio che sussista l’interesse a ricorrere.
Ma, anche volendo prescindere dalla questione dell’interesse, le considerazioni sinora svolte sembrano al Collegio più che sufficienti per ritenere che con l’accordo farmacie/Regione e con la delibera regionale n. 333 non è stato violato alcun principio di legge e che non vi è stata lesione di interessi giuridicamente tutelati.
Si può aggiungere che se gli amministratori regionali avessero respinto l’offerta di Federfarma con l’argomento che il prezzo era troppo vantaggioso per l’ente pubblico essi sarebbero stati verosimilmente perseguibili per danno erariale.
15. In conclusione, i due ricorsi riuniti vanno respinti.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate separatamente per ciascun ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Condanna Vitalaire Italia s.p.a. al pagamento delle spese legali relative al ricorso n. 230/2008, e le altre parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese legali relative al ricorso n. 235/2008. Liquida le spese, distintamente per ciascun ricorso, in Euro 5.000 per la difesa della Regione, altrettanto per la difesa di Federfarma (intendendosi a tal fine Federfarma nazionale e Federfarma Umbria come una parte sola) e altrettanto per la difesa di Gas Tecnici Foligno; più gli accessori di legge e le spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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