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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 20 novembre 2008 n. 1499
Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.
De Bellis (avv. A. Conforti) c.
A.S.L. n. 3 di Rossano (avv. S. Frisenda).


1. Igiene e sanità – Farmacie – Farmacie rurali – Indennità di disagiata residenza – Diniego assoluto – Ricorso – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

 

2. Igiene e sanità – Farmacie – Farmacie rurali – Farmacia rurale sussidiata – Qualificazione – Criterio.

1. In tema di farmacie rurali, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso avverso il provvedimento di diniego “assoluto” di indennità di disagiata residenza, nel senso che l’azienda sanitaria non solo non ne ha riconosciuto la spettanza a titolo di farmacia rurale sita in comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, ma neanche ha riconosciuto la diversa indennità, che va attribuita discrezionalmente in misura graduata per le farmacie site nei comuni compresi fra 3000 e 5000 abitanti, perché si tratta di un provvedimento che ha natura autoritativa, incidendo su una posizione di interesse legittimo.

 

2. Per poter qualificare una farmacia come 'rurale sussidiata', occorre appurare la consistenza della sola popolazione residente nella località abitata, o, meglio, nel centro abitato in cui è situato l'esercizio farmaceutico, senza prendere in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2001, proposto da
De Bellis Arcangelo, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Conforti, con domicilio eletto presso Agostino Conforti in Cosenza, via Guido Dorso 23;

contro



A.S.L. N. 3 di Rossano, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Frisenda, con domicilio eletto presso Piero Chiodo in Catanzaro, c.so Mazzini,74;

per l'annullamento



- del provvedimento di cui alla nota n. 10029 del 17.4.2001 del Direttore Amministrativo dell’A.S. n.3 di Rossano, con il quale è stato dichiarato che non spetta, per il biennio 2000/2001, alla farmacia rurale in S. Demetrio Corone, della quale è titolare il ricorrente, dott. Arcangelo De Bellis, l’indennità di disagiata residenza, e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, in particolare del parere espresso dalla Commissione Farmaceutica nella riunione dell’8.6.2000 per come richiamato nella sopracitata nota, ovvero conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. N. 3 di Rossano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24/10/2008, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato in data 11.6.2001 e depositato in data 15.6.2001, il ricorrente premetteva di essere titolare dell’omonima farmacia classificata come rurale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8.3.1968 n. 221, sita in una località nel Comune di S. Demetrio Corone (CS).
Esponeva che, in precedenza, aveva chiesto al Servizio Farmaceutico dell’A.S. n. 3 di Rossano la concessione, per il biennio 1998-1999, delle provvidenze di cui alla legge regionale 8.9.1977 n. 24 e succ. mod. quale farmacia sussidiaria o sovvenzionata, ottenendo regolarmente i contributi annuali previsti, fino all’emanazione del provvedimento del Commissario Straordinario della stessa A.S. n.3 di Rossano n. 1623 del 6.7.99 avente ad oggetto “revoca indennità di disagiata residenza dott. De Bellis Arcangelo”, con cui, richiamato il verbale della Commissione Farmaceutica n. 10 del 22.6.99, si deliberava il recupero delle somme già concesse al precitato titolo, con riserva di procedere anche al recupero degli sconti derivanti dalla perdita del diritto all’indennità suddetta.
Precisava che, successivamente, con la deliberazione n. 270 dell’8.2.2001, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano, richiamando gli atti già impugnati con il richiamato ricorso R.G. n. 1827 del 1999, deliberava di recuperare, in danno dell’odierno ricorrente la somma complessiva di L. 33.341.073, asseritamene calcolata all’esito di “una analisi delle relative distinte contabili”, condotta in relazione al periodo gennaio 1998/maggio 1999, frazionandola in tre rate, a partire dalla distinta relativa al mese di aprile 2001, per cui si vedeva costretto a proporre motivi aggiunti, nell’ambito del precitato R.G. n. 1827 del 1999, avverso questi provvedimenti sopravvenuti, che venivano sospesi con ordinanza n. 406 del 24.5.2001 di questo Tribunale, Sez. I.
Esponeva che l’odierna controversia seguiva queste vicende e, in particolare, dall’esito dell’istanza del 24.3.2000, debitamente corredata, con cui il ricorrente chiedeva al Servizio Farmaceutico dell’A.S. n.3 di Rossano la concessione, per il biennio 2000/2001, delle provvidenze di cui alla legge regionale 8.9.1977 n. 24 e successive modificazioni.
In particolare, lamentava che, a seguito dell’inerzia, fatta constatare con l’atto di interpello di cui alla nota a.r. del 2.4.2001, l’A.S. n.3 di Rossano si determinava negativamente con l’impugnato provvedimento di diniego di concessione dell’indennità di disagiata residenza per il biennio 2000/2001.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione delle leggi n. 221/1968 e n. 40/1973, nonché dell’art. 2 della legge regione Calabria 8.9.1977 n. 24 e successive modificazioni. Eccesso di potere per sviamento. Manifesta ingiustizia. Carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti;
Il provvedimento impugnato non terrebbe conto del fatto che il sussidio in questione, spettante ai sensi dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, alle farmacia ubicate in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed in località dello stesso comune con meno di 3.000 abitanti, andrebbe determinata in funzione della popolazione della località o agglomerato rurale del comune in cui è ubicata la farmacia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al biennio cui si riferisce la domanda.
In coerenza con siffatto criterio, sarebbe corretto il certificato da lui prodotto, a firma del Sindaco, attestante che, nel centro di San Demetrio Corone, in cui è ubicata la farmacia, risiedono 2680 abitanti, posto che, a suo avviso,la legge regionale farebbe riferimento solo alla popolazione residente nella località e non alla popolazione gravitante sulla farmacia.
-violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
Il provvedimento sarebbe altresì scarsamente motivato in relazione al verbale della Commissione Farmaceutica del 8.6.2000, di cui non è noto il contenuto.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 14.9.2001, si costituiva l’azienda sanitaria intimata che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione di questo giudice e, nel merito, contestava puntualmente le deduzioni di parte ricorrente, rilevando, in particolare, che, come da certificato comunale che allegava, nel Comune di San Demetrio Corone, il numero degli abitanti residenti sarebbe di 4.185 e che, sulla farmacia De Bellis, graviterebbero 3.385 abitanti, mentre altri 800 graviterebbero su altra farmacia posta in una frazione dello stesso Comune.
Pertanto, ribadiva che correttamente l’azienda sanitaria n. 3 di Rossano aveva ritenuto di basarsi su questi dati per denegare la richiesta del ricorrente e concludeva per la reiezione del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Alla pubblica udienza del giorno 24.10.2008, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO



1. Viene impugnato il provvedimento di cui alla nota n. 10029 del 17.4.2001 del Direttore Amministrativo dell’A.S. n.3 di Rossano, con il quale è stato dichiarato che non spetta, per il biennio 2000/2001, alla farmacia rurale in S. Demetrio Corone della quale è titolare il ricorrente, dott. Arcangelo De Bellis, l’indennità di disagiata residenza, ai sensi dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (provvidenze in favore delle farmacie rurali).
2. La resistente A.S.L. n. 3 di Rossano eccepisce la carenza di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, sostenendo che, nella specie, si verterebbe in materia di “indennità” relativa a diritti soggettivi perfetti, a suo avviso non ricadenti già nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 33 del d. lgs. 31.3.1998 n.80, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000, nell’originaria formulazione, che attribuiva al Giudice Amministrativo, la giurisdizione “esclusiva” nella materia dei pubblici servizi (ivi compreso il servizio farmaceutico) delle controversie “ concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana” (lettera a).
A seguito della nota la sentenza della Corte Costituzionale 5-6. 7. 2004, n. 204, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31. 3. 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21. 7. 2000 n. 205, nel profilo che devolveva alla giurisdizione amministrativa anche le controversie in materia di pubblici servizi attinenti ad "indennità, canoni ed altri corrispettivi" (come era già previsto, del resto, dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971), va riconosciuta un’efficacia espansiva all’insegnamento tradizionale (Cass. Sez. Un. n. 1622/1983, n. 555/2000 e n. 7867/2001) che aveva rilevato – già con riferimento alla disciplina anteriore alla stessa entrata in vigore dell’art. 33 del d. lgs. n. 80/1998 – che “il riparto della giurisdizione in materia di servizio (pubblico) farmaceutico deve ispirarsi al criterio del discrimine tra diritti soggettivi e interessi legittimi” e che, con particolare riferimento alla legge 8 marzo 1968 n. 221, dopo aver dato la definizione delle farmacie rurali (art. 1), ha ritenuto la sussistenza di un “diritto soggettivo” all’indennità di residenza (art. 5, primo comma) per quelle farmacie site in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le quali l’indennità è dovuta senza che sia dato alcun potere discrezionale alla p.a., che si limita ad accertare i presupposti del beneficio, con la conseguenza che il farmacista è titolare di un diritto soggettivo perfetto inteso alla soddisfazione del suo interesse ad essere indennizzato per la residenza presumibilmente disagiata e per il basso reddito proveniente dall’azienda”, a differenza di ciò che avviene per le farmacie rurali site in località con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, per le quali assume rilevanza anche il requisito del reddito ed è necessaria l’interposizione di un provvedimento amministrativo discrezionale sull’an e sul quantum, essendo il farmacista titolare di un interesse legittimo “.
Tale pur risalente insegnamento è stato, invero, recentemente ripreso da Cassazione Civile , Sez. Un., 20 febbraio 2008 n. 4288, che ha ribadito: “Nel sistema introdotto dalla legge 8 marzo 1968 n. 221, l'attribuzione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali è diversamente disciplinata, a seconda che la farmacia sia ubicata in località con popolazione compresa fra tremila e cinquemila abitanti, ovvero in centri con popolazione inferiore: nella prima ipotesi, la concessione dell'indennità è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'apposita commissione provinciale, prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, sempre che il reddito del farmacista non superi un certo ammontare, mentre, nella seconda ipotesi, l'indennità è dovuta, indipendentemente dall'entità del reddito del farmacista, in una misura predeterminata dalla legge, graduata in rapporto inverso all'entità della popolazione del luogo, e la predetta commissione ha compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei requisiti posti dalla legge, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento né in ordine all'an né in ordine al quantum”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre osservare che, nella controversia sub esame, il ricorrente censura un provvedimento di diniego “assoluto” di indennità di disagiata residenza, nel senso che l’azienda sanitaria non solo non ne ha riconosciuto la spettanza a titolo di farmacia rurale sita in comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, ma neanche ha riconosciuto la diversa indennità, che va attribuita discrezionalmente in misura graduata per le farmacie site nei comuni compresi fra 3000 e 5000 abitanti.
Invero, il ricorrente deduce altresì carenza di motivazione che non consentirebbe di risalire all’iter logico seguito dall’Amministrazione per la determinazione assunta, in relazione ai criteri di calcolo della popolazione che sono anch’essi oggetto di contestazione, stante la palese divergenza dei dati rivenienti dalle certificazioni prodotte in giudizio da ciascuna delle parti.
Ne consegue che, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il provvedimento impugnato appare assumere natura certamente autoritativa, incidendo sugli interessi legittimi del ricorrente, in quanto denega il riconoscimento anche dell’indennità di disagiata residenza spettante per le farmacie rurali site nei Comuni con popolazione compresa fra i 3000 ed i 5000 abitanti.
Pertanto, attesa la peculiarità della fattispecie, in cui vengono in emergenza anche profili di interesse legittimo e non viene chiesta la corresponsione di un “credito certo, liquido ed esigibile”, si può concludere per la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo adito.
Pertanto, l’eccezione va rigettata
3. Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè entrambi presuppongono la previa soluzione della questione in ordine alla corretta interpretazione della legge 8 marzo 1968, n. 221, con particolare riferimento all'art. 2, nonché alla legge 5 marzo 1973 n. 40, articolo unico, in tema di provvidenze a favore dei farmacisti rurali, con particolare riguardo al criterio di individuazione della popolazione residente, ai fini della concessione dell’indennità di che trattasi.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 221 del 1968 dispone la classificazione delle farmacie in due categorie: "a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti".
L'art. 2 della legge n. 221 del 1968, nel distinguere le farmacie rurali in due categorie, qualifica come ordinarie le farmacie che risiedono in località con popolazione superiore ai 3000 abitanti e sussidiate, invece, quelle che sono ubicate in località con popolazione al di sotto di tale limite e la legge n. 40 del 1973, nel fornire un'interpretazione autentica del precitato art. 2 , stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di residenza, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
Sorta la questione, se ai fini della determinazione dell'indennità si dovesse tener conto dell'effettiva popolazione della località dove è ubicata la farmacia rurale oppure se si dovesse tener conto della popolazione indicata nella pianta organica, il legislatore ha risolto il dubbio stabilendo che debba farsi riferimento al primo criterio, ossia alla popolazione della località o agglomerato rurale dove è ubicata la farmacia rurale (Cassazione, Sezioni Unite, 4.3.1983 n.1622).
Per ricostruire la nozione di "località abitata", si devono necessariamente mutuare concetti propri delle scienze demografiche, in base ai quali, per "località abitata", si deve intendere quell'area più o meno vasta di territorio, di regola identificata da un nome proprio, nella quale sono ubicate una o più case raggruppate o sparse. Essa si articola in tre tipologie: "centro abitato", "nucleo abitato" e "case sparse".
Il "centro abitato" consiste in un agglomerato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, connotato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici che siano manifestazione di una forma autonoma di vita sociale.
Il "nucleo abitato" è caratterizzato dalla presenza di un gruppo di case contigue o vicine, in cui dimorano almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, etc., mentre le "case sparse" sono costituite dalle abitazioni disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter essere qualificate nemmeno come un nucleo abitato.
L’art. 9 della legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 stabilisce che ogni comune è tenuto a provvedere all'individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche "con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate", predisponendo all'uopo apposite carte topografiche.
Se ne deduce che, ai fini dell'accertamento dell'entità della popolazione residente in un determinato comune, è essenziale il riferimento alle persone fisiche che compongono le località abitate, debitamente individuate e delimitate, rilevando l'ulteriore (ed eventuale) identificazione di frazioni solo allo scopo di suddividere il territorio comunale in base alle caratteristiche antropogeografiche di appartenenza, prescindendo dalla consistenza del dato abitativo.
Orbene, dal complessivo quadro legislativo di riferimento, si evince la prevalenza, ai fini della corretta classificazione delle farmacie in rurali sussidiate e non, dell'interpretazione che privilegia il dato abitativo su quello territoriale e che attribuisce rilevanza al concetto di "località abitata", a scapito della nozione di "comune" o "frazione", i quali, ai fini anagrafici, sono mera espressione di estensione territoriale.
Ne consegue che, per poter qualificare una farmacia come "rurale sussidiata", occorre appurare la consistenza della sola popolazione residente nella località abitata, o, meglio, nel centro abitato in cui è situato l'esercizio farmaceutico, senza prendere in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica.
Si arguisce che il legislatore ha inteso attribuire importanza, ai fini del riconoscimento delle particolari provvidenze economiche a favore dei farmacisti rurali, all'effettiva clientela di riferimento di questi ultimi, concentrata nel centro abitato di ubicazione della farmacia, tenuto conto della particolare conformazione geografica del territorio italiano, caratterizzato da campagne diffusamente abitate e da nuclei abitativi sparsi, magari più vicini, in termini di distanza, a centri abitati di comuni diversi da quello di appartenenza.
Ciò comporta che il computo della popolazione residente debba essere svolto prendendo in considerazione solo quella del centro abitato, indipendentemente dal numero complessivo degli abitanti residenti nel territorio attribuito alla circoscrizione del comune e, quindi, dal numero dei residenti nel comune capoluogo e nelle eventuali frazioni (così T.A.R. Marche, 30 ottobre 2003 n. 1292; cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 27 maggio 2003 n. 2048).
Ne consegue l'erroneità ed inattendibilità della certificazione prodotta dal Comune e l'illegittimità del provvedimento impugnato che la assume alla base, peraltro con motivazione non chiara, per violazione dell'art. 2 della Legge n. 221 del 1968 e dell'articolo unico della Legge n. 40 del 1973.
Pertanto, entrambe le censure meritano adesione.
In definitiva, l’amministrazione si rideterminerà sulla fattispecie, tenendo conto delle superiori argomentazioni.
In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2008



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