REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 287/2007 proposto dalla
Sud Europa Industrie s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Currao e Loretta Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Fara, in Cagliari, via Palomba n° 1;
contro
il comune di Nulvi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pintus ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avv. Gilberto Nurra in Cagliari, via Caboni n°14;
e nei confronti
della Fonni Costruzioni s.n.c., di Loddo Tonino e Serusi Gian Mario in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale 21/9/2006 n° 185 con la quale il comune di Nulvi, procedendo mediante cottimo fiduciario, ha aggiudicato alla controinteressata, la fornitura e posa in opera di attrezzature per il mattatoio comunale;
della determinazione del dirigente del suddetto comune 29/6/2006 n°133;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12/11/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e udito l’avvocato Enrico Pintus per il Comune resistente, nessuno comparso per la società ricorrente;.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
a) che l’odierno ricorso segue a trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato;
b) che, ai sensi dell’art. 10 della D.P.R. 24/11/1971 n°1199, la trasposizione è attuata provvedendo, entro il prescritto termine, prima a notificare l'atto di costituzione in giudizio all’amministrazione e ai controinteressati e poi a depositare l’atto medesimo presso la segreteria del giudice adito (cfr Cons. Stato V Sez., 23/6/2008, n° 3104);
c) che nel caso di specie la notifica della costituzione in giudizio ad amministrazione e controinteressata è stata effettuata a mezzo posta;
d) che allorquando la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento qualifica la notificazione stessa come inesistente (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV Sez., 6/6/2008 n° 2697; VI Sez., 17/12/2007 n° 6472; T.A.R. Sardegna 9/1/2004 n° 6);
e) che nel caso di specie la ricorrente non ha depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della notificazione fatta alla controinteressata (peraltro non costituita);
f) che, pertanto, la trasposizione in sede giurisdizionale non può dirsi ritualmente effettuata;
g) che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale;
h) che le spese processuali, sussistendo all’uopo validi motivi, possono essere compensate;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12/11 – 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore.
Depositata in segreteria oggi: 11/12/2008