Federico Cuccolini, Panella Katia, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Tarquini, Norma Daniele, con domicilio eletto presso avv. Silvio R. Tarquini in L'Aquila, via G. Marconi 8 (N.I.);
contro
Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Giuliani, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Comune in L'Aquila, piazza Palazzo 19;
per l'annullamento
della nota prot. n.0026378 del 30 giugno 2008, a firma del funzionario del Comune di l’Aquila, settore territorio, D.ssa Ornella Scarsella, recante diniego di accesso ai documenti relativi ad esposti od altro tipo di segnalazione effettuato in danno della ricorrente, relativi ad un immobile di proprietà sito in Cese di Preturo (AQ), e per la declaratoria di diritto all’accesso rispetto agli atti sopra indicati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto al Comune di L’Aquila l’accesso a segnalazioni a proprio carico relative all’immobile, in parte di loro proprietà, sito in Cese di Preturo, a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stesso da parte del personale del settore territorio.
Con la nota impugnata il Comune di l’Aquila rigettava la richiesta deducendo: “E’ in corso, presso la locale Procura della repubblica di l’Aquila, specifico procedimento penale relativo alla realizzazione delle opere edilizie…ai sensi quindi delle norme di cui al vigente Codice di procedura penale con particolare riferimento all’art.329, nonchè del regolamento del Comune di L’Aquila sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi non risulta possibile fornire notizie in merito ai rapporti trasmessi all’autorità giudiziaria di cui l’esposto fa parte integrante”.
Da qui il ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione falsa applicazione dell’art. 24 L. n.241/90, ricorrendo i presupposti soggettivi d oggettivi del richiesto accesso, nonché degli artt. 22 e segg. e 3 L. n.241/90 per errore di diritto e concessa irrazionalità e/o difetto di motivazione, eccedo i potere per illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà, non rilevando l’eventuale apertura di un procedimento penale ai fini del diritto di accesso azionato.
Si costituiva il Comune di L’Aquila chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che l’accesso non poteva essere nella specie consentito attesa l’attinenza degli atti richiesti ad un procedimento penale pendente.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2008, il Collegio riservava la decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che l’ accesso richiesto dai ricorrenti ha ad oggetto “le segnalazioni che abbiano dato origine al procedimento ispettivo da parte dell’Amministrazione, al fine di tutelarsi avverso il contenuto della denuncia, e di assicurare altresì la sua piena partecipazione al procedimento” (cfr. ricorso pag.2).
I ricorrenti non hanno dunque richiesto il rapporto sollecitato alla Polizia municipale dalla Procura della repubblica di L’Aquila, stilato nel corso ed a seguito di attività di indagine delegata, bensì, come del resto sembra ben chiaro anche al settore territorio del Comune di L’Aquila, esposti e denunce presentati da privati che abbiano dato impulso all’attività ispettiva.
L’accesso è stato nondimeno denegato sul presupposto che tra i “rapporti trasmessi all’Autorità giudiziaria”, esclusi dall’accesso in base al punto 3 allegato al regolamento adottato dal Consiglio comunale con delibera dell’1.4.2003, n.64, “debbono intendersi tutti gli atti ad essi connessi, ivi compreso l’esposto che ha dato l’impulso all’attività ispettiva”.
Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevate in capo ai ricorrenti alla conoscenza dell’esatto contenuto degli esposti, posti a base delle contestazioni mosse all’effettuato intervento edilizio, ben indicato dagli stessi ricorrenti nel ricorso peraltro neppure messo in discussione dall’amministrazione resistente.
Deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti richiesti, in quanto titolari di un interesse qualificato e differenziato al procedimento ed agli atti ad esso inerenti, e portatori di un interesse personale e concreto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 DPR n.352/1992.
Quanto al merito, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che seguono.
Si è sopra specificato che l’accesso azionato non ha ad oggetto “i rapporti trasmessi all’Autorità giudiziaria”, bensì gli esposti o le segnalazioni eventualmente a fondamento di quelli, provenienti da privati e nella disponibilità dell’Amministrazione, rispetto ai quali non può opporsi alcun s segreto per effetto di indagini penali in corso, essendo in tali casi l’accesso escluso solo per “gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria…fino a quanto l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (TAR Lazio, Roma, sez.II, 6 novembre 2006, n.11806; cfr. anche TAR Campania, Salerno, sez.II, 22 settembre 2003, n.920, TAR Campania, Napoli, sez.V, 26 febbraio 2002, n.1088).
In termini, si è ritenuto che “gli atti che la P.A., sebbene non ne sia autrice, può utilizzare al fine delle proprie determinazioni, incidenti su posizioni giuridiche di altri soggetti (nella specie, esposti pervenuti all’autorità scolastica, concernenti un insegnante), possono essere oggetto del diritto di accesso degli interessati, ai sensi della L. n.241 del 1990” (cfr. TAR Toscana, sez.I, 6 dicembre 2004, n.6288).
Ne discende che non possono escludersi dall’accesso gli esposti e le segnalazioni pervenute all’Amministrazione comunale, anche se già trasmesse al Giudice penale che, per effetto di quelle, abbia incardinato un procedimento tuttora pendente; diverso discorso è invece da farsi relativamente agli ulteriori atti di indagine penale, eventualmente delegata, che rientrano nel segreto istruttorio regolato dall’art. 329 c.p.p. e rispetto ai quali non può esercitarsi l’accesso se non nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui ineriscono.
Quanto al resto, va ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2 L.241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei termini di cui all’istanza e limitatamente gli esposti e segnalazioni a carico dei ricorrenti, con esclusione dei rapporti stilati nell’ambito di indagini delegate di P.G..
Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di L’Aquila di consentire ai ricorrenti l’accesso agli atti richiesti nella relativa istanza come meglio chiarito in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Rolando Speca, Presidente FF
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)