T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 27 novembre 2008 n. 2685
Doris Durante - Presidente f.f., Gianluca Di Vita - Estensore.
Impresa Pulimartina (avv. T. Savito) c.Regione Puglia (n.c.), Ditta Fulgens (n.c.). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Art.36, d.P.R. n.655 del 1982 – Interpretazione.
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2. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Presentazione – Modalità – Lex specialis – Disciplina specifica – Art.36, d.P.R. n.655 del 1982 – Non trova applicazione.
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1. In caso di affidamento di un appalto pubblico, l’art. 36, d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, si interpreta nel senso che tutta la corrispondenza indirizzata ad enti pubblici, e quindi anche le offerte di gara, devono intendersi pervenute presso l’Amministrazione destinataria nel momento in cui esse sono recapitate presso l’ufficio postale dal quale la stessa Amministrazione deve provvedere al ritiro.
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2. In caso di affidamento di un appalto pubblico, l’art. 36, d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, trova applicazione in mancanza di specifiche ipotesi derogatorie, laddove, l’Amministrazione non abbia consentito la presentazione a mano presso i propri uffici delle offerte relative a pubbliche gare, avendo in tal caso l’obbligo di ritirare la corrispondenza giacente presso gli uffici postali nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte stesse; tuttavia, laddove la lex specialis abbia previsto modalità precise per la presentazione dell’offerta presso gli uffici della stessa Amministrazione, nonché modalità alternative di inoltro, non può trovare applicazione la disposizione generale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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sul ricorso numero di registro generale 3162 del 2000, proposto da:
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Impresa Pulimartina di Indelicato Palma, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Savito, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Michele Laricchia in Bari, via De Gasperi n.294/A;
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contro
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Regione Puglia, non costituita in giudizio;
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nei confronti di
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Ditta Fulgens, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del 13 settembre 2000, prot. n. 20/8487/C del Coordinatore del settore Contratti/Appalti della Regione Puglia che ha revocato l’aggiudicazione del servizio di pulizia presso i locali dell’U.A.Z. di Gioia del Colle alla ditta Pulimartina;
- del verbale di aggiudicazione della gara alla ditta Fulgens;
- del provvedimento del 25 settembre 2000 prot. n. 20/8929/C del Coordinatore del predetto settore che ha comunicato l’aggiudicazione del medesimo servizio alla ditta Fulgens;
- della lettera di invito alla gara del 22 giugno 2000;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
nonché per il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dei suddetti atti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Udita nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2008 la difesa di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con ricorso notificato il 9 e 11 novembre 2000 e depositato il 14 novembre successivo, Palma Indelicato nella qualità di titolare dell’impresa Pulimartina rappresenta di aver partecipato alla licitazione privata indetta dalla Regione Puglia per l’affidamento del servizio di pulizia triennale presso la sede dell’Ufficio Agricolo di Zona (U.A.Z.) di Gioia del Colle.
Nella lettera di invito del 22 giugno 2000 era tra l’altro specificato che la documentazione per partecipare alla gara doveva pervenire presso la sede del Settore Contratti/Appalti della Regione Puglia ed acquisita con specifica timbratura entro e non oltre le ore 12.00 del 13 luglio 2000 “a mezzo raccomandata A/R del Servizio Postale di Stato o di Agenzia appositamente autorizzata” aggiungendo inoltre che decorso detto termine non sarebbero stati accettati ulteriori documenti anche se sostitutivi o integrativi dei precedenti.
Al termine della procedura, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente che la sua offerta di lire 19.656.000 era risultata la più vantaggiosa, invitandola al contempo a tramutare in definitiva la cauzione provvisoria prestata e a dare inizio all’esecuzione del servizio a decorrere dal 1 agosto successivo.
Con successivo provvedimento del 13 settembre 2000, la Regione revocava l’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente, in quanto in seguito alla valutazione di altre offerte pervenute in ritardo per disguidi postali presso la sede dell’Ufficio Contratti e Appalti, le stesse risultavano più vantaggiose e, con successiva lettera del 25 settembre 2000 comunicava che l’appalto era stato aggiudicato alla ditta Fulgens per l’importo di lire 19.440.000.
La ricorrente impugna il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e gli altri atti, meglio indicati in epigrafe per violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell’art. 97 della Costituzione, degli art. 1, 3 e 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dei principi generali in materia di affidamento nonché per eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e contraddittorietà e deduce in particolare:
1) la violazione della lettera di invito che prevedeva un termine inderogabile per l’inoltro delle offerte di gara;
2) il difetto di motivazione del provvedimento di revoca;
3) l’assenza dei presupposti per l’atto di revoca avente ad oggetto un contratto già concluso e in fase di esecuzione;
4) la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
5) l’irrazionalità e illogicità dell’atto di ritiro impugnato che avrebbe consentito alla stazione appaltante di conseguire un esiguo risparmio di spesa.
Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento dei danni conseguenti.
Con ordinanza del 6 dicembre 2000 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati e con provvedimento del 6 maggio 2008 ha disposto incombenti istruttori al fine di verificare quali provvedimenti sono stati adottati dalla Regione Puglia in esecuzione dell’ordinanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento.
La lettera di invito del 22 giugno 2000, in relazione alle modalità di partecipazione alla gara, prescriveva che la documentazione doveva pervenire presso la sede del Settore Contratti/Appalti della Regione Puglia ed acquisita con specifica timbratura entro e non oltre le ore 12.00 del 13 luglio 2000 “a mezzo raccomandata A/R del Servizio Postale di Stato o di Agenzia appositamente autorizzata”.
Aggiungeva che decorso detto termine non sarebbero stati accettati ulteriori documenti anche se sostitutivi o integrativi dei precedenti.
Ne consegue che le modalità di presentazione dell’offerta, compreso il termine e il luogo per la consegna erano inderogabili ed insensibili ad eventuali disservizi postali.
La giurisprudenza, con orientamento univoco, ha affermato che, qualora la lex specialis prevede che l’offerta debba pervenire entro un giorno ed un’ora stabilita presso gli uffici della stessa Amministrazione, indicando altresì modalità alternative di inoltro (come nel caso in esame con la previsione dell’invio tramite agenzia autorizzata) viene imposto un onere ai partecipanti che gli stessi devono assolvere con la spedizione e la ricezione dell’offerta e, quindi, l’eventuale rischio per il deposito tardivo delle offerte rimane a carico degli stessi non sussistendo alcun obbligo per l’Amministrazione di ritirare i plichi presso l’ufficio postale.
Vero che la disposizione dell’art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 “sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a località non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio” si interpreta nel senso che tutta la corrispondenza indirizzata ad enti pubblici, e quindi anche le offerte di gara, devono intendersi pervenute presso l’Amministrazione destinataria nel momento in cui esse sono recapitate presso l’ufficio postale dal quale la stessa Amministrazione deve provvedere al ritiro.
La norma, tuttavia, trova applicazione in mancanza di specifiche ipotesi derogatorie, laddove, l’Amministrazione non abbia consentito la presentazione a mano presso i propri uffici delle offerte relative a pubbliche gare; in tal caso ha l’obbligo di ritirare la corrispondenza giacente presso gli uffici postali nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte stesse (T.A.R. Basilicata, 18 luglio 2003 n. 773; T.A.R. Puglia, Lecce, 22 giugno 2005 n. 3461).
Laddove, invece, come nel caso in esame, la lex specialis abbia previsto modalità precise per la presentazione dell’offerta presso gli uffici della stessa Amministrazione, nonché modalità alternative di inoltro, non può trovare applicazione la disposizione generale.
Ne consegue che le offerte pervenute oltre il termine indicato nella lettera di invito non potevano essere valutate dall’Amministrazione, con conseguente illegittimità sia della revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente, sia della nuova aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata in quanto contrastanti con la lex specialis.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa va respinta, non sussistendo il requisito del danno ingiusto..
La ricorrente ha avanzato richiesta dei danni mediante risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80.
Dalla relazione documentata trasmessa dalla Regione Puglia in adempimento dell’ordinanza istruttoria disposta da questa sezione, è emerso che, in seguito all’ordinanza cautelare del 6 dicembre 2000, l’Amministrazione ha tenuto una condotta pienamente satisfattiva dell’interesse risarcitorio dedotto con il gravame in quanto è stata disposta la revoca del servizio alla ditta Fulgens che è stato in seguito affidato alla ricorrente dal 1 marzo 2001 fino al 31 dicembre 2003 (cfr. provvedimento n. 68 del 5 marzo 2001 e contratto di appalto del 14 maggio 2001) autorizzando inoltre la prosecuzione del servizio oltre la scadenza del contratto e fino al 31 marzo 2004 (nota dell’Assessorato Affari Generali della Regione Puglia del 17 dicembre 2003 e 23 marzo 2004), reintegrando in fatto la ricorrente nel rapporto contrattuale.
In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati mentre va respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 3162 del 2000, così provvede:
a) lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
b) lo respinge quanto alla richiesta di risarcimento dei danni.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF
Laura Marzano, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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