REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 484/2008 proposto da
Antonio Pietro Mario Macciò, rappresentato e difeso dall’avv. Efisio Busio, con domicilio eletto in Cagliari via Maddalena 15 presso lo studio del medesimo;
contro
Azienda Usl n. 8 della regione Sardegna in persona del direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari viale regina Margherita 30;
e nei confronti di
Giuseppe Cutillo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del direttore generale dell'azienda n. 1117 del 24 ottobre 2007;
dell'avviso di selezione approvato con delibera n. 1014 del 19 dicembre 2007 nonché della delibera n. 711 del 2 luglio 2007 e dei verbali della Commissione degli esperti;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'azienda Usl;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 29 ottobre 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi l’avvocato Efisio Busio per il ricorrente e l’avvocato Giuseppe Martelli, su delega, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il dottor Antonio Pietro Mario Macciò ha proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica avverso gli atti con cui la azienda Usl n. 8 della Regione Sardegna ha attribuito al controinteressato l'incarico quinquennale di dirigente medico.
Con atto di opposizione ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.p.r. 1199 / 1971, l'azienda Usl ha chiesto che il ricorso fosse deciso dal Tar Sardegna, competente per territorio.
Conseguentemente, il Macciò si è costituito in giudizio presso questo tribunale.
Il ricorrente contesta l'ammissibilità dell'opposizione dell'azienda in quanto la materia sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e, pertanto, chiede che gli atti siano rimessi al Consiglio di Stato perché esprime il parere di competenza al fine della decisione del ricorso straordinario; qualora invece il tribunale ritenga sussistente la propria giurisdizione, chiede l'accoglimento del ricorso.
La azienda Usl, invece, ritiene che l'originario ricorso straordinario fosse inammissibile in quanto si tratterebbe di materia spettante esclusivamente alla autorità giudiziaria ordinaria, la quale non potrebbe disapplicare la decisione del presidente della Repubblica; chiede pertanto una pronuncia di difetto di giurisdizione sull'intera materia con conseguente translatio judicii al giudice ordinario.
All'udienza pubblica del 29 ottobre 2008, le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
Osserva innanzitutto il Collegio che, trattandosi di materia inerente la attribuzione di un incarico dirigenziale presso una azienda Usl, la questione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, come confermato di recente anche da questa sezione (v. sentenza n. 1103 del 29 maggio 2008 nonché le altre ivi citate).
Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla azienda Usl, la giurisdizione del giudice ordinario sulla materia non impediva la proposizione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica (Cons. St. Adunanza generale, 10 giugno 1999 n. 9; Tar Lazio Roma sezione seconda, n. 11 ottobre 2007 n. 9941).
Conseguentemente, mentre la proposizione del ricorso straordinario deve considerarsi ammissibile, tale non era l'opposizione, che avrebbe dovuto comportare il rimedio alternativo della trasposizione davanti al giudice amministrativo: l'impossibilità di tale trasposizione per difetto di giurisdizione conduce dunque alla inammissibilità dell'opposizione.
In applicazione dell'articolo 10, comma 2, del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, si dovrà disporre la remissione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare e la conseguente decisione sul ricorso straordinario.
La particolarità della questione induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA
dichiara inammissibile l'opposizione al ricorso straordinario per difetto di giurisdizione e, conseguentemente, ordina alla segreteria del tribunale la remissione degli atti al competente Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 29 ottobre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore;
Grazia Flaim, Consigliere
Depositata in segreteria oggi 02/12/2008