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n.12-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 novembre 2008 n. 2935
Pres. Bianchi – Est. Lotti
Constructions Industrielles De La Mediterranee Cnim, Unieco soc. coop., Coopsette soc. coop. (avv.ti Gallo, Pellegrino, Matta) c. Trm spa (avv. Piacentini) e Ati Tm. Cons. Ravennate Scarl (avv.ti Casavecchia, Sanino)


1. – Contratti p.a. – Bando di gara – Cauzione – Durata – Superiore a quella di legge – Condizioni

 

2. – Contratti p.a. – Bando di gara – Pozza fideiussoria – Previsione di durata espressa senza indicazione giorni – Legittimità – condizioni

 

3. – Contratti p.a. – Appalto concorso ai sensi art. 20 c. 4 L. 109/94 – Mancato rispetto condizione inderogabili – Esclusione dalla gara – Esclusione

 

4. – Contratti p.a. – Gara – Commissione – Riparametrazione subpunteggi – Esclusione

1. – Il bando di gara può prevedere una durata della cauzione provvisoria superiore a quella prevista per legge solo per adeguarla alla durata del procedimento di gara.

 

2. – Una polizza fideiussoria che preveda che l’inizio della garanzia coincide con la presentazione dell’offerta e cessa qualora il contraente risulti aggiudicatario o secondo aggiudicatario, nonché al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara risulta rispettosa di qualsiasi termine di durata previsto dal bando di gara.

 

3. – Il mancato rispetto delle prescrizioni, condizioni e requisiti inderogabili in un appalto concorso ai sensi dell’art. 20, comma 4, L. 109/94, dove il ruolo della negoziazione è quello di pervenire al miglioramento degli aspetti tecnici del progetto esecutivo di offerta, non comporta l’esclusione dalla gara.

 

4. – La Commissione di gara non può effettuare la riparametrazione dei sub-punteggi ex post se questo non è previsto dalla lex specialis.


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