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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 2 dicembre 2008 n. 2149
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
ERREGI s.r.l., quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con la ESSEPI ENGINEERING s.r.l., il dott. Ing. Francesco CHESSA, il prof. Ing. Alessandro OLIVO, il dott. Ing. Marina FILIPPONE, il dott. Ing. Micheladolfo BIANCHI, l’ing. Antonio DEIOSSO ed ESSEPI ENGINEERING s.r.l.,quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento (avv.ti Prof. P. Stella Richter e A. Rossi) c/ società A.R.S.T. Gestione FdS s.r.l. (avv. G. Macciotta)


Contratti p.a. – Incarico di supporto tecnico-operativo alla progettazione – Gara – Art. 90 commi 6 e 7 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Disciplinare di gara che richiede dichiarazione sostitutiva ad ogni componente il gruppo di lavoro deputato all’espletamento del servizio – E’ legittimo

E’ legittimo, in riferimento all’art. 90, commi 6 e 7, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il disciplinare di gara che – in una procedura selettiva per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo occorrenti per la progettazione di un’opera pubblica – stabilisce l’obbligo di effettuare dichiarazioni sostitutive a carico di tutti i componenti del gruppo di lavoro che avrebbe provveduto all’espletamento dei servizi (in particolare, il disciplinare di gara aveva richiesto «l’indicazione dei nominativi dei professionisti nominalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento» e «l’esplicitazione relativa al possesso dei requisiti minimi di idoneità e capacità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e speciali a carico di ciascun professionista nominalmente responsabile»; la società ricorrente era stata esclusa perché alcuni dei professionisti del gruppo di lavoro non avevano effettuato le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, ritenendo di non esservi tenuti in quanto dipendenti della società di ingegneria capogruppo del raggruppamento concorrente)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA



ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n° 805/2008 proposto da:

- ERREGI s.r.l., in persona del legale rappresentante, quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con la ESSEPI ENGINEERING s.r.l., il dott. Ing. Francesco CHESSA, il prof. Ing. Alessandro OLIVO, il dott. Ing. Marina FILIPPONE, il dott. Ing. Micheladolfo BIANCHI, l’ing. Antonio DEIOSSO;

- ESSEPI ENGINEERING s.r.l., in persona del legale rappresentante, quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento,
entrambe rappresentate e difese dall’avv. Prof. Paolo Stella Richter e dall’avv. Antonello Rossi, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Cagliari, via Bellini n. 26;


contro



la società A.R.S.T. Gestione FdS s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via Zagabria n. 54, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende;


per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia



del provvedimento in data 16 settembre 2008, prot. n. 8/NEG/int con il quale la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione del su indicato raggruppamento dalla selezione indetta da ARST Gestione FdS srl per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo occorrenti per la progettazione della “Metropolitana Leggera di Sassari, Linea 1, per il collegamento S. Maria di Pisa/S. Orsola /Li Punti / Baldinea / S. Giovanni”;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente e, in particolare, del disciplinare di gara, allegato al bando di gara del 9 luglio 2008, limitatamente alla previsione dell’art. 3, ultimo capoverso, e art. 9, punto 9.1.9. e 9.1.10;

Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.S.T. Gestione FdS s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008, il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori, come specificato nel separato verbale;
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite e presenti;


Ritenuto in fatto



che le società ricorrenti hanno partecipato alla procedura di gara aperta «per l’affidamento attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti l’esecuzione delle prestazioni di supporto tecnico-operativo all’ufficio di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle prestazioni geologiche e idrogeologiche, e per tutte le altre attività occorrenti alla progettazione dell’intervento “Metropolitana Leggera di Sassari - Linea 1 - collegamento Santa Maria di Pisa/Sant’Orsola /Li Punti / Baldinea / S. Giovanni», indetta dall’A.R.S.T. Gestione FdS s.r.l. (in prosieguo: ARST) con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 9 luglio 2008;
che il disciplinare di gara, stabiliva l’obbligo di effettuare dichiarazioni sostitutive a carico di tutti i componenti del gruppo di lavoro che avrebbe provveduto all’espletamento dei servizi, prevedendo «l’indicazione dei nominativi dei professionisti nominalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento» (punto 9.1.9) e «l’esplicitazione relativa al possesso dei requisiti minimi di idoneità e capacità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e speciali a carico di ciascun professionista nominalmente responsabile» (punto 9.1.10);
che alcuni dei professionisti del gruppo di lavoro indicato dalle società ricorrenti non hanno effettuato le predette dichiarazioni, ritenendo di non esservi tenuti in quanto dipendenti della società di ingegneria ERREGI s.r.l. ;
che la Commissione giudicatrice ha conseguentemente escluso dalla procedura di gara il costituendo raggruppamento ricorrente;
che con il ricorso in esame, avverso gli atti indicati in epigrafe, le società ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione dell’art. 53 del DPR 554/99. Contraddittorietà degli artt. 2 e 3 con l’art. 9. Violazione dell’art. 90, comma 7, del d.lgs. 163/06 risultante dalla previsione dell’art. 9, punti 9.1.9 e 9.1.10 del disciplinare di gara. Erroneità dei presupposti e travisamenti dei fatti. Contraddittorietà e illogicità manifesta.», rilevando – in premessa – come dal bando di gara si desuma che il contratto oggetto di affidamento non riguarda servizi di progettazione ma di supporto tecnico-operativo, per cui la stazione appaltante non poteva richiedere una dichiarazione di assunzione di responsabilità professionale, che la legge (art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006) prevede solo per l’attività di progettazione;
che il disciplinare, nei punti sopra richiamati, quando richiede che la dichiarazione di appartenenza al gruppo di lavoro e di possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale debbano essere sottoscritte da tutti i professionisti, si pone in contrasto con il bando e con il cit. art. 90, comma 7, ed è pertanto illegittimo;
che, sempre per violazione del citato art. 90, comma 7, è illegittimo l’art. 3, ultimo capoverso, del disciplinare, nel punto in cui prevede che i professionisti del gruppo di lavoro sarebbero “personalmente responsabili”;


Considerato in diritto



che le censure dedotte, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate;
che, nella controversia in esame, l’oggetto del contratto del cui affidamento si tratta riguarda i servizi di supporto tecnico-operativo da rendere all’ufficio di progettazione;
che l’art. 90, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) prende in considerazione sia l’attività di progettazione che «lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione»; e il comma 7 assoggetta alla medesima disciplina le due specie di attività, stabilendo che «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche»;
che nemmeno sussiste contrasto tra il bando di gara e il disciplinare, posto che il punto III.1.3 del bando rinvia all’art. 3 del disciplinare, il quale riprende la norma dell’art. 90, comma 7, cit., e prescrive l’indicazione nominativa, in sede di autocertificazione, dei professionisti che provvederanno all’espletamento dei servizi in affidamento; e il punto III.3.2 del bando precisa che anche i concorrenti aventi personalità giuridica devono indicare nome e qualifica dei professionisti;
che, pertanto, le disposizioni della lex specialis censurate dalla società ricorrente in ordine alle dichiarazioni (9.1.9 e 9.1.10), sono conformi al modello normativo sopra descritto;
che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, ponendo le spese del giudizio a carico della soccombente;


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA- SEZIONE PRIMA



pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’A.R.S.T. Gestione FdS s.r.l., liquidate in complessive euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 29 ottobre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
Giorgio Manca, Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi 02/12/2008



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