REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 15 del 2006, proposto da:
Massimiliano Guerini, Nadia Barbieri, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Comune di Rovegno, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento adottato in data 29/10/2005 prot. n. 3821 del responsabile di Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Rovegno portante l'ingiunzione a sensi dell'art. 31, comma 2, TUE di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
di tutti gli atti presupposti e/o preparatori e/o connessi e/o conseguenziali, tra i quali:
a. la nota 1/10/2005 prot. n. 3460;
b. la nota 3/9/2005 n. 375;
c. la nota 6/7/2005 n. 2520;
d. la nota 2/4/2005 n. 1158;
e. il parere espresso dalla C.E. 5/7/2005..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovegno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti chiedono al tribunale l’annullamento del provvedimento adottato in data 29/10/2005 prot. n. 3821 dal responsabile di Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Rovegno portante l'ingiunzione a sensi dell'art. 31, comma 2, TUE di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e di tutti i provvedimenti collegati alla ingiunzione.
Il provvedimento sanzionatorio risulta determinato dalla traslazione del sedime dell’immobile di proprietà dei due coniugi ricorrenti per il quale il comune aveva rilasciato in data 27\3\2004 un apposito permesso di costruire.
Questi i motivi posti a sostegno della impugnativa:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 TUE in relazione agli artt. 2, 3 e 10 bis l.n.241\90 e s.m.i. Difetto di istruttoria e\o di motivazione.
2)- )-violazione degli artt. 31, 32 e 36 TUE in relazione agli artt. 3, comma 1, lett. d), del medesimo TUE, nonché dalla’art.12 L.R. n.7\1987. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e\o motivazione. Illogicità e\o contraddittorietà..
Si costituiva in giudizio il comune resistente che confermava la legittimità dell’operato dell’amministrazione confutando nel merito la fondatezza delle censure presentate.
All’udienza del 19\6\2008 la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questa sezione ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato sul presupposto della mancata (preventiva) definizione del procedimento di sanatoria.
In sede di memoria conclusiva il difensore del comune afferma che il principio di economicità che permea la legge sul procedimento amministrativo ha indotto l’amministrazione ad inglobare nel procedimento sanzionatorio la conclusione (negativa) della richiesta di sanatoria presentata dai proprietari del bene.
L’assunto non è condivisibile per diverse ragioni.
Innanzitutto la legge 241\90 nasce nell’intento di deflazionare il contenzioso anticipando i principi del contraddittorio, della leale collaborazione tra parte pubblica e destinatario dell’atto finale, in un intento di trasparenza dell’azione amministrativa che attraverso una istruttoria più completa dia la maggior certezza possibile all’assetto d’interessi sottoposto all’amministrazione.
Nella specie poi , l’affidamento dei proprietari derivava dall’approvazione di un progetto edilizio di ristrutturazione che si era ritenuto compatibile con i parametri edilizi della zona.
Ne deriva che, a fronte della valutazione dell’amministrazione secondo la quale la traslazione dell’immobile eccedeva i limiti previsti dall’art. 12 l.r. Liguria n.7\87, l’istanza di sanatoria volta a confutare la violazione essenziale del permesso di costruire insita nel procedimento sanzionatorio, imponeva al comune di dare priorità assoluta al procedimento di sanatoria introdotto dai ricorrenti.
Risulta quindi fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso non potendosi ritenere vincolato l’esito dell’accertamento della incompatibilità del manufatto, sia in relazione all’area di sedime sulla quale è stato realizzato, sia in relazione al riconosciuto rispetto di tutti gli altri parametri costruttivi (sagoma, volume, dimensioni) ed in relazione alla circostanza che, nella nuova collocazione, l’immobile risulta allineato agli edifici circostanti con miglioramento della situazione urbanistica, sia sotto l’aspetto della omogeneità con il tessuto edilizio esistente, che con riferimento alla viabilità di zona contrassegnata da una curva piuttosto malagevole dalla quale l’immobile oggi si allontana.
Quindi era necessaria l’espressa conclusione del procedimento di sanatoria introdotto dai ricorrenti prima della definizione del procedimento sanzionatorio avviato, posto che il Consiglio di Stato (sez. V, 03 agosto 2004 , n. 5429; sez. V, 2001 n.1898) ritiene che “gli elementi rilevanti al fine della distinzione tra variante alla concessione edilizia e nuova concessione edilizia sono esclusivamente le modifiche di carattere qualitativo o quantitativo rispetto al progetto originario apportate, in particolare, a superficie coperta, perimetro, volumetria ed alle caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) dell'edificio”.
Conseguenze di questa giurisprudenza sono che “deve considerarsi variante minore, o non essenziale, quella consistente in una modesta roto-traslazione della sagoma dell'edificio oggetto della concessione di costruzione rispetto all'ubicazione originaria”.
Ne deriva che l’importanza della traslazione e la sua incidenza sull’assetto urbanistico dell’area e la violazione delle specifiche norme edilizie devono formare oggetto di una puntuale motivazione (nella specie assente) dell’amministrazione comunale, cui compete la responsabilità amministrativa in materia.
Il ricorso va, quindi accolto per le ragioni sopra indicate.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)