Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.12-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 novembre 2008 n. 2901
Pres. Bianchi – Est. Correale
Lioy (avv. Bernardi) c. Comune di Precetto Torinese (avv.ti Merani, Lauria)


1. – Giurisdizione e competenza – Urbanistica ed edilizia – Risarcimento danni per ritardo nel rilascio concessione edilizia – Giurisdizione G.A.

 

2. – Responsabilità e risarcimento – Risarcimento p.a. per ritardo – Natura extracontrattuale – Prova danno emergente e lucro cessante

 

3. – Responsabilità e risarcimento – Risarcimento danno da ritardo della p.a. – Contrasto con regole ex art. 97 Cost. – Necessità

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Termine per rilascio concessione edilizia – Applicabilità art. 2 L. 241/1990 – Esclusione

 

5. – Responsabilità e risarcimento – Ritardo rilascio concessione edilizia – Doppia richiesta oneri urbanizzazione – Agli originari proprietari e agli acquirenti – Responsabilità – Esclusione

 

6. – Responsabilità e risarcimento – Ritardo rilascio concessione edilizia – Danni da interessi per finanziamento oneroso – Prova insussistenza diverse alternative di finanziamento

1. – Il Giudice Amministrativo è fornito di giurisdizione in merito ad una domanda di risarcimento dei danni per ritardo della p.a. nella definizione di un procedimento di rilascio di una concessione edilizia.

 

2. – L’azione di risarcimento del danno da ritardo della p.a. ha natura extracontrattuale e richiede la prova della quantificazione dei danni con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante.

 

3. – Per riconoscere il risarcimento del danno da ritardo è necessario che il procastinarsi dell’attività della p.a. sia riconducibile ad un comportamento negligente o ad una intenzionale volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le regole di cui all’art. 97 Costituzione.

 

4. – Il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti contenuto nell’art. 2 L. 241/1990 ha natura ordinatoria perchè non contiene prescrizioni di perentorietà e pertanto non può essere utilizzato come riferimento per il rilascio di una concessione edilizia.

 

5. – La circostanza che il Comune abbia ritardato il rilascio della concessione edilizia per avere richiesto in due distinti momenti il pagamento degli oneri concessori, prima agli originari proprietari e poi agli acquirenti, non costituisce motivo imputabile del ritardo, posto che gli oneri relativi alle opere di urbanizzazioni costituiscono un’obbligazione “propter rem”.

 

6. – Per potere ottenere il risarcimento di interessi di finanziamento è necessario che la Parte interessata provi l’insussistenza di alternative meno onerose e il nesso di causalità diretto che l’ha costretta a ricorrere proprio a quella determinata forma di finanziamento.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento