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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 25 novembre 2008 n. 10690
Pres. Restaino - Est. Lundini
AISES, ACAI, ASSOGIN (Avv. M. Petrone) c/ Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture (Avv. Stato); TOTO S.p.a. (Avv. A. Clarizia); IMC s.r.l. (Avv. V. Montanari) ed altri


1. Accesso agli atti amministrativi – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – SOA – Procedimento ispettivo – Associazioni di categoria - Diritto di accesso – Sussiste – Ragioni.

 

2. Accesso agli atti amministrativi – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Documenti interni sottratti all’accesso – Regolamento 31 agosto 2000 – Illegittimità - Ragioni.

 

3. Accesso agli atti amministrativi – Presupposti – Documento - Oggetto – Indicazione – Sufficienza.

 

4. Accesso agli atti amministrativi – Tutela della riservatezza – Diritto di accesso – Prevalenza - Condizioni.

1. E’ da considerarsi legittima la richiesta di accesso agli atti dei procedimenti ispettivi dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (nella specie relativi all’attestazione SOA) da parte di associazioni di categoria – nella specie di imprese che eseguono lavori nel campo della segnaletica stradale. Infatti, tali associazioni di categoria raggruppano le principali aziende operanti nei settori economici di riferimento e quindi, anche alla stregua delle finalità istituzionali e statutarie, sono portatrici di un interesse qualificato in ordine al corretto andamento delle commesse pubbliche nei settori stessi, e di un interesse, in particolare, volto ad impedire che in essi operino, con conseguente alterazione del mercato, soggetti privi dei requisiti di qualità richiesti dalla normativa in materia.

 

2. E’ illegittimo il regolamento dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici (deliberazione 31 agosto 2000) relativo alle categorie di documenti rientranti nella disponibilità dell’Autorità, sottratti all’accesso, nella parte in cui esclude l’accesso agli atti interni del procedimento dell’Autorità (Art. 2, comma 2, Regolamento citato). Infatti, l’art. 22 co.1, lett. d) della l.241/90, disposizione alla stregua della quale ogni contraria disposizione regolamentare limitativamente incidente sul diritto di accesso e sulla sua estensione, deve essere disapplicata, ricomprende tra gli atti ostensibili anche quelli interni del procedimento.

 

3. In materia di diritto di accesso, l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto non implica la formale indicazione di tutti i dati identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell’atto richiesto ove, nei singoli casi, la domanda risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprenderne la portata ed il contenuto (1).

 

4. In materia di diritto di accesso, le esigenze di riservatezza non ostano all’accoglibilità della domanda, poiché il bilanciamento tra diritto di accesso degli interessati e diritto alla riservatezza dei terzi non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è compiuto direttamente dalla legge (ex art. 24 comma 7 L. n. 241/90) che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati all’ostensione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (2).

 

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1. Cfr. TAR Lazio, RM, n. 579/2007; Cons.Stato, VI Sez., 27 ottobre 2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, III Sez., 16 giugno 2006 n. 4667.
2. Cfr. Cons. Stato, VI, 7.6.2006 n. 3418.


In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sezione III




composto dai Signori:
Paolo Restaino - Presidente f.f.
Domenico Lundini - Cons. rel. est.
Alessandro Tomassetti - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 6609/2008, proposto da:

AISES-Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza, ACAI-Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani, ASSOSIGN-Associazione delle Imprese che eseguono lavori nel campo della segnaletica e sicurezza stradale, in persona dei rispettivi Presidenti e rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall’Avv. Marco Petrone, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso, in Roma, Via Pilo Alberelli n. 1;

contro




l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti
-della Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino e Gianpaolo Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Sanino, in Roma, Viale Parioli n. 180;

-della CQOP – Costruttori Qualificati Opere Pubbliche – Società Organismo Attestazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Vinti e Ferruccio Barone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via Emilia n. 88;

-della TOTO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

-della IMC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Montanari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti all’accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento ispettivo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto l’attestazuione SOA della IMC s.r.l., ivi inclusi rapporti, relazioni ed ogni altro documento redatto dalla Guardia di Finanza ed acquisito al procedimento stesso;

previo, ove occorra, annullamento e/o disapplicazione
della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 31 agosto 2000, contenente il “regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell’Autorità, sottratti all’accesso”;

e per la conseguente condanna
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante p.t., alla esibizione ed al rilascio di copia dei documenti suddetti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e gli scritti difensivi dell’Autorità di vigilanza e degli altri soggetti intimati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 24.9.2008, il Consigliere D. Lundini;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO




Il ricorso in esame è proposto da AISES-Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza, da ACAI-Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani, e da ASSOSIGN-Associazione delle Imprese che eseguono lavori nel campo della segnaletica e sicurezza stradale.
Si tratta, come le stesse prospettano e documentano, di associazioni di categoria che raggruppano le principali aziende operanti nei settori economici di riferimento e che quindi, anche alla stregua delle finalità istituzionali e statutarie, sono portatrici di un interesse qualificato in ordine al corretto andamento delle commesse pubblici nei settori stessi, e di un interesse, in particolare, volto ad impedire che in essi operino, con conseguente alterazione del mercato, soggetti privi dei requisiti di qualità richiesti dalla normativa in materia e valorizzabili, tra l’altro, nelle attestazioni SOA.
Proprio a tutela di tali interessi, le istanti, nel corso del 2006, ma anche nel 2007, hanno ampiamente interloquito con l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ordine alla dubbia legittimità (a loro avviso) dell’attestazione SOA posseduta dalla IMC srl, con particolare riferimento al relativo campo di operatività delle barriere stradali.
In data 29 febbraio 2008 le Associazioni in questione hanno quindi proposto istanza all’Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990, per l’accesso a tutti gli atti del procedimento ispettivo relativo all’attestazione predetta, ivi inclusi rapporti e relazioni redatti dalla Guardia di Finanza.
Al riguardo, l’Autorità di Vigilanza, giusto verbale del 20.5.2008 ed annesso “appunto” descrittivo degli atti ostensibili datato 28.3.2008, ha solo parzialmente accolto la domanda, ed ha alfine precisato i limiti dell’accesso consentito, anche a riscontro di istanza integrativa del legale delle ricorrenti presentata lo stesso 20.5.2008, con nota in data 3.6.2008, oggetto d’impugnativa.
Premesso quanto sopra, le ricorrenti instano dinanzi a questo TAR per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad accedere agli atti del ripetuto procedimento ispettivo riferito all’impresa IMC srl, specificamente indicando i documenti di interesse.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Va rimarcato anzitutto, anche in relazione ai rilievi dell’Amministrazione, della società controinteressata e degli altri soggetti intimati e costituiti in giudizio, che non si pone alcun problema di carenza di interesse o di legittimazione delle Associazioni istanti ai fini dell’accesso in questione, sia per le connotazioni della posizione delle ricorrenti stesse, in quanto portatrici, nei termini sopra descritti, di esigenze di tutela degli interessi di categoria (cfr. del resto, al riguardo e proprio in riferimento alle attuali esponenti, TAR Lazio, III ter, n. 5610/2007 e III, n. 8218/2007), sia perché le medesime ricorrenti si sono a più riprese attivate ai fini del procedimento ispettivo di cui trattasi e più in generale del controllo dell’attestazione SOA dell’impresa IMC.
Né può ritenersi preclusivo all’ostensione della documentazione richiesta la circostanza che la stessa non sia stata indicata nei suoi estremi esatti. Ciò in quanto l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti i dati identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell’atto richiesto ove, nei singoli casi, la domanda risulti formulata in moto tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprenderne la portata ed il contenuto (vedi TAR Lazio, RM, n. 579/2007; vedi anche Cons.Stato, VI Sez., 27 ottobre 2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, III Sez., 16 giugno 2006 n. 4667). Nella specie, gli atti e i documenti cui si chiesto di accedere sono stati indicati in termini chiari e non equivoci, sia per il riferimento operato dalle ricorrenti all’accertamento svolto dalla P.A. nei confronti dell’attestazione IMC, sia attraverso la specificazione formulata dalle richiedenti stesse in sede di verbalizzazione il giorno 20.5.2008.
Quanto alle esigenze di riservatezza di IMC srl, esse non ostano all’accoglibilità della domanda, poiché il bilanciamento tra diritto di accesso degli interessati e diritto alla riservatezza dei terzi non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge (vedi art. 24 comma 7 L. n. 241/90) che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo (come del resto l’art. 1 comma 1 dello stesso Regolamento 31.8.2000 dell’Autorità di Vigilanza resistente) il diritto degli interessati all’ostensione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (vedi Cons. Stato, VI, 7.6.2006 n. 3418). In proposito va rilevato che nel caso in esame le imprese istanti hanno fatto espressamente presente, nella domanda di accesso del 29.2.2008, il rilievo del loro interesse anche in relazione al fatto di aver “spiegato intervento in giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio, nei quali si controverte, tra l’altro, della legittimità dell’attestazione SOA in oggetto”.
Donde la sussistenza di specifiche esigenze di conoscenza degli atti in questione per ragioni di tutela e difesa processuale.
E’ ben vero, poi, che l’Amministrazione, nel mese di dicembre 2007, si era già pronunciata, dandone comunicazione alle associazioni interessate, sulla regolarità dell’attestazione SOA della IMC srl, ma anche tale circostanza non vale ad escludere l’attualità dell’interesse delle ricorrenti ai fini del riscontro di ammissibilità del ricorso in esame, posta l’autonomia dell’interesse all’accesso, fondato su principi di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione, rispetto a quello correlato all’eventuale impugnativa di atti lesivi della pubblica amministrazione. E quindi non v’è dubbio nella specie che le interessate possano legittimamente instare per la conoscenza di atti e documenti sui quali l’accertamento ispettivo operato dall’Amministrazione si è suo tempo basato, ovvero di documentazione ulteriore presa in esame per successivi ed integrativi riscontri effettuati, anche tramite intervento della Guardia di Finanza. Che poi tali ulteriori accertamenti siano estranei al riscontro di legittimità dell’attestazione IMC, sembra circostanza non particolarmente plausibile e condivisibile, considerato: che l’intervento in ausilio della GdF era stato richiesto proprio negli esposti delle ricorrenti; che non si vede a cosa tali accertamenti si possano riferire se non a circostanze comunque in astratto rilevanti ai fini dell’attestazione SOA dell’Impresa IMC; che nella nota del 16.1.2007, indirizzata anche ad ACAI, il Servizio Ispettivo dell’Autorità di Vigilanza aveva del resto precisato che erano ancora in corso accertamenti sull’idoneità di IMC con riferimento a lavori della categoria OS12; che nello stesso “appunto” formato ai fini dell’accesso del 20.5.2008, l’Autorità ha affermato poi essersi trattato di accertamenti (pur non “risultati tali da incidere sulla regolarità formale dell’attestazione”) comunque effettuati sull’impresa suddetta, “per completezza d’indagine”.
L’interesse fatto valere dalle istanti per l’accesso agli atti suddetti è dunque specifico, rilevante, non emulativo e giuridicamente tutelato, mentre la documentazione richiesta appare sufficientemente posta in rapporto di strumentalità con l’interesse stesso.
Nello specifico, dunque, in parziale accoglimento del ricorso di cui trattasi ed annullamento in parte qua dell’atto impugnato, va consentito l’accesso:
1)all’”appunto dell’arch. Migliorato” inviato al Consiglio dell’Autorità ed esaminato nell’adunanza del 16.17/4/2008, in considerazione del fatto che tale “appunto” riguarda comunque, stando a quanto si evince dagli atti, anche l’attestato IMC, e di esso si è tenuto conto in un atto formale della P.A. (suddetta adunanza del Consiglio dell’Autorità), non rilevando dunque, in contrario, il richiamo operato dall’Amministrazione all’art. 2 comma 2 del Regolamento dell’Autorità di Vigilanza del 21.8.2000, atteso che l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/90 (disposizione alla stregua della quale ogni contraria disposizione regolamentare limitativamente incidente sul diritto di accesso e sulla sua estensione, deve essere disapplicata) ricomprende tra gli atti ostensibili anche quelli interni del procedimento (come appunto nel caso che ne occupa);
2)agli atti in cui si è concretato l’accertamento della Guardia di Finanza sulla posizione IMC (e relativa richiesta dell’Autorità di Vigilanza), trattandosi di documentazione comunque corrispondente, nei termini sopra esposti, all’interesse specifico e differenziato (non generico o di mero controllo generalizzato) delle Associazioni ricorrenti, con l’avvertenza che a tale documentazione, compatibilmente con le esigenze anche difensive delle ricorrenti stesse, l’accesso potrà essere consentito nella forma della mera visione degli atti;
3)relazione istruttoria e risposte S.A. sulla verifica di autenticità dei certificati, trattandosi di documentazione, sebbene interna e/o proveniente (almeno in parte) da altro soggetto, comunque facente parte del (e valorizzata nel) procedimento di riscontro e di accertamento ispettivo sull’attestato IMC condotto e portato a compimento dall’Autorità di Vigilanza, con conseguente accessibilità presso quest’ultima della documentazione stessa.
Va riconosciuta invece la legittimità del diniego di accesso al “pro-memoria” inviato all’Ufficio AA. Giuridici, trattandosi di mero atto interno non accessibile per preminenti motivi di riservatezza correlati ad elementi rilevanti ai fini della difesa giudiziale dell’Amministrazione in relazione a contenzioso all’epoca in atto (vedi al riguardo TAR Lazio, Roma, III, n. 7930/2008).
Il ricorso, conclusivamente, va accolto parzialmente, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e riconoscimento del diritto delle Associazioni ricorrenti ad avere accesso, a termini e nei limiti di cui sopra, alla documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990.
Quanto alle spese, esse vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata nella complessiva misura, equitativamente determinata e limitata, di cui al dispositivo, mentre per il resto, e nei rapporti con gli altri soggetti intimati e soccombenti, le spese stesse vanno compensate, sussistendo giusti motivi e tenuto conto degli aspetti complessivi della vicenda.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla l’atto impugnato e riconosce il diritto di accesso alla documentazione richiesta, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere alle ricorrenti le spese per un totale di Euro 2000,00 (duemila//00), mentre compensa per il resto le spese stesse, nei rapporti con gli altri soggetti intimati e soccombenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.9.2008.



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