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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 4 dicembre 2008 n. 3761
A. Radesi Pres. S. La Guardia Est.
Soc. Sagittario 86 S.r.l. (Avv. T. D'Amora) contro la Comunità Montana del Mugello (non costituita), l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) ed il Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato) |
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Agricoltura e foreste - Aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive - Regolamento CEE 2080/92 - Commissione Europea nota 11-01-95/VI/002570 - Ha puntualizzato i presupposti per la concessione del beneficio – Delibera n. 252/99 della Giunta regionale della Regione Toscana – Stabilisce che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile alternativamente mediante denuncia dei redditi ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale – Scelta tra i due metodi – Spetta al richiedente – Pronunzia di decadenza fondata sul pedissequo recepimento delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale - Illegittimità
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In tema di aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive la Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa. La quantificazione percentuale minima del 25% di reddito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi, prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile. La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio. Ne consegue, nella specie, l’illegittimità della decadenza dagli aiuti fondata sul pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione precisando espressamente che può essere computata anche la produzione lorda vendibile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2004, proposto da:
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Soc. Sagittario 86 S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Tullio D'Amora, con domicilio eletto presso Tullio D'Amora in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comunita' Montana del Mugello; Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Fantappie', con domicilio eletto presso Silvia Fantappie' in Firenze, Avv.Ra Reg.Le-P. Unita' Italiana 1; Ministero Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Agricolo Forestale della Comunità Montana Mugello n. 91 del 5 maggio 2004 con la quale è stato chiuso il procedimento di recupero nei confronti del ricorrente di contributo finanziario ex Reg. CEE 2080/92 per affermata insussistenza del dichiarato requisito reddituale d'accesso ed è stata pronunciata la decadenza totale dei benefici cocnessi, dando atto che il beneficiario è tenuto a restituire la somma ritenuta indebitamente percetta, pari a Euro 118.65.92 oltre interessi, con trasmissione dell'atto ad A.R.T.E.A. quale organismo pagatore;
degli atti tutti a tale determinazione comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell'allegato verbale di chiusura del procedimento di controllo del 4 maggio 2004 e della nota di trasmissione prot. n. 7802/03 del 18 maggio 2004..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 19-07-2004 la società ricorrente, come sopra rappresentata, agisce per l’annullamento del provvedimento di decadenza totale dai benefici concessile dalla Comunità montana del Mugello, assunto dal dirigente del relativo Servizio Agricoltura e Foreste in data 5-5-2004, sul presupposto della insussistenza del dichiarato requisito reddituale d’accesso, con trasmissione dell’atto ad A.R.T.E.A.,quale organismo pagatore.
La ricorrente denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione delle previsioni regolamentari di cui alle deliberazioni della Giunta regionale toscana n.2558 del 28-3-1994 e successive modificazioni di cui alle delibere della G.R.T. n.4545 del 18-12-1995, n. 680 del 23-1-1995, n.252 dell’8-3-1999; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed errore di fatto; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 7-8-1990 n. 241, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura –A.R.T.E.A., chiedendo la reiezione del ricorso.
Questo e’ stato posto in decisione alla udienza dell’8-5-2008.
DIRITTO
Come risulta dalla documentazione dimessa, la società ricorrente ha presentato alla Comunità montana del Mugello, in data 27-5-1999, domanda di aiuto relativa alle misure forestali del settore agricolo –Reg.CEE n. 2080/92 – anno 1999 per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive per ettari 58,40 ( miglioramento dei cedui invecchiati – avviamento all’alto fusto ) e di una strada forestale per km 1,62; in data 30-12-1999 la Comunità montana, quale ente delegato dalla Regione, ha autorizzato la ricorrente all’esecuzione dei lavori, i quali sono stati, in seguito, collaudati positivamente come da verbali del 13 e 24-9-2002, con conseguente concessione di un contributo di euro 118.656,30 ( v. doc.18 della Regione ), poi erogato da A.R.T.E.A..
Nell’ottobre 2003, la Guardia di Finanza ha condotto delle verifiche nei confronti della società ricorrente in esito alle quali ha redatto verbale di constatazione 20-10-2003 per violazione alla l. 898/86, ritenendo che “ la Sagittario 86 S.r.l. abbia indebitamente ottenuto il finanziamento comunitario in argomento in quanto: 1) mediante l’esposizione di dati e notizie non veritieri il rappresentante della stessa attestava falsamente il possesso della qualità di impresa agricola, condizione necessaria per accedere all’aiuto comunitario successivamente conseguito; 2) mediante la presentazione di documenti di spesa non inerenti, in quanto di competenza di altro soggetto, ha aumentato i costi ammissibili al finanziamento, ottenendo indebitamente un maggior contributo comunitario…”.
In riferimento a detto verbale, nella parte in cui evidenzia la mancata sussistenza del requisito essenziale per accedere agli aiuti previsti dal Reg. CEE 2080/92,indicato nello “essere imprenditori agricoli singoli o associati e ricavare almeno il 25% del reddito globale direttamente dall’attività agricola” (non viene, invece, preso in considerazione, per un’ipotetica decadenza parziale, il distinto ed ulteriore aspetto segnalato dalla G.d. F. della non inerenza di alcuni documenti di spesa ), la Comunità montana ha avviato il procedimento di controllo e pronunciato la decadenza totale dai benefici concessi, dando atto che ,ai sensi dell’art.15 del D.M. 18-02-1998 n.494, il beneficiario era tenuto a restituire la somma indebitamente percepita ad A.R.T.E.A., maggiorata degli interessi.
Con il primo motivo la ricorrente si duole, in sintesi, del pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione.
La censura è fondata.
La Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando, per quanto interessa, che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa.
La quantificazione percentuale minima del 25% di redito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi , prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile.
La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio e l’opzione per la predisposizione di sintetico bilancio aziendale –nella specie effettuata dalla ricorrente (v. doc.7 dimesso da A.R.T.E.A.)- rende irrilevanti, ai fini del procedimento di concessione dell’aiuto in questione, le denunce dei redditi ,la cui valenza rimane circoscritta ai fini fiscali e tributari, e che , pertanto neppure possono costituire elemento idoneo alla revoca del contributo già concesso.
Non convincono le obiezioni mosse da A.R.T.E.A. alla pretesa della ricorrente.L’Agenzia riconosce che le deliberazioni regionali in materia offrono un’ alternativa al soggetto istante i contributi comunitari in questione tra la presentazione della dichiarazione dei redditi e la redazione di un bilancio sintetico secondo il modello predisposto dalla stessa Regione Toscana ai fini dell’attestazione del noto requisito; riconosce altresì che, se pure i contributi in parola sono indirizzati prioritariamente in favore di coloro che esercitano l’attività agricola a titolo principale, la stessa normativa comunitaria ne stabilisce l’estensione anche a soggetti che ricavino almeno il 25% del reddito da attività agricola;tuttavia essa reputa che i contributi erogati alla ricorrente siano stati legittimamente revocati in quanto la stessa “ avvalendosi di una possibile interpretazione delle disposizioni regolamentari dettate dall’Amministrazione regionale, ha fruito di contributi che avevano lo scopo di sostenere un’attività agricola che la Società ricorrente in concreto non ha mai svolto e, presumibilmente, non ha mai inteso svolgere”, ottenendo un finanziamento sulla base di un’attività agricola meramente “virtuale”, in sostanza, di un’attività “puramente finanziaria”, con pretermissione delle autentica ratio della normativa comunitaria ed irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanti fornissero la propria dichiarazione dei redditi a comprova di una concreta attività imprenditoriale agricola.
Osserva, al riguardo, il Collegio che la ricorrente risulta essersi avvalsa di una modalità contemplata dalla normativa regionale e che il concreto svolgimento della attività agricola in relazione alla quale era stato chiesto il contributo comunitario risulta dai verbali di collaudo dimessi dalla stessa A.R.T.E.A.;né pare contraddica la ratio del sistema ammettere che rientri nel concetto di prodotto lordo vendibile il quantitativo di legna ricavabile da un determinato terreno,ove siano state effettuati lavori di miglioramento dei cedui invecchiati ed avviamento all’alto fusto, trattandosi di prodotto di natura agricolo-forestale tipicamente di lunga maturazione e con turnazione di taglio rapportata ad essa .
In accoglimento del primo,assorbente motivo va dunque disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano,in considerazione del carattere interpretativo della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario
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