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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 1182
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
Codacons (Avv. Foglietti e Avv. Rienzi) c. Comune di Roccaraso e altri e con l’intervento di Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila (Avv. Camerini)


Impugnazione ordinanze - Decorso del termine per appello - Revocazione - Errore di fatto

Decorsi i termini per l’appello, sarà possibile solo la revocazione cd. “straordinaria” di cui all’art. 395, nn.1, 2, 3 e 6, c.p.c. che presuppone la sussistenza di circostanze turbative del giudizio di cui si sia venuti a conoscenza a distanza di tempo e che perciò, oltre che per la loro gravità, si consente che siano fatte valere al di fuori delle limitazioni temporali proprie dell’iter per la determinazione del giudicato, e cioè senza termine, oppure in un termine che decorre soltanto dalla scoperta di quegli eccezionali elementi gravemente turbativi del giudizio. Detti vizi sono di natura tassativa e non possono essere rilevati sulla base del solo provvedimento decisorio da impugnare. Nel caso di specie, i presunti “vizi” sono individuati dal ricorrente in errori di fatto (ex art. 395, n.4), tuttavia ricavati (o comunque ricavabili) dal contenuto stesso della sentenza. Ne discende che non può ravvisarsi errore revocatorio del tipo di quello invocato allorché il presunto vizio sia consistito in un’assunta erronea qualificazione giuridica (nel caso di specie, secondo il ricorrente, ordinanza al posto di sentenza o condanna alle spese invece che imputazione del pagamento al C.T.U.), ovvero ancora in errori di diritto tout court, quali la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge regolanti la liquidazione dei compensi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA




Sul ricorso numero di registro generale 689 del 2002, proposto da:

 

Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Foglietti, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso avv. Fabrizio Foglietti in L'Aquila, p.zza S. Giusta, N. 4 (N.I.);

contro




Comune di Roccaraso;

nei confronti di
Ing. Zia Giuseppe;

e con l'intervento di
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Camerini, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via S. Francesco di Paola 19;

Per la revocazione delle ordinanze del TAR Abruzzo – L’Aquila n.303/2001 e 16/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Il ricorrente ha chiesto la revocazione delle ordinanze TAR Abruzzo n.303/2001 e 16/2002.
Con la prima delle citate ordinanze, il TAR liquidava il compenso del CTU nominato nel corso dei giudizi nn. 72 e 414/2000 R.G., di cui è stato parte il Codacons, onerato pro quota del pagamento delle spettanze del nominato ausiliario, definiti con sentenza n.369/2001; con la seconda, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Codacons per la riforma e/o la modifica della citata ordinanza n.303/2001.
Il ricorso deduce l’ammissibilità della proposta revocazione ricorrendo diffusi “errori di fatto” consistenti nella “ritenuta esistenza di una sentenza o di un decreto laddove invece trattatasi di una ordinanza” e “nel ritenere che si trattasse di condanna alle spese del giudizio, laddove si trattava di compensi professionale del CTU che sono indipendenti e assegnabili prima e a prescindere dalla condanna alle spese e dalla responsabilità del soccombente”; “altro errore sarebbe consistito “nella valutazione degli elementi di attività che danno diritto a compenso”; ciò posto, il ricorrente denunciava violazione di legge nella operata liquidazione, e in particolare violazione delle disposizioni contenute nel DPR 27 luglio 1988, n.352, art.19, in materia di onorari massimi da liquidare in casi di perizie o consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata e simili, e di contemperamento del diritto al compenso con la natura pubblicistica dell’incarico; in ogni caso, nella esorbitanza della richiesta di liquidazione, acriticamente accolta dal collegio giudicante.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa sospensione dell’esecutività delle ordinanze impugnate, la seconda della quali impugnata anche in Cassazione ex art. 111 Cost., sospensione della procedura esecutiva attivata in sede civile e, in subordine, riammissione in termini per opporsi le citate ordinanze.
Interveniva ad opponendum l’ordine degli ingegneri delle Provincia di L’Aquila, il quale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
Le parti depositano memorie e documenti.
All’esito della pubblica udienza del 15 ottobre 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO




Il ricorso è inammissibile.
Com’è noto la revocazione è un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale che può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie delle impugnazioni costituita dall’appello e dal ricorso per cassazione, nei limiti in cui lo stesso è ammissibile nel processo amministrativo.
Si tratta, secondo la dottrina, di un’impugnazione “a critica vincolata”, consentita solo per motivi specifici danti causa a turbative nella formazione del giudizio contestato, che comunque presuppone un giudizio sulla sussistenza di detti motivi, ossia sull’esistenza o meno del potere di impugnazione e cioè, in definitiva, sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
Nel caso di specie, si rinvengono diversi motivi di inammissibilità dell’impugnazione.
Giova anzitutto richiamare il disposto di cui all’art. 395, 1° comma, c.p.c., secondo cui sono impugnabili per revocazione le sentenze (o comunque i provvedimenti aventi contenuto decisorio) “pronunciate in grado di appello o in unico grado”.
In relazione a tale disposizione, devono escludersi dalla revocazione i provvedimenti comunque appellabili, e ciò perché l’esperibilità di un mezzo di ampia portata ed a critica libera, come l’appello, assorbe in sé ed elimina ogni altra esigenza di impugnazione (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n.4689).
Orbene, nel caso di specie, le ordinanze in questione (e in particolare l’ordinanza n.16/2002, che dichiarava inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza n.303/2001) non sono state gravate di appello al Consiglio di Stato, organo di secondo (ed ultimo grado) rispetto alle decisioni assunte dal TAR, anche secondo quanto evincibile dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3256/04, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Codacons proprio avverso l’ordinanza n.303/2001, oltre che dalla stessa ordinanza n.16/2002 che, sul punto, espressamente motivava come un eventuale ricorso “contro il decreto di liquidazione”, se ritenuto necessario, potesse o dovesse essere proposto nel termine prescritto non davanti a questo tribunale, ma davanti al giudice d’appello”.
Decorsi i termini per l’appello, sarà possibile solo la revocazione cd. “straordinaria” di cui all’art. 395, nn.1, 2, 3 e 6, c.p.c. che presuppone la sussistenza di circostanze turbative del giudizio di cui si sia venuti a conoscenza a distanza di tempo e che perciò, oltre che per la loro gravità, si consente che siano fatte valere al di fuori delle limitazioni temporali proprie dell’iter per la determinazione del giudicato, e cioè senza termine, oppure in un termine che decorre soltanto dalla scoperta di quegli eccezionali elementi gravemente turbativi del giudizio.
Detti vizi sono di natura tassativa e non possono essere rilevati sulla base del solo provvedimento decisorio da impugnare.
Nel caso di specie, i presunti “vizi” sono, come detto nella parte in fatto, individuati dal ricorrente in errori di fatto (ex art. 395, n.4), tuttavia ricavati (o comunque ricavabili) dal contenuto stesso della sentenza.
Si tratterebbe dunque di revocazione “ordinaria”, inammissibile stante la concorrenza del rimedio dell’appello, dal ricorrente tuttavia non coltivato.
Peraltro, la norma precisa che sussiste questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quanto è supposta la falsità di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Ne discende che non può ravvisarsi errore revocatorio del tipo di quello invocato allorché il presunto vizio sia consistito in un’assunta erronea qualificazione giuridica (nel caso di specie, secondo il ricorrente, ordinanza al posto di sentenza o condanna alle spese invece che imputazione del pagamento al C.T.U.), ovvero ancora in errori di diritto tout court, quali la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge regolanti la liquidazione dei compensi.
Il ricorso è dunque inammissibile sia perché il provvedimento impugnato non è soggetto a revocatoria ordinaria, posto che avrebbe potuto essere gravato di appello, sia perché il vizio dedotto non è un vizio revocatorio.
Il ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, provvedimento che non può disporsi stante l’esito del giudizio.
Neppure può disporsi la sospensione della procedura esecutiva che è di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale si svolge il processo esecutivo.
Infine ha richiesto la “riammissione in termini ai fini dell’esercizio dell’azione di opposizione ex art. 11 L. 319/80”.
In ordine a tale ultima richiesta, osserva il Collegio che il ricorrente ha in effetti già proposto il reclamo ex art. 11 cit. innanzi al TAR che con l’ordinanza n.16/2002 l’ha dichiarato inammissibile.
Il ricorrente avrebbe dovuto appellare tale ordinanza e, in tale sede richiedere al giudice ad quem la riammissione in termini, che non può evidentemente essere disposta dal giudice a quo che non ha alcun potere decisorio sulla ritualità dell’impugnazione medesima.
Il ricorso va dunque nel complesso dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato a carico del ricorrente ed in favore dell’Ordine degli Ingegneri, tenuto conto che lo stesso è stato comunque evocato in giudizio con la notifica (in data 9.1.2004) dell’istanza di prelievo e sospensiva relativa al ricorso in esame.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Ordine degli Ingegneri costituito, che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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