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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 24 novembre 2008 n. 10604
Pres. Giulia - Est. Mattei
I.S.E.D. (Avv.ti P. Stella Richter e P. Di Rienzo) c/ Lait S.p.a. (Avv.ti A. Spadetta e C. Tardella) ed altri


1. Contratti della P.A. – A.T.I. – Singola impresa – Atti di gara – Impugnazione – Legittimazione – Sussiste – Ragioni.

 

2. Contratti della P.A. – Gara - Offerta economicamente più vantaggiosa- Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni.

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Punteggi – Assegnazione - Sindacabilità del G.A. – Limiti.

 

4. Contratti della P.A. – Gara - Ramo d’azienda – Cessione – Conseguenze – Cedente - Referenze – Subingresso del cessionario.

1. Sussiste la legittimazione attiva dell'impresa singola facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, mandataria o mandante, ad impugnare gli atti di una procedura di gara, sia che il raggruppamento si sia già costituito al momento di presentazione dell'offerta, sia che debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione, non esistendo nell’ordinamento alcuna disposizione che stabilisca, con riguardo alle procedure concorsuali, che il ricorso giurisdizionale avverso gli atti di una gara per l'aggiudicazione di un pubblico appalto debba essere proposto unicamente da tutti i membri di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo (1).

 

2. In caso di gare da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo motivazionale può ritenersi adempiuto mediante il riferimento ad un mero punteggio numerico tale da rendere percepibile l'iter logico seguito dall'organo giudicante, quando la motivazione dei giudizi sia ricavabile da criteri di valutazione sufficientemente dettagliati prefissati dal bando e dal capitolato di gara che contengano puntuali griglie di valutazione riferite ai diversi aspetti dell'offerta.

 

3. La valutazione dei vari aspetti dell’offerta tecnica e la conseguente assegnazione dei punteggi costituisce esercizio di potestà discrezionale tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza.

 

4. In relazione alla partecipazione ad una pubblica gara, la cessione di ramo d’azienda e il trasferimento dei requisiti in capo al cessionario determina il subingresso del cessionario nel complesso dei rapporti, attivi e passivi, del cedente, ricomprendente il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell'attività ceduta.

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 593.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. I ter



ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso (n. 6910/2006) proposto

I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con Finsiel – Consulenza e Applicazioni Informatiche S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, Viale Mazzini, n. 11

CONTRO




Lait – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Spadetta e Carlo Tardella presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino, n. 22

E NEI CONFRONTI
di CID Software Studio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con Sinergis s.r.l.,rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Federico Tedeschini, in Roma, Largo Messico, n. 7;

- della Regione Lazio in persona del Presidente pro tempore, n.c.;

PER L’ANNULLAMENTO
- della determinazione unico di Lait – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. n. 37 del 6.7.2006 con la quale è stata aggiudicato in via definitiva alla CID Software Studio s.r.l. l’appalto concorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo sistema informatico regionale ambientale e per la gestione delle reti idriche e della relativa comunicazione;
- dei verbali di gara, ivi compresi quelli della fase di prequalifica ;
- del provvedimento in forza del quale la controinteressata CID Software Studio s.r.l. è stata ammessa a partecipare alla gara;
- della aggiudicazione provvisoria della gara;
- della determinazione dell’Amministratore unico della Lait S.p.A. n. 28 del 25.5.2006 ed in via subordinata del bando di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa qualsiasi determinazione regionale di approvazione o ratifica, e,

PER IL RISARCIMENTO
-
in forma specifica o per equivalente dei danni subiti.

Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lait – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. e della CID Software Studio s.r.l. .
Vista l’ordinanza n. 4371/2006, adottata nella Camera di consiglio del 26 luglio 2006, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Vista l’ordinanza n. 4243/2006 della Sezione V del Consiglio di Stato, adottata nella Camera di consiglio del 29 agosto 2006, con la quale è stato accolto l’appello proposto avverso la succitata ordinanza n. 4371/2006.
Visto il ricorso incidentale proposto da CID Software Studio s.r.l. .
Visti gli atti propositivi di motivi aggiunti.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Relatore, alla pubblica udienza del 19 giugno 2008, il dott. Fabio Mattei.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO




1.
Con atto (n. 6910/2006) la I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con Finsiel – Consulenza e Applicazioni Informatiche S.p.A., ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione unico di Lait – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. n. 37 del 6.7.2006 con la quale è stata aggiudicato, in via definitiva, alla CID Software Studio s.r.l. l’appalto concorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo sistema informatico regionale ambientale e per la gestione delle reti idriche e della relativa comunicazione, nonché degli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati.
2. Espone di essere stata invitata a partecipare alla procedura selettiva, innanzi specificata, all’esito della quale la Società Lait p.A. ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento CID Software Studio s.r.l. - Sinergis s.r.l.
3. Espone, al riguardo, che la Commissione aggiudicatrice ha proceduto ad assegnare al citato raggruppamento complessivi punti n. 80,48 (di cui punti n. 17,98 relativi all’offerta economica e punti n. 62,50 per l’offerta tecnica) ed alla ricorrente medesima complessivi punti n. 70,94 (di cui punti n. 16,94 relativi all’offerta economica e punti n.54 per l’offerta tecnica).
4. Avverso la determinazione della Lait S.p.A. n. 37 del 6.7.2006 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della anzidetta gara in favore del raggruppamento CID Software Studio s.r.l. - Sinergis s.r.l., nonché degli ulteriori provvedimenti di cui all’epigrafe, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione delle prescrizioni di gara e segnatamente di quella che impone alla mandataria di possedere almeno in 60% della richiesta capacità economica e finanziaria, nonché di svolgere almeno una corrispondente parte del lavoro; violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995 ed in via subordinata del bando di gara in quanto contenente prescrizione affetta da illogicità, contraddittorietà ed in quanto tale inidonea a tutelare l’interesse della P.A. con conseguente illegittimità derivata degli atti susseguenti.
a.1.
Asserisce, al riguardo:
- che in sede di gara la CID Software Studio S.p.A., in qualità di mandataria del suddetto raggruppamento temporaneo d’imprese, avrebbe indicato di assumere lo svolgimento dei servizi inerenti all’appalto pari ad una percentuale del 20% e che la Sinergis s.r.l., quale mandante, avrebbe dichiarato di eseguire il restante 80% dei servizi e delle attività poste a gara; - che il predetto raggruppamento d’imprese avrebbe dichiarato di avvalersi di un sub appaltatore (Replay S.p.A) destinato a svolgere una parte del servizio corrispondente al 30% senza specificare se tale percentuale riguardasse tutta la parte di pertinenza della mandataria (20%) ed un’altra parte (10%) di pertinenza della mandante o se sussistesse altra distribuzione; - che, in assenza di detta specificazione, e tenuto conto della predetta percentuale da affidare alla sub appaltatrice Replay (30%), il servizio risulterebbe presuntivamente ripartito secondo percentuali (mandataria 14%, mandante 56%, sub appaltatore 30%), con conseguente impegno minimo della Società mandataria contrastante con le prescritte percentuali concernenti il requisito della capacità economica e finanziaria prescritto dal bando di gara (punto III 2.1.2.) a pena d’esclusione;
- che, stante la previsione del bando di gara di cui al punto III 2.1 ed il rinvio espresso, alla lettera “K” di cui al successivo punto III 2.1.2. - secondo cui nel caso di raggruppamento i requisiti indicati in tale lettera (realizzazione di un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi a fronte di servizi di progettazione e realizzazione e manutenzione e gestione di servizi informativi ambientali comparabili a quello oggetto del presente appalto in termini di dimensioni geografiche – almeno 12.000 Kmq – non inferiore all’importo a base d’asta) possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, ma l’impresa indicata come mandataria deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 60%, mentre le imprese mandanti devono concorrere al loro raggiungimento pena l’esclusione del raggruppamento, ciascuna nella misura minima del 20% e che in ogni caso il raggruppamento deve soddisfare, pena l’esclusione il 100% dei predetti requisiti – il lavoro ed i servizi da eseguirsi ad opera dell’impresa mandataria, odierna controinteressata, altro non potrebbero che corrispondere alla percentuale del 60% innanzi indicata, tenuto conto che tale percentuale non potrebbe essere disgiunta da quella di pari misura prescritta in ordine al possesso della capacità economica e finanziaria.
b) Violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995, della legge n. 55 del 1999. del bando, del disciplinare e del capitolato di gara.
Deduce che la stazione appaltante illegittimamente non avrebbe disposto l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura selettiva, in ragione della omessa indicazione delle specifiche parti del servizio da svolgersi ad opera del soggetto sub appaltatore (Reply S.p.A.).
c) Ulteriore violazione delle prescrizioni di gara nella parte in cui stabiliscono i requisiti che i concorrenti devono possedere quanto alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità tecnica; difetto di istruttoria e travisamento.
Lamenta che l’impresa Sinergis (mandante) non sarebbe in possesso dei requisiti stabiliti dalla lex specialis.
In particolare, le attestazioni di forniture rilasciate dalla ARPA Veneto alla Sinergis s.r.l., inerenti a pregresse forniture di hardware e software atterrebbero a differente oggetto rispetto allo specifico servizio messo a gara, concernente la realizzazione del nuovo sistema informativo ambientale regionale per la gestione delle reti idriche, con conseguente illegittimità di tali attestati, nonché sarebbero riferibili a diverso soggetto (Delta Dator S.p.A. confluito successivamente in Sinergis s.r.l. .
Deduce, inoltre che le referenze della Sinergis non sarebbero conformi a quanto richiesto dal bando di gara in relazione all’estensione territoriale innanzi specificata (12.000 kmq) avendo detta impresa svolto un servizio per conto di ENEA limitato al tratto costiero di Portici (NA) di misura inferiore a quella prescritta dalla lex specialis.
Afferma, infine, che da anche la CID, odierna controinteressata, non sarebbe in possesso del fatturato richiesto per servizi analoghi a quello oggetto di gara, tenuto conto di dichiarazioni rese dal suo legale rappresentante dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita per indagare sul ciclo di gestione dei rifiuti nella Regione Campania e che le attestazioni rese su i predetti servizi sarebbero affette da genericità nonché da mancata indicazione di termini temporali di riferimento.
d) Violazione del disciplinare di gara (punto 2.2); difetto dei presupposti e violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, atteso che parte controinteressata non avrebbe indicato il possesso di alcuna pregressa esperienza nell’attività di telerilevamento, essendosi limitata a indicare un capo progetto, definito come esperto del settore, reperito all’esterno della propria struttura, senza indicare il rapporto con la medesima sotteso.
5. Si sono costituite in giudizio la CID Software Studio s.r.l. e la Lait – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. che hanno chiesto il rigetto del ricorso. In via pregiudiziale la CID ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Con atto notificato il 27-31 luglio 2006 e depositato in data 4 agosto 2006 la CID ha proposto altresì ricorso incidentale chiedendo l’annullamento dei verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso alla presentazione delle offerta il raggruppamento I.S.E.D. – Finsiel, per mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis.
Con motivi aggiunti notificati in data 29.9.2006 la soc. ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, deducendo:
a) Violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento alla valutazione effettuata dalla Commissione di gara, attesa l’attribuzione, in relazione alle offerte delle imprese concorrenti, di un punteggio numerico inidoneo a rendere percepibili l’iter logico e giuridico ad esso sotteso.
b) Ulteriore vizio motivazionale per difetto d’istruttoria, travisamento ed illogicità:
- in relazione all’elemento “qualità e caratteristiche del sistema”,
atteso che, stante la genericità delle sottovoci “Completezza, Modularità ….”, “Livello di integrazione fra i vari Moduli”; l’attribuzione del mero punteggio non integrerebbe adeguata e specifica motivazione rappresentativa dell’iter logico seguito dalla Commissione di gara; che riguardo alla sottovoce “Possibilità di configurazione, ampiezza delle opzioni…..” la Commissione di gara avrebbe omesso di considerare e valutare in senso più favorevole per la ricorrente il carattere altamente configurabile e personalizzabile del sistema offerto dalla I.S.E.D. rispetto a
quello presentato dalla CID, e le relative caratteristiche tecniche, con conseguente illegittimità del punteggio assegnato;
- in relazione all’affidabilità del proponente, atteso che atteso che i curricula dei consulenti esterni non risulterebbero sottoscritti, né sarebbe riscontrabile un’assunzione formale dei rispettivi ruoli; che sarebbe mancante qualsiasi riferimento a pregresse esperienze in materia di telerilevamento, con la conseguenza che al raggruppamento aggiudicatario non doveva essere assegnato il relativo punteggio previsto (punti n. 1)
- in relazione alla qualità ed alle caratteristiche dei servizi, atteso che il piano di formazione dell’aggiudicataria sarebbe caratterizzato da estrema genericità e carenze quali l’omessa specificazione delle edizioni dei corsi, il numero dei partecipanti, con eccessiva attribuzione di punteggio a favore del R.T.I. CID;
- in relazione all’attuazione del progetto, atteso che il piano delle attività presentato dal R.T.I. aggiudicatario per le quali sia ISED sia CID hanno ottenuto il massimo punteggio, doveva essere assegnatario di un numero inferiore di punti;
- in relazione alle caratteristiche tecniche del sistema hardware l’attribuzione di n. 2 punti a CID de di punti n. 1 ad I.S.E.D. non sarebbe giustificabile .
Conclude, la ricorrente principale, chiedendo l’assegnazione di ulteriori n. 9 punti rispetto a quelli assegnati all’esito della gara e la decurtazione di punti n. 3,5 da eseguirsi nei riguardi del raggruppamento aggiudicatario (CID-Sinergis) con attribuzione di un punteggio complessivo superiore tale da consentirgli l’aggiudicazione della procedura selettiva.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 17.11.2006, la soc. ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n.454 del 10.9.2006 con la quale, a seguito di procedimento volto a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione della soc. ISED, e conseguentemente del costituendo R.T.I., alla gara, ne aveva disposto l’esclusione.
A sostegno dell’impugnazione sono stati proposti i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi in materia di svolgimento delle gare pubbliche (principio di concentrazione e di pubblicità delle sedute di gara). Incompetenza. Violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla necessità e/o opportunità di riaprire la gara, ormai conclusasi con l’aggiudicazione.
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e dello sviamento.
2) Violazione dell’art.18 della legge n.241 del 1990.
3) Violazione delle prescrizioni di gara. Incompetenza.
4) Illegittimità derivata.
5) Violazione dell’art.3 della legge n.241 del 1990.
Violazione delle prescrizioni di gara. Eccesso di potere per travisamento di gara. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria.
6) Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione delle prescrizioni di gara.
7) Violazione delle prescrizioni di gara. Contraddittorietà.
Con memoria in data 14.5.2008, “da valere anche quale proposizione di motivi aggiunti”, la soc. ISED, oltre a riproporre i motivi di doglianza già dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, nei confronti del provvedimento di aggiudicazione al R.T:I. CID-SINERGIS e di quello di esclusione del R.T.I. ISED-FINSIEL, ed a controdedurre nei confornti delle difese delle controparti, ha sostenuto che, avendo continuato a gestire il servizio in forza di proroghe disposte dall’Amministrazione (fino al 31.10.2008), i provvedimenti di aggiudicazione in favore del R.T.I. controinteressato sarebbero divenuti illegittimi, essendo venuta meno la validità, limitata a 180 giorni, dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.

DIRITTO




1.
Il Collegio ritiene doversi pregiudizialmente pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso principale opposta dalla CID Software Studio s.r.l. sul presupposto che l’atto introduttivo del presente giudizio sarebbe stato proposto dalla sola Società mandataria capogruppo Ised del raggruppamento temporaneo d’imprese Ised-Finsiel e non anche dalle mandante.

2.
L’eccezione non può essere condivisa.
2.1 Giova, a tal fine, osservare che il ricorso principale è stato proposto dalla I.s.e.d. in proprio e quale mandataria del predetto raggruppamento temporaneo d’imprese. In merito alla legittimazione attiva del solo soggetto – rectius impresa – mandatario il Tribunale ritiene di dover escludere la sussistenza dell’eccepito difetto, presupposto alla richiesta di declaratoria di inammissibilità, poiché il conferimento del mandato speciale alla capogruppo attribuisce alla mandataria la rappresentanza processuale delle imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione (cfr. art.11 DLgs. 17.3.1995 n.157).
2.2 Inoltre, l’omessa proposizione di impugnativa da parte di alcune imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo d’imprese non può assumere alcun rilievo al fine di negare alle altre la possibilità di ricorrere, realizzandosi altrimenti violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Costituzione.
Invero, secondo un insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene – con riferimento al caso di specie – non doversi discostare, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell'impresa singola facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, mandataria o mandante, sia che quest'ultimo si sia già costituito al momento di presentazione dell'offerta, sia che debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione, non esistendo nell’ordinamento alcuna disposizione che stabilisca, con riguardo alle procedure concorsuali, che il ricorso giurisdizionale avverso gli atti di una gara per l'aggiudicazione di un pubblico appalto debba essere proposto unicamente da tutti i membri di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 12.2.2007, n.593).
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della domanda volta alla declaratoria della illegittimità sopravvenuta dell’aggiudicazione impugnata nei motivi aggiunti proposti con memoria non notificata alla controparte.

3.
Nel merito, il ricorso principale è infondato.
3.1 . Con il primo motivo di doglianza parte ricorrente lamenta che la CID Software Studio S.p.A., in qualità di mandataria del suddetto raggruppamento temporaneo d’imprese, avrebbe indicato di assumere lo svolgimento dei servizi inerenti all’appalto pari ad una percentuale del 20% e che la Sinergis s.r.l., quale mandante, avrebbe dichiarato di eseguire il restante 80% dei servizi e delle attività poste a gara. Il predetto raggruppamento d’imprese avrebbe altresì dichiarato di avvalersi di un sub appaltatore (Replay S.p.A) destinato a svolgere una parte del servizio corrispondente al 30% senza specificare se tale percentuale riguardasse tutta la parte di pertinenza della mandataria (20%) ed un’altra parte (10%) di pertinenza della mandante o se sussistesse altra distribuzione. Pertanto, in mancanza di tale specificazione, e tenuto conto della predetta percentuale da affidare alla sub appaltatrice Replay (30%), il servizio risulterebbe presuntivamente ripartito secondo percentuali (mandataria 14%, mandante 56%, sub appaltatore 30%) con violazione del rubricato art. 11 e conseguente impegno minimo della Società mandataria contrastante con il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria prescritto dal bando di gara (punto III 2.1.2.) a pena d’esclusione.
3.2 Il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla invocata disposizione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995, (oggi abrogata) ed in particolare dal comma 2, nonchè dalle prescrizioni contenute nella lex specialis in ordine alla presentazione delle offerte.
Occorre in proposito rilevare che il succitato comma 2 espressamente dispone che “2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo”.
In merito alle “Condizioni di partecipazione” il bando di gara al punto III.2.1. prevede che in caso di partecipazione di un RTI costituito o costituendo, i requisiti richiesti al punto III.2.1.2. lettere J (realizzazione di in fatturato globale negli ultimi tre esercizi non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta) e K (realizzazione di un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi a fronte di servizi di progettazione e di realizzazione e manutenzione e gestione di servizi informativi ambientali comparabili a quello oggetto del presente appalto in termini di dimensioni geografiche di almeno 12.000 K.mq., non inferiore all’importo a base d’asta) possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, ma l’impresa indicata come mandataria deve concorrere al loro raggiungimento, pena l’esclusione del raggruppamento, in misura non inferiore al 60%, mentre le imprese mandanti devono concorrere al loro raggiungimento, pena l’esclusione del raggruppamento, ciascuna nella misura minima del 20%.
Il disciplinare di gara, a sua volta, ha previsto al punto 2.2 (Offerta tecnica) che “L’offerta tecnica, pena l’esclusione, deve comunque contenere: la presentazione dell’impresa concorrente (in caso di R.T.I., costituito o costituendo di tutte le imprese che lo compongono) e dell’eventuiale soggetto subappaltatore, con l’indicazione specifica dei mezzi strutture e risorse che verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali....” nonché all’art. 5 (Cause di esclusione) l’esclusione dei soggetti che in sede di valutazione delle offerte “non abbiano indicato in caso di R.T.I. costituito o costituendo, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o raggruppande”.
3.3 Ciò premesso, in merito alla asserita violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995, il Collegio non può che affermarne l’infondatezza, poiché in relazione alla procedura selettiva de qua il raggruppamento d’imprese CID-Sinergis con nota del 17 aprile 2006 hanno espressamente dichiarato le parti di servizio di rispettiva loro competenza, con espressa indicazione delle voci di servizio da esse assicurate sia congiuntamente sia disgiuntamente, nonché in termini percentuali la quota di servizi assunti da ciascuna impresa medesima.
3.4 Privo di pregio deve ritenersi inoltre la pretesa esclusione del citato raggruppamento in ragione della mancata corrispondenza, nel caso di specie, tra quota percentuale di servizio da svolgere e percentuale di fatturato di ciascuna impresa raggruppanda, prescritta a pena d’esclusione dal bando di gara in misura pari al 60% per la mandataria CID ed al 20% per le mandanti.
Giova, a tale proposito, osservare che insuscettibile di accoglimento è la prospettazione resa dalla parte ricorrente tendente ad operare una corrispondenza tra la quota di servizio da assumere e la percentuale di fatturato richiesta a titolo di capacità economica e finanziaria ai soggetti partecipanti alla procedura selettiva.
Difatti, la ratio della percentuale di fatturato di cui al punto III.2.1.2.del bando di gara - che altro non può che essere quella di garantire il possesso, in capo ai soggetti costitutivi o costituendi il raggruppamento temporaneo d’impresa, di specifici requisiti di solidità economico-finanziaria in funzione specifica garanzia per la stazione appaltante e di affidabilità degli stessi a partecipare alla procedura nella veste di potenziali soggetti aggiudicatari - non può ritenersi sovrapponibile o inficiata dalla assunzione di quote percentuali dei servizi posti a gara in misura inferiore alla prima, in ragione della riconosciuta facoltà alle singole imprese afferenti al raggruppamento temporaneo di suddividersi percentualmente l’esecuzione del servizio in questione.
3.5 Né, per le considerazioni che precedono possono ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 le prescrizioni della lex specialis che non prevedono la suesposta corrispondenza tra quote percentuali di fatturato e di assunzione del servizio oggetto dell’appalto.

4.
Privo di pregio, ad avviso del Collegio, deve ritenersi anche il secondo motivo di doglianza con il quale si lamenta l’omessa indicazione delle specifiche parti del servizio da assumersi da parte del soggetto subappaltatore, anche nel senso della mancata specificazione se esse debbano ricondursi alla quota di servizio dichiarata dalla impresa mandataria ovvero a quella della mandante.
4.1 Osserva il Collegio che il raggruppamento d’imprese aggiudicatario, in sede di presentazione dell’offerta, con atto in data 7 aprile 2004 ha espressamente dichiarato l’intendimento di avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto per una quota non superiore al 30% dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 157 del 1995, all’uopo identificando, in ossequio a tale normativa, il soggetto subappaltatore (Replay S.p.A.) nonché la tipologia del servizio da subappaltare (attività di “data mining e business intelligence”).
4.2 Pertanto, stante la previsione di cui al comma 1 del citato art. 18, a norma della quale nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, l’individuazione della percentuale del servizio da rendere ad opera della Società subappaltante, secondo le anzidette modalità prescelte da CID e Sinergis, non appare inficiata dall’asserito vizio di legittimità, in ragione della sua conformità al dato normativo di riferimento.
Quanto alla asserita genericità delle attività di”data mining” e “business intelligence”, indicate come da subappaltare, il Collegio rileva che con tale terminologia il disciplinare di gara, al punto 2.2, individua una delle aree di attività nelle quali il subappaltatore deve avere maturato esperienza ed il capitolato speciale, al punto 3.7, dà una precisa definizione dell’attività di elaborazione dati individuata come “data mining”.
In ogni caso, come osserva la controinteressata soc. CID, l’eventuale incompletezza o genericità delle dichiarazione non avrebbe potuto determinare l’esclusione, non prevista dalla disciplina di gara, ma soltanto, in fase di esecuzione del contratto, la mancata autorizzazione al subappalto.

5.
Con il terzo motivo di ricorso la I.S.E.D. S.p.A. lamenta che l’impresa Sinergis (mandante) non sarebbe in possesso dei requisiti stabiliti dalla lex specialis.
5.1. La censura non può essere accolta.
Secondo la prospettazione attorea le attestazioni di forniture rilasciate dalla ARPA Veneto alla Sinergis s.r.l., inerenti a pregresse forniture di hardware e software, atterrebbero a differente oggetto rispetto a quello relativo allo specifico servizio messo a gara, concernente la realizzazione del nuovo sistema informativo ambientale regionale e per la gestione delle reti idriche, con conseguente illegittimità di tali attestati, e che dette attestazioni sarebbero riferibili a diverso soggetto (Delta Dator S.p.A. confluito successivamente in Sinergis s.r.l. .
5.2 Al riguardo, il Collegio osserva che la mandante Sinergis s.r.l., ai fini della partecipazione alla gara, ha presentato alla Lait la nota del 26.1.2006 nel cui allegato I sono indicate le principali referenze in possesso della stessa, ed in particolare quelle rese dalla ARPA Veneto.
Giova considerare che il bando di gara, in relazione al combinato delle prescrizioni di cui al punto III.2.1, ed al punto III.2.1.3 (Capacità tecnica), lett. N, ha previsto, a pena d’esclusione, lo “svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi di progettazione e realizzazione e manutenzione e gestione di sistemi informativi ambientali, comparabili a quello oggetto del presente appalto in termini di dimensioni geografiche (almeno 12.000 kmq), con indicazione di importi, date, destinatari (elenco), comprovato dai certificati e dalle dichiarazioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 157 del 1995…necessariamente riguardanti tutti i servizi indicati nel suddetto elenco”.
Da un esame della relativa documentazione, depositata in atti, è dato rilevare che l’ARPA Veneto ha rilasciato in favore di Sinergis s.r.l. attestazioni in data 11 aprile 2005, n. 05454, relativa ad applicazione ETERE WEB per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico e la diffusione su internet/intranet delle banche dati del sistema ETERE, oltre ai servizi di “realizzazione del sistema, sviluppo applicazioni software, formazione ed addestramento, assistenza tecnica e supporto operativo”; in data 11 aprile 2005, n. 05453 di fornitura hardware e software nonché i relativi e susseguenti servizi di “attività di installazione e configurazione, formazione ed addestramento, assistenza tecnica e supposto operativo”, che il Collegio ritiene largamente riconducibile a quelli previsti dalla disposizione contenuta nella succitata lett. N del bando di gara, con conseguente comprovato possesso dei requisiti di partecipazione ivi specificamente indicati.
5.3 In relazione al secondo profilo di doglianza con il quale parte ricorrente lamenta che le attestazioni di referenza sarebbero riferite ad altro soggetto giuridico differente da Sinergis, il Tribunale ritiene di poterne affermare l’infondatezza.
Deve, in proposito, osservarsi che, a seguito di atto pubblico avente ad oggetto cessione di ramo d’azienda, anch’esso depositato in atti, la Sinergis s.r.l. ha acquistato da Deltadator S.p.A. il ramo d’azienda concernente l’attività di “sviluppo di sistemi informativi territoriali nell’ambito del mercato della pubblica amministrazione locale e centrale e di aziende private”, nonché “l’attività di analisi e formazione per il personale della pubblica amministrazione ed aziende private, sviluppo di software specifico sui sistemi informativi territoriali per il mercato della P.A. …..” con annessi beni mobili, macchinari, attrezzature, software specifici, autorizzazioni e licenze concesse dalla competenti autorità ed inerenti l’attività medesima.
5.4 Orbene, in materia di cessione di ramo d’azienda e trasferimento dei requisiti in capo dal cessionario soprattutto in relazione alla partecipazione a pubblica gara ed al conseguito possesso di tali requisiti da parte del soggetto acquirente, occorre affermare che la cessione determina il subingresso del cessionario nel complesso dei rapporti, attivi e passivi, del cedente, ricomprendente anche il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell'attività ceduta.
Pertanto, con specifico riferimento al succitato atto pubblico, non possono che ritenersi confluite nella società Sinergis a r.l. tutte le referenze già possedute dalla cedente Deltadator S.p.A., in modo tale da farle ritenere legittimamente riferibili alla prima.
5.5 Parimenti non meritevole di accoglimento deve ritenersi anche il profilo di censura in ordine all’asserita insufficienza della dimensione geografica del servizio pregresso reso dalla Sinegis s.r.l. in quanto limitato al tratto costiero di Portici (NA) ed inferiore rispetto alla misura indicata nel bando di gara al punto III.2.1.3, lett. N., posto che dall’attestazione rilasciata dall’ENEA in data 22 giugno 2006, si evince la partecipazione della controinteressata Sinergis alla realizzazione di un sistema informativo territoriale ambientale per il monitoraggio delle aree costiere italiane involgente l’intera estensione del territorio nazionale.
5.6 Privo di pregio deve infine ritenersi quanto asserito dalla parte ricorrente in relazione alla contraddittorietà sussistente tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della CID, nel corso dell’audizione in data 22.11.2005, dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita per indagare sul ciclo dei rifiuti, nel senso di non aver percepito alcuna somma per i servizi resi, e le specifiche referenze presentate ai fini della partecipazione alla gara inerenti le fatturazioni relative a lavori eseguiti per la Regione Campania.
Il Collegio non può che affermare l’insussistenza della asserita contraddittorietà, in applicazione delle richiamate disposizioni di cui al punto III.2.1.3. lett. N, e del triennio (2002-2004) preso in considerazione dalle prescrizioni di gara, rispetto al momento temporale in cui la dichiarazione è stata resa in sede di audizione, che non attiene ai rapporti intercorsi in passato con la Regione Campania ma a quelli “in essere” al momento della dichiarazione.
5.7. Infine, per quanto riguarda le referenze prodotte in gara dalla CID, la cui validità viene contestata dalla ricorrente in quanto la relativa documentazione sarebbe carente di riferimenti temporali ed importi o conterebbe dati inattendibili, osserva il Collegio che le censure in questione, laddove non sono inammissibili in quanto volte a censurare nel merito le valutazioni della Commissione, non possono essere condivise.
Deve, infatti, ritenersi che le norme contenute nel par. III.2.1 e III 2.1.3 lett. N del bando non richiedevano che le certificazioni allegate all’elenco delle referenze fossero complete di importi e date ma soltanto l’obbligo di dichiarare tali importi e date, salva restando la necessità di fornire prima della stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, dettagliata dimostrazione di quanto dichiarato.
Va altresì rilevato che, diversamente opinando, l’Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto, prima di escludere dalla gara, invitare al completamento della documentazione prodotta, ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. n.157 del 1995.

6.
Con l’ultimo motivo di doglianza parte ricorrente si duole del fatto che la controinteressata CID non avrebbe indicato, in sede di presentazione dell’offerta, il possesso di alcuna pregressa esperienza da parte del capo progetto, essendosi limitata a definirlo un esperto del settore ed avendolo reperito all’esterno della propria struttura, senza indicare il rapporto con la medesima sotteso.
6.1. La doglianza deve essere respinta.
6.2. Osserva il Collegio che risulta per tabulas che il costituendo raggruppamento temporaneo CID-Sinergis ha prodotto alla Lait S.p.A., in sede di presentazione dell’offerta alla gara de qua, il curriculum del proprio gruppo di lavoro e, segnatamente, quello del dott. Sandro Gizzi, da cui risulta l’attività dal medesimo svolta dal 1975 al 1990 presso Telespazio ed in particolare quella prestata nell’ambito della “Divisione telerilevamento” tra cui, tra l’altro, quella di responsabile dell’unità applicazioni del telerilevamento, con l’incarico di definire ed implementare prodotti e servizi applicativi fondati su dati satellitari.
Priva di pregio, pertanto, è la doglianza in ordine alla mancata indicazione del possesso di pregressa esperienza del capo progetto da parte della CID, che si sarebbe limitata a definirlo un esperto del settore, reperito peraltro all’esterno della propria struttura, senza indicare il rapporto con la medesima sotteso, posto che l’offerta del raggruppamento temporaneo aggiudicatario ha provveduto all’indicazione di un responsabile del progetto, senza che ciò possa configurarsi quale subappalto eccedente la percentuale del 30% indicata nell’offerta, stante la non identificabilità dell’affidamento di prestazioni professionali specifiche a lavoratori autonomi con il richiamato subappalto, né potendosi rinvenire nella lex specialis disposizioni tali da imporre la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra l’impresa ed i componenti del gruppo di lavoro.

7.
La I.S.E.D. ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura selettiva pubblica, nell’epigrafe indicato, deducendo:
7.1 a) Violazione dell’obbligo di motivazione, lamentando l’attribuzione da parte della Commissione di gara, alle offerte delle imprese concorrenti di un mero punteggio numerico inidoneo a rendere percepibili l’iter logico e giuridico ad esso sotteso.
b) Ulteriore vizio di motivazione per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità, in quanto, in relazione a genericità e carenze riscontrabili in diversi elementi dell’offerta tecnica del R.T:I. aggiudicatario (relativi a “qualità e caratteristiche del sistema”, “affidabilità del proponente”, “qualità e caratteristiche dei servizi”, “attuazione del progetto”, “caratteristiche tecniche del sistema hardware”), la Commissione avrebbe dovuto assegnare al raggruppamento ISED 9 punti in più e all’aggiudicatario 3,5 punti in meno.
7.2 Con memoria depositata in data 6 ottobre 2006 la CID ha eccepito in via pregiudiziale la tardività dei dedotti motivi aggiunti in quanto notificati in data 20 settembre 2006, e dunque oltre il termine dimidiato, ex art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, di trenta giorni rispetto all’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara avvenuto il 2 luglio 2006 in favore della ricorrente principale, anteriormente alla notificazione del ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 5 ottobre 2006 la Lait ha opposto l’inammissibilità dei predetti motivi, la loro tardività, nonché nel merito la loro infondatezza.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da una disamina delle opposte eccezioni pregiudiziali, tenuto conto della infondatezza delle censure introdotte mediante l’atto propositivo dei motivi aggiunti.
7.3 In primo luogo, l’asserito difetto motivazionale, susseguente alla attribuzione di un mero punteggio numerico in sede di valutazione degli elementi dell’offerta presentata dalla ricorrente principale, è da ritenersi insussistente.
7.4 Osserva, al fine del decidere, il Collegio, rinviando ad un costante insegnamento giurisprudenziale che ritiene di poter condividere riguardo alla fattispecie in esame, che l’obbligo motivazionale può ritenersi adempiuto, in caso di gare da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con pieno soddisfacimento dell’interesse ad esso sotteso, mediante il riferimento ad un mero punteggio numerico tale da rendere percepibile l'iter logico seguito dall'organo giudicante, allorquando la motivazione dei giudizi sia ricavabile da criteri prefissati di valutazione sufficientemente dettagliati dal bando e dal capitolato di gara che contengano puntuali griglie di valutazione riferite ai diversi aspetti dell'offerta.
Occorre, in proposito, osservare che lo stesso disciplinare di gara, depositato in atti, ai fini dell’esame delle offerte tecniche pervenute, al punto n. 6 (Modalità di aggiudicazione) ha previsto l’assegnazione del punteggio sulla base di una serie di elementi di valutazione, ivi indicati, adeguatamente dettagliati e prefissati, con previsione per ciascuno di essi di un punteggio massimo attribuibile sulla base del sottoelemento di riferimento, in modo da rendere sufficientemente adeguata la comprensione dell’iter logico eseguito dalla Commissione in sede di espressione del giudizio valutativo ed adempiuto l’obbligo di motivazione odiernamente invocato.
Anche gli ulteriori profili di doglianza non sono suscettibili di accoglimento, atteso che la valutazione dei vari aspetti dell’offerta tecnica e la conseguente assegnazione dei punteggi costituisce esercizio di potestà discrezionale tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza, nel caso di specie non rilevabili, anche alla luce delle specifiche doglianze la quali non risultano, peraltro adeguatamente comprovate dalla ricorrente, con la conseguenza che la richiesta del sopra indicato punteggio aggiuntivo preteso da quest’ultima e quella relativa alla diminuzione di quello conseguito dal raggruppamento aggiudicatario devono considerarsi prive di fondamento.

8.
L’infondatezza delle censure proposte avverso l’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento controinteressato comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse degli ulteriori motivi aggiunti la ricorrente principale si duole dell’adozione del provvedimento dispositivo della sua esclusione dalla gara all’esito del procedimento posto in essere dalla stazione appaltante e volto a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione e di partecipazione della I.S.E.D. e del costituendo raggruppamento alla gara, in sede di esercizio del potere di autotutela.

9.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

10.
Dal rigetto del ricorso principale discende l’improcedibilità, per carenza d’interesse, del ricorso incidentale.

11.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19.6.2008 con l’intervento dei signori:

Dott. Patrizio Giulia - Presidente
Dott. Salvatore Mezzacapo - Consigliere
Dott. Fabio Mattei - Primo Referendario



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