T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 27 ottobre 2008 n. 1173
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
Comune di Teramo (Avv. Scaramazza e Avv. Scarpantoni) c.
Regione Abruzzo (Avvocatura delloStato). |
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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione di provvidenze economiche - Diffida volta ad ottenere un chiarimento - non è tale - silenzio inadempimento - non sussiste.
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2. Atto e provvedimento - Istanza / diffida di annullamento di precedenti provvedimenti - Obbligo di provvedere - non sussiste.
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1. La diffida testualmente intesa ad ottenere “un chiarimento” e non già un “provvedimento”, chiarimento che la Regione non ha alcun obbligo giuridico di fornire e rispetto al quale non è configurabile alcun silenzio-rifiuto, ma, eventualmente, un silenzio qualificabile in termini (privi di rilevanza giuridica) di correttezza interistituzionale, rilevanti, eventualmente, sul piano politico non è idonea a costituire la fattispecie del silenzio inadempimento.
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2. Il potere di annullamento degli atti illegittimi da parte della P.A. è, secondo consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina, tipico potere discrezionale con il quale si opera il ritiro del precedente provvedimento e sono rimossi ex tunc gli effetti eventualmente da esso prodotti. Come tale, non può mai qualificarsi vincolato o doveroso, salvo nel caso in cui discenda necessariamente da un dictum giurisdizionale (per effetto dell’annullamento di atti presupposti), ovvero in sede di procedimento di controllo, casi nei quali l’amministrazione ha, in ogni caso, l’obbligo di motivare circa l’inesistenza di ragioni di interesse pubblico di senso contrario
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N. 01173/2008 REG.SEN.
N. 00028/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 28 del 1999, proposto da:
Comune di Teramo, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Scaramazza, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via San Martino, N.6;
contro
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino; Regione Abruzzo Assessorato All'Urbanistica;
per la
DECLARATORIA SU SILENZIO RIFIUTO E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RESTAURO SU EDIFICI DEL CENTRO STORICO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 21.12.1999 e 13.1.1999, il Comune di Teramo ha chiesto dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dalla regione Abruzzo in ordine ad atto stragiudiziale di diffida notificato in data 21.9.1998 ed inteso a modificare le condizioni previste per l’ottenimento di provvidenze volte alla valorizzazione dei centri storici, asseritamente lesive per i cittadini di Teramo.
Il ricorso deduce: 1)Violazione dell’art. 25 del T.U. n.3/1957 e dell’art. 2 della L. n.241/90. Eccesso di potere: la regione aveva l’obbligo di riscontrare la diffida inoltrata; 2) Violazione della L.R. n.121/97 in riferimento al modello inserito nell’allegato “A” ed approvato con delibera di giunta in data 3.12.1997. Eccesso di potere sotto i profili della ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento: è illegittima la condizione apposta sul modello di domanda per ottenere i contributi previsti dalla L.R. in discorso, circa il divieto di cumulare altri benefici, nella specie, per i cittadini di Teramo, assegnati dallo stesso Comune.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva con atto di stile le regione Abruzzo.
La difesa ricorrente depositava memoria.
All’esito della pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
I. La L.R Abruzzo n.121 del 4.11.1997 prevede la concessione di provvidenze economiche finalizzate al restauro ed alla ristrutturazione edilizia del patrimonio abitativo ricadente all’interno dei centri storici, in particolare mediante la riduzione di quattro punti percentuali praticata dagli istituti di credito convenzionati; l’art. 4 della citata legge ha affidato alla FIRA s.p.a. la gestione delle convenzioni con istituti di credito per la concessione a favore di soggetti privati di mutui agevolati a tasso fisso ed ammortamento decennale, stabilendo che l’intervento regionale si sarebbe sostanziato nell’accredito all’ente mutuante del contributo necessario per l’abbattimento degli interessi passivi ed individuando nella FIRA s.p.a. il soggetto deputato all’erogazione del contributo regionale all’istituto di credito e per la verifica dei presupposti giustificativi del trattamento premiale.
La regione, nel predisporre il modello di domanda da inoltrare alla FIRA introduceva un’ulteriore clausola, secondo il Comune ricorrente estranea al corpo normativo dalla legge n.121/97, in quanto preclusiva dell’accesso alle provvidenze nell’ipotesi in cui l’interessato avesse usufruito “di altri contributi o finanziamenti per le stesse categorie di opere”; secondo l’assunto di parte ricorrente, tale condizione veniva ad operare una evidente discriminazione a danno di quelle amministrazioni, come il Comune di Teramo, ove avessero previsto benefici per gli stessi interventi edilizi con lo stanziamento in bilancio di propri fondi, in ragione del fatto che i propri cittadini non avrebbero potuto usufruire del doppio beneficio.
La regione, compulsata dapprima con nota prot. n.5262 del 17.12.1997 e poi con diffida del 16/19.9.1998, rimaneva del tutto inerte.
Da qui il ricorso.
II. Osserva il Collegio che la diffida sulla quale, secondo il ricorrente, si sarebbe formato il silenzio rifiuto era intesa (cfr. doc. n.3 in fascicolo di parte ricorrente) “a chiarire che la dichiarazione prescritta a carico del richiedente “di non usufruire di altri contributi o finanziamenti per le stesse categorie di opere” si riferisce ai benefici erogati dalla regione stessa e non entrano in conflitto con quelli elargiti da altri Enti”.
La diffida, dunque, è testualmente intesa ad ottenere “un chiarimento” e non già un “provvedimento”, chiarimento che, ben vero, la Regione non aveva (né ha) alcun obbligo giuridico di fornire e rispetto al quale non è configurabile alcun silenzio-rifiuto, ma, eventualmente, un silenzio qualificabile in termini (privi di rilevanza giuridica) di correttezza interistituzionale, rilevanti, eventualmente, sul piano politico.
Il ricorso è, dunque, sotto tale profilo, infondato.
III. Ove mai, invece, la diffida fosse stata volta ad ottenere un provvedimento (come sembrerebbe da quanto riportato in ricorso, circa la intervenuta “sollecitazione” all’eliminazione dell’”inconveniente” rappresentato dalla surriportata clausola ostativa), il ricorso sarebbe del pari infondato, giacché inteso alla declaratoria di illegittimità di un comportamento inerte sulla richiesta di rimozione(o modifica) di un precedente atto in quanto ritenuto illegittimo.
III.1) Invero, il potere di annullamento degli atti illegittimi da parte della P.A. è, secondo consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina, tipico potere discrezionale con il quale si opera il ritiro del precedente provvedimento e sono rimossi ex tunc gli effetti eventualmente da esso prodotti.
Come tale, non può mai qualificarsi vincolato o doveroso, salvo nel caso in cui discenda necessariamente da un dictum giurisdizionale (per effetto dell’annullamento di atti presupposti), ovvero in sede di procedimento di controllo, casi nei quali l’amministrazione ha, in ogni caso, l’obbligo di motivare circa l’inesistenza di ragioni di interesse pubblico di senso contrario.
In generale, il potere di ritiro è riservato alla P.A. che dovrà valutare, nel caso concreto, una volta verificata la presenza di vizi di legittimità, se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti per procedere all’annullamento, ossia la sussistenza di un pubblico interesse, specifico e concreto, al ritiro dell’atto illegittimo, con adeguato bilanciamento degli interessi di soggetti già beneficiari dell’atto ritirando, tenuto conto di elementi quali il grado di sviluppo degli effetti prodotti o conseguenti all’atto, l’affidamento del privato, il decorso del tempo e comunque l’estrinsecazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da eliminare (cfr. TAR Campania, sez.VII, n.6238/2007; Cons. di Stato, sez.V, n.1150/2003; Cons. di Stato, sez.IV, n.6465/2006).
In particolare, “il mero ripristino della legalità violata non è presupposto sufficiente per giustificare il provvedimento (di natura discrezionale) di annullamento in autotutela, ostandovi, in particolare, il principio della certezza dei rapporti giuridici (di valore primario nell’ordinamento) e la presunzione di legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A (cui non può riconnettersi anche un minimo di autoresponsabilità per le determinazioni adottate e gli affidamenti suscitati” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, n.426/2006).
In proposito, “l’esercizio dello jus poenitendi da parte della p.a. incontra un limite nell’esigenza di salvaguardare le situazione dei soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento delle posizioni di vantaggio loro attribuite da questo, onde il travolgimento dei tali posizioni è considerato legittimo solo se è giustificato dalla necessità di assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale e, come tale, prevalente sulle posizioni individuali, dandone idonea contezza nella motivazione del provvedimento di rimozione, affinché ne sia consentito il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.5444/2003).
Va peraltro osservato che tale orientamento ha trovato conferma nelle recenti disposizioni della L. 15/2005 che ha introdotto nel corpo della legge n241/90 l’art. 21 nonies, rubricato annullamento d’ufficio, che ha esplicitamente declinato, secondo quanto sopra esposto, le coordinate per il corretto esercizio del potere di annullamento, in particolare ponendo, quali indefettibili condizioni di legalità per l’esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l’atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico concreto alla rimozione del provvedimento viziato, che va comunque operata entro un termine ragionevole dall’adozione dell’atto e tenendo conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti, così irrobustendo la dimensione tipicamente discrezionale dell’atto di ritiro che, rifuggendo da ogni automatismo, dovrà essere espressione di una puntuale valutazione comparativa degli interessi in conflitto, si cui si dovrà adeguatamente dare atto nel relativo corredo motivazionale.
III.2) Da quanto precede, consegue che alcun obbligo giuridico gravava sulla regione di modificare i propri atti sull’istanza-diffida del Comune ricorrente.
Va aggiunto che non risulta che il Comune, ovvero qualche privato, interessato abbia direttamente impugnato la citata clausola, ovvero sia stato in concreto leso dall’applicazione della stessa, onde resta, al momento, impregiudicata la questione circa la legittimità della clausola medesima.
Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
IV. Le spese possono compensarsi tenuto conto della risalenza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2008
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