REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2008, proposto da:
Stefano Dell'Atti, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, via Andrea Da Bari N.35; Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico;
nei confronti di
Luigi Lonigro, Emanuele Pio Ancona, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 15; Gaetano Chianura, Cosimo Cafagna;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione 12.6.2008 con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIA di Bari ha nominato quale “Presidente” del Collegio stesso il prof. Luigi Lonigro;
- dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti della CCIA di Bari: n. 11 del 10.7.2008; n.10 del 30.6.2008; n. 9 del 12.6.2008 nonché il relativo avviso di convocazione 09.06.2008 a firma prof. Lonigro, quale “componente anziano del Collegio”; n. 8 del 28.5.2008 nonché relativo avviso di convocazione 27.05.2008 a firma prof. Lonigro quale “componente anziano del Collegio del 27.5.2008, se e nella parte in cui detta riunione debba intendersi essere stata convocata per effetto di detto avviso, anziché di quello del 27.05.2008, inoltrato dal ricorrente a seguito della seduta dallo stesso convocata con avviso del 26.05.2008 per ore 9 e andata deserta;
- del verbale del Collegio dei revisori di conti della CCIA del 23.5.2008, in quanto presieduta dal dott. Ancona;
- della nota prot. 18503 del 27.5.2008, del Presidente della CCIA di Bari, se e per quanto con la stessa venga posta in contestazione la nomina del prof. Dell’Atti quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, disposta con delibera del medesimo Collegio del 07/04/2008;
- della delibera del 12.05.2008, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIA di Bari, convocato con nota prot. n. 15854 del 06/05/2008 del Presidente di detta CCIA ha nominato quale “Presidente” del Collegio il dott. Emanuele Pio Ancona;
- del verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti del 12.05.2008, nonché la nota di pari data con cui il dott. Ancona ha trasmesso detto verbale al Presidente della CCIA di Bari;
- della nota prot. 12739 del 10/04/2008. con la quale il Presidente della CCIA di Bari ha inviato ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che si era insediato il precedente 07.04.2008 e aveva nominato come Presidente il Prof. Dell’Atti, due comunicazioni dei membri supplenti, i quali dichiaravano di essere in attesa della convocazione del Collegio medesimo, anche ai fini della – già avvenuta – nomina del Presidente;
- del verbale 6/A della riunione del 16.05.2008 del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il relativo “avviso di convocazione” del 12.05.2008 a firma dott. Ancona, nella parte in cui la riunione debba intendersi essere stata convocata per effetto di detto avviso, anziché di qunto deciso dal Collegio al termine della riunione tenutasi il 12.05.2008, convocata dal Prof. Dell’Atti con avviso del 07.05.2008 e oggetto del verbale n. 5 in pari data;
- della nota del 27.05.2008, con cui il dott. Ancona ha comunicato agli altri membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente della CCIA di Bari di non svolgere più, a far data dal 27.05.2008, le funzioni di “Presidente”;
e per la declaratoria
di legittimità e/o validità e/o efficacia della delibera 07.04.2008, con cui il Collegio dei Rwevisori dei Conti della CCIA di Bari ha nominato quale proprio Presidente il Prof. Dell’Atti nonché, per l’effetto, del diritto e/o interesse del ricorrente a svolgere le relative funzioni con decorrenza da detta data e fino al termine del quadriennio di durata dell’incarico; con contestuale dichiarazione di illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti e provvedimenti sopra richiamati, a seguito dell’adozione dei quali sono stati nominati quale “Presidente” del medesimo Collegio, dapprima, ossìa a far data dal 12.05.2008, il dott. Ancona e, poi, ossìa a far data dal 12.06.2008, il prof. Lonigro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luigi Lonigro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Emanuele Pio Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11/07/2008 e tempestivamente depositato, il ricorrente Dell’Atti Stefano impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione, deducendo quanto segue.
Con delibera n. 2 del 28/03/2008 il Consiglio Camerale della C.C.I.A.A. di Bari ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 L. 580/93, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: tra di essi, in qualità di componente effettivo, anche il dott. Dell’Atti.
In data 07/04/2008 i neo-nominati componenti effettivi del Collegio dei Revisori si sono riuniti per la prima volta ed hanno nominato il presidente nella persona del ricorrente; dopo di che il Collegio, così insediato e presieduto, ha cominciato a riunirsi regolarmente.
Con nota 06/05/2008, comunicata sia ai membri effettivi che a quelli supplenti, il Presidente della Camera di Commercio di Bari, nonostante il già avvenuto insediamento del Collegio dei Revisori, ha indetto una nuova riunione del Collegio dei Revisori avente ad oggetto l’insediamento del medesimo e la nomina del presidente: a tanto il Presidente della CCIA si è determinato sollecitato dai componenti supplenti del Collegio dei Revisori, i quali avevano lamentato di non essere mai stati convocati per gli adempimenti previsti dall’art. 17 L. 580/93.
Nel pomeriggio del 12/05/2008, pertanto, con la astensione del solo ricorrente, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, alla presenza del Presidente della Camera di Commercio e del Segretario Generale, si sono riuniti per procedere nuovamente agli adempimenti di cui all’art. 17 comma 1 L. 580/93, e cioè per prendere atto dell’insediamento dell’organo e per la nomina del presidente, che questa volta è stato individuato nella persona del dott. Emanuele Ancona, componente effettivo.
Il ricorrente, disconoscendo validità ed efficacia alla riunione del 12/05/2008, ha continuato a convocare regolarmente le riunioni del Collegio da lui presieduto; contemporaneamente si è riunito regolarmente anche il Collegio insediatosi il 12/05/2008, alla presidenza del quale il 12/06/2008 si è avvicendato, a seguito di dimissioni da parte del dott. Ancona, l’altro componente effettivo di designazione ministeriale, dott. Lonigro.
Il ricorrente, ritenendo i fatti dianzi riassuntivamente esposti lesivi della sua posizione di Presidente del Collegio dei Revisori, ha quindi impugnato siccome illegittimi gli atti in epigrafe meglio indicati, chiedendo anche accertarsi la validità ed efficacia della riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 07/04/2008 e la conseguente validità ed efficacia della nomina di esso ricorrente alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
A) con riguardo agli atti e/o provvedimenti con cui è stato nominato “Presidente” il dott. Ancona:
A.1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari; violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c.; eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.
La riunione del Collegio dei Revisori tenutasi il 07/04/2008 è valida e legittima ancorchè non sia avvenuta con la partecipazione e presenza dei membri supplenti. Il Collegio dei Revisori, invero, è destinato ad operare con la sola partecipazione dei membri effettivi, dovendo intervenire i supplenti solo concorrendo specifiche circostanze: pertanto non si vede per quale ragione alla prima riunione di insediamento ed alla nomina del Presidente, dovrebbero partecipare anche i membri supplenti. Né la diversa conclusione, sostenuta dai membri supplenti prima, e poi dal Presidente della Camera di Commercio, potrebbe essere sostenuta argomentando dalla specialità della disciplina di cui all’art. 17 L. 580/93, specialità che risiede solo nel meccanismo di nomina dei Revisori e nella durata quadriennale dell’incarico. Né infine può sostenersi che i membri supplenti abbiano diritto a partecipare alle riunioni del Collegio e ad esprimere il proprio voto, dal momento che secondo l’inequivocabile tenore dell’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, i membri supplenti del Collegio dei Revisori intervengono a sostituire gli effettivi solo in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno di essi: pertanto, prima che si verifichi una delle anzidette circostanze, è evidente che i membri supplenti non hanno alcun ruolo nel funzionamento del Collegio dei Revisori.
A.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., incompetenza, eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.
La riunione del 12/05/2008, nel corso della quale è stato nominato presidente il dott. Ancona, è stata convocata dal Presidente della C.C.I.A.A., che non aveva il potere di far ciò, posto che ai sensi dell’art. 20 dello statuto della CCIAA al Presidente spetta di convocare il Consiglio e la Giunta ma non anche il Collegio dei Revisori.
A.3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento, illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.
La “spoliazione” del dott. Dell’Atti dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori non è stata infatti preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
A.4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93.
Quand’anche si ritenesse che i membri supplenti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Collegio, le riunioni successive a quella in cui è stato nominato Presidente il dott. Ancona dovrebbero ritenersi illegittime in ragione della partecipazione dei membri supplenti, che nella fattispecie non potevano assumere tale ufficio per ragioni di incompatibilità, essendo gli stessi anche componenti del Servizio di Controllo di Gestione alle dipendente del Segretario Generale dell’ente.
B) Con riguardo ai provvedimenti relativi alla nomina del prof. Lonigro quale “Presidente” del Collegio dei Revisori”:
B.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà; incompetenza (aertt. 20 e 23 dello statuto camerale), illegittimità propria e derivata.
Gli stessi vizi che rendono illegittima la nomina a “Presidente” del dott. Ancona, affliggono anche la nomina a tale carica del dott. Lonigro, essendo inconsistente il presupposto dal quale tali delibere muovono: e cioè la inefficacia della nomina a “Presidente” del ricorrente.
B.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà e sviamento di potere.
La nomina a presidente del dott. Ancona prima e poi del dott. Lonigro è stata giustificata con la pretesa specialità della disciplina di cui all’art. 17 L. 580/93, dietro la quale si cela in realtà la volontà di osteggiare in tutti i modi la nomina a presidente del ricorrente, volontà culminata nella decisione, assunta nel corso della riunione del 12/06/2008, di revocare ogni precedente delibera del Collegio relativa alla nomina del presidente del Collegio stesso. Va poi detto che alcuna norma fonda il potere dei membri del collegio di revocare il proprio presidente; che nel caso di specie difettava qualsiasi presupposto per l’esercizio di tale facoltà; e che comunque tale deliberazione è illegittima per non essere stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
B.3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 7 e segg. D. L.vo 165/2001, violazione art. 508 comma 15 D.L.vo 297/94, eccesso di potere per travisamento e/o illogicità nonché per contraddittorietà e sviamento di potere.
La nomina a presidente del prof. Lonigro è illegittima anche perché il medesimo svolge attività di docenza a tempo pieno presso tale Istituto Marco Polo, il quale non ha mai rilasciato la propria autorizzazione ai sensi dell’art. 508 comma 15 D. L.vo 297/94.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la C.C.I.A.A. di Bari nonché i membri effettivi del Collegio dei revisori, dott. Ancona e Lonigro.
Il ricorso è stato chiamato alle udienze in Camera di Consiglio del 12/09/2008 e poi dell’08/10/2008, quando, previo avviso ai difensori in ordine alla eventualità che fosse deciso immediatamente, è stato introitato a decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente affrontata l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dai resistenti.
Essa è meritevole di accoglimento.
Occorre invero rammentare che in sede di giurisdizione generale di legittimità il Giudice Amministrativo ha cognizione solo su quegli atti che possono definirsi “amministrativi”, e che per tali si debbono intendere gli atti costituenti esercizio di potestà amministrative, emanati da soggetti pubblici o, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario, anche da soggetti privati.
Specificamente, per quanto interessa nella presente sede, occorre sottolineare che al fine di radicare il potere demolitorio del Giudice Amministrativo non è sufficiente che l’atto da impugnare promani da un ente pubblico – e sia quindi un atto amministrativo in senso soggettivo - , ma è altresì necessario che esso, come sopra si diceva, costituisca espressione di potestà amministrativa e sia, cioè – secondo l’insegnamento tradizionale risalente a Santi Romano - atto amministrativo in senso oggettivo, volto direttamente alla cura di interessi pubblici predeterminati ed individuati dalla legge.
Di conseguenza, la circostanza che gli atti della cui impugnativa si tratta provengano da un organo incardinato stabilmente all’interno di un ente di natura pubblica, qual sono le Camere di Commercio, non è di per sé sola risolutiva al fine di determinare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Orbene, rileva il Collegio che se è possibile riconoscere la natura di atto amministrativo negli atti tipici in cui l’art. 17 L. 580/93 chiama ad esprimersi il Collegio dei Revisori - la relazione da allegare al progetto di conto consuntivo nonché la relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni -, atti assimilabili in sostanza a pareri preventivi, non impugnabili autonomamente ma comunque certamente finalizzati alla cura di interessi pubblici, la stessa cosa non può dirsi con riferimento ad ogni altro atto di competenza del Collegio dei revisori, che può solo estrinsecarsi in decisioni di carattere organizzativo, non direttamente funzionali alla cura di pubblici interessi.
In particolare, per quanto riguarda la figura del presidente, in dottrina (Il Collegio sindacale, le nuove regole, collana Quaderni romani di diritto commerciale, Giuffrè, 2007, pagg. 111 e segg.) è stato messo in rilievo come tanto nel codice civile come nel t.u.f., manca una disposizione generale sui poteri del presidente di tale organo, il quale è chiamato prima di tutto a svolgere un controllo di legittimità: l’art. 2403 statuisce infatti che il collegio sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nel suo concreto funzionamento. Solo ove la società non faccia ricorso a capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale può essere affidato anche il controllo meramente contabile, che normalmente deve essere invece esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione (art. 2409 bis).
La dottrina sopra ricordata mette comunque in evidenza come alla figura del presidente del collegio sindacale vada senz’altro riconosciuta capacità organizzativa e di coordinamento dei lavori: egli quindi, potrà e dovrà convocare le riunioni del collegio, coordinarle e dirigerle, provvedere in merito alla verbalizzazione delle riunioni, alla trascrizione di esse sul libro previsto dall’art. 2421 comma 1 e 5 c.c., mantenere i contatti con i vari componenti del collegio favorendo la continuità dei rapporti. Si mette anche in risalto come la autorevolezza e la capacità del presidente finiscono per incidere sulla efficienza e sulla efficacia del controllo esercitato dal collegio sindacale.
Tuttavia, al di là di queste funzioni, il presidente del collegio sindacale non è titolare di specifici poteri e doveri, individuali, più ampi e/o diversi rispetto a quelli che fanno a capo agli altri componenti dell’organo: l’unica funzione che è veramente esclusiva e peculiare del presidente del collegio sindacale è quella di dichiarare all’esterno la volontà del collegio e quella di essere destinatario delle comunicazioni dirette all’organo di controllo, assumendo, in sostanza, il ruolo di “rappresentante” del Collegio. La volontà è comunque ascrivibile sempre e solo all’organo nel suo complesso, ed in nessun caso il presidente può svolgere in via sostitutiva i compiti del collegio. Non essendo titolare di prerogative particolari, in sede di decisione la volontà del presidente è quindi destinata a soccombere ove messa in minoranza.
Il Collegio dei revisori istituito presso le Camere di Commercio ha chiaramente funzioni di controllo contabile, ma il rinvio che l’art. 17 comma 7 effettua alle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, rende evidente come tale organo sia chiamato a svolgere anche un controllo di legittimità. Il Collegio dei revisori di cui alla norma in esame può dunque qualificarsi un organo che assume in sé sia le funzioni proprie del collegio sindacale che quelle proprie dell’organo di revisione contabile. Non sussiste allora alcuno ostacolo logico ad applicare al presidente di tale organo, i principi sopra ricordati, elaborati relativamente alla presidenza dei collegi sindacali.
La constatazione che il presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio non gode di prerogative particolari rispetto agli altri componenti, differenziandosi il suo ruolo solo per le funzioni strettamente organizzative che è chiamato a svolgere, comporta che nella nomina del presidente di tale organo non possa ravvisarsi alcun aspetto di pubblico interesse: conferma di ciò si trae anche da ciò, che ove il legislatore avesse ritenuto di interesse pubblico la nomina di che trattasi, probabilmente ne avrebbe disciplinato il procedimento o, quantomeno, l’avrebbe riservata ad un soggetto esterno anziché affidarla agli stessi membri del collegio.
La nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio deve quindi ritenersi un atto di natura eminentemente organizzativa, non direttamente finalizzato alla cura di interessi pubblici e come tale non annullabile innanzi al Giudice Amministrativo.
Devono perciò ritenersi non impugnabili i verbali delle riunioni del 12/05/2008, allorché è stato nominato presidente il dott. Ancona, e poi quello del 12/06/2008, quando è stato nominato presidente il prof. Lonigro in sostituzione del dott. Ancona.
Le medesime riflessioni valgono con riferimento a tutti gli altri vari atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, costituiti da comunicazioni e/o da verbali di riunioni, non sfociati in alcuno di quegli atti tipici nei quali il Collegio dei revisori è chiamato ad esprimersi (le relazioni di cui all’art. 17 comma 4): trattasi cioè di atti interni, non costituenti esercizio di potestà pubbliche, e pertanto non suscettibili di annullamento da parte del Giudice Amministrativo.
Va pure dichiarato il difetto di giurisdizione di Questo Giudice in ordine alla seconda delle domande formulata dal ricorrente, con la quale si chiede in sostanza di accertare che la sola nomina a presidente del Collegio dei revisori valida ed efficace è quella con cui il ricorrente stesso è stato nominato presidente: tale domanda inerisce ad una materia in ordine alla quale il Giudice Amministrativo comunque non gode di giurisdizione esclusiva, e deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto domanda di mero accertamento, anche a prescindere da quanto sopra detto in ordine alla non impugnabilità degli atti indicati in epigrafe.
Va conclusivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Adìto in ordine a tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo, la cui cognizione spetta invece alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Attesa la particolarità della situazione dedotta in giudizio stimasi equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo su tutte le domande formulate in ricorso introduttivo.
- rimette le parti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria per la trattazione delle summenzionate domande, previa riassunzione nei termini di legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)