REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 90 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Anna Maria Scaramuzza e Elio Plinio Mandriota, rappresentati e difesi dall'avv. Piercarlo Carnelli, presso il cui studio in Aosta, via Losanna, 17, hanno eletto domicilio;
contro
Comune di Chambave, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo n. 2;
nei confronti di
Ezio Gevroz, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Quagliolo, presso il cui studio in Aosta, via Festaz, 52, ha eletto domicilio;
per l'annullamento
- della concessione edilizia n. 5/2006, rilasciata al Sig. Gevroz, con la quale il Sindaco di Chambave ha assentito il progetto per la realizzazione di un fabbricato da destinarsi a civile abitazione;
- in parte qua, in via di subordine e nei limiti di cui in ricorso, del Regolamento Edilizio vigente, segnatamente con riferimento agli articoli 40, 42 e 39;
nonché, come da atto di motivi aggiunti ritualmente notificato alle parti e depositato in segreteria il 22 agosto 2007, per l’annullamento:
- della concessione edilizia in sanatoria n. 1/2007, concernente la “realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo sul costruendo fabbricato da destinarsi a civile abitazione”, rilasciata al Sig. Gevroz in data 23 febbraio 2007;
- della concessione edilizia n. 4/2007, rilasciata in data 23 aprile 2007, in variante alla concessione edilizia n. 5/2006;
nonché, come da ulteriore atto di motivi aggiunti, ritualmente notificato alle parti e depositato in Segreteria il 23 novembre 2007, per l'annullamento:
- della concessione edilizia n. 11/2007, rilasciata in data 15 ottobre 2007, in variante alla concessione edilizia n. 5/2006;
- di tutti gli atti comunque connessi agli atti impugnati, compresi i pareri endoprocedimentali obbligatori e/o vincolanti;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chambave;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ezio Gevroz;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo i signori Anna Maria Scaramuzza e Elio Plinio Mandriota – in qualità di comproprietari del fondo sito nel Comune di Chambave, in Frazione Croux (censito a catasto al Foglio 2, mappale 548), ove hanno edificato la propria casa – impugnano la concessione edilizia n. 5/2006, del 20 giugno 2006, rilasciata al signor Gevroz per la realizzazione, sui fondi confinanti (censiti ai mappali 545,986 e 987 del medesimo Foglio 2), di un fabbricato da destinarsi a civile abitazione.
Con i motivi di ricorso si sostiene che il progetto sia stato assentito in violazione della normativa urbanistico-edilizia con riguardo ai diversi profili del rapporto di copertura, dell’altezza fuori terra, della volumetria, del numero dei piani fuori terra, della sistemazione del terreno adiacente il fabbricato, del volume di terra movimentato, dei di muri di contenimento.
In via subordinata – per l’ipotesi che l’intervento sia ritenuto conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente – i ricorrenti impugnano gli articoli 40, 42 e 39 del Regolamento edilizio.
2. Il Comune di Chambave e il controinteressato signor Gevroz si sono costituiti in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 5/2007 del 13 marzo 2007 questo Tribunale ha disposto una verificazione al fine di:
a) verificare quota, andamento e morfologia dei fondi edificati dal Signor Gevroz, quali si presentavano in fatto prima del rilascio della concessione edilizia 5/06 e quali si presentano attualmente, e quali vengono rappresentati nelle tavole progettuali assentite dal Comune di Chambave, operando il relativo raffronto;
b) quantificare il volume del movimento terra sviluppato dal Signor Gevroz a titolo di sistemazione del terreno circostante il fabbricato;
c) verificare se i terreni oggetto dell’intervento assentito dal Comune erano, in base a norme o provvedimenti vigenti al momento del rilascio di detta concessione, a rischio di esondazione, e qualora affermativo, in base a quale cadenza statistica, e con quale intensità ed andamento del flusso;
d) verificare se, per contenere detto rischio, il movimento terra di cui al punto 2), nel suo volume e nella sistemazione disposta dal Signor Gevroz e assentita dal Comune, risulta congruo e giustificato, ovvero se è eccessivo, ovvero ancora se si sarebbe potuto adottare altra, diversa e più efficace soluzione;
e) accertare se l’intervento per cui è causa rientra nella consuetudine costruttiva in ordine alla sistemazione funzionale del terreno sul territorio regionale.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2006 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato - presentata dai ricorrenti - è stata rinviata al merito su richiesta delle parti.
Con decreto presidenziale n. 15/2007 dell’11 aprile 2007 – tenuto conto che l’edificio contestato risultava già completo di pilastri e tetto, per cui il maggior danno (ingombro visivo per i ricorrenti) si era ormai verificato - è stata respinta l’istanza di misure cautelari urgenti.
Alla successiva camera di consiglio del 17 maggio 2007, con ordinanza n. 23, la domanda cautelare è stata respinta sulla base della medesima considerazione.
3. – Con atto di motivi aggiunti - notificato alle parti e depositato in segreteria il 22 agosto 2007 – i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia in sanatoria n. 1/2007, rilasciata in data 23 febbraio 2007 e concernente l’intervento di cui trattasi, nonché la concessione n. 4/2007, rilasciata in data 23 aprile 2007 in variante alla concessione impugnata con il ricorso introduttivo.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti - notificato alle parti e depositato in segreteria il 23 novembre 2007 – i ricorrenti hanno impugnato una seconda variante assentita con concessione n. 11/2007, rilasciata in data 15 ottobre 2007.
4. – In data 2 ottobre 2007 il Coordinatore del Dipartimento Territorio Ambiente e Risorse Idriche dell’Assessorato Territorio e Ambiente e opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta – incaricato della verificazione – ha depositato la relazione.
All’udienza del 13 marzo 2008 il Collegio – in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti – ha disposto una integrazione della relazione, chiedendo che venissero indicate “le differenze di quota, sui vari fronti del fabbricato, rispetto alla originaria situazione del terreno, e rispetto al livello della strada prospiciente, sul pendio già considerato nella relazione, alla tavola di cui all’allegato 2”.
In data 18 giugno 2008 è stata depositata la relazione integrativa.
5. – All’udienza del 16 ottobre 2008 la causa – ulteriormente discussa – è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – La controversia riguarda tutti i titoli edilizi – concessione e relative varianti, nonché concessione in sanatoria - rilasciati dal Comune di Chambave per la realizzazione di un edificio residenziale sul terreno confinante con quello di proprietà dei ricorrenti.
2. – Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità dell’atto introduttivo - dedotta dal controinteressato, peraltro in modo generico – in quanto il ricorso è infondato.
3. - Con la censura centrale si sostiene che il progetto assentito con i titoli impugnati prevede una sistemazione del terreno non consentita dalla normativa urbanistico-edilizia, che comporta un fittizio interramento di parte del fabbricato, con conseguente violazione delle disposizioni del Regolamento edilizio in punto di altezze, volumi e numero dei piani.
3.a - Il dato normativo di riferimento è il combinato degli articoli 39 e 42 del Regolamento edilizio.
La prima disposizione prevede che “il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta” (art. 39, primo comma), precisando che “la sistemazione del terreno, quando comporti modifiche al piano di campagna, deve essere prevista in progetto” (art. 39, terzo comma).
La seconda prevede che “i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un’altezza massima non superiore a cm. 80” (art. 42, primo comma); prevede che “i riporti di terra sono ammessi ove comportino il livellamento funzionale di tutta l’area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l’eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per fabbricati esistenti nelle adiacenze” (art. 42, quarto comma); aggiunge che “i muri di contenimento delle terre non possono presentare una altezza superiore a mt. 2 e 50 cm. rispetto al terreno naturale” (art. 42, quinto comma).
Il Regolamento edilizio stabilisce dunque che – nel caso il progetto preveda modifiche al piano di campagna – il computo di volumi e numero dei piani deve essere effettuato avendo come riferimento la “sistemazione avvenuta”.
3.b – Secondo la tesi dei ricorrenti queste disposizioni consentono solo modesti livellamenti, contenuti entro i limiti della effettiva rispondenza delle modifiche ad esigenze funzionali: il movimento di terra autorizzato con i titoli impugnati sarebbe invece di imponente entità e comporterebbe una alterazione del terreno eccedente la sua sistemazione funzionale.
3.c – Sul punto – e tenuto conto che le richiamate disposizioni non indicano entro quali limiti è consentito il livellamento del terreno – il Collegio, come già anticipato, ha ritenuto di disporre una verificazione al fine di accertare se la sistemazione prevista dal progetto all’esame risponda effettivamente ad esigenze funzionali.
Il consulente tecnico ha così risposto ai diversi quesiti formulati nell’ordinanza di incarico:
a) con riguardo alla verificazione di quota, andamento e morfologia dei fondi edificati dal controinteressato, i relativi dati sono stati rappresentati nelle tavole allegate alla relazione, ove è stata riportata la situazione del terreno prima del rilascio della concessione edilizia e dopo la realizzazione dell’intervento;
b) con riguardo alla quantificazione del volume del movimento di terra, sviluppato a titolo di sistemazione del terreno circostante il fabbricato, esso è stato stimato in circa 200 metri cubi;
c) quanto al rischio di esondazione sulla base di norme o provvedimenti vigenti al momento del rilascio della concessione impugnata, è stata illustrata la disciplina regionale (art. 38 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999), anche alla luce dello studio del bacino del torrente Cretaz (svolto da consulenti della Regione e consegnato nel 2007): con riguardo all’incidenza del fenomeno franoso, l’area oggetto dell’intervento edilizio risulta inserita parte in fascia F2 e parte in fascia F3; con riguardo invece all’incidenza dei fenomeni alluvionali, l’intera area risulta inserita nella “fascia C di esondazione e a bassa pericolosità per fenomeni di debris flow”. Quanto alla cadenza statistica del rischio, alla sua intensità e all’andamento del flusso, nella relazione si precisa che “l’area può essere interessata solo da acque che vengono convogliate lungo gli assi viari con tempi di ritorno pluricentennali o comunque a bassa probabilità di accadimento e che l’intensità del flusso non è tale da costituire pericolo sia per l’incolumità delle persone e sia per la stabilità delle abitazioni e delle infrastrutture”; si aggiunge poi che, “in caso di esondazione eccezionale del torrente Cretaz un eventuale flusso fluido dovrebbe primariamente scorrere lungo la strada comunale sul lato sud con un’altezza variabile tra una e due decine di centimetri”;
d) quanto alla congruità – rispetto al rischio così stimato - del movimento di terra previsto dal progetto assentito, nella relazione si afferma che “questa impostazione permette di mantenere una quota maggiore di quella della strada e quindi di garantire un buon livello di sicurezza rispetto ai flussi di inondazione che dovrebbero svilupparsi prioritariamente lungo la strada stessa. Solo in corrispondenza della rampa di accesso all’interrato la quota corrisponde a quella della strada: l’interrato può quindi essere protetto occludendo opportunamente l’ingresso in prossimità della strada stessa. Con questa impostazione architettonica si ottiene un elevato livello di difesa delle piene che potrebbero svilupparsi lungo la strada, difendendo opportunamente il punto di accesso alla rampa. Un maggiore interramento del fabbricato rispetto alla quota di monte avrebbe aggravato la possibilità di raccordo anche con la strada comunale. Un maggiore innalzamento dell’intero fabbricato rispetto alla quota di monte sarebbe risultato del tutto ininfluente rispetto al periodo di inondazione, rendendo solo più facilmente difendibile l’interrato. La soluzione adottata, così come riscontrabile attualmente, presenta quindi elementi sufficienti di razionalità e di congruità rispetto alla sicurezza idrogeologica”;
e) da ultimo, quanto alla riconducibilità della sistemazione funzionale del terreno alla consuetudine costruttiva sul territorio regionale, nella relazione si precisa che “quanto potuto esaminare dagli elaborati progettuali non risulta incoerente con una buona e abituale tecnica costruttiva vista la conformazione e la forma del terreno disponibile”.
3.d – Le conclusioni cui perviene il consulente tecnico sono dunque nel senso che i movimenti di terra contestati dai ricorrenti rispondono ad effettive esigenze funzionali.
E’ senz’altro vero quanto si afferma nel ricorso con riguardo alla necessità di interpretare l’articolo 42 del Regolamento edilizio – certamente formulato in termini eccessivamente ampi – nel senso di escludere in ogni caso, dall’ambito di applicazione della norma, interventi che si traducano in soluzioni artificiose, volti ad un rimodellamento del terreno finalizzato esclusivamente alla creazione di innalzamenti che consentano la realizzazione di costruzioni fittiziamente interrate.
Va quindi condivisa la lettura sostenuta dai ricorrenti secondo cui il criterio della rispondenza della sistemazione del terreno ad effettive esigenze funzionali costituisce un limite implicito della disposizione regolamentare.
Non v’è dubbio però che le conclusioni della verificazione siano proprio nel senso che, nella specie, tale limite implicito è stato rispettato.
Nella relazione si attesta infatti che la sistemazione del terreno è funzionale al contenimento del rischio di esondazione in quanto garantisce un buon livello di sicurezza rispetto ai flussi di inondazione che – per quanto non pericolosi per l’incolumità delle persone e per la stabilità dei fabbricati - dovrebbero svilupparsi prioritariamente lungo la strada e potrebbero causare allagamenti delle abitazioni.
Anzi, il consulente tecnico specifica proprio che - mentre un maggiore innalzamento del terreno sarebbe stato ininfluente rispetto al rischio così come prospettato - un maggior interramento del fabbricato non avrebbe invece consentito un adeguato livello di difesa dalle piene che potrebbero svilupparsi lungo la strada.
I risultati della verificazione confermano del resto quanto già evidenziato nella relazione geologica prodotta dal controinteressato (redatta dal geologo Alessandro Bellini nel “febbraio 2006”, e dunque nel corso del procedimento di rilascio della concessione originaria) ove - tenuto conto della “possibile presenza lungo il tratto di strada comunale di acque di esondazione e materiale detritico in trasporto solido provenienti dal torrente de Cretaz” – si suggeriva di realizzare lungo la strada comunale una recinzione per contenere eventuali acque ed impedirne la divagazione verso l’edificio. Si sottolinea ancora nella stessa relazione che “per minimizzare ulteriormente questa eventualità si suggerisce di realizzare, in corrispondenza dell’area di sosta nella parte iniziale della rampa di accesso al seminterrato un piano leggermente inclinato verso la sede stradale con un dislivello di almeno 30 cm. In questo modo verrà impedito l’ingresso nei locali interrati del fabbricato in progetto di eventuali acque ruscellanti lungo la strada comunale ... Questi modesti accorgimenti architettonici possono minimizzare le attuali condizioni di ‘... bassa pericolosità’ ... evidenziate nella carta di sintesi”.
3.e - La perizia di parte prodotta dai ricorrenti lamenta invece la sproporzione della sistemazione del terreno prevista dal progetto, rispetto al rischio descritto dal consulente tecnico d’ufficio, rischio oltre a tutto ritenuto statisticamente improbabile.
Una tale sproporzione non risulta però provata.
E’ vero che il volume del movimento di terra complessivamente sviluppato a titolo di sistemazione è stato stimato in una quantità notevole (circa 200 metri cubi).
Ma – tenuto conto della intera estensione del lotto - ciò che rileva sono le differenze di quota, sui vari fronti del fabbricato, rispetto alla originaria situazione del terreno, e rispetto al livello della strada.
Il Collegio – alla luce dei chiarimenti forniti su questo specifico aspetto dal consulente tecnico d’ufficio – ritiene di condividere le conclusioni della verificazione secondo cui, come si è visto, “la soluzione adottata . . presenta . . . elementi sufficienti di razionalità e di congruità rispetto alla sicurezza idrogeologica” e “non risulta incoerente con una buona e abituale tecnica costruttiva vista la conformazione e la forma del terreno disponibile”.
Con riguardo a tale ultimo profilo le conclusioni della verificazione trovano del resto conferma nell’ampia documentazione fotografica depositata dal controinteressato in ordine alla “usualità progettuale nel territorio comunale” che evidenzia come sia consolidata, ormai da diversi decenni, la possibilità di “reinterrare i fabbricati rimodellando l’area del terreno progettuale anche con riporti importanti”.
3.f - Conclusivamente sul punto, deve ritenersi che la sistemazione del terreno – in quanto rispondente ad effettive esigenze funzionali - non è in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento edilizio.
4. – E’ di conseguenza infondata la maggior parte delle censure formulate con il ricorso introduttivo e riproposte con i motivi aggiunti: esse muovono infatti dal presupposto che - attraverso una illegittima sistemazione del terreno - il progetto assentito realizzi una artificiosa sopraelevazione rispetto al piano di campagna.
In particolare, i motivi con cui si lamenta la violazione delle norme del Regolamento edilizio in ordine alla altezza fuori terra dell’edificio (art. 40), in ordine al numero dei piani fuori terra (art. 42), in ordine al volume massimo consentito (art. 39), in ordine infine al livellamento funzionale dell’area di pertinenza (art. 42) – motivi dedotti con le censure nn. II, III, IV e V del ricorso introduttivo, n. XII dei motivi aggiunti, n. 1 e 2 degli ultimi motivi aggiunti - si fondano sull’assunto che i relativi calcoli debbano essere effettuati senza tener conto del riporto del terreno.
Come appena evidenziato l’assunto da cui muovono i ricorrenti è infondato.
Né sono conferenti le censure – dedotte in via subordinata avverso le richiamate disposizioni del Regolamento edilizio - in quanto l’interpretazione che di tali norme propongono i ricorrenti non è diversa da quella seguita dall’amministrazione: ciò che diverge è solo l’individuazione di uno dei presupposti di fatto (la quota zero) assunto ai fini della loro applicazione.
Quanto invece alla pretesa irragionevolezza della norma del Regolamento edilizio che consente la sistemazione del terreno, si osserva che – se interpretata con il limite implicito della coerenza del movimento di terra rispetto al rischio idrogeologico – la disposizione non appare irragionevole.
D’altra parte, come ricorda il Comune, la giurisprudenza ha osservato che “il principio generale - secondo cui il computo del limite di altezza, entro il quale è consentita l'edificazione, va effettuato prendendo come parametro l'originario piano di campagna e non la quota del terreno sistemato - è derogabile da normative regolamentari espresse” (Cons. St., Sez. V, 27 febbraio 1986, n. 147).
5. – Con altra censura (I motivo del ricorso introduttivo) si sostiene che nel computo della superficie coperta è stata omessa quella relativa alla copertura a terrazzo della zona di accesso all’autorimessa.
Anche questa censura non è fondata.
Per superficie coperta – ai sensi dell’art. 41 del R.E. – si intende “la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi del fabbricato, nonchè i balconi, pensiline, terrazzi e copertura ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a 1 metro e 20 cm.”.
Il volume da conteggiare – ai sensi dell’art. 39 del medesimo Regolamento - “è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta”.
Come risulta dall’esame della Tavola progettuale “prospetto-nord” e “prospetto-est”, la terrazza cui si riferisce la censura costituisce la copertura della autorimessa (oltre che della parte terminale della relativa rampa di accesso), il cui volume – in quanto non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta - non è computabile ai fini del calcolo della superficie coperta.
Sicché – accertata la legittimità della sistemazione del terreno prevista dal progetto – va escluso che la copertura della rampa di accesso o della autorimessa possano concorrere alla determinazione della superficie coperta.
6. – Con altra censura (II motivo del ricorso introduttivo) si sostiene che la norma del Regolamento edilizio sulla altezza massima degli edifici (art. 40) sarebbe stata violata sotto un ulteriore profilo, in relazione alla mancata considerazione del piano di prospetto come “proiezione dell’intero edificio sul piano verticale”.
La censura non può essere condivisa.
L’articolo 40 stabilisce che “La verifica delle altezze dei fabbricati, quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade, deve interessare l’intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati”.
La disposizione è chiara nel prevedere che - quando, come nella specie, il progetto prevede la realizzazione di distinti corpi di fabbrica – il calcolo dell’altezza massima è da effettuarsi con riferimento ai diversi prospetti dei singoli corpi di fabbrica.
Va poi aggiunto che, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, la disposizione – così interpretata – è tutt’altro che irragionevole in quanto tiene conto dell’ipotesi, sicuramente frequente in Valle d’Aosta, in cui l’intervento edilizio sia realizzato su terreni in pendenza e sia costituito da diversi corpi di fabbrica tra loro collegati.
7. – Con altra censura (IV motivo del ricorso introduttivo) si lamenta una errata applicazione dell’articolo 39 del Regolamento edilizio, nella parte in cui consente di non computare il volume tecnico del tetto, nella misura prevista dalla disposizione.
Ad avviso dei ricorrenti questa norma – poiché fa riferimento, nell’indicazione del calcolo del volume non computabile, all’ipotesi in cui tra le falde ed il solaio venga interposto “un ‘trave’ o dormiente di altezza non superiore a cm. 40” - costituirebbe una disposizione di favore per i soli fabbricati con tetto in legno e dunque non sarebbe applicabile alla specie.
Ad escludere la fondatezza di questa interpretazione riduttiva, basta il rilievo che, come osserva il Comune, in termini tecnici per “trave” deve intendersi quella componente della costruzione – sia essa in legno o in cemento - che svolge la funzione statica di appoggio per la ripartizione dei carichi sulla lunghezza della muratura.
8. – Con altra censura (VI motivo del ricorso introduttivo e X motivo aggiunto) si lamenta la carenza istruttoria in relazione alle “manchevolezze” degli elaborati progettuali - incompleta indicazione delle quote altimetriche, mancata redazione dei profili longitudinali del terreno interessato dalla progettazione e di quelli limitrofi – che non avrebbero consentito all’amministrazione di valutare l’incidenza volumetrica del movimento di terra, realizzato a titolo di “livellamento funzionale”. Sul punto va osservato – ma sono gli stessi ricorrenti a dubitarne – che per tale genere di “manchevolezze” la disciplina urbanistica non prevede sanzioni.
In ogni caso, che l’amministrazione fosse ben consapevole dell’entità della sistemazione del terreno, si deduce con evidenza dai successivi provvedimenti (concessione in sanatoria e concessioni in variante) – tutti adottati quando già il ricorso avverso la concessione originaria era stato notificato al Comune - con i quali si conferma la legittimità della scelta progettuale di mantenere, lungo tutto il perimetro, una quota del piano di campagna più elevata rispetto a quella naturale.
Va poi aggiunto che il profilo della censura con cui si lamenta la mancata evidenziazione del movimento di terra viene formulato più chiaramente con il motivo aggiunto dedotto avverso la concessione in sanatoria: ma, come subito si vedrà, la relativa domanda non doveva essere accompagnata da documentazione illustrativa della quota di campagna prima dello scavo.
9. – Con altra censura (VIII motivo aggiunto) – dedotta avverso la concessione in sanatoria rilasciata a seguito dell’ordine di demolizione (n. 3184 del 12 luglio 2007) concernente alcune parziali difformità rilevate dal Comune (maggiore sporgenza della copertura di un tratto del porticato e una maggiore sporgenza di un balcone) - si sostiene che il volume del sottotetto, al pari di quanto è avvenuto in sede di rilascio della concessione originaria, non è stato computato pur non trattandosi di volumetria meramente tecnica.
La censura, come rilevano Comune e controinteressato, è tardiva perché diretta a contestare un profilo del progetto assentito – la volumetria del sottotetto – che doveva già essere dedotto con il ricorso introduttivo.
Come gli stessi ricorrenti riconoscono, la concessione in sanatoria “ha un contenuto pressoché irrilevante” rispetto alla concessione originaria e le modifiche apportate al solaio (diversa inclinazione e diversa modalità di realizzazione) “non hanno incidenza significativa”: il motivo di ricorso si limita a considerare “inverosimile” la realizzazione della prevista soletta del piano sottotetto - “valevole a suddividere il piano secondo del fabbricato dal sottotetto-vano tecnico” – ma non indica gli elementi di novità, sul punto, della concessione in sanatoria rispetto alla concessione originaria.
10. – Con altra censura (IX motivo aggiunto) si osserva che, nell’ambito degli interventi oggetto di concessione in sanatoria, è ricompresa anche una traslazione planimetrica, cioè un allontanamento di 25 cm. del fabbricato . . . dal confine con il fondo di proprietà dei ricorrenti”: si sostiene quindi che, in sede istruttoria, “la P.A. avrebbe potuto riscontrare l’alterazione del piano di campagna e l’incidenza del riporto di terreno stesso”.
Il motivo – come rileva la difesa del Comune – è inammissibile per carenza di interesse in quanto dedotto avverso un provvedimento che approva una soluzione prospettata come “migliorativa” dagli stessi ricorrenti.
11. – Con altra censura (XIII motivo aggiunto, dedotto contro la prima concessione in variante) i ricorrenti sostengono che il marciapiede che circonda il fabbricato ha una altezza di 85 cm., e dunque supera l’altezza massima consentita, pari a 80 cm.
Ad escludere la fondatezza della censura basta il rilievo che la misurazione ottenuta dai ricorrenti è riferita alla linea del terreno preesistente e non tiene conto della sistemazione approvata con la concessione originaria.
Non può quindi nemmeno ritenersi che il marciapiede sviluppi volume.
Tanto più che, come osserva il controinteressato, tale struttura non è soprastante ad area computabile ai fini volumetrici, e neppure sporge per un larghezza superiore a metri 1,20: sicché - ai sensi dei richiamati articoli 39 e 41 del Regolamento edilizio – il marciapiede non è computabile né ai fini delle distanze, né a fini volumetrici.
12. – E’ poi tardiva anche la censura (XIV motivo aggiunto, pure dedotto avverso la prima concessione in variante) con cui si contesta l’altezza (50 cm.) del muro di recinzione indicata negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica.
Anche in questo caso infatti - tenuto conto che la variante impugnata non contiene modifiche sul punto - la censura avrebbe dovuto essere formulata avverso la concessione originaria.
13. – Come già anticipato, con gli ultimi motivi aggiunti – dedotti avverso la seconda concessione in variante (n. 11/2007) – i ricorrenti sostanzialmente ripropongono la questione centrale dell’impugnativa.
Si sostiene prima di tutto che il “riempimento artificiale” – ottenuto con l’intervento di sistemazione del terreno – “si trova entro i cinque metri dal confine con la proprietà”.
Come rileva il controinteressato, si tratta di censura tardiva perché dedotta solo in occasione dell’impugnazione della seconda variante, che sul punto non è innovativa: si legge infatti nella relazione tecnica illustrativa che “sia gli scavi sia i riporti sono sostanzialmente quelli previsti già nel progetto originale”, modificati solo dal punto di vista del miglior impatto visivo complessivo (v. doc. 23/2 dei ricorrenti).
Quanto invece alle lamentate irregolarità nei calcoli volumetrici – dedotte con riferimento al garage, alla rampa di accesso e ai tetti – nonché nella altezza dell’edificio, le censure muovono, ancora una volta, dal presupposto, come si è visto erroneo, che il volume edificabile non possa essere conteggiato avendo come riferimento la parte emergente dal terreno sistemato.
Altrettanto vale con riguardo alla censura con cui si lamenta il mancato computo del volume sottostante il camminamento che porta alla terrazza.
Con l’ultimo motivo aggiunto – concernente il mancato computo della superficie della terrazza – i ricorrenti si limitano a riproporre una censura già formulata con il ricorso introduttivo e già esaminata (n. 5).
14. - E’ poi infondata - da ultimo - anche la censura di illegittimità derivata dedotta avverso i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in relazione alla ritenuta illegittimità della concessione originaria.
15. – Il ricorso va dunque respinto.
Considerata la non facile lettura della disciplina regolamentare sulla sistemazione del terreno, della quale è stata fatta applicazione con i provvedimenti impugnati, le spese e le competenze di lite, comprese quelle relative alle verificazioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)