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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 9 maggio 2008 n. 1055
Pres. P. G. N. Lotti; Est. A. Graziano
M. M. ed altri (OMISSIS) (Avv.ti Prof. V. Barosio ed E. Inserviente) c/ Ministero Difesa (Avv. Dist. St.)


Militare e militarizzato - Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29 marzo 2001, n. 86 – In caso di distanza inferiore a 10 km. tra la sede di provenienza e quella di destinazione – Non spetta

Il diritto al riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex L. 29 marzo 2001 n. 86 è subordinato al presupposto della distanza minima dei 10 km. tra la sede di provenienza e quella di destinazione del militare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 80 del 2005, proposto da:
Marinelli Mario, Accattoli Mauro, Caliendo Enrico, Capi Stefano, Cristiano Luca, D'Angelo Salvatore, Di Mambro Gianni, Dino Mauro, Fersini Luigi, Guida Salvatore, Li Puma Vincenzo, Marasco Matteo, Mormile Biagio, Parisi Giuseppe, Perrotta Pietro, Scopelliti Antonio, Sferra Mario, Stanisci Cosimo, Valentino Giancarlo, Ventimiglia Giovanni, Vitillo Domenico, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Vittorio Barosio e dall’avv.Enrico Inserviente, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;;


contro




Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;


Per l’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE INDENNITA' DI TRASFERIMENTO- RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI





Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




I ricorrenti sono tutti militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) dell’Esercito italiano. Con note comunicate dallo Stato Maggiore dell’Esercito nel’anno 2002 sono stati tutti trasferiti d’autorità dalla sede di servizio ubicata nel comune di Venaria Reale (TO) ad altra sede situata nel Comune di Torino e distante meno di 10 km dalla prima. Detti trasferimenti sono stati disposti tutti in data successiva al 1.1.2001, dies a quo di operatività della L. 29.3.2001, n. 86 (art. 13, l. cit.) genericamente intitolata “Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forzo di Polizia”. In applicazione di detta legge i deducenti hanno tutti domandato il riconoscimento dell’indennità di trasferimento, prevista per ogni caso di trasferimento d’ufficio di un dipendente statale.
L’Amministrazione Centrale della Difesa ha sempre denegato il beneficio de quo in forza della Circolare dello Stato Maggiore 6.6.2001, la quale, tra le condizioni cui è subordinata la provvidenza in discorso, annovera la sussistenza di una distanza chilometrica minima tra la sede di provenienza e quella di destinazione, pari a dieci chilometri, in adesione alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 28.4.1999.
Posto dunque che, come anticipato, le due sedi di servizio distano meno di dieci chilometri l’Amministrazione negava a tutti gli odierni ricorrenti il riconoscimento dell’indennità di trasferimento.
Insorgevano avverso siffatte determinazioni i ricorrenti, nell’ordinario termine di prescrizione, trattandosi di pretese patrimoniali afferenti al rapporto di servizio e articolando con il ricorso in epigrafe, depositato il 19.1.2005, un unico mezzo di gravame, con il quale deducevano che la nuova legge n.86/2001 avrebbe ridisciplinato in toto la materia, non contenendo più la condizione della predetta distanza minima tra le due sedi. La decisione citata dell’Adunanza Plenaria, dunque, non sarebbe più attuale, essendo stata resa sulla asseritamente pregressa disciplina di cui alla L. 10.3.1987, n. 100. Quest’ultima, ad avviso dei ricorrenti conteneva un rinvio all’art. 13 della L. 97/1979 e all’art. 1 della l. n. 417/1978, che richiedevano la citata distanza minima. Non recando più l’art. 1 della l. n. 86/2001 alcun rinvio alle predette precedenti leggi, ma stabilendo come unica condizione per la spettanza del beneficio la circostanza che la nuova sede di servizio sia posta in comune diverso da quello ove era situata la sede di provenienza, secondo la prospettazione dei ricorrenti sarebbe illegittima l’imposizione della distanza chilometrica minima, in quanto la decisione della Plenaria del 1999 e la Circolare 6.6.2001 del Ministero della Difesa su di essa fondata sarebbero superate dal nuovo quadro normativo.
Concludevano quindi i deducenti per l’accertamento del diritto a percepire ciascuno l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. n. 86.2001 e la relativa condanna, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione della Difesa a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che depositava breve ma esaustiva memoria del 6.2.2008, instando per il rigetto della domanda.
All’Udienza pubblica del 6.3.2008, sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva introitata per la definitiva decisione di merito.

DIRITTO




Il ricorso è affidato ad unico motivo con il quale i ricorrenti assumono che la legge n.86/2001 avrebbe ridisciplinato la materia e l’istituto dell’indennità di trasferimento abolendo la predetta distanza minima tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione a seguito del disposto trasferimento d’imperio. La decisione citata dell’Adunanza Plenaria 28.4.1999, n.7 essendo stata pronunciata sulla asseritamente pregressa disciplina di cui alla L. 10.3.1987, n. 100 sarebbe non più attuale, poiché la l. n. 100/1987 conteneva un rinvio all’art. 13 della L. 97/1979 e all’art. 1 della l. n. 417/1978, che richiedevano la citata distanza minima, rinvio non più presente all’art. 1 della l. n. 86/2001. Tale norma, ratione temporis applicabile a tutti i trasferimenti per cui è causa, stabilisce come unica condizione per la spettanza del beneficio la circostanza che la nuova sede di servizio sia posta in comune diverso da quello ove era situata la sede di provenienza, discendendone, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’ingiustizia dell’imposizione della distanza chilometrica minima, dovendo ritenersi superate dalla novella normativa sia la decisione della Plenaria del 1999 che la Circolare 6.6.2001 del Ministero della Difesa che sulla prima fondava.
L’argomento, ad avviso del Collegio non si presta a positiva considerazione.
Anzitutto è errato il rilievo di cui a pag. 6 del ricorso, secondo cui la l. 100/1987 rinviava sia all’art. 13 della l. n. 97/1999 che all’art. 1 della l. n. 417/1978. La lettura del testo dell’art. 1 evidenzia infatti che la norma fa rinvio al solo art. 13 della l. 2.4.1979, n. 97, recante norme sullo stato giuridico del magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi e degli avvocati dello Stato. Non rinvia affatto l’art. 1 della l. n. 100/87 all’art. 1 della l. n. 417/1978.
Ora, pare al Collegio significativo che la prima norma, che individua il diritto conseguente al trasferimento d’ufficio di un dipendente statale, lo definisce con rinvio all’art. 13 della l. n. 97/1979, norma puntualmente rubricata “indennità di missione”. Basta solo tale rilievo ad evidenziare che l’indennità conseguente al trasferimento soggiace agli stessi limiti e presupposti normativamente sanciti per l’istituto di rinvio, cioè, l’indennità di missione.
Orbene, l’art. 1 della l. n. 100/1987 dispone che ai militari trasferiti d’ufficio spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della l. 97/79 che, ripetesi, è l’unica norma cui rinvia l’art. 1 della l. n. 100/87. E il beneficio previsto dall’art. 13 della citata l. 97/79 è proprio l’indennità di missione, che tale ultima norma prevede soltanto ma non disciplina e la prevede a favore dei magistrati e degli avvocati dello stato.
Pertanto, la regolamentazione e cioè la fissazione dei presupposti cui l’ordinamento subordina l’erogazione dell’indennità di missione, che è la provvidenza contemplata per i militari trasferiti d’ufficio, va ricercata in una precedente legge, posto che la l. n. 97/1979 non ha fatto altro che estendere ai magistrati un beneficio già contemplato e disciplinato dalla legge. E la disciplina dell’indennità di missione si rinviene nella L. 18 dicembre 1973, n. 836, significativamente intitolata “ trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.
Opina il Collegio che di tale articolato normativo vada fatta applicazione della norma che disciplina specificamente l’indennità di missione, posto che, come sopra rilevato, è l’indennità di missione che compete ai militari trasferiti d’ufficio, giusta il rinvio operato dall’art. 1 della l. n. 100/1987 (che contempla il diritto all’indennità in caso di trasferimento) “al trattamento economico PREVISTO dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n, 97”, che è, appunto, l’indennità di missione. Condivisibilmente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che “tale rinvio non si riferisce al solo quantum (si veda, C.S., sez. IV, n. 643/1994), ma si estende a quello che è il presupposto fondamentale perché uno spostamento di sede possa qualificarsi come trasferimento, vale a dire che la distanza tra le due sedi (provenienza e destinazione) sia almeno superiore a 10 km.” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.12.2005, n. 7163).
Orbene, l’art.3 della l. n. 836/1973 individua i casi in cui non spetta il diritto all’indennità di missione, contemplando alla lett. d) l’ipotesi di “località distanti meno di dieci chilometri dalla residenza comunale ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio”.
Ne discende la linearità e la correttezza dell’assunto di cui alla contestata decisione dell’Adunanza Plenaria – su cui l’Amministrazione centrale fonda il proprio diniego – a stare al quale “ l’indennità di trasferimento prevista a favore dei militari dell’Arma dei carabinieri dall’art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100 deve ritenersi sottoposta, nel silenzio della legge, allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, compresa la sussistenza della distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l’originaria sede di servizio” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.4.1999, n. 7).
Così ricostruito il quadro ordinamentale, ritiene il Collegio che l’assunto che sorregge tutta la prospettazione dei ricorrenti, che, cioè, le norme or ora passate in rassegna siano state superate dalla successiva l. n. 86/2001, la quale avrebbe innovato la materia non recando più la condizione della distanza minima, sia destituito di fondamento.
Non può, infatti, fondatamente sostenersi che il regime giuridico dell’indennità di missione sia stato ridisegnato dall’art. 1 della l. n. 86/2001 con effetti sostanzialmente abrogativi di tutto il ricostruito corpus normativo.
Invero, non è consentito individuare spia alcuna, nella nuova norma, di un’abrogazione tacita o implicità - né tanto meno espressa – dell’art. 1 della l. n. 100/1987 e dell’art. 3 della l. n. 836/1973 cui si deve far riferimento in forza del rinvio dalla prima norma operato all’art. 1 della l. n. 97/1979 e per esso all’art.3 della l. 836 citata che detta il regime dell’indennità di missione prevista dall’art. 13 delle l. n. 97/79. Né può predicarsi un’abrogazione per incompatibilità di tale telaio normativo, posto che, come la dottrina costituzionalistica insegna, si può affermare che una norma è stata abrogata per incompatibilità da una successiva norma di pari grado quando la legge successiva disciplina in modo difforme tutti gli aspetti e gli elementi di cui si compone la fattispecie oggetto della norma entrata in vigore in epoca precedente. Ma nel caso all’esame non è dato riscontrare nessuna sovrapposizione di disciplina tra le vecchia e la nuova disposizione.
Né una tale prevalenza della nuova norma può affermarsi sulla base del principio lex posterior specialis derogat priori generali, sostenendo che la l. n. 86/2001 è speciale poiché contempla l’indennità di trasferimento per il personale della FF.AA. e delle Forze di polizia.
Per il vero tale ultima disposizione è sì speciale perché dedicata alle forze armate e di polizia, ma lo è solo limitatamente alla determinazione del quantum dell’indennità di trasferimento, la quale, peraltro, viene quantificata per relationem sull’indennità di missione, indennità la cui spettanza è dunque condizione della spettanza dell’indennità di trasferimento. E che sussista siffatta condizionalità è testimoniato dalla circostanza che l’invocato art. 1 della legge del 2000 dispone che al personale trasferito d’autorità compete “una indennità mensile pari a trenta diarie di missione”. E non è chi non veda come trenta diarie di missione al mese – nel che consiste l’indennità mensile di trasferimento – non sono altro che il coacervo, la sommatoria mensile dell’indennità di missione giornaliera.
Ne consegue che si ha diritto ad un’indennità di trasferimento mensile solo se si ha diritto ad un’indennità di missione al giorno, ciò che è escluso se la distanza tra le due sedi è inferiore a dieci chilometri (art.3, lett. d), l. n. 836/1873).
Ora, per potersi sostenere che la legge nuova prevale per specialità sulla precedente, occorreva che la prima stabilisse un regime giuridico diverso e appunto speciale dell’istituto dell’indennità di missione, alla quale la stessa nuova norma rapporta l’indennità di trasferimento, o ridisciplinasse in ogni suo aspetto l’indennità di trasferimento stessa disegnandola in via autonoma rispetto all’indennità di missione. Ma siffatta differente nuova disciplina dell’indennità di missione o una rinnovata disciplina autonoma di quella di trasferimento non è dato riscontrare nell’art. 1 della l. n. 86/2001, dove è, anzi, presente, un chiaro indizio del fatto che l’indennità di trasferimento è dipendente dall’indennità di missione, posto che, come sopra rilevato, la prima è ragguagliata al coacervo mensile dell’indennità giornaliera di missione.
Insostenibile è dunque l’affermazione che l’art. 1 della citata legge avrebbe innovato l’istituto ridisegnando il regime giuridico dell’indennità di missione e di trasferimento.
Rafforza il convincimento della perdurante vigenza della condizione della sussistenza della distanza minima, a parere del Collegio, anche la ratio delle norme scrutinate.
E’ di immediata evidenza, al riguardo, come sia illogico riconoscere un’indennità di trasferimento ad un dipendente che debba svolgere il servizio in una sede che disti meno di dieci chilometri da quella precedente, posto che nessun apprezzabile sacrifico è consentito ravvisare in un’ipotesi del genere.
Correttamente, infatti, il Consiglio di Stato è costante nell’individuare la ratio dell’indennità di trasferimento nell’esigenza di ristorare il sacrificio imposto al dipendente statale dall’imperativa determinazione di trasferimento della sua originaria sede di servizio. Lo scopo dell’indennità di missione “è proprio quello di sopperire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, in questo caso permanente, in altro comune, con la conseguenza che essa deve considerarsi sottoposta all'identico regime giuridico della indennità ordinaria di missione, ivi compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio (Cons. Stato, IV, 30. 7. 1994, n. 643)” (Consiglio di Stato, IV, 12.5.2006 n. 2664).
E la legge detta all’uopo una presunzione legale di assenza di sacrificio per il caso in cui la distanza tra la nuova sede di servizio e la sede di provenienza sia inferiore a dieci chilometri.
Suffraga la delineata linea interpretativa l’orientamento costante del Giudice d’appello, ribadito anche di recente, secondo il quale “l’indennità di trasferimento, prevista a favore dei militari dell’Arma dei Carabinieri dall’art. 1, l. 10 marzo 1987, n, 100 deve ritenersi sottoposta, nel silenzio della legge, allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, compresa la sussistenza della distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l’originaria sede di servizio”(Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2664; Cons. di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 579; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3265).
Ritiene il Collegio che il rassegnato orientamento, che supporta la tesi sopra delineata a cui si è ritenuto di pervenire attraverso la ricognizione del quadro ordinamentale, non sia vulnerato dall’intervento dell’art. 1 della l. n. 86/2001, stante la parzialità dell’innovazione recata dal legislatore con questa norma, la quale si è limitata a dettare una diversa misura dell’indennità mensile di trasferimento a beneficio del personale delle forze armate e della polizia, individuandola (comma 1) in trenta diarie di missione per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i sucessivi dodici mesi, introducendo ai successivi commi ulteriori limitazioni per le ipotesi in cui entri in gioco l’alloggio di servizio. Nessuna portata innovativa del regime giuridico dell’indennità di trasferimento può pertanto riconoscersi alla l. n. 86/2001.
Per le suesposte ragioni le doglianze dei ricorrenti non colgono nel segno e vanno pertanto disattese, conseguendone il rigetto dell’intero ricorso.
Stante la delicatezza della questione trattata ravvisa peraltro il Collegio giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 06/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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