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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2008 n. 3779
G. Cicciò Pres. S. Romano Est.
M.F. Maritato (Avv.ti L. Giaconi e M. Palla) contro l’I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa (Avv. C. Fiscella) ed il Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P. (non costituito)


Stipendi assegni ed indennità - Termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita – Ha natura perentoria – Conseguenze - Impossibilità giuridica per l'INPDAP di far valere tardivamente il credito

Poiché il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita è perentorio, l'inutile decorso di detto termine decadenziale comporta l'impossibilità giuridica per l'INPDAP di far valere tardivamente il credito. La norma difatti ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all'Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall'altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione. Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l'espressione 'non oltre' adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all'Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all'adozione degli atti anche di recupero del credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 393 del 2003, proposto da:

 

Maritato Michele Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Giaconi e Michele Palla, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;

contro




I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Fiscella, con domicilio eletto presso Carmela Fiscella in Firenze, via Torta 14; Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento




del silenzio rigetto maturato relativamente al ricorso gerarchico, promosso di fronte al consiglio di Amministrazione I.N.P.D.A.P.; nonché della deliberazione n. 2489 del 7.6.2000 emessa dall’Ufficio provinciale e del relativo prospetto riepilogativo, in parte qua;
per la condanna dell’ I.N.P.D.A.P. a pagare al ricorrente la somma corrispondente a quella indebitamente trattenuta, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno nella misura che risulterà provata in corso di causa.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



1 - Con atto ritualmente notificato il sig. Maritati esponeva:
- di essere stato collocato in congedo per età nel corso del 1993 e di essersi trattenuto in servizio nella posizione di richiamato fino al 1999;
- liquidatagli la somma spettante per il servizio permanente effettivo fino al 1993, nel 2000 gli veniva comunicato il progetto di liquidazione che, per il periodo di richiamo, indicava una somma con rilevante differenza tra importo netto e importo lordo;
- di aver poi appreso che l’amministrazione aveva proceduto al recupero della quota di indennità erroneamente erogatagli, essendogli stata conteggiata anche l’indennità di aeronavigazione.
Tanto premesso, il sig. Maritati ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 1032/1973 che fissa il termine di un anno per l’eventuale annullamento d’ufficio o la revoca dei provvedimenti; 3) violazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973, con riferimento alla natura retributiva dell’indennità di aeronavigazione; 4) violazione dell’art. 26, co. 6, del d.p.r. citato, atteso che il recupero deve avvenire mediante trattenute e non in un’unica soluzione.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
2 – Dopo l’avvenuta liquidazione dell’indennità di buonuscita, comprensiva dell’indennità di aeronavigazione, al ricorrente, maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, già collocato in congedo nel 1993 e successivamente richiamato in servizio fino al 1999, l’I.N.P.D.A.P. ha riliquidato il trattamento di buonuscita, per tutto il periodo di servizio compreso quello già liquidato, detraendo l’indennità lorda conferita maggiorata degli interessi maturati per il periodo intercorso tra la precedente liquidazione e quella definitiva, sul presupposto che l’indennità di aeronavigazione non è utile a fini del trattamento previdenziale, non essendo prevista dall’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973 né da leggi successive.
Secondo il ricorrente, gli atti impugnati sono illegittimi per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il primo motivo è infondato.
In tema di recupero di somme indebitamente erogate dall’amministrazione ai propri dipendenti, è fermo l’orientamento della giurisprudenza che afferma il diritto della pubblica amministrazione di ripetere le somme corrisposte ai sensi dell’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), qualificando il recupero come un atto dovuto.
Pertanto, non rileva la buona fede del percipiente, la quale può solo comportare l’obbligo di un’approfondita disamina e se del caso di una ponderazione degli interessi coinvolti, in particolari casi dovuti all’entità della lesione ovvero al lasso di tempo intercorso prima della determinazione di procedere al recupero di quanto erogato.
In ogni caso, premesso che trattasi di atto dovuto, nella fattispecie alcun pregiudizio é derivato al ricorrente al quale non erano state ancora erogate le somme corrispondenti; il recupero è infatti avvenuto mediante conguaglio sul trattamento previsto dall’ultimo atto di riliquidazione della buonuscita.
Trattandosi di diritto soggettivo della pubblica amministrazione alla restituzione di somme erroneamente rogate, la relativa determinazione non deve essere ulteriormente motivata, salvo circostanze particolari che qui non ricorrono, in relazione alla condizione psicologica e alle condizioni soggettive del percipiente.
3 – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 30, comma 2, del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032, per l’avvenuto superamento del termine di un anno previsto per l’annullamento d’ufficio o la revoca del provvedimento di recupero.
L'art. 30 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 prevede che i provvedimenti di liquidazione dell'indennità di buonuscita, nelle ipotesi in cui vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio, possono essere modificati, revocati o rettificati "non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione" (secondo comma).
La funzione della norma in esame, recante “Disposizioni sulla revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti adottati dal Fondo di previdenza”, è volta ad attribuire stabilità e certezza ai provvedimenti adottati dall'amministrazione previdenziale. L'interpretazione della stessa, anche in relazione agli altri commi del citato art. 30, conduce a ritenere esatta la tesi dedotta dal ricorrente.
Tale articolo, ai commi 1 e 2, in relazione a varie fattispecie, stabilisce che, nel caso vi sia stato “errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti”, o vi sia stato “errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio”, “il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione”.
La stessa norma, dispone, all'ultimo comma, che "Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale".
Orbene, il resistente Istituto di previdenza non contesta la circostanza, dedotta dal ricorrente, che il trattamento previdenziale già riconosciutogli ha subito una decurtazione di circa trentuno milioni di lire, a ben sette anni di distanza dal provvedimento con cui l'INPADP aveva originariamente liquidato all'interessato l'indennità di buonuscita.
Pertanto, la norma in esame risulta violata.
La giurisprudenza ha affermato che “è perentorio il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita” (Cons. St., VI, 4 aprile 2000 n. 1945; da ultimo, T.A.R. Liguria, 20 febbraio 2006 n. 153).
In presenza di una norma esplicita che vieta la modifica o rettifica dei provvedimenti di buonuscita decorso un certo periodo di tempo, l'inutile decorso del termine decadenziale comporta quindi l'impossibilità giuridica per l'INPDAP di far valere tardivamente il credito (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458, citato).
Analogo consolidato indirizzo giurisprudenziale si è formato in materia (cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 novembre 1997, n. 1659; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 aprile 1998 n. 893; T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 marzo 1995, n. 227), con riferimento al termine di sessanta giorni indicato nell'ultimo comma dell'art. 30 D.P.R. n. 1032/73.
Ha precisato la giurisprudenza: “Poiché il termine di giorni sessanta, disposto dall'art. 30 ultimo comma, ha la stessa natura di quello di cui al comma 2, in quanto trattasi di mera estensione di analogo termine ad altra fattispecie, deve ritenersi che, anche per tale profilo interpretativo, il termine di cui all'ultimo comma del predetto art. 30 abbia natura decadenziale (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458).
Rimane da osservare, in relazione al rilievo difensivo sollevato dall'Istituto resistente secondo cui quest'ultimo avrebbe agito nell'ambito del generale potere di auto annullamento di precedenti atti illegittimi, la cui disciplina non può ritenersi ristretta nell'ambito del disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 1032/1973, che l'INPDAP non ha invero esercitato, nel caso di specie, alcun potere di annullamento dell'originario provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Una certa giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, il termine ivi previsto abbia natura ordinatoria.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Non è soltanto dall'univoca ed espressa volontà della legge che può desumersi il carattere della perentorietà di un termine, ben potendo ricavarsi anche da altri indici, come lo scopo che attraverso l'apposizione del termine la norma persegue, la funzione alla quale il termine adempie oppure gli effetti che la sua scadenza determina.
Nella specie, il termine, la cui natura decadenziale è stata già affermata in giurisprudenza (cfr. C.S., Sez. VI, 19 luglio 1994 n. 1241; Sez. IV, 17 aprile 1998 n. 649), ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all'Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall'altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa, come nel nostro caso) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione.
Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l'espressione "non oltre" adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all'Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all'adozione degli atti di cui si tratta e, pertanto, la sua decadenza da tale potere.
Il che si traduce nella impossibilità di far valere tardivamente, con qualsivoglia mezzo e, quindi, anche con azioni di recupero, il credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più (Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 1999, n. 1563).
Poiché l'art. 30 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, prevede che i provvedimenti di liquidazione dell'indennità di buonuscita non possono essere revocati, modificati o rettificati decorso un anno dalla data di emanazione, ne consegue l'impossibilità di atti consequenziali alla modifica o rettifica, quali il recupero di quanto erroneamente erogato e percepito in buona fede, ancorché mediante atti equipollenti quale la compensazione (Cons. St., sez. IV, 17 aprile 1998 , n. 649).
4 - Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Spese ed onorari di giudizio, secondo la regola generale, vanno posti a carico della parte soccombente e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere



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