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n.12-2008 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 dicembre 2008 n. 2159
Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio
Sud Europa Industrie s.r.l. (avv.ti N. Currao, L. Russo e G. Fara) c/ il Comune di Nulvi (avv.ti E. Pintus e G. Nurra) e nei confronti della Fonni Costruzioni s.n.c. (n.c.)


Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale - Notificazioni a mezzo posta – Mancato deposito avviso di ricevimento – Conseguenza – Inesistenza

In caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento qualifica la notificazione stessa come inesistente. (1)


(1) Conformi, citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 6 giugno 2008 n. 2697; SEZIONE SESTA - Sentenza 17 dicembre 2007 n. 6472, le quali richiamano CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA - Sentenza 10 marzo 2004, n. 4900, secondo cui sebbene la notificazione a mezzo del servizio postale - a seguito di corte cost. n. 477 del 2002 - è efficace per il notificante già nel momento in cui il plico è consegnato all’ufficiale giudiziario, essa continua a perfezionarsi con la ricezione del plico da parte del destinatario; pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, se il ricorrente non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui mancanza determina l’inesistenza della notifica.
Peraltro, di recente, la CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 14 gennaio 2008 n. 627, in questa rivista, sulla scia di CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – Sentenza 24 luglio 2007 n. 16354, ha riveduto il proprio indirizzo sulla questione, ritenendo che la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento in caso di notifica a mezzo posta o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. non integra né un caso di nullità della notificazione né un caso di inesistenza, in quanto gli avvisi di ricevimento costituiscono elemento di prova dell’avvenuta notifica (sui riflessi della decisione n. 627/08 del Giudice di legittimità, v. la nota di G. FABBRIZZI, in Foro it., 2008, I, 2591). (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA



ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n° 287/2007 proposto dalla

Sud Europa Industrie s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Currao e Loretta Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Fara, in Cagliari, via Palomba n° 1;


contro



il comune di Nulvi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pintus ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avv. Gilberto Nurra in Cagliari, via Caboni n°14;


e nei confronti



della Fonni Costruzioni s.n.c., di Loddo Tonino e Serusi Gian Mario in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;


per l’annullamento



della determinazione dirigenziale 21/9/2006 n° 185 con la quale il comune di Nulvi, procedendo mediante cottimo fiduciario, ha aggiudicato alla controinteressata, la fornitura e posa in opera di attrezzature per il mattatoio comunale;
della determinazione del dirigente del suddetto comune 29/6/2006 n°133;


e per l’accertamento



del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12/11/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e udito l’avvocato Enrico Pintus per il Comune resistente, nessuno comparso per la società ricorrente;.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



Considerato:
a) che l’odierno ricorso segue a trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato;
b) che, ai sensi dell’art. 10 della D.P.R. 24/11/1971 n°1199, la trasposizione è attuata provvedendo, entro il prescritto termine, prima a notificare l'atto di costituzione in giudizio all’amministrazione e ai controinteressati e poi a depositare l’atto medesimo presso la segreteria del giudice adito (cfr Cons. Stato V Sez., 23/6/2008, n° 3104);
c) che nel caso di specie la notifica della costituzione in giudizio ad amministrazione e controinteressata è stata effettuata a mezzo posta;
d) che allorquando la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento qualifica la notificazione stessa come inesistente (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV Sez., 6/6/2008 n° 2697; VI Sez., 17/12/2007 n° 6472; T.A.R. Sardegna 9/1/2004 n° 6);
e) che nel caso di specie la ricorrente non ha depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della notificazione fatta alla controinteressata (peraltro non costituita);
f) che, pertanto, la trasposizione in sede giurisdizionale non può dirsi ritualmente effettuata;
g) che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale;
h) che le spese processuali, sussistendo all’uopo validi motivi, possono essere compensate;


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I



dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12/11 – 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore.

Depositata in segreteria oggi: 11/12/2008



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