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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 novembre 2008 n. 10446
Pres.Vinciguerra Est. Dongiovanni
C. Fiorucci(Avv. A. Clarizia) c/ Agea(Avv. Gen. Stato)


1)Giurisdizione e competenza – Finanziamenti e sovvenzioni pubblici –Erogazione - Revoca – Inadempimento del beneficiario - Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.

 

2)Giurisdizione e Competenza- Applicazione esplicita della translatio iudici.

1)In tema di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo 1)In tema di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario

 

1)In tema di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario2 Una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per dare esecuzione alla c.d. translatio iudicii di cui alla sentenza della Corte Cost. 12 marzo 2007, n. 77, occorre rimettere le parti davanti al Giudice ordinario affinché dia luogo al processo di merito e fissare un termine entro cui riassumere la controversia presso il giudice ordinario, che, in applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c., può stabilirsi in 180 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. 1)In tema di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda Ter)




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sui ricorsi riuniti n. 7380/2008 e n. 8138/2008 proposti da
Cesare Fiorucci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro



- l’AGEAAgenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
-
per l'annullamento
A)
con il ricorso RG n. 7380/2008:
- del provvedimento prot UCCU.2008.2854 del 16 maggio 2008 di sospensione del procedimento di erogazione adottato dall’AGEA;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali tra cui, in particolare, la D.G.R. n. 2207 del 26.9.2000, la D.G.R. 464 del 3.4.2001, la DGR n. 1397 del 18.10.2002, nonché la determinazione dipartimentale n. C0913 del 28.5.2004;

nonché per l’annullamento
con i motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008 notificati alle parti come sopra rappresentate e difese in data 3 agosto 2008 e depositati l’8 agosto 2008,
- del provvedimento di revoca n. 115964 del 28 luglio 2008 con cui la Regione Lazio ha disposto la revoca totale dell’atto di concessione n. 17 del 7 giugno 2002;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali tra cui la D.G.R. n. 2207 del 26.9.2000, la D.G.R. 464 del 3.4.2001, la DGR n. 1397 del 18.10.2002, nonché la determinazione dipartimentale n. C0913 del 28.5.2004;
-
e la condanna
della Regione Lazio al risarcimento dei danni,

e per l’annullamento
con i motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008 notificati alle parti come sopra rappresentate e difese in data 7 ottobre 2008 e depositati il 15 ottobre 2008,
- della relazione prot. 58673 del 17 aprile 2008 redatta dalla Commissione di controllo nominata dalla Regione Lazio richiamata nelle premesse del provvedimento di revoca n. 115964 del 28 luglio 2008;

B) con il ricorso RG n. 8138/2008 ed i motivi aggiunti depositati il 15 ottobre 2008 (aventi lo stesso contenuto dei due atti di motivi aggiunti al ricorso n. 7380/2008 depositati l’8 agosto 2008 ed il 15 ottobre 2008),

per l’annullamento
degli stessi atti impugnati con i motivi aggiunti dell’agosto 2008 e dell’ottobre 2008 sopra richiamati,
e la condanna
della Regione Lazio al risarcimento dei danni.

VISTI i ricorsi n. 7380/2008 e 8138/2008 con i relativi allegati;
VISTI i due atti di motivi aggiunti al ricorso n. 7380/2008, il primo notificato in data 3 agosto 2008 e depositato l’8 agosto 2008 ed il secondo notificato il 7 ottobre 2008 e depositato il successivo 15 ottobre 2008;
VISTI i motivi aggiunti al ricorso RG n. 8138/2008 notificati il 7 ottobre 2008 e depositati il successivo 15 ottobre 2008
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e della Regione Lazio;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi, ai preliminari, l'avv. Clarizia per la ricorrente, l'avv. dello Stato De Felice per l’AGEA e l’avv. Privitera per la Regione Lazio;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Nell’anno 2002, la ricorrente, nell’ambito del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006 predisposto dalla Regione Lazio in attuazione del Regolamento CE n. 1257/1999 (in materia di FEOGA), è stata ammessa al finanziamento del c.d. “Progetto Salute” volto all’ammordamento del proprio stabilimento ed al miglioramento dei “controlli qualità” ivi effettuati.
Con atti di concessione emessi dalla Regione Lazio nel 2002 e nel 2004 (quest’ultimo in variante al primo), è stato erogato alla ricorrente il contributo totale di euro 4.109.735,20, pari cioè al 40% dell’investimento ammesso al finanziamento pari ad euro 10.274.338,00.
Nel 2007, nell’ambito di un’attività di verifica ispettiva, la Guardia di Finanza ha constatato alcune irregolarità nei documenti giustificativi della spesa finanziata dalla Regione Lazio ipotizzando che parte del contributo sia stato incamerato da parte della ricorrente in modo indebito.
In particolare, l’organismo di polizia avrebbe accertato la mancanza negli stabilimenti della ricorrente di alcuni beni finanziati dall’ente territoriale pur in presenza di regolare fattura mentre con riferimento ad ulteriore materiale andato distrutto durante un incendio del febbraio 2003 (pari ad euro 292.597,49), la società interessata non avrebbe indicato tale dato nella sezione della contabilità dedicata alle “opere mancanti” (con ciò determinando, secondo la Guardia di finanza, un indebito finanziamento di opere non più esistenti, seppure sostituite con altri macchinari, pure fatturati e indicati in sede di consuntivo finale).
Il verbale redatto dalla Guardia di finanza è stato trasmesso alla Procura della Repubblica competente ed all’AGEA.
La Procura della Repubblica, in data 13 maggio 2008, ha richiesto al GIP l’archiviazione delle indagini mentre l’AGEA, con provvedimento del 16 maggio 2008, ha sospeso, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 228/2001, l’erogazione dei contributi comunitari in favore della ricorrente fino alla concorrenza dell’intera somma finanziata (euro 4.109.735,20).
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente articolato motivo:
- violazione dell’art. 21 quater della legge n. 241/90; violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90; violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90; violazione dell’art. 33 del D.lgs n. 228/2001; violazione degli artt. 72 e 73 del Reg. CE 29 aprile 2004 n. 817; eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di motivazione e difetto di istruttoria; sviamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Con i motivi aggiunti depositati in data 8 agosto 2008, la ricorrente ha poi impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento n. 115964 del 28 luglio 2008 (oltre a tutti gli atti a questo connessi) con cui la Regione Lazio, nel disporre la revoca totale dell’atto di concessione n. 17 del 7 giugno 2002, ha chiesto la restituzione dell’intero finanziamento concesso alla ricorrente di euro 4.109.735,20, in ragione delle violazioni contestate dalla Guardia di Finanza con il verbale del 15 novembre 2007, ai sensi della legge n. 898/1986.
Al riguardo, la ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90; violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90; violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986; violazione dell’art. 33 del D.lgs n. 228/2001; violazione degli artt. 72 e 73 del Reg. CE 29 aprile 2004 n. 817; eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di motivazione e difetto di istruttoria; arbitrarietà, sviamento e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio l’AGEA e la Regione Lazio per resistere al ricorso.
L’AGEA, con riferimento all’impugnazione del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 228/2001, ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio (RG n. 7380/2008) perché infondato nel merito.
La Regione Lazio, in merito invece al provvedimento di revoca dell’atto di concessione del contributo erogato alla ricorrente (impugnato con i motivi aggiunti dell’agosto 2008), ha dapprima eccepito il difetto di giurisdizione ed, in subordine, ha chiesto comunque il rigetto dei predetti motivi aggiunti in ragione della loro infondatezza nel merito.
La ricorrente ha altresì proposto il ricorso RG n. 8138/2008 che, come detto in epigrafe, ha lo stesso contenuto dei motivi aggiunti al gravame n. 7380/2008 e, pertanto, non può che richiamarsi in questa sede la medesima esposizione fatta in precedenza con riferimento all’impugnativa da ultimo citata.
Con ordinanza n. 4208/2008, la Sezione, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti ivi impugnati (in particolare, l’atto di sospensione adottato dall’AGEA nel maggio 2008 e l’atto di revoca del contributo emesso dalla Regione Lazio nel luglio 2008) nella parte eccedente la somma di euro 292.597,49.
La ricorrente, poi, con ulteriori motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008 (depositati il 15 ottobre 2008) ha impugnato la relazione prot. 58673 del 17 aprile 2008 redatta dalla Commissione di controllo nominata dalla Regione Lazio con la quale sono state valutate le controdeduzioni presentate dalla ricorrente durante il procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento regionale di revoca n. 115964 del 28 luglio 2008. Al riguardo, la società interessata ha dedotto una serie di errori contenuti nella predetta relazione.
In prossimità della trattazione del merito, la Regione Lazio e l’AGEA hanno depositato memorie insistendo nell’accoglimento delle loro rispettive conclusioni, già rassegnate in sede di costituzione.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO



1.
Ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall’art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere anzitutto disposta la riunione dei ricorsi RG n. 7380/2008 e n. 8138/2008 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
2. Con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio RG n. 7380/2008 con cui è stato impugnato, per l’annullamento, il provvedimento dell’AGEA n. 2008.2854 del 16 maggio 2008 di sospensione del procedimento di erogazione fino alla concorrenza della somma di euro 4.109.735,20, deve dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse posto che l’atto gravato avente natura cautelare, in ragione degli sviluppi intervenuti nella vicenda (richiesta di archiviazione dell’indagine penale ed adozione del provvedimento definitivo di revoca del finanziamento da parte della Regione Lazio), ha cessato di esplicare i propri effetti.
L’art. 33 del D.lgs n. 228/2001 (normativa in base alla quale l’AGEA ha adottato il provvedimento di sospensione impugnato) dispone, invero, che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori … sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.
Come esposto nella parte in fatto, risulta invero che degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza nel novembre 2007 sono stati notiziati la Procura della Repubblica competente e l’AGEA resistente.
L’Autorità giudiziaria ha concluso la propria attività di accertamento tanto che, in data 13 maggio 2008, ha richiesto l’adozione del decreto di archiviazione.
La Regione Lazio, ovvero l’ente che ha concesso alla ricorrente il finanziamento di che trattasi, ha svolto anch’essa la propria attività di accertamento avviando il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di revoca del contributo.
L’amministrazione regionale ha, invero, svolto la propria attività istruttoria nel corso della quale ha esaminato il contenuto della verifica ispettiva svolta dalla Guardia di finanza, ha chiesto alla ricorrente di presentare memorie e controdeduzioni, ha nominato una Commissione di esperti per la valutazione delle risultanze documentali ed, infine, si è determinata nel senso di revocare l’intero contributo concesso a suo tempo alla società interessata.
Dagli sviluppi sopra descritti, risulta quindi che gli organismi preposti all’accertamento (nel caso di specie, la Procura della Repubblica e la Regione Lazio) hanno svolto ed esaurito la propria attività di accertamento che, come detto, si è conclusa con l’adozione del provvedimento definitivo di revoca del finanziamento.
Ciò posto, la funzione cautelare svolta dal provvedimento di sospensione adottato dall’AGEA ha quindi esaurito i propri effetti che sono ancorati al termine di cui all’art. 33 del D.lgs n. 228/2001 ovvero “finchè i fatti non siano definitivamente accertati”.
Del resto, è proprio l’indicazione del termine suddetto che conferisce legittimità al provvedimento di sospensione nel senso che, altrimenti, si dovrebbe ammettere che il provvedimento cautelare come quello in argomento potrebbe avere una durata indefinita (sine die), il che sarebbe in contrasto con i principi generali in tema di atti cautelari assunti dall’amministrazione che è tenuta ad adottare, in tempi ragionevoli, i relativi provvedimenti definitivi.
Né a ciò osta il fatto che il provvedimento di revoca sia stato impugnato in questa sede in quanto, come noto, la definitività del provvedimento amministrativo non è subordinata alla decisione assunta in ambito giurisdizionale, anche perché il potere di accertamento è riconosciuto dalla legge in capo agli organi amministrativi a ciò preposti.
Ciò che invece è rimesso alla valutazione del giudice è la correttezza delle decisioni che l’organismo competente ha fatto derivare dai fatti che ha accertato nell’esercizio del potere riconosciuto dalla legge ma ciò non esclude che, rispetto ad una decisione siffatta, questa abbia comunque i caratteri della definitività.
3. Il ricorso introduttivo del giudizio RG n. 7380/2008 va, quindi, dichiarato improcedibile.
4. Con riferimento, invece, ai motivi aggiunti dell’agosto 2008 (coincidenti con il contenuto del ricorso RG n. 8138/2008) con cui è stato impugnato il provvedimento di revoca adottato dalla Regione Lazio nel luglio 2008, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, accogliendo sul punto l’eccezione sollevata dall’amministrazione regionale.
Al riguardo, è opportuno precisare in fatto quanto segue:
- con atti di concessione emessi dalla Regione Lazio nel 2002 e nel 2004 (quest’ultimo in variante al primo), è stato erogato alla ricorrente il contributo totale di euro 4.109.735,20, pari cioè al 40% dell’investimento ammesso al finanziamento pari ad euro 10.274.338,00;
- una prima tranche del predetto contributo pari ad euro 2.064.794,68 è stato erogato nel settembre 2002 mentre il saldo (di euro 2.044.940,52) è stato liquidato il 10 settembre 2004;
- il saldo del 10 settembre 2004 è stato liquidato all’esito delle verifiche effettuate nel mese di giugno 2004 dalla Commissione di collaudo nominata dalla Regione Lazio, sintetizzate nel verbale del 13 luglio 2004;
- nel frattempo, in data 8 febbraio 2003, si è verificato un incendio all’interno dello stabilimento della società ricorrente che ha provocato la distruzione di alcuni beni (compresi nel progetto approvato dalla Regione) del valore di euro 292.597,49, che sono stati poi sostituiti con altro materiale equivalente;
- la predetta Commissione, all’esito delle suddette verifiche, ha affermato che la situazione di fatto riscontrata al termine delle lavorazioni effettuate nello stabilimento della ricorrente sono conformi al progetto approvato con l’atto di concessione in variante del 2004;
- nel novembre 2007, la Guardia di Finanza ha rilevato alcune irregolarità nei documenti giustificativi della spesa finanziata ipotizzando che parte del contributo (in totale, circa euro 300.000,00 rispetto al finanziamento concesso di euro 4.109.735,20) fosse stato incamerato da parte della ricorrente in modo indebito;
- con provvedimento del luglio 2008, la Regione Lazio, dopo aver svolto approfondita attività istruttoria, ha revocato l’intero finanziamento concesso alla ricorrente.
In estrema sintesi, il provvedimento di revoca adottato dalla Regione Lazio si basa su due ragioni: la prima riguardante il fatto che alcuni beni di non rilevante entità, pure finanziati dalla Regione, non sono stati rinvenuti negli stabilimenti della ricorrente al momento della visita ispettiva effettuata dalla Guardia di finanza e la seconda che i beni andati distrutti durante l’incendio del febbraio 2003 non sono stati a suo tempo correttamente contabilizzati tra le c.d. “opere mancanti” tanto che sarebbero stati ammessi erroneamente al finanziamento regionale.
Si tratta, invero, di questioni che riguardano la fase esecutiva successiva alla decisione di ammettere la ricorrente al contributo regionale e, pertanto, la giurisdizione va riconosciuta in capo al giudice ordinario.
È affermazione costante della giurisprudenza che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).
La stessa giurisprudenza ritiene quindi che rientrano nella competenza del giudice ordinario quelle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (e non erogati) ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (per tutte Cons. St, sez. IV, n. 2871/2005 e 1990/2002 e Cass civ., SS.UU., n. 15618/2006).
Del resto, le controversie che invece sono state ritenute, pur dopo l’erogazione del contributo, di competenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e non già del giudice ordinario sono, ad esempio, quelle relative a provvedimenti con cui si dispone la revoca di sovvenzioni pubbliche a seguito del venir meno dei requisiti in base ai quali le sovvenzioni erano state a suo tempo concesse, ovvero nel caso in cui risulti che l’erogazione delle sovvenzioni sia condizionata al persistere dei "requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse" (cfr, ad esempio, Cass., SS.UU., n. 10603/2005).
Non è questo il caso di specie nel quale, come detto, si controverte non sulla persistenza del possesso dei requisiti per poter continuare ad usufruire di contributi pubblici bensì di finanziamenti concessi a fronte di beni ammessi al finanziamento che, all’esito di una verifica ispettiva, non sono stati rinvenuti all’interno dello stabilimento dove erano destinati.
4. In conclusione, i motivi aggiunti depositati nell’agosto 2008 (coincidenti con il ricorso n. 8138/2008) vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Per gli stessi motivi (difetto di giurisdizione), va dichiarata l’inammissibilità degli ulteriori motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008 depositati il 15 ottobre 2008 (coincidenti anch’essi con i motivi aggiunti al ricorso RG n. 8138/2008) con cui è stata impugnata la relazione del 17 aprile 2008 redatta dalla Commissione di esperti nominata dalla Regione Lazio, richiamata nelle premesse del provvedimento di revoca del luglio 2008.
5. In ragione di quanto sopra, deve quindi disporsi che la causa venga riassunta dinanzi al giudice ordinario competente per territorio.
Per dare esecuzione alla c.d. translatio iudicii di cui alla sentenza della Corte Cost. 12 marzo 2007, n. 77 (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059 e, in senso diverso, Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1605), occorre pertanto:
- rimettere le parti davanti al Giudice ordinario affinché dia luogo al processo di merito;
- onde evitare l’inconveniente di una azione sospesa sine die, e come tale sine die nella disponibilità assoluta di una delle parti, fissare un termine entro cui riassumere la controversia presso il giudice ordinario, che, in applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c. (cfr, sul punto, Cons. St., sez. VI, n. 1059/2008 e TAR Campania, sez. VIII, 11 marzo 2008, n. 1207), può stabilirsi in 180 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rimette quindi la controversia alla cognizione del giudice ordinario competente per territorio e si fissa, per la riassunzione della causa, il termine di 180 gg. dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Fino alla data di effettiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario, va confermata l’efficacia dell’ordinanza cautelare n. 4208/2008 nella parte in cui è stata sospesa l’esecuzione del provvedimento regionale di revoca del 28 luglio 2008 nella parte eccedente la somma di euro 292.597,49.
6. Dichiara, infine, inammissibili il ricorso R.G. n. 8138/2008 ed i motivi aggiunti depositati in data 15 ottobre 2008 in quanto la pretesa che ne costituisce l’oggetto è identica nei suoi contenuti a quella azionata con i primi ed i secondi motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008 (rispettivamente dell’agosto e dell’ottobre 2008).
7. La difficoltà delle questioni trattate giustifica la decisione di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, previa riunione dei ricorsi RG n. 7380/2008 e 8138/2008, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso n. 7380/2008;
- dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti al ricorso RG n. 7380/2008;
- dichiara inammissibili il ricorso RG n. 8138/2008 ed i motivi aggiunti.
Rimette le parti davanti al giudice ordinario, fissando per la riassunzione della causa il termine di 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2008, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra - Presidente f.f.
Germana Panzironi – Componente
Daniele Dongiovanni – Componente est.


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