|
1. – Il Giudice Amministrativo è fornito di giurisdizione in merito ad una domanda di risarcimento dei danni per ritardo della p.a. nella definizione di un procedimento di rilascio di una concessione edilizia.
|
| |
|
2. – L’azione di risarcimento del danno da ritardo della p.a. ha natura extracontrattuale e richiede la prova della quantificazione dei danni con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante.
|
| |
|
3. – Per riconoscere il risarcimento del danno da ritardo è necessario che il procastinarsi dell’attività della p.a. sia riconducibile ad un comportamento negligente o ad una intenzionale volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le regole di cui all’art. 97 Costituzione.
|
| |
|
4. – Il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti contenuto nell’art. 2 L. 241/1990 ha natura ordinatoria perchè non contiene prescrizioni di perentorietà e pertanto non può essere utilizzato come riferimento per il rilascio di una concessione edilizia.
|
| |
|
5. – La circostanza che il Comune abbia ritardato il rilascio della concessione edilizia per avere richiesto in due distinti momenti il pagamento degli oneri concessori, prima agli originari proprietari e poi agli acquirenti, non costituisce motivo imputabile del ritardo, posto che gli oneri relativi alle opere di urbanizzazioni costituiscono un’obbligazione “propter rem”.
|
| |
|
6. – Per potere ottenere il risarcimento di interessi di finanziamento è necessario che la Parte interessata provi l’insussistenza di alternative meno onerose e il nesso di causalità diretto che l’ha costretta a ricorrere proprio a quella determinata forma di finanziamento.
|