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| n.12-2008 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 novembre 2008 n. 2935
Pres. Bianchi – Est. Lotti
Constructions Industrielles De La Mediterranee Cnim, Unieco soc. coop., Coopsette soc. coop. (avv.ti Gallo, Pellegrino, Matta) c. Trm spa (avv. Piacentini) e Ati Tm. Cons. Ravennate Scarl (avv.ti Casavecchia, Sanino) |
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1. – Contratti p.a. – Bando di gara – Cauzione – Durata – Superiore a quella di legge – Condizioni
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2. – Contratti p.a. – Bando di gara – Pozza fideiussoria – Previsione di durata espressa senza indicazione giorni – Legittimità – condizioni
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3. – Contratti p.a. – Appalto concorso ai sensi art. 20 c. 4 L. 109/94 – Mancato rispetto condizione inderogabili – Esclusione dalla gara – Esclusione
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4. – Contratti p.a. – Gara – Commissione – Riparametrazione subpunteggi – Esclusione
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1. – Il bando di gara può prevedere una durata della cauzione provvisoria superiore a quella prevista per legge solo per adeguarla alla durata del procedimento di gara.
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2. – Una polizza fideiussoria che preveda che l’inizio della garanzia coincide con la presentazione dell’offerta e cessa qualora il contraente risulti aggiudicatario o secondo aggiudicatario, nonché al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara risulta rispettosa di qualsiasi termine di durata previsto dal bando di gara.
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3. – Il mancato rispetto delle prescrizioni, condizioni e requisiti inderogabili in un appalto concorso ai sensi dell’art. 20, comma 4, L. 109/94, dove il ruolo della negoziazione è quello di pervenire al miglioramento degli aspetti tecnici del progetto esecutivo di offerta, non comporta l’esclusione dalla gara.
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4. – La Commissione di gara non può effettuare la riparametrazione dei sub-punteggi ex post se questo non è previsto dalla lex specialis.
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