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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 novembre 2008 n. 2984
G. Cicciò Pres. B. Massari Est.
Agenzia Generale Servizi S.n.c. (Avv.ti L. Bognetti, F. Donati, M. Negrello) contro il Comune di Castelfiorentino (Avv. F. Falorni) e nei confronti di C.N.A. Servizi s.r.l.u. (Avv.ti C. Picchiotti e P. Tonelli) Studio di consulenza del lavoro Picchi p.i. Giacomo e Sartini rag. Laura (Avv. Luisa Gracili) ed altra (non costituita)


Contratti della p.a. – Aggiudicazione di appalto ad ATI – Impugnazione – Notifica alla sola mandante e non alla mandataria e capogruppo dell’ATI che ne ha la rappresentanza processuale – Inammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso proposto avverso aggiudicazione di appalto laddove notificato solo alla mandante e non alla mandataria e capogruppo dell’ATI che ne ha la rappresentanza processuale. Difatti l’art. 34, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici nell’individuare i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento specifica, tra questi, “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37”. A sua volta l’art. 37, comma 16, riprendendo quanto stabilito dall'art. 95, sesto comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e prima ancora dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dispone che “Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”.






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 564 del 2008, proposto da:

 

Soc. Agenzia Generale Servizi S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Lodovica Bognetti, Filippo Donati, Maura Negrello, con domicilio eletto presso Filippo Donati in Firenze, via dei Servi, 49;

contro



Comune di Castelfiorentino
, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20;


nei confronti di



- C.N.A. Servizi s.r.l.u., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.ti Carolina Picchiotti e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de’ Servi n. 38;

 

- Società “Studio di consulenza del lavoro Picchi e Sartini” s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

 

- Studio di consulenza del lavoro Picchi p.i. Giacomo e Sartini rag. Laura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Gracili ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de’ Servi n. 38;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
,



- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in data 7 gennaio 2008;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in data 21 gennaio 2008, allo stato non conosciuto dalla ricorrente;
- dell'atto prot. 1562 del Dirigente del Servizio finanziario del Comune di Castelfiorentino in data 29 gennaio 2008, a mezzo del quale è stata comunicata alla ricorrente l'avvenuta aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI controinteressata;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e comunque connesso, e in particolare del verbale della seconda seduta di gara in data 20 dicembre 2007, nonché dei verbali delle sedute di gara in data 24 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008,
nonché per la declaratoria
di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal Comune di Castelfiorentino con l'ATI controinteressata,
e per la condanna
del Comune di Castelfiorentino al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni dalla medesima patiti e patiendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati, a norma dell'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dell'art. 7, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelfiorentino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Studio di consulenza del lavoro Picchi p.i. Giacomo e Sartini rag. Laura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.N.A. Servizi S.r.l.U.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con atto del novembre 2007 il Comune di Castelfiorentino indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale e degli altri emolumenti e dei conseguenti adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali per il triennio 01.01.2008/31.12.2010, con un importo a base d’asta di € 75.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella seduta del 20 dicembre 2007 la Commissione giudicatrice, dopo aver ulteriormente precisato i criteri di attribuzione dei punteggi, procedeva all’apertura delle buste e, dopo una fase condotta in via riservata per operare la valutazione dell’offerta tecnica, nella stessa data prendeva conoscenza delle offerte economiche, procedendo, di seguito, alla formazione della graduatoria finale che, per quanto di interesse per la controversia in esame, vedeva la ricorrente aggiudicataria provvisoria con il punteggio di 84/100 (di cui 24 per l’offerta tecnica) e l’ATI controinteressata seconda con punti 81,21 (di cui 27 per l’offerta tecnica).
In tale sede la rappresentante dello Studio Associato Picchi e Sartini faceva rilevare che il punteggio attribuito all’ATI dalla medesima rappresentata doveva essere incrementato in relazione agli ulteriori elementi migliorativi dell'offerta tecnica rispetto alla semplice messa a disposizione dell’help desk (criterio n. 3 dell'offerta tecnica). A tale richiesta si associava anche il rappresentante della ditta Fidicontax, altra ditta concorrente.
La Commissione tornava a riunirsi 24 dicembre 2007, e come emerge dal verbale della seduta, rilevava che "il RTI da costituire fra lo Studio Associato Picchi e Sartini alla voce presenta un servizio di assistenza e consulenza telefonica, via fax o e-mail con risposta immediata per 365 giorni all'anno, oltre che in orario di ufficio, anche fuori orario e nei giorni di sabato e festivi. Il servizio di consulenza garantisce inoltre un servizio di risposta scritta ad eventuali richieste per problematiche più complesse entro la giornata, oltre a presenze presso l'Ente ogniqualvolta ci sia una necessità. Tali servizi, non considerate in sede di attribuzione del punteggio tecnico, concretizzano effettivamente un miglioramento ulteriore rispetto alla sola messa a disposizione dell’help desk, pur essendo stati indicati da entrambi concorrenti nel punto relativo alle -altre offerte migliorative-”.
Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione disponeva l'attribuzione di ulteriori punti 4 all’ATI controinteressata, rettificando il punteggio finale dell'offerta tecnica da punti 27 a punti 31 e, per conseguenza, riformulando la graduatoria finale con l'assegnazione a quest'ultima del punteggio complessivo di 85,21 il quale, fermo restando il punteggio originariamente attribuito alla ricorrente, determinava aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento di imprese controinteressato.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione dell’art. 2B.2 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e illogicità della motivazione. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.
2.Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta e carenza di motivazione.
3. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti (art. 2 del decreto legislativo n. 163/2006). Eccesso di potere per contraddittorietà.
4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe concernenti l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale e degli altri emolumenti e dei conseguenti adempimenti assicurativi previdenziali e fiscali di cui alla procedura aperta indetta dal Comune di Castelfiorentino e relativa al triennio 01.01.2008/31.12.2010, con un importo a base d’asta di € 75.000,00.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Costituendosi in giudizio la controinteressata C.N.A. Servizi s.r.l.u., ha eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica a tutti i legittimi contraddittori.
La tesi merita di essere condivisa.
Sostiene la predetta società che il ricorso non è stato portato a conoscenza dell’associazione temporanea costituita con lo Studio di consulenza del lavoro Picchi p.i. Giacomo e Sartini rag. Laura, e in ogni caso è stato notificato solo alla mandante e non alla mandataria e capogruppo dell’ATI che ne ha la rappresentanza processuale.
Rileva il Collegio che L’art. 34, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici nell’individuare i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento specifica, tra questi, “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37”.
A sua volta l’art. 37, comma 16, riprendendo quanto stabilito dall'art. 95, sesto comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e prima ancora dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dispone che “Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”.
Tale norma impone, quindi, alle imprese associate temporaneamente di presentarsi come unico centro di interessi a chiunque intenda proporre una domanda nei loro confronti (in termini, C.G.A., 15 febbraio 1999, n. 33; T.A.R. Puglia, Bari, I, 9 giugno 1998, n. 485; con riferimento all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, di identico tenore, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 18 ottobre 1991, n. 272).
Non può perciò condividersi la tesi secondo il quale tutte le imprese facenti parte del raggruppamento conservano un autonomo interesse alla conservazione del provvedimento con il quale l'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento medesimo.
È vero che la disposizione è dettata con riferimento ai rapporti fra il raggruppamento e la stazione appaltante, ma come è stato rilevato (T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 agosto 2004, n. 1308), l'osservazione non appare decisiva.
Invero, tutti i rapporti dell'associazione temporanea con l'amministrazione nella fase precedente la stipula del contratto coinvolgono necessariamente altri soggetti, per cui la norma, se intesa in senso restrittivo, perderebbe parte del suo significato.
Ne discende che il ricorso doveva essere notificato al soggetto che, nella costituenda ATI riveste, la qualità di mandatario e capogruppo cioè allo “Studio di consulenza del lavoro Picchi p.i. Giacomo e Sartini rag. Laura”.
Di tale esigenza era del resto ben consapevole la stessa ricorrente che, in effetti, ha notificato il ricorso alla Società “Studio di consulenza del lavoro Picchi e Sartini” s.r.l., erroneamente ritenendola parte della controversia.
Né può essere invocato, nella fattispecie, l’errore scusabile da parte della ricorrente.
Invero, l'errore scusabile, che può essere concesso anche d'ufficio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 257; id., Ad. Plen., 19 aprile 1996, n. 2) è un istituto suscettibile di utilizzazione nei casi in cui siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative ovvero ad oscillazioni giurisprudenziali o di comportamenti fuorvianti della stessa Amministrazione o di particolare complessità della fattispecie, dalle quali possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed una effettiva diminuzione del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, ma non anche nei casi in cui la richiesta del beneficio sia fondata unicamente su circostanze di rilievo soggettivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007 n. 2596; TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 maggio 2006 n. 3963).
Ciò a maggior ragione nel caso in cui all’interessato si richieda una diligenza particolare nell’esecuzione dell’adempimento in ragione della qualità rivestita di imprenditore professionale e in cui, in ogni caso, l'individuazione del controinteressato era possibile e agevole per il ricorrente.
Neppure può sostenersi, infine, che sia intervenuta una sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della parte alla quale si sarebbe dovuto notificare il ricorso, atteso che, per giurisprudenza prevalente, ciò può avvenire solo per i casi di vizi della notifica e non per quelli, come nel caso di specie, di inesistenza della notificazione (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1955).
Consegue a quanto sopra argomentato che la successiva e tardiva notifica del ricorso all’effettivo legittimo contraddittore non vale a mutare l’originaria inammissibilità del gravame.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo per la Toscana, sez. I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario



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