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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 dicembre 2008 n. 2151
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
SAPMI SEZIONE SARDEGNA ed altri (OMISSIS) c/ REGIONE SARDEGNA e l’ASSESSORATO ALLA SANITA’ (avv.ti A. Camba, G. Macciotta e M. R. Russo Valentini) nonché l’AZIENDA USL N. 1 di Sassari (avv.ti G. Macciotta e M. R. Russo Valentini) ed altri (OMISSIS) |
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1. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Accreditamento e accordi contrattuali con strutture sanitarie private – Artt. 8 bis e ss. D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come integrati dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 – Natura giuridica – Concessione di servizio pubblico.
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2. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale - Accreditamento e accordi contrattuali con strutture sanitarie private – Artt. 8 bis e ss. D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come integrati dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 - Tetti di spesa - Determinazione – Natura e rilevanza.
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3. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale - Accreditamento e accordi contrattuali con strutture sanitarie private – Artt. 8 bis e ss. D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come integrati dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 – Aggiornamento tariffe – Normativa applicabile - D.M. 15 aprile 1994, D.M. 22 luglio 1996, D.M. 21 novembre 2005, D.M. 12 settembre 2006, art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 170, quarto periodo, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Onere per la Regione di provvedere all’aggiornamento per il biennio 2007/2008 - Non sussiste.
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4. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale - Accreditamento e accordi contrattuali con strutture sanitarie private – Artt. 8 bis e ss. D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come integrati dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 –Regolamento contrattuale – Pagamento corrispettivi - Art. 16, L.R.S. 29 aprile 2003 n. 3 – Disciplina peggiorativa rispetto alla Direttiva C.E. 2000/35 e l’art. 5, D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231– Legittimità - Ragioni
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1. Il nuovo regime dell’accreditamento di cui agli artt. 8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies, d.lgs. 502/92, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l’ente pubblico preposto all’attività sanitaria, la quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali. (1)
2. La fissazione dei limiti dei 'tetti di spesa' costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. (2)
3. In base alla normativa applicabile (D.M. 15 aprile 1994, D.M. 22 luglio 1996, D.M. 21 novembre 2005, D.M. 12 settembre 2006, art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1, comma 170, quarto periodo, L. 30 dicembre 2004, n. 311), la Regione Sardegna non aveva l’onere di provvedere ad un aggiornamento delle tariffe per le prestazioni rese in regime di accreditamento dalle strutture sanitarie private, relativamente al biennio 2007/2008; la suddetta normativa prevede che l’aggiornamento sarà doveroso soltanto per il 2009. (3)
4. Non è in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in tema di lotta ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali (Direttiva C.E. 2000/35 e D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231), la legge sarda (L.R.S. 29 aprile 2003 n. 3, recante “Norme sui contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria”) che ha previsto una disciplina peggiorativa per le imprese in ordine alle conseguenze del ritardo del pagamento da parte delle Aziende sanitarie nei contratti di fornitura di beni e servizi; invero, la disciplina comunitaria e nazionale riguarda, propriamente, le “transazioni commerciali”, cioè figure giuridiche governate da principi di piena “autonomia contrattuale” fra le parti in ordine al rapporto principale, laddove, nel caso di contratti di accreditamento di strutture sanitarie private, viene in rilievo una “tariffa”, cioè un corrispettivo per l’espletamento di un pubblico servizio, reso in regime di “concessione/accreditamento”, rispetto alla quale l’Amministrazione, e ancor più il legislatore, dispongono fisiologicamente di un rilevante potere autoritativo, che consente loro d’incidere – soprattutto con l’avvalimento di poteri propriamente “legislativi” regionali - anche in peius , pure per quanto concerne la disciplina afferente il profilo “accessorio” del rapporto principale, trattandosi di rapporto governato da una disciplina ampiamente connotata da caratteri pubblicistici e non meramente privatistici. (4)
(1) Sulla distinzione tra l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private ed accreditamento di strutture sanitarie private, v. T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 5 ottobre 2006 n. 4770, in questa rivista, secondo cui “(…) esiste una sostanziale differenza fra l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie private e l’accreditamento istituzionale, essendo i due procedimenti finalizzati a conseguire obiettivi differenti. Il primo procedimento (che si articola appunto nella fase dell’autorizzazione alla realizzazione e in quella successiva dell’autorizzazione all’esercizio) è finalizzato ad evitare che vengano aperte e rese operative strutture sanitarie prive dei requisiti di abitabilità, igienicità, professionalità, e così via, indispensabili per garantire trattamenti sanitari rispondenti agli standard ordinari. In questo senso, si tratta di attività di controllo che la legge (così come accade, ad esempio, in materia edilizia, o nel settore farmaceutico, o ancora nel settore della distribuzione dei carburanti) affida all’Autorità amministrativa, sul presupposto che si tratti di attività – certamente esercitabili liberamente, ai sensi dell’art. 41 Cost. – ma che non possono svolgersi “…in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…”. L’accreditamento, invece, è un istituto avente finalità diversa, ossia quella di garantire al cittadino-malato il diritto di libera scelta del medico da cui farsi curare, limitatamente, però, a quelle prestazioni sanitarie i cui costi sono sopportati dal SSN, attraverso il rimborso, alle strutture private, delle notule che queste presentano periodicamente alle AUSL territoriali. Come è noto, l’accreditamento impegna le strutture sanitarie private a svolgere la propria attività sotto un controllo molto più stretto da parte dell’Amministrazione Sanitaria (dal che discende l’obbligo di attenersi a determinati e rigidi standard qualitativi, di accettare la remunerazione a tariffa e la programmazione regionale – vedasi artt. 20 e 21 della L.R. n. 8/2004).”.
La natura di concessione di servizio pubblico delle prestazioni rese in regime di accreditamento è pacifica nella giurisprudenza di legittimità (CORTE DI CASSAZIONE 2005/603, 2005/14335 e 2005/28501) e amministrativa (per tutte, v., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA- 25 agosto 2008 n. 4076, ove è anche una panoramica sui profili essenziali della disciplina dell’accreditamento).
(2) Sulla tematica, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 novembre 2008 n. 5847, in questa rivista, secondo cui “(…) i provvedimenti con i quali si fissano i tetti massimi di spesa per le pre-stazioni erogate da privati in regime di accreditamento, sono estranei all’ambito d’applicazione della L. 241/90. In particolare, secondo i principi della normativa statale sull’accreditamento, la determinazione dei tetti di spesa è frutto di un complesso procedimento che si svolge perlopiù a livello regionale ed al quale le singole aziende sanitarie partecipano senza avere in-fluenza alcuna quanto ai tempi per la sua conclusione, come invece presup-pone l’art. 2 L. 241/90. (Pertanto, nella specie, è legittimo il provvedimento con il quale l’azienda sanitaria ha fissato i tetti di spesa definitivi oltre il termine di cui all’art. 2, co. 3, l. 241/90, ossia trascorsi 90 giorni dall’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del documento di indi-rizzo economico e finanziario).”. V. anche T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2006 n. 1531, ivi.
(3) In motivazione è richiamata CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 23 gennaio 2007, n. 190, secondo cui “la disciplina introdotta dall’art. 8 sexies, 1º, 4º e 5º comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, introdotto dal d.leg. 17 agosto 1999 n. 299, in tanto può portare alla rinnovazione delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie di riabilitazione in forza delle innovative procedure di determinazione delle stesse in quanto trovi concreta e completa applicazione da parte delle amministrazioni competenti, con la conseguenza che in assenza del completamento di tale iter formativo non viene meno l’onere, per la regione, di dare corso alle procedure di aggiornamento tariffario in base alla disciplina, mai formalmente abrogata, di cui al d.m. 15 aprile 1994, recante la previsione di un aggiornamento triennale sulla base del variare degli indici Istat e dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.”. Peraltro, T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III QUATER – Sentenza 29 agosto 2008 n. 7965, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, let. o) della L. n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.
(4) La sentenza in epigrafe non sembra tener conto di CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 12 aprile 2005, n. 1638, che ha ritenuto che la L.R. Toscana 8 marzo 2000 n. 22, che stabilisce in novanta giorni il termine massimo per la dilazione nei pagamenti delle forniture ha carattere cedevole rispetto alla direttiva 2000/35/Ce, recepita con d.leg. 9 ottobre 2002 n. 231 (che prevede invece un termine massimo di trenta giorni); di conseguenza non è giustificata l’imposizione di termini più lunghi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria. L’argomento addotto dal Collegio sardo per escludere la violazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di lotta ai ritardi di pagamenti, vale a dire che la norma regionale disegnerebbe un regime speciale, autoritativo, per le tariffe di un servizio pubblico, non appare decisivo, dal momento che l’art. 16 L.R.S. n. 3/03 si riferisce a tutti i contratti di fornitura di beni e servizi e, quindi, anche alle prestazioni rese a favore della P.A. per le sue esigenze “privatistiche”, a fronte delle quali sono corrisposti alle imprese meri corrispettivi. (A. Faccon)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 527/2007 proposto da
SAPMI SEZIONE SARDEGNA, aderente alla CONFSAL, in persona del legale rappresentante Giuseppe Lo Nordo, il dr. Giuseppe Lo Nordo, 3S LAB ANALISI IMMAGINI SRL, ALICADRI GAETANO, AMBULATORIO DI RADIOLOGIA DR A SIAS E C SAS, BERNARDINI SALVATORE, BIORAD DI DUILIO USALA SAS, CENTRO DI CURA SAN MICHELE SRL, CENTRO MEDICO OCULISTICO DOMINEDO' E C SAS, CENTRO MEDICO SRL, CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO, CESAKINESI SRL, DESSI' ALFONSO E C SAS, FISIOMEDICAL SRL, GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA SNC, LAB ANALISI CHIMICO CLINICO BATTERIOLOGICO SARDO SRL, LAB ANALISI MEDICHE DI SERGIO MUNTONI E C SAS, LAB SUD CARBONIA DI GIACOMINA ALESSANDRA E C SAS, SOGER DI IGNAZIO RISALVATO SAS, LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE LAB SUD, LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE NORD DI CAVALIERI MARIA E C, LABORATORIO ANALISI CLINICHE CALABRO' SRL, LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI GAIANI GIUSEPPINA, LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI PAOLO LODDO E C SAS, LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO ZAIRO SNC, LABORATORIO ANALISI CLINICHE TIGELLIO SRL, STUDIO RADIODIAGNOSTICO DI GIUSEPPE PUDDU E C SAS, STUDIO OCULISTICO DONEDDU GIUSEPPINA, STUDIO OCULISTICO DI GIUSEPPE ANTONIO CICCU, STUDIO MEDICO LEGALE E CARDIOLOGICO DI DELIO MONTISCI SAS, STUDIO MARCO PUDDU SAS, STUDIO FISIOKINESITERAPICO IGLESIENTE SRL, STUDIO DI RADIOLOGIA ECOGRAFIA E FISIOTERAPIA DEMURTAS E C SAS, STUDIO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA ANGELO SERRA SAS, VENTURA GIANFRANCO LUIGI, TAC LA MADDALENA SRL, STUDIO RADIOLOGICO SANT'ELENA SRL, STUDIO RADIOLOGICO SAN PAOLO SAS, STUDIO RADIOLOGICO S. MARIA CHIARA SAS, STUDIO RADIOLOGICO ED ECOGRAFICO G CASCIU SRL, STUDIO RADIOLOGICO ECOGRAFICO ANTONIO MASSIDA, STUDIO RADIOLOGICO DEL CORSO DI FRANCESCO COSSU E C SAS, STUDIO DI RADIOLOGIA DERIU GIUSEPPE SRL, STUDIO DI FISIOKINESI TERAPIA DI FADDA RITA E C SNC, STUDIO DERMATOLOGICO FABBRO CLAUDIO, STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO PIERLUIGI CARUSO E C SNC, STUDIO CARDIOLOGICO SAS, STUDIO CARDIOLOGICO PITTALIS GIANFRANCO, STUDIO CARDIOLOGICO MAURIZIO BINA SAS, STUDIO CARDIOLOGICO MARCO CHERCHI, LABORATORIO ANALISI DI FAUSTO FURCAS SRL, LABORATORIO ANALISI E RICERCHE CLINICHE SAS, LABORATORIO ANALISI MEREU SAS, LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CHIMICO CLINICA SRL, LAM DI G MELEDDU E C SAS, LAS SRL LAB ANALISI SASSARESE, MASCIA GIUSEPPE, MOCCIA LUIGI, MURGIA ORESTE, OC DI PAOLO CABRAS E C SAS, PIRASTU VIRGILIO, PORCELLA CELESTINO, PULIXI SEVERO SALVATORE, RADIOLAB FKT SRL, RADIOLAB RX SRL, REM DI CARLO SABA E C SAS , tutti rappresentati e difesi, per mandati posti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Massimo Lai, presso il cui studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, sono elettivamente domiciliati;
contro
- la REGIONE SARDEGNA,
- l’ASSESSORATO ALLA SANITA’,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Camba, Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto in Cagliari, viale Trento n. 69;
- l’AZIENDA USL N. 1 di Sassari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto nello studio del primo, in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30;
- l’AZIENDA USL N. 3 di Nuoro,
- l’AZIENDA USL N. 4 di Lanusei,
- l’AZIENDA USL N. 5 di Oristano,
- l’AZIENDA USL N. 6 di Sanluri,
- l’AZIENDA USL N. 7 di Carbonia, rappresentata e difesa dall’avv. Licinio Mastino, con domicilio eletto nel suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 1;
- l’AZIENDA USL N. 8 di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto nello studio del primo, in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30;
per l' annullamento
- della delibera della GR n. 49/12 del 28.11.2006, recante “linee di indirizzo per determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e i privati”;
- della delibera della GR n. 50/41 del 5.12.2006, recante “approvazione schemi tipo di contratti”;
- della delibera della GR n. 53/19 del 20.12.2006, recante “determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati – art. 8 e art. 30 della LR 28.7.2006 n. 10”;
- dei piani preventivi delle attività da acquisire da soggetti privati, per il biennio 2007-2008, delle ASL 1-3-4-5-6-7-8 della RAS, non conosciuti;
- del piano preventivo delle attività da acquisire da soggetti privati per il biennio 2007-2008 dell’ASL 8, attualmente non pienamente conosciuto;
- dello schema di contratto predisposto per i ricorrenti dalle AA.UU.SS.LL.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi tutti gli atti di determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per gli operatori, nonché i contratti sottoscritti, per quanto occorrer possa e limitatamente alle clausole oggetto di apposite doglianze.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e memorie della Regione, nonché delle AA.UU.SS.LL. 1, 7 e 8;
vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
uditi alla pubblica udienza del 15.10.2008 gli avvocati delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di costituzione notificato il 29.6.2007 e depositato il successivo 2.7 i ricorrenti hanno “trasposto” il ricorso straordinario in precedenza notificato (il 30.3.2007), a seguito della richiesta compiuta sia dall’AUSL n. 1 di Sassari che dalla Regione Sardegna (con atti del 1.6.200 e 5.6.2007) di trattazione della controversia da parte del locale TAR, in applicazione dell’art. 10 del DPR 1199/1971.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati, col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 8°, della L. 449/1997 e degli artt. 8, 8 bis e 8-quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 – eccesso di potere per violazione del principio di libera scelta e di concorrenza, di buon andamento ed efficienza – violazione degli artt. 41, 32 e 97 della Costituzione – errore di fatto e sui presupposti, difetto di istruttoria;
2) violazione del principio di imparzialità e di libera scelta – irragionevolezza – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8°, della L. 449/1995, dell’art. 1, comma 32° della L. 662/1996, dell’art. 32, comma 8°, della L. 27.12.1997 n. 549 e dell’art. 8-quinquies del D.Lgs.vo 502/1992 - illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. da 8 a 8-quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 per violazione degli artt. 3, 32, e 41 Cost.;
3) manifesta ingiustizia – violazione e falsa applicazione del D.M. 14.4.2004 e dell’art. 1, comma 170°, della L. 311/2004 – violazione D. G.R. n. 16/72 del 27.5.1992 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4°, della L. 537/1993 – violazione dell’art. 97 Cost. per lesione del buon andamento - richiesta di disapplicazione dell’art. 1 comma 796° lett o) della L. 296/2006;
4) violazione e falsa applicazione della Direttiva 29.6.2000 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché del D. Lgs.vo 231/2002, in materia di modalità di pagamento delle prestazioni.
Con l’atto di costituzione si precisava che 3 ricorrenti avevano rinunziato al ricorso straordinario (Centro Medico Fisiokinesiterapico dei dott.ri M. Piria e G. Musso snc di Terralba; dott.ssa M.C. Marras di Oristano; Studio Cardiologico dr. G. Cuozzo e C. sas di Oristano), con conseguente venir meno, quale parte necessaria, della AUSL 5 di Oristano, come resistente.
Già con il ricorso straordinario veniva richiesto dalla difesa dei ricorrenti un “rinvio pregiudiziale”, alla Corte di Giustizia, qualora le norme seguenti – se ritenute conformi-:
A) art. 8 bis e ss del D. Lgs.vo 502/1992; art. 32 comma 8° della L. 449/1997 e art. 8 della LR 10/2006 siano in contrasto con gli artt. 81-86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
B) art. 16 della LR 3/2003 sia in contrasto con la direttiva 29.6.2000 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
C) Art. 1 comma 796° lett. o) della L. 296/2006 sia in contrasto con l’art. 55 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché con gli artt. 81-86 del Trattato.
Si chiedeva, infine, istanza di verificazione per:
- i Piani preventivi in riferimento ai costi sostenuti dall’Azienda;
- la effettiva idoneità delle tariffe approvate con DM 22.7.1996 e di quelle recepite con deliberazione della G.R. sarda n. 19/6 del 28.4.1998 a coprire i costi effettivi di produzione dei servizi tariffati.
Si è costituita in giudizio sia la Regione che le AA.UU.SS.LL. n. 1, n.7 e n. 8, contestando, con memorie, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito i ricorrenti insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 15.10.2008 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla AUSL 7, essendo il ricorso infondato nel merito.
Parte delle questioni giuridiche sollevate in ricorso sono state già affrontate da questo Tribunale con la sentenza n. 1107 del 29.5.2008, in particolare la tematica afferente i “tetti di spesa” e la tematica concernente le “modalità di pagamento” fissate con legge regionale.
Tali profili decisori il Collegio ritiene di confermare nei loro elementi essenziali, con le ulteriori conferme giurisprudenziali che si sono succedute e con i necessari approfondimenti.
Con la L.R. 10 del 21.7.2006, all’art. 30 comma 2°, è stato disposto, in Sardegna, che al 31.12.2006 cessano di avere efficacia “le convenzioni stipulate in base alla L. 23.12.1978 n. 833 con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2° dell’art. 10 della delibera della GR del 4.6.1998 n. 26/21 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate in base al comma 5 dell’art. 10 della citata deliberazione”.
Nelle more del completamento del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori e degli accordi (contratti di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 10/2006), la Giunta regionale, con tre delibere, in epigrafe, ha deciso, data l’impellenza del termine:
a) di fornire alle AA.UU.SS.LL. le linee guida/indirizzi ai fini della predisposizione, entro il termine di cui al comma 4° dell’art. 30 della LR 10/2006, di nuovi contratti per il biennio 2007/2008 con i soggetti privati accreditati (cfr. delibera del 28.11.2006);
b) di approvare gli schemi-tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra AA.UU.SS.LL. e erogatori privati (cfr. delibera del 5.12.2006);
c) di determinare i tetti di spesa per la stipula di contratti tra AA.UU.SS.LL. ed erogatori privati (cfr. delibera del 20.12.2006).
Con le suddette 3 deliberazioni la G.R. ha fissato i criteri, gli indirizzi ed i tetti globali per il biennio 2007-2008.
Le singole ASL hanno, poi, definito i “tetti di spesa”, individuali per singolo operatore.
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1) In via generale e preliminare va rilevato che la fissazione di “limiti di spesa” per ogni singola struttura è insito nel sistema delineato dalla legislazione nazionale, sistema che è stato ritenuto più volte conforme ai principi costituzionale dalla Corte Costituzionale (così, di recente, ha affermato il CS, V, nella pronunzia n. 1618 del 14.4.2008).
Sempre il Consiglio di Stato, in altra pronunzia (n. 4075 del 25.8.2008) ha affermato che “l’importanza dell’obbiettivo della riduzione della spesa sanitaria è tale:
a. da giustificare anche la regressione del rimborso tariffario per le prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo; tale meccanismo, costituendo espressione del potere autoritativo affidato alle regioni in materia, trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala e che effettuino opportune programmazioni delle rispettive attività e non deve essere accompagnato da specifica motivazione in ordine all’entità della percentuale in concreto applicata (cfr. Corte cost., 6 luglio 2007, n. 257; Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3239, che precisa che tale meccanismo vale anche se non contemplato in modo espresso da alcuna legge, purché non si applichi a rapporti esauriti o prestazioni già erogate);
b. da rendere legittimo, in materia di determinazione delle tariffe, che le regioni procedano a classificare le strutture erogatrici in distinte categorie ai soli fini tariffari, ai sensi dei dd.mm. 14 febbraio 1994 e 30 giugno 1997, e non anche per la differenziazione delle prestazioni erogabili, atteso che la diversa complessità strutturale ed organizzativa dei soggetti erogatori determina consistenti differenze di costi di produzione, dei quali occorre tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto ai singoli erogatori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2001, n. 1570); parimenti ammissibile è che si utilizzino coefficienti di abbattimento delle tariffe diversi a seconda dei distretti sanitari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5134);
c. da legittimare l’aggiornamento dei sistemi di remunerazione disposto dal d.m. 21 novembre 2005 in assenza della materiale introduzione a regime del nuovo assetto determinativo delle tariffe (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 190); la decisione regionale di determinare in misura ridotta le tariffe rispetto a quelle ministeriali che rappresentano solo il tetto massimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1317); la tardività della determinazione dei tetti di spesa (cfr. ad. plen. n. 8 del 2006 cit.) e l’inammissibilità della pretesa di configurare un tetto individuale di spesa (cfr. cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5134);
d. da consentire l’abbattimento anche drastico dei margini di utile con il solo limite del totale azzeramento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2008, n. 1987);
e. da escludere che esista un principio vincolante di parità di trattamento fra strutture pubbliche e private (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5134)”.
In sostanza il Giudice d’Appello, in questa peculiare materia ha ritenuto che “La regione, tenuta ad individuare, per il tramite della programmazione, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo, può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale (art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992 introdotto dall’art. 4 comma 8°, d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229). Quindi, l’accreditamento assume i caratteri tipici di un atto attributivo di compiti pubblici e di natura discrezionale in quanto manifestazione di un potere che trova i suoi presupposti logico-giuridici, oltre che nell’effettivo fabbisogno assistenziale, quale risulta in concreto dal disposto del piano sanitario regionale, anche nell’ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria nazionale; ne consegue che alle regioni è affidato il compito di adottare determinazioni di carattere autoritativo e vincolante, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria rigorosa, con l’avvertenza che tale funzione programmatoria è imprescindibile, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l’adempimento di un preciso obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate, essendo individuabile una prima fase dominata da interventi di carattere pubblicistico autoritativo riservati alle regioni, tendente a fissare i limiti massimi annuali di spesa sostenibile col fondo sanitario, ed una seconda fase, di cui non è protagonista esclusiva la regione, intervenendo anche le aziende sanitarie e le strutture private. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6806).
Il nuovo regime dell’accreditamento di cui agli artt. 8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies, d.lgs. 502/92, ha cioè sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l’ente pubblico preposto all’attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria; con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali.
I ricorrenti osservano che, con la delibera della G.R. 49/12 del 28 novembre 2006 e con la delibera della G.R. 53/19 del 20 dicembre 2006, il potere di fissare i tetti di spesa (per il biennio 2007-2008) è stato in parte attribuito alle aziende sanitarie locali: ed in vero le deliberazioni regionali individuano il tetto massimo di spesa “complessiva” per ciascuna azienda, ma poi è quest’ultima a dover individuare, nel cd. “Piano preventivo”, i tetti di spesa “per ciascun gestore”. Il che è concretamente avvenuto con i Piani e con i contratti individuali, che i singoli gestori hanno dovuto accettare perché le Aziende hanno posto questa come una condizione necessaria per il proseguimento del rapporto.
Tutto ciò contrasterebbe, secondo i ricorrenti, con l’art. 8 della legge 549/1997 e con l’art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, nella parte in cui tali disposizioni normative fondano sulla “preliminare contrattazione” tra aziende e soggetti privati gestori la programmazione della spesa sanitaria.
Le doglianze non meritano accoglimento.
Il potere d’intervento delle Aziende sanitarie trova, infatti, specifico adeguato fondamento nell’art. 8 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10, secondo cui : “Le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi.
Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'articolo 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale”.
Tale norma attribuisce alla Giunta regionale il compito di fissare “indirizzi” per la formulazione dei programmi di attività, il che evidenzia l’intento del legislatore di lasciare alle Aziende interessate un ruolo rilevante in sede di concreta attuazione, che certamente comprende la possibilità di dettare la “disciplina di completamento” anche in materia di tetti di spesa.
Quanto alla mancata negoziazione preliminare dei nuovi “tetti di spesa”, la stessa non inficia la validità dei provvedimenti impugnati, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, che il Collegio condivide, “La fissazione dei limiti dei "tetti di spesa" costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nel settore sanitario, in particolare, a fronte della garanzia costituzionale del diritto alla salute ed alla conseguente necessità che l'amministrazione appronti un apporto organizzativo per l'erogazione - diretta o indiretta - della relativa presentazione, si pone l'esigenza di disciplinare e selezionare le attività di assistenza, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie riveniente sia dalla ridetta complessità delle relazioni giuridiche facenti capo allo Stato sociale (in ragione della presenza di plurimi interessi pubblici tutelati, concorrenti e talora antagonisti), sia dalla necessità di orientare le politiche di spesa tenendo conto del vincolo costituito dal parametro comunitario e, in particolare, del c.d. patto di stabilità economica e finanziaria. L'esercizio di detto potere, ancorato anche a parametri tecnico-discrezionali, è oggetto di sindacato giurisdizionale nei limiti in cui la selezione - quantitativa e qualitativa - delle prestazioni assistenziali erogabili sia viziata da irrazionalità od illogicità, rispetto tanto all'individuazione dei bisogni, che all'efficacia delle soluzioni prescelte” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 maggio 2007, n. 4222).
La predeterminazione necessitata dei “tetti di spesa” incide direttamente sulla cura dell’interesse pubblico alla “razionalizzazione” della spesa sanitaria ed involge profili di organizzazione generale del settore, correttamente rimessi alla valutazione dell’Amministrazione che è tenuta a predeterminare “fabbisogni” e “limiti finanziari”.
La circostanza, poi, che il dato di riferimento preso in considerazione sia stato quello del 2005 (e non quello del 2006) si giustifica con il fatto che l’attribuzione del tetto di spesa è direttamente correlata all’analisi del “fabbisogno”. Nel caso di specie la Regione e le ASL hanno individuato il quantitativo di prestazioni necessarie per il biennio 2007-2008, con la discrezionalità connessa e con le necessità derivanti dal restrittivo regime finanziario operante in materia.
2) I ricorrenti lamentano anche la disparità di trattamento tra strutture sanitarie “pubbliche” e “private” in quanto solo le strutture sanitarie private, e non anche quelle pubbliche, sono soggette ai “tetti di spesa”. Ciò porrebbe la relativa disciplina regionale in diretto contrasto con l’art. 8 bis del D.Lgs.vo 502/1992 ed in generale con i principi di parità e libera concorrenza che governano il settore sanitario, incidendo negativamente sulla qualità del servizio e sul principio di libera scelta da parte del paziente.
Anche tale motivo è infondato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, infatti, l’Amministrazione ben può individuare “tetti di spesa” relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario; né tale assetto comporta effettiva disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private, in quanto solo le prime, a differenza delle seconde, sono tenute a rendere la prestazione anche nell’ipotesi di superamento dei tetti di spesa, in chiave di tutela del diritto alla salute dei cittadini; cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 3203, secondo cui “La tutela della " libertà di scelta" da parte dell'utente tra presidi del servizio sanitario nazionale pubblici o privati, prevista dall'art. 8-bis del d.lg. 502/1992, incontra un limite nelle disponibilità finanziarie, in base alle quali l'amministrazione può fissare tetti di spesa di livello inferiore rispetto al volume di prestazione che una determinata struttura può erogare - art. 8 quater, co. 8, d.lg. 502/1992”.
E la questione di illegittimità costituzionale è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata, in quanto un criterio di ragionevolezza governa la decisione del legislatore (e del sistema tutto) di configurare come un’area delimitata l’ “ambito” di prestazioni da assegnare all’esterno, non gestibile in autonomia da parte del sistema sanitario pubblico.
3) Mancato adeguamento delle tariffe.
I ricorrenti si dolgono del fatto che le tariffe per le prestazioni non siano state aggiornate dal 28.4.1998 (DGR n. 19/6), delibera che recepiva le tariffe nazionali di cui al DM 22.7.1996, con alcune riduzioni.
Per il successivo decennio le tariffe non avrebbero, poi, avuto alcun “adeguamento” da parte della Regione.
In effetti i contratti-tipo approvati con la delibera G.R. del 5.12.2006 n. 50/41 richiamano la summenzionata delibera del 1998 n. 19/6.
Ciò si porrebbe in contrasto, secondo i ricorrenti, sia con il D.M. 15 aprile 1994 (G.U. 10 maggio 1994), in particolare con l’ art. 3 comma 6°, in base al quale le Regioni e Province “devono aggiornare almeno ogni tre anni le tariffe per le prestazioni, tenendo conto delle variazioni dei costi e delle innovazioni tecnologiche”, sia con l’art. 6, comma 4°, della legge 537/1993 (ora abrogato dal Codice degli appalti e reinserito nell’art. 115 dello stesso), che impone che tutti i contratti pubblici ad “esecuzione continuata o periodica” devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo.
Il Collegio rileva che, a livello statale, con D.M. 12-9-2006 recante “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, all’art. 3 è stato previsto l’ “Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”. In questo D.M. si è stabilito che “In attesa dell'emanazione del nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 “.
In base a tale disposizione non si può sostenere che la Regione avesse (mantenuto) l’obbligo di procedere all’aggiornamento triennale delle tariffe, come richiesto dai ricorrenti.
Sempre in base alla medesima norma, si stabilisce che “Sono inoltre a carico del Servizio sanitario nazionale, nella misura stabilita dal presente comma, lettera a), le tariffe individuate da ciascuna regione con proprio provvedimento e vigenti al 31 dicembre 2004 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si configurano come mere modifiche descrittive di prestazioni già elencate nel citato decreto e in queste ultime comprese, o come modifiche delle unità di misura della prestazione originariamente prevista dal citato decreto.”
A livello nazionale il sistema di “remunerazione” è stato, poi, ulteriormente ridefinito, questa volta dal legislatore, con l’art. art. 8-sexies, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (introdotto nel 1999 e modificato nel 2008), che ha espressamente abrogato il D.M. 15.4.1994 (cfr. comma 5°).
Ma il Ministero della Salute, nel dare attuazione, con D.M. 21 novembre 2005, all'art. 8-sexies, D.Lgs. n. 502 del 1992, ha proceduto all'aggiornamento dei sistemi di classificazione, adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, facendo espresso riferimento proprio al D.M. 15 aprile 1994.
E tale decreto,“in assenza della materiale introduzione a regime del nuovo assetto determinativo delle tariffe, deve, per ciò stesso, ritenersi tuttora vigente”(cfr. Sez. V, sent. n. 190 del 23-01-2007)
Inoltre, con l’art. 1 , comma 796°, della L 27/12/2006 n. 296 il legislatore nazionale (in sede di finanziaria) ha previsto espressamente che “Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:…….
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate".
La norma “fatta salva” (all’inizio della lett. o) recita:
“Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate”. (art. 1, comma 170°, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
In base alle disposizioni richiamate, il Collegio ritiene che la Regione Sardegna non aveva, quindi, l’onere di provvedere ad un aggiornamento delle tariffe per il biennio 2007-2008 periodo al quale si riferisce il modello-tipo dei contratti di cui alla delibera GR 50/41 del 5.12.2006 impugnata.
Tale aggiornamento sarà doveroso, invece, per il 2009 (rimanendo immutata la disciplina).
Trattandosi di norme di contenimento della finanza pubblica, non si ritiene neppure necessario il rinvio alla Corte di Giustizia, in quanto disciplina transitoria dettata dalle necessità di contenimento della spesa finanziaria del settore, le quali, a loro volta, discendono dall’esigenza di rispettare il Patto di stabilità vigente in sede europea. Dunque la normativa esaminata si adegua allo spirito della disciplina europea. Né può essere trascurato che il sistema degli accreditamenti si fonda su una scelta volontaria delle parti sanitarie private di aderirvi oppure no.
4) Tempi di pagamento delle prestazioni - Asserita illegittimità dei termini di pagamento delle prestazioni previsti dalla legislazione regionale.
I ricorrenti contestano il rinvio operato dalle impugnate deliberazioni regionali, in particolare dalla G.R 5.12.2006 (ed anche dai conseguenti schemi contrattuali), all’art. 16 della legge regionale n. 3 del 29.4.2003, ove si afferma che i contratti debbano prevedere un termine di pagamento delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie non superiore ai 60 giorni e che sono dovuti gli interessi legali per i primi 90 giorni successivi alla scadenza.
Tale regime di pagamento sarebbe, infatti, meno favorevole rispetto a quello previsto con la direttiva C.E. 2000/35 (che vieta alle P.A. di limitare il pagamento degli interessi di mora), nonché con la relativa disciplina nazionale di attuazione introdotta dall’art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 9.10.2002, che prevede un (diverso) peculiare tasso di interesse, applicabile dopo la scadenza dei (diverso termine) 30 giorni (cfr. artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231 9.10.2002).
Tali censure non sono condivisibili.
Non vi è dubbio che l’art. 16 della citata legge regionale n. 3/2003 “Norme sui contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria” abbia natura di “norma speciale” essendo destinata a disciplinare un peculiare settore , che prevede:
“I contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria devono prevedere un termine di pagamento non superiore a sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della fattura fiscalmente regolare.
La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla prestazione del bene o servizio, una volta accertata la conformità delle merci o servizi alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dalla consegna o dalla effettuazione del servizio.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento di cui al comma 1, sono dovuti gli interessi al saggio legale per i primi novanta giorni. Decorso tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Nel caso di contratti d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese e competenze inerenti alle prestazioni.
Nelle more della stipula dei contratti definitivi di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina che precede trova applicazione in relazione ai compensi dovuti dai soggetti transitoriamente accreditati che erogano prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.”
Non può condividersi il rilievo dei ricorrenti in merito ad un possibile contrasto della normativa regionale sarda con la disciplina comunitaria di riferimento e con la relativa normativa nazionale di attuazione, posto che le disposizioni comunitarie e nazionali riguardano propriamente le “transazioni commerciali”: figure giuridiche governate da principi di piena “autonomia contrattuale” fra le parti in ordine al rapporto principale.
Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una “tariffa”, cioè un corrispettivo per l’espletamento di un pubblico servizio, reso in regime di “concessione/accreditamento”, rispetto alla quale l’Amministrazione, e ancor più il legislatore, dispongono fisiologicamente di un rilevante potere autoritativo, che consente loro d’incidere – soprattutto con l’avvalimento di poteri propriamente “legislativi” regionali - anche in peius , pure per quanto concerne la disciplina afferente il profilo “accessorio” del rapporto principale, trattandosi di rapporto governato da una disciplina ampiamente connotata da caratteri pubblicistici e non meramente privatistici.
Del resto il regime “autoritativo” che il legislatore ha predisposto in relazione al sistema dei rapporti tra aziende sanitarie ed operatori accreditati consente di qualificare i corrispettivi spettanti a questi ultimi in termini, per l’appunto, di “tariffa”, non già di “prezzo di mercato”; dal che deriva il potere-dovere dell’Amministrazione di “contenere” il più possibile l’impatto economico delle prestazioni in un’ottica di contenimento della spesa sanitaria.
In ogni modo, nel caso di specie, non va comunque trascurato il fatto che il diverso regime tariffario è stato recepito negli stessi contratti attuativi, potendo così trovare applicazione (anche) la stessa premessa dell’art. 5 del decreto legislativo 231/2002, che fa comunque espressamente “salvi” gli “eventuali diversi accordi tra le parti”.
In conclusione il ricorso va respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008, con l'intervento dei signori Magistrati:
- Paolo Numerico - Presidente;
- Silvio Silvestri - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 03/12/2008
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