REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 83/2005 proposto da
R. A., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Mauro Bilotta e Gerardo Pileci, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Pisano, via Puccini n. 2, Cagliari;
contro
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto soggettivo del ricorrente all’ “indennità di trasferimento” ex art. 1 della L. 86/2001;
e per la conseguente condanna
alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
uditi alla pubblica udienza del 12 novembre 2008 l'avv. Pisano, in sostituzione, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Salis per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, Appuntato scelto in servizio permanente, è stato trasferito “per servizio” il 7.5.2001 dalla stazione del Comune di Luras a quella del Comune di Tempio Pausania, con determinazione del 17.4.2001 del Comandante della Regione Carabinieri Sardegna.
In particolare il trasferimento fu disposto in quanto era urgente ed indifferibile la copertura del posto di Tempio, vi era un posto “esuberante” a Luras e il ricorrente aveva manifestato la propria disponibilità al passaggio.
Nello specifico si dà atto nel provvedimento: “valutate le coincidenti esigenze dell’Amministrazione”.
Trovandosi le 2 sedi in differenti territori comunali, l’interessato richiedeva il riconoscimento dell’ “indennità di trasferimento” ex art. 1 della L. n. 86 del 29.3.2001, per i 24 mesi successivi al trasferimento (cfr. istanza del 7.12.2002).
Non avendo ottenuto soddisfazione, con ricorso notificato il 21.1.2005 e depositato il successivo 27.1. st.a., R. A. ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento in applicazione della L. 86/2001 (euro 12.515,76 lordi; euro 8.789,87 netti), che prevede l’indennità piena per i primi 12 mesi e ridotta al 70% per il secondo anno.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito il ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2008 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La difesa dell’Amministrazione solleva la questione inerente la mancanza del presupposto per il riconoscimento del diritto: la distanza minima dei 10 km. fra i due Comuni.
Se nella disciplina previgente (L. 100/1987), stante il richiamo delle norme riferite alla missione, tale requisito doveva essere sussistente (come la giurisprudenza su quella norma ha espressamente riconosciuto), diversa è ora la fattispecie disciplinata dalla nuova norma (L. 86/2001), che “autodefinisce” tutti gli elementi necessari per riconoscerne la spettanza.
Le pronunzie dei giudici amministrativi che si riferiscono alla precedente versione legislativa non sono quindi applicabili al caso ora in esame.
L’innovativo approccio è stato delineato con chiarezza, recentemente, da due pronunzie (che si sono espresse proprio sulla tematica della sussistenza o meno del requisito dei 10 km.) il cui orientamento il Collegio ritiene di condividere: TAR Lombardia III, n. 2869 del 4.7.2008 e TAR Sicilia, Palermo, I, n. 577 del 7.5.2008.
La tesi ivi sostenuta si ritiene preferibile e più rispettosa del dato normativo rispetto a quella fornita da TAR Piemonte n. 1055 del 9.5.2008 (in contrasto con le succitate).
Consapevoli del contrasto giurisprudenziale esistente, il Collegio ritiene doverosa l’applicazione della (nuova) norma secondo i dettami tipici interpretativi.
La L. 29 marzo 2001, n. 86 (disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) è subentrata quale nuova fonte regolatrice dell’istituto. L’art. 1 prescrive che “al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.”
Il Collegio reputa, ai fini della risoluzione della controversia, dirimente l’applicazione del primo canone ermeneutico sancito dall'art. 12 delle preleggi, per cui ogni proposizione normativa deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale. Solo ove quella letterale non conduca ad attribuire alla norma un significato chiaro, univoco e plausibile, è consentito il ricorso ad altre forme di interpretazione, che rivestono carattere sussidiario.
Il legislatore ha sostituito, quale presupposto della fattispecie legale produttiva del beneficio economico, al limite del 10 km il solo dato dello spostamento da un comune ad un altro. Nell’art. 1 della legge del 2001, di fatti, non esiste più alcun richiamo all’art. 13 della l. 97 del 1979 ed il riferimento alla indennità di missione appare limitato alla funzione di offrire un parametro per la determinazione del quantum.
Che si tratti di una nuova fonte che sostituisce del tutto la precedente disciplina dell’istituto e non di una novella che integra i presupposti della l. 100 del 1987 (che dovrebbero, a questa stregua, ritenersi ancora vigenti), è reso evidente dal fatto che le predette disposizioni si applicano “a tutti i trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001”, mentre espressamente l’operatività della l. 10 marzo 1987 n. 100 è stata circoscritta ai soli trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000 (cfr. art. 13 l. n.86/2001).
L’esito dell’interpretazione letterale, inoltre, non risulta incompleto o illogico, perché valorizza la diversità di presupposti dell’indennità in parola rispetto al trattamento ordinario di missione, in cui il cambiamento della sede di servizio è temporaneo, adeguando l’istituto alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento stabile. In defintiva il ricorrente ha diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme.
Per quanto riguarda gli accessori sul credito riconosciuto, spettano al ricorrente (solamente) gli interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo (429, III comma, c.p.c.).
La speciale indennità non ha, infatti, natura retributiva, per cui la stessa non è suscettibile di rivalutazione monetaria automatica ai sensi dell’art. 429 del c.p.c. in caso di ritardo nell’adempimento. L’Amministrazione resistente è tenuta, quindi, a corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino alla data di avvenuto pagamento (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2003 n. 964; CS, sez. IV, 21 giugno 2001 , n. 3327).
In conclusione il ricorso va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, in considerazione del contrasto interpretativo sussistente in materia ed attesa la novità della problematica giuridica affrontata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2008, con l'intervento dei signori Magistrati:
- Paolo Numerico - Presidente;
- Silvio Silvestri - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 03/12/2008