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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 dicembre 2008 n. 815
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
Selva Piccola S.r.l. (avv. A. Mariani Marini) c/ il Comune di
Perugia (avv. M. Cartasegna) e nei confronti della Provincia di
Perugia (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Vincoli finalizzati alla realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata – Qualificazione espropriativa – Deve negarsi.

Deve negarsi la qualificazione (sostanzialmente) espropriativa a fronte di vincoli di piano i quali abbiano per oggetto o per effetto quello di prevedere la realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata; né, per assumere la natura espropriativa del vincolo, rilevano le non trascurabili difficoltà pratiche dei proprietari delle aree di addivenire all’effettiva attuazione, per loro vantaggiosa, delle prescrizioni urbanistiche di destinazione “miste” (il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima in relazione ad una destinazione di P.R.G. ad “aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport-Ppu”, che ammetteva la facoltà dei proprietari delle aree interessate dal vincolo di realizzare le attrezzature e gli interventi edilizi di supporto e di servizio previsti dalle N.T.A.). (1)

 

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(1) Cfr., in argomento, T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 gennaio 2007 n. 161, in questa rivista, relativa a fattispecie in cui l’area del ricorrente era stata inserita nell’ambito delle zone di ‘Uso pubblico’ e, in particolare, tra le ‘Attrezzature di interesse generale’ (zone ‘F’) – ‘Parco territoriale’, senza previsione di indennizzo e/o ristoro. In tale occasione, il Collegio pugliese ha dato atto che la realizzazione delle ‘attrezzature destinate al tempo libero’ nell’ambito del ‘Parco territoriale’ era possibile anche ad iniziativa privata, “con la conseguenza di escludere che la previsione in questione comporti l’espropriazione dell’area, ovvero la perdita di una qualunque sua utilizzazione economica di qualche utilità.”.
V. anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 19 febbraio 2007, n. 870, che ha ritenuto che “Il vincolo a «servizi privati» non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà, conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale e non dà quindi diritto ad indennizzo, trattandosi di vincolo proveniente da limiti non ablatori, posti normalmente dalla pianificazione urbanistica, derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata, in regime di economia di mercato.“. Sull’attributo dell’edificabilità, ai fini dell’indennità di esproprio, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA - Sentenza 26 gennaio 2006, n. 1626, secondo cui “l’edificabilità non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione; pertanto, anche i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona F - comprendente, secondo la previsione dell’art. 7 d.m. 2 aprile 1968, le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d’interesse generale - pur non risultando normalmente edificabili, possono essere considerati tali, in via eccezionale, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi o infrastrutture; a tal fine, tuttavia, è necessario che la zona non sia stata concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non tollera la realizzazione ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni; viceversa, ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua, non può escludersi l’edificabilità del suolo, purché non si tratti di manufatti precari, quali chioschi o attrezzature per giochi.”. Si vedano anche Id., 12 ottobre 2007, n. 21434, secondo cui “In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità riguardo a terreni aventi destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se prevista, è concepita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (come nell’ipotesi di edilizia carceraria) riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello stato, che non ammette margini di iniziativa privata.”; Id., 10 luglio 2007, n. 15389 secondo cui “Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa) la destinazione di aree a edilizia scolastica (nella specie, istituto tecnico per geometri), nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti, né può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.”; nello stesso senso, sulla destinazione ad edilizia universitaria, Id., 9 dicembre 2004, n. 23028. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 482 del 2002, proposto da:

 

Selva Piccola S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;

contro



Comune di Perugia, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cartasegna, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci N. 39(Avvocatura comunale).

 

nei confronti di
Provincia di Perugia;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
degli atti di formazione,adozione ed approvazione del nuovo p.r.g. del Comune di Perugia. rif. norm l.r. n. 31/1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il Cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Dalla narrativa del ricorso risulta che la società ricorrente è proprietaria di un terreno diviso in due appezzamenti contigui situati nel Comune di Perugia nelle località di S.Anna,Selva Grande e Selva Piccola con una estensione di circa 28 ettari,confinanti con il tratto Perugia-Ponte S.Giovanni del raccordo stradale Perugia-Bettolle e con la linea delle Ferrovie dello Stato e della Ferrovia Centrale Umbra. Su tale terreno insistono tre case coloniche con i relativi accessori e pertinenze.
In base alle previsioni urbanistiche del 1983 e del 1996 le relative particelle catastali risultavano talune destinate a parco(territoriale e privato di tutela panoramica), altre destinate come aree agricole.
Con il nuovo piano regolatore impugnato talune particelle sono state parzialmente classificate come “Ppu” e quindi destinate a spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport; altre classificate come “Pcu” e quindi destinate a parco campagna urbano; il tutto,secondo la prospettazione difensiva della ricorrente,con le seguenti illegittime conseguenze: A)le particelle 29-524, per una estensione di circa cinque ettari risulterebbero gravate da vincoli urbanistici preordinati all’esproprio fin dal 1982 ed attualmente, essendo comprese in zona “Ppu”, subirebbero una evidente reiterazione illegittima del vincolo di esproprio finora mai attuato; B)le particelle 510-679, per una estensione di circa cinque ettari risulterebbero gravate da vincoli urbanistici fin dal 1982 e con il nuovo P.R.G., essendo comprese in zona “Epau”, subirebbero una surrettizia reiterazione di un vincolo di inedificabilità di durata illimitata e senza indennizzo; ciò perché in tale zona (definita di particolare valore paesaggistico ambientale) risulta di fatto vietata ogni edificazione pur avendo essa area(così come collocata nelle immediate vicinanze dello svincolo di Prepo ed a confine con l’abitato cittadino e con altre aree edificate) una vocazione prettamente urbanistica e non agricola;C) le particelle 108-651-110, per una estensione di circa tre ettari e mezzo, già classificate in zona agricola fin dal 1982, essendo anch’esse attualmente classificate in zona “Epau”, subirebbero anch’esse una ulteriore restrizione della utilizzazione della proprietà senza giustificazione alcuna; ciò perché anche tali aree risulterebbero comprese tra zone destinate a servizi privati e ad edilizia residenziale; D) le restanti particelle per una estensione di circa quindici ettari,già classificate in zona agricola,essendo attualmente comprese in zona “Pcu”, sarebbero anch’esse in buona sostanza irragionevolmente gravate da vincolo espropriativo senza indennizzo al pari di quello previsto per la destinazione a “Ppu” (parco pubblico urbano); ciò perché le particelle in questione, risultando intercluse in una zona ampiamente urbanizzata, sarebbero di fatto gravate da una(pubblica) funzione conservativa agricola con facoltà edificatorie solo teoriche riferibili peraltro soltanto alle modeste cubature dei due edifici ex colonici esistenti.
In buona sostanza,con le articolate censure di violazione di legge( riferite anche alle ben note norme costituzionali in materia) e con le censure di eccesso di potere (riferite allo sviamento, al difetto di motivazione,all’illogicità ed alla carenza dei presupposti), la difesa della ricorrente chiede l’annullamento “in parte qua” degli atti impugnati ponendo in evidenza che circa 28 ettari di proprietà della ricorrente medesima sarebbero interamente vincolati all’esproprio o alla inedificabilità senza indennizzo per il soddisfacimento di fini pubblici o di interesse pubblico.
2. Il Comune di Perugia si è costituito e resiste.
3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 25 gennaio 2006, il Collegio ha dapprima disposto un approfondimento istruttorio mediante verificazione affidando il relativo incarico al dirigente regionale dell’ufficio competente in materia.
Espletato tale adempimento ed acquisite agli atti la relazione del verificatore e quella in replica del tecnico di parte ricorrente,la causa è stata definitivamente introitata per la sentenza all’udienza del 22 ottobre 2008.
4. Seguendo l’ordine con il quale sono state articolate le censure,il Collegio rileva che l’attuale destinazione delle due particelle 29-524 così come espressa cartograficamente con le lettere “Ppu” non configura un vincolo preordinato all’esproprio senza indennizzo in quanto,ai sensi dell’art.123 del T.U. delle Norme tecniche di attuazione del nuovo P.R.G.,il proprietario del bene è anch’esso facoltizzato a realizzare le attrezzature e gli interventi edilizi di supporto e di servizio previsti da tale norma; ciò,fra l’altro,in senso più favorevole rispetto alle precedenti classificazioni previste dal P.R.G. precedente(cfr. in proposito il punto 4 della relazione di verificazione laddove si parla anche delle prescrizioni urbanistiche di tipo “misto”).
Sulle particolari prescrizioni urbanistiche di destinazione c.d. “miste” come quella in esame, questo Collegio in linea con una copiosa giurisprudenza in materia ha già avuto modo di precisare,fra l’altro,che esse sfuggono allo schema ablatorio ed alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita; sicchè, nell’ambito dei vincoli sostanzialmente espropriativi (così come alternativamente previsti dall’art.39, 1^ co. del D.P.R. 327/2001) non possono ricomprendersi quelli che non comportano l’azzeramento totale del contenuto economico del diritto di proprietà.
In altri termini, è stato ribadito che la disciplina urbanistica che ammette la realizzazione di interventi edilizi da parte di privati, seppure conformati dal perseguimento del peculiare interesse pubblico che ha determinato il vincolo,non si risolve in una sostanziale espropriazione ma solo in una limitazione dell’attività edilizia realizzabile sul terreno; limitazione che è del tutto in armonia con i principi che presiedono al corretto ed ordinario esercizio dell’immanente potere di pianificazione spettante all’ente pubblico territoriale con valenza a tempo indeterminato(cfr., le sentenze di questo Tribunale n. 554 del 12 luglio2007; n. 574 del 19 luglio 2007; n.662 del 5 settembre 2007).
La difesa della ricorrente, avvalendosi anche delle considerazioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte nelle pagine 15 e 16, insiste tuttavia nel riscontrare la reiterata e da tempo scaduta valenza sostanzialmente espropriativa senza previsione di indennizzo della destinazione delle aree in questione come”aree per spazi pubblici attrezzati a parco,per il gioco e lo sport-Ppu”.
A ben vedere però, dette considerazioni pongono in rilievo le non trascurabili difficoltà pratiche e non l’ assoluta impossibilità che in concreto sussiste a carico dei proprietari delle aree in questione di addivenire alla effettiva attuazione per loro vantaggiosa delle previsioni contenute nel citato art. 123 del TUNA.
Tali difficoltà peraltro ,seppure indubbiamente sussistenti dal punto di vista concreto,non possono avvalorare la tesi della ricorrente appunto perché la norma in rassegna così come congegnata non può giuridicamente intendersi siccome elusiva di norme di legge e quindi totalmente paralizzante della libertà di iniziativa economica privata, al punto di azzerare qualsiasi facoltà di godimento inerente al diritto di proprietà e quindi di impedire in ogni caso al proprietario di disporre anche per fini di lucro del proprio terreno sia pure nel rispetto delle modalità attuative previste dalla norma medesima in funzione (ben s’intende) del pubblico interesse.
Ciò significa,in definitiva, che i motivi di censura riferiti alla violazione di legge anche costituzionale nonché all’eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione sono da considerare infondati appunto perché il potere di conformazione urbanistica del territorio esercitato in questo caso dal Comune di Perugia in ordine alle particelle catastali in questione non risulta affetto dai vizi denunciati con detti motivi.
4) Con riferimento poi alle censure riferite alla attuale destinazione a “parco di campagna urbano”-Pcu delle particelle catastali indicate nel secondo motivo di ricorso,giova anzitutto rilevare che sia la relazione di verificazione del tecnico regionale (al punto 4), sia quella del consulente di parte (alle pagine 25 e segg.) pongono in evidenza le caratteristiche della ormai consistente urbanizzazione del contesto territoriale in cui dette particelle sono da tempo inserite (ciò,al pari delle altre particelle di cui è causa conformate con le lettere Epau-aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico e ambientale).
Il tecnico verificatore, richiamando gli obiettivi di pianificazione indicati nella relazione strutturale che correda il nuovo P.R.G., sottolinea comunque che dette aree risultano così conformate per garantire la conservazione della identità del paesaggio rurale tradizionale,quasi come una soluzione di emergenza necessitata proprio dalla presenza dell’ampia edificazione da tempo realizzata nelle aree circostanti.
Il tecnico di parte, richiamando il concetto legislativo di “spazio rurale” (così come definito dall’art.18, 1^co. del piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale n. 27 del 2000), segnala invece l’assoluta incongruenza di siffatte destinazioni urbanistiche attuali, a fronte di un edificato circostante a forte densità e della mancanza di qualsiasi proficua utilizzabilità agraria dei relativi suoli.
Pur non trascurando detti rilievi critici espressi non solo in punto di fatto ma anche in punto di diritto dal tecnico della ricorrente in replica alla relazione del tecnico regionale, il Collegio ritiene che essi non possono giuridicamente contribuire a rafforzare la tesi difensiva esposta nel ricorso e cioè che anche con riguardo alle aree destinate a Pcu viene illegittimamente mantenuto da lungo tempo un vincolo urbanistico sostanzialmente espropriativo senza la previsione di alcun indennizzo in favore del proprietario.
Al riguardo,deve anzitutto riscontrarsi che per le aree in questione è comunque prevista (ai sensi e con i limiti di cui agli artt. 72 e 72bis delle vigenti NTA) la possibilità di introdurre attività a basso impatto ambientale(uso degli edifici esistenti e loro ampliamento a fini ricettivi e ricreativi);sicchè anche per tali aree (al pari di quelle destinate a PPU) la relativa prescrizione deve intendersi a contenuto “misto” e quindi non di tipo espropriativo.In sostanza,deve considerarsi che la stessa destinazione attuale come “Pcu” (ammettendo ampliamenti dei manufatti esistenti in misura fra l’altro più consistente rispetto alle rubricazioni del PRG previgente e quindi in senso più favorevole sotto il profilo della loro migliore utilizzabilità economica da parte del proprietario) non azzera totalmente il contenuto economico del diritto di proprietà e quindi non determina la surrettizia confisca di quest’ultimo senza indennizzo.
Vero è che la difesa della ricorrente lamenta sostanzialmente l’illegittimità della surrettizia confisca della facoltà di edificare. E’ pur vero tuttavia che quest’ultima specifica facoltà non era consentita neppure in base alla disciplina pianificatoria previgente e che quindi la conseguenziale pretesa della stessa ricorrente si concretizza in una generica aspettativa di reformatio in melius sicuramente recessiva di fronte ai prevalenti interessi pubblici espressamente individuati e tutelati dalla specifica disciplina di pianificazione attuale.
Con riferimento, poi,alla definizione legislativa del concetto di “spazio rurale”,è appena il caso di riscontrare che il richiamo di tale concetto di carattere generale non vale in questo caso a sovvertire quanto sopra detto. Ciò perchè (ripetesi) nella predetta parte strutturale del PRG viene espressamente sottolineato il carattere eccezionale(di emergenza conservativa) della specifica normativa del piano regolatore in esame,mirata alla irrinunciabile esigenza di conservazione di quel poco che ancora rimane della identità rurale preesistente; il tutto, ben s’intende, ai fini della tutela dei superiori valori pubblici di carattere ambientale e paesaggistico ancora in qualche modo visibili in quel particolare sito del territorio comunale.
Tanto basta,a giudizio di questo Collegio, per disattendere non solo le dedotte censure di violazione di legge ma anche quelle di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione,tenuto conto per queste ultime che le scelte di merito effettuate in questo caso dall’Amministrazione non appaiono palesemente viziate da errori di fatto e da evidenti illogicità e che la motivazione ricavabile dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) fissati nell’impostazione del piano regolatore non richiedeva in questo caso argomenti motivazionali specifici e più incisivi per giustificare le scelte medesime (sul punto cfr.la citata sentenza di questo Tribunale n.554 del 2007,pagg.12 e segg.).
5) Da ultimo,con riferimento alle censure di violazione di legge riferite alla attuale destinazione come “aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico ambientale-Epau” delle particelle indicate nel terzo e quarto motivo di ricorso,giova anzitutto precisare che anche per tali aree la relativa disciplina di cui all’art.70 delle NTA non può intendersi siccome sostanzialmente espropriativa senza indennizzo. Ciò perché essa non comporta l’azzeramento del godimento del diritto di proprietà consentendo,nel rispetto della destinazione agricola, interventi conservativi ed ampliativi del patrimonio edilizio esistente ed anche la costruzione di nuovi annessi(con l’esclusione delle stalle) nel rispetto delle modalità di cui all’art.8, 4^ co. della legge regionale n. 53 del 1974 come modificato dall’art. 34 della legge regionale n. 31 del 1997 e nel rispetto dei limiti indicati nella norma medesima.
Con riferimento poi alle censure di eccesso di potere per sviamento,illogicità e travisamento dei presupposti, giova poi ribadire che anche per le zone “Epau” (al pari di quelle destinate a “Pcu”) le scelte di merito effettuate dall’Amministrazione non appaiono viziate da evidenti illogicità e da carenza di motivazione se ben si considera che anche queste scelte risultano espressamente giustificate dalla necessità della rigorosa conservazione(in via emergenziale) di quel poco di spazio rurale ancora esistente in quei siti, e ciò anche se questi ultimi si trovino nelle immediate adiacenze dello svincolo di Prepo,a confine con il raccordo Perugia-Bettolle, a ridosso dell’abitato cittadino, a confine con aree edificate destinate allo sviluppo ed in un ambito in cui è prevista la costruzione di una bretella viaria destinata a congiungere la zona di Prepo con quella della Pallotta.
Vero è che detta la trasformazione del contesto territoriale avrebbe potuto anche ingenerare nel ricorrente la speranza di una destinazione residenziale e non agricola di dette aree.E’ pur vero però che una siffatta aspettativa di reformatio in melius non può legittimare la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere proprio perché, ripetesi ancora,le scelte discrezionali effettuate in questo caso dall’Amministrazione non appaiono errate né palesemente irragionevoli.
6) Per tutte queste considerazioni,il ricorso merita di essere respinto con la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di giusti motivi.

P.Q.M.



Il T.A.R., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2008



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