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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 dicembre 2008 n. 2158
Pres. S. Silvestri; Est. G. Flaim
O. C. (avv.ti B. ed E. Salone) c/ l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.) |
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1. Concorsi pubblici – Provvedimento di esclusione – Impugnazione – Assenza di graduatoria – Controinteressati – Non sussistono.
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2. Concorsi pubblici - Prove scritte - Regola dell’anonimato – Portata - Annullamento per segni di riconoscimento - Natura oggettivamente anomala del segno - Necessità.
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1. Nelle procedure concorsuali, l’impugnazione del provvedimento di esclusione prima della definizione della procedura non ha contraddittori privati necessari (1); in tale contesto, l’ordine di integrazione del contraddittorio ai vincitori e agli idonei del concorso nelle more concluso, ha la precipua finalità, di economia processuale e concentrazione dei giudizi, di ridurre il più possibile l’eventuale utilizzazione, in futuro, dello strumento dell’opposizione di terzo.
2. Nei pubblici concorsi, la regola dell'anonimato non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la "mera possibilità di riconoscimento" ma deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità; ne consegue che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) od operative (fornitura del materiale da parte della Commissione), la scrittura degli elaborati in parte con penna nera ed in parte con penna blu non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento. (2)
(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 16 settembre 2008 n. 4347; SEZIONE QUARTA - Sentenza 7 luglio 2008 n. 3382; TAR LAZIO - SEZIONE III - Sentenza 31 luglio 2008 n. 7799; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 7 giugno 2008 n. 2748; v. anche T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 11 agosto 2005 n. 10716, in questa rivista, secondo cui a fronte dell’impugnativa proposta contro l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica (o da un concorso pubblico) non vi sono, in linea di massima, controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, solo se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara o l’approvazione della graduatoria del concorso; v. altresì T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2006 n. 2915, ivi, secondo cui non sussistono controinteressati, in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, qualora il ricorso sia proposto prima della nomina dei vincitori; infatti, nel momento in cui non è stata ancora predisposta la graduatoria, non può essersi consolidata in capo agli altri candidati alcuna situazione giuridica, avendo essi solo la prospettiva, meramente eventuale, di conseguire un risultato positivo nel concorso cui abbiano partecipato.
(2) Cfr., in motivazione, T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE II - Sentenza 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. BASILICATA – POTENZA - Sentenza 11 luglio 2007, n. 489. V. anche, del pari citata in motivazione, T.A.R. SARDEGNA - Sentenza 15 luglio 1999, n. 943, secondo cui solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione di esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale. Sulla tematica relativa ai segni di riconoscimento; T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA - Sentenza 9 giugno 2003, n. 339, in questa rivista, ha ritenuto che non costituiscono idonei segni di riconoscimento, tali da comportare l’annullamento della prova, le cancellatura e di segni di matita presenti nel foglio di brutta; infatti, le cancellature sono largamente frequenti, per comune esperienza nei fogli di brutta, mentre i segni di matita ben possono essere considerati annotazioni provvisorie di pensiero, successivamente confermate a penna; parimenti, non viola la regola dell’anonimato l’apposizione di «fiorellini-cerchio», che verosimilmente sono numeri cancellati, in un primo momento destinati ad indicare la sequenza di lettura di un periodo, poi abbandonato. Secondo T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 10 aprile 2002 n. 972, ivi, nelle prove scritte di un concorso pubblico, l’astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero; ne consegue che è illegittima l’esclusione da un concorso di un concorrente il quale ha apposto nell’elaborato di una delle prove scritte la dicitura 'brutta copia', atteso che l’apposizione di tale dicitura non sembra integrare alcun concreto segno di riconoscimento dell’elaborato stesso, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto, anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame; CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – Sentenza 28 settembre 2001, n. 492, ha deciso che in un pubblico concorso, l’esclusione del candidato giustificata dalla presenza sull’elaborato di segni di riconoscimento è possibile solo quando il contrassegno grafico (nella specie, freccette in un elaborato in sede di concorso sanitario per la qualifica di aiuto) può avere ragione solo nella possibilità di condurre al riconoscimento del candidato; pertanto, l’inserimento di freccette sull’elaborato, avente come finalità la rappresentazione schematica del sistema immunitario, non può costituire elemento di identificazione del candidato, che ne giustifichi l’esclusione dal concorso. (A. Faccon)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 798/2007 proposto da
O. C., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Bartolomeo e Enrico Salone, con domicilio eletto nel loro studio in Cagliari, alla via Maddalena n. 40;
contro
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
per l' annullamento
del provvedimento di “esclusione” della ricorrente, adottato dalla Commissione giudicatrice il 17.9.2007, in quanto l’elaborato scritto (prova di “contabilità”) è stato ritenuto recante un chiaro “segno di riconoscimento” in quanto scritto in parte con penna nera ed in parte con penna blu.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente;
Visto l’esito della “desecretazione” disposta con ordinanza collegiale istruttoria n. 78 del 28.7.2008;
Viste la memorie prodotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 l'avv. B. Salone per la ricorrente e l'avv. dello Stato Caput per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente C. O. partecipava al concorso indetto dall’Università di Cagliari (Bando D.D. n. 56 del 12.10.2006) per l’assunzione a tempo indeterminato, per titoli ed esami, di 5 posti di categoria C, posizione economica “C1”, area amministrativa, per le Segreterie di Dipartimento e altri servizi contabili dell’Ateneo.
Superata la “pre-selezione”, la ricorrente svolgeva, il 10.5.2007, le due prove scritte:
la prova scritta di “contabilità” e la prova “tecnico-pratica su PC”.
In data 25.9.2007, consultando la bacheca, ove era stato affisso l’elenco degli “ammessi agli orali”, apprendeva di essere stata “esclusa” dalla selezione con conseguente omessa valutazione dei suoi elaborati (gli ammessi agli orali erano 77 – cfr. doc. n. 17 depositato dall’Avvocatura e doc. n. 3 depositato dalla difesa della ricorrente).
In particolare la Commissione non aveva proceduto alla correzione del compito di “contabilità” in quanto ritenuto “riconoscibile”, a causa del fatto che “l’elaborato è stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu” (decisione assunta dalla Commissione il 17.9.2007 – cfr. verbale della nona seduta della Commissione, doc. n. 14 Avvocatura).
Di conseguenza non veniva corretta neppure l’altra prova scritta.
I due compiti identificati come “1A e 1B” non venivano valutati (cfr. prospetto del verbale della nona seduta del 17.9.07, ove risulta, anziché il punteggio, la dicitura “n.v.”).
Con ricorso notificato all’Amministrazione universitaria l’11.10.2007 e depositato il successivo 17.10, O. C. ha impugnato il provvedimento di “esclusione” in epigrafe indicato.
L’impugnazione è avvenuta “in corso” di procedura (cioè anteriormente alla sua definizione), quando cioè il concorso non era stato ancora ultimato (tanto è vero che le prove orali, per gli ammessi, venivano fissate ed espletate solo il successivo 23 ottobre 2006 e seguenti).
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell' esclusione impugnata, che ha comportato la sua non ammissione agli orali, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo il seguente motivo di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici e dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per più profili.
Peraltro va evidenziato che con nota del 24.7.2007 il Presidente della Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua ammissione “in via amministrativa” e “con riserva” all’espletamento della prova orale, con convocazione per il giorno 25.10.2007 (i giorni fissati dalla Commissione per l’espletamento di tutti i 77 ammessi agli orali erano stati fissati per il 23, il 24 ed il 25 ottobre 2007 – cfr. elenco depositato dall’Avvocatura in giudizio il 23.10.2007, al n. 17 del fascicolo, verbale della 12^ seduta della Commissione, del 19.9.2007, e successivo prospetto di convocazione dei candidati ammessi-).
L’esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente veniva però “secretato” dalla Commissione, non permettendo di conoscere quale fosse stata la valutazione attribuita alla candidata per il colloquio.
Alla camera di consiglio del 24.10.2007 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata riunita al merito.
Con motivi aggiunti notificati il 13.11.2007 e depositati il successivo 16.11., la ricorrente proponeva i seguenti ulteriori motivi:
2) violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici in tema di partecipazione e “anonimato” – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5° del Bando di selezione, che ammette l’uso della penna nera o blu – impugnazione del bando, qualora interpretato come divieto all’ “uso promiscuo” di penne nera e blu, per irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia;
3) eccesso di potere per illogicità – contraddittorietà – irragionevolezza – manifesta ingiustizia e difetto di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione universitaria resistente, contestando, con memorie, la fondatezza del gravame.
Il Collegio all’udienza del 9 luglio 2007 decideva:
-di disporre la “desecretazione” della prova orale sostenuta dalla ricorrente, ai fini della verifica dell’interesse (controllo del superamento con il punteggio minimo previsto dal Bando), con deposito del giudizio effettuato il 25.10.2007 dalla Commissione;
-disporre la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti a coloro che, nel frattempo avevano superato le prove orali (i 5 vincitori del concorso, nonché i soggetti che erano stati dichiarati “idonei”).
L’Università provvedeva ad inviare al TAR la busta contenente il giudizio.
Questa veniva aperta, previo avviso ai difensori, dal magistrato istruttore il 25 agosto 2008.
Dalla certificazione è risultato che la candidata Origone ha riportato un punteggio della prova orale di 19,16.
Il Bando prevedeva per il colloquio la valutazione minima di 14/20.
Il difensore della ricorrente provvedeva al deposito delle notifiche effettuate ai cinque vincitori (il 4.11.2008).
Per quanto riguarda gli idonei (essendo 45 soggetti) le notifiche sono state compiute in base all’elenco indirizzi fornito dall’Università.
La maggior parte delle notifiche sono andate a buon fine.
Alcune altre (3) per trasferimento, avvenuto nelle more, e (2) per assenza dei soggetti, risultano trasmesse ma non completate.
Per tale motivo l’Avvocatura solleva eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso compiuto contraddittorio fra tutti i soggetti idonei.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito la ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione.
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 l'avv. B. Salone per la ricorrente e l'avv. dello Stato Caput per l'Amministrazione resistente, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
A) In rito.
Il Collegio ritiene che trattandosi di causa di “esclusione” impugnata in corso di procedura, quando cioè non erano ancora identificati i controinteressati vincitori del concorso, nessun onere aggiuntivo, in termini di contraddittorio, potesse essere posto, in origine, in capo alla ricorrente.
La successiva circostanza che il Collegio, in sede di OCI n. 78 del 28.7.2008, abbia ravvisato l’opportunità di ampliare il contraddittorio, in via primaria, ai cinque vincitori del concorso –in quanto, nelle more, era avvenuta la conclusione della procedura- nonché agli idonei, risiede nel fatto che tale decisione era dettata dalla volontà di ridurre il più possibile l’eventuale utilizzazione, in futuro, dello strumento dell’opposizione di terzo. Ciò per principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi.
Sotto tale profilo va, quindi, respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura nell’ultima memoria per omesso completamento di alcune notifiche (peraltro riferite solo a soggetti idonei e non anche vincitori) .
In questa logica (che voleva essere anticipatoria e deflattiva di futuri conflitti -con l’instaurazione di futuri ulteriori giudizi- con soggetti non chiamati in causa) non può affermarsi l’improcedibilità, in quanto va ribadito il principio generale che l’esclusione impugnata “prima” della definizione della procedura non ha contraddittori privati necessari (CS VI 16.9.2008 n. 4347; CS. IV 7.7.2008 n. 3382; TAR Lazio III 31.7.2008 n. 7799; CS IV 7.6.2008 n. 2748).
B) In relazione all’omessa valutazione dell’elaborato che ha dato origine alla causa ora in esame il Collegio ritiene che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) o operative (fornitura del materiale da parte della Commissione), la specifica situazione analizzata, che consentiva l’utilizzo di penne “private” nere o blu non poteva portare alla conclusione a cui è giunta la Commissione giudicatrice.
L’elemento rinvenuto “uso promiscuo” delle due penne (blu e nera) non poteva essere qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione.
L’Avvocatura ha ricostruito la fattispecie in termini di espressione di volontà di “caratterizzare” l’elaborato in modo tale che uno o più Commissari potessero riconoscere l’elaborato ed attribuirlo alla concorrente ricorrente.
Certamente non sono assimilabili ipotesi (ben diverse) di scritti elaborati “a righe alterne” (con penne diverse) o con “stranezze” non giustificabili in alcun modo.
Nel caso in esame l’accadimento è, invece, “anche” spiegabile in termini molto più semplici e banali: che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla Commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna.
La circostanza che la candidata avesse, a quel punto, a disposizione non più una penna nera, ma una penna blu non poteva far trarre alla Commissione la conseguenza dell’ “eclusione” per non valutabilità.
Tale elemento non poteva cioè essere considerato un “oggettivo” ed “inequivocabile” “segno di riconoscimento” .
“Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la , atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità“ (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489).
“Solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d' esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 15 luglio 1999 , n. 943) .
Le preoccupazioni espresse dall’Avvocatura nelle sue memorie ben possono essere evitate dalle Amministrazioni, prevedendo –in anticipo- disposizioni limitative.
In definitiva, il ricorso è fondato, essendo stata compiuta una esclusione per un motivo che non si ritiene poter essere qualificato come oggettivo ed inequivocabile “elemento di riconoscimento”.
Ne consegue che la Commissione è tenuta a provvedere alla valutazione delle “prove scritte” della candidata O. C., ritenute erroneamente non valutabili.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di valutazione degli elaborati scritti da parte della Commissione .
Gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 3.000 (tremila), le spese (contributo unificato e spese di notifica) IVA e CPA vanno poste a carico dell’Amministrazione universitaria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Silvio Silvestri - Presidente;
- Alessandro Maggio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 11/12/2008
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