REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Seconda Quater -
composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti - Presidente
Dott. Renzo Conti - Consigliere
Dott. Stefania Santoleri - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4587/03, proposto da
MOSCATELLI MAURO, rappresentato e difeso dall’Avv. Valter Cara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villanova di Guidonia, Via F. D. Guerrazzi n. 22.
contro
il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.
per l'annullamento
del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio del 4/2/03 di annullamento del provvedimento del Comune di Tivoli n. 105 del 2002, con cui si è espresso parere favorevole alla richiesta di sanatoria ex art. 39 L. 724/94 presentata dal ricorrente per aver realizzato un fabbricato ad uso residenziale sito in Tivoli, Via degli Orti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti costituite, gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza prot. 10048/95, il ricorrente ha chiesto al Comune di Tivoli il rilascio della concessione in sanatoria per l’abusiva realizzazione di un manufatto residenziale di mq. 96,01 sito nel Comune di Tivoli, Via degli Orti, ricadente in zona sottoposta a vincolo ambientale.
Con provvedimento del 29/8/02 prot. n. 105 il Comune di Tivoli ha espresso parere favorevole alla sanatoria ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, condizionatamente alle prescrizioni ivi indicate.
Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Tivoli rilevando che:
- la località interessata dall’intervento ricadrebbe in zona di notevole interesse ex art. 146 lett. c) del T.U. n. 490/99;
- il provvedimento comunale sarebbe carente nella motivazione, non essendo indicato perché l’intervento sarebbe compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
- il fabbricato ricadrebbe in zona G3 (verde pubblico attrezzato) secondo il P.R.G., per la quale sussiste il vincolo di inedificabilità, salvo l’attuazione di modesti edifici per particolari attività di pubblico interesse;
- l’intervento ricadrebbe nella fascia di rispetto di m. 150 dalle sponde del fiume Aniene, e sarebbe quindi assoggettato al vincolo di cui all’art. 146 lett. c) della L. 431/85, come riportato nel certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Tivoli;
- il parere favorevole sarebbe stato rilasciato sulla base di errati presupposti normativi (modalità di tutela di cui all’art. 34 delle NTA del P.T.P. n. 7 relative alla zona D1), non tenendo conto che, invece, sarebbe sottoposto alla disciplina di tutela dei corsi d’acqua di cui all’art. 6 delle stesse NTA del P.T.P., ed al vincolo di inedificabilità assoluta;
- l’intervento non sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 33 lett. b) della L. 47/85;
- l’intervento comporterebbe l’alterazione dei tratti caratteristici della località interessata dal vincolo e quindi comporterebbe la modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico;
- conseguentemente il provvedimento comunale sarebbe viziato per erroneità dell’istruttoria, erroneità di motivazione e da violazione di legge, perché in contrasto con l’art. 145 del T.U. n. 490/99.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1) Incompetenza.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato sottoscritto da un soggetto incompetente.
2) Violazione di legge.
Deduce che l’annullamento sarebbe stato disposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
3) Violazione dell’art. 7 della L. 241/90.
Lamenta il ricorrente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.
4) Violazione dell’art. 33 lett. b) della L. 47/85.
Deduce il ricorrente che il diniego di sanatoria di cui all’art. 33 lett. b) della L. 47/85 si riferirebbe ai soli vincoli imposti prima della realizzazione delle opere abusive, e nel caso di specie, il vincolo di inedificabilità sarebbe stato imposto con l’entrata in vigore delle NTA del P.T.P. ambito n. 7, approvato con delibera della G.R. Lazio del 30/7/99 n. 4477.
Pertanto il vincolo sarebbe stato imposto successivamente alla realizzazione del manufatto edificato nel 1992.
5) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Rileva il ricorrente che il fabbricato – contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza – non ricadrebbe nella fascia di rispetto di m. 150 dalle sponde del fiume Aniene, come accertato dalla relazione tecnica depositata in giudizio.
6) Eccesso di potere per contraddittorietà.
Il provvedimento impugnato richiamerebbe sia l’art. 33 comma b) L. 47/85, sia l’art. 32 della stessa legge, non potendo quindi comprendersi il presupposto giuridico in base al quale sarebbe stato adottato.
In conclusione, il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, previa C.T.U. diretta ad accertare l’effettiva distanza del manufatto dalla sponda del fiume.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come meglio dedotto in narrativa, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio, con il quale è stato annullato il parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, al rilascio della concessione in sanatoria relativamente ai lavori di realizzazione di un fabbricato, sito nel Comune di Tivoli, in zona sottoposta a vincolo ambientale.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza, in quanto il provvedimento sarebbe stato sottoscritto dal Soprintendente e non dal Direttore Generale per i Beni Culturali.
La censura è infondata, in quanto la norma dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, attribuisce al Ministero la competenza all’annullamento dei nulla osta paesaggistici, e quindi alla struttura ministeriale nelle sue articolazioni centrali e periferiche (Cons. Stato Sez. VI 27/12/06 n. 7985); il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con D.P.R. 29/12/00 n. 441, all’art. 14 comma 3, assegna testualmente ai Soprintendenti per i Beni Architettonici e per il Paesaggio il potere di annullamento ex art. 151 D.Lgs. 490/99.
Il provvedimento impugnato risulta quindi correttamente adottato dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, trattandosi di atto di annullamento ricadente nell’ambito territoriale di propria competenza (Comune di Tivoli).
Altrettanto infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte del Soprintendente del termine decadenziale di sessanta giorni per disporre l’annullamento dell’atto.
Dal decreto impugnato si evince che la documentazione è pervenuta all’Amministrazione statale il giorno 11/12/02, ed il provvedimento di annullamento reca la data del 4/2/03: il termine di sessanta giorni per l’adozione dell’atto risulta evidentemente rispettato.
Né potrebbe accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui nel termine decadenziale di sessanta giorni l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere anche alla notifica dell’atto, in quanto è ormai jus receptum che il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico non ha natura di atto recettizio e che, quindi, il termine perentorio di sessanta giorni previsto per la sua adozione, attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell'amministrazione statale e non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso (Cons. Stato Sez. VI 9/10/07 n. 5237; 5/3/07 n. 1027; 10/2/06 n. 528; T.A.R. Basilicata 4/4/07 n. 271; ecc.).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, non avendo l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.
La censura è infondata.
Il provvedimento impugnato è stato adottato il 4/2/03, in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al citato D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all’art. 4 di quest’ultimo, il comma 1 bis, secondo cui “La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli” nello stesso indicati, tra i quali l’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, che appunto al comma 4 prevede l’obbligo della Regione (nonché dei Comuni dalla stessa delegati) di dare comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate ed il potere della stessa Soprintendenza di “annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione”.
Ne consegue che all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, non sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione statale di dare comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’illegittima applicazione dell’art. 33 della L. 47/85, sostenendo che il vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto di 150 metri dall’argine del fiume), sarebbe stato apposto successivamente alla realizzazione del fabbricato, e come tale non potrebbe comportare il diniego assoluto di sanatoria.
Secondo il ricorrente, infatti, il vincolo sarebbe stato imposto solo con l’approvazione del P.T.P. ambito n. 7, avvenuta nel 1999, mentre il suo manufatto sarebbe stato edificato nel 1992.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
Occorre ricordare, infatti, che l’introduzione della fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei fiumi è stata introdotta con la legge n. 431/85 (art. 1 comma 5 lett. c), e che dunque è precedente alla stessa data di realizzazione del manufatto.
In ogni caso, occorre rilevare che, anche in caso di vincolo successivo, l’Amministrazione dovrebbe accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria (Cons. Stato Sez. V 22/12/94 n. 1574; Cons. Stato A.P. 22/7/99 n. 20; Cons. Stato Sez. VI 22/8/03 n. 4765; ecc.), e che quindi, .nel caso di vincolo assoluto di inedificabilità, il vincolo non potrebbe considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione, dovendo applicarsi in questi casi lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32 comma 1 della L. 47/85, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/99).
Ciò comporta che nel compiere il giudizio di compatibilità, l’Amministrazione non può non tener conto delle prescrizioni recate dal vincolo stesso, così come accade nel caso di vincolo relativo sopravvenuto (Cons. Stato Sez. V 7/10/03 n. 5918), con l’effetto, quindi, di poter ritenere non sanabile il manufatto quando contrasti con le prescrizioni recate dal vincolo stesso.
Nel caso di specie, il Comune di Tivoli ha omesso del tutto di verificare la compatibilità del manufatto con il provvedimento di vincolo ai sensi dell’art. 1 comma 5 lett. c) della L. 431/85, avendo verificato la compatibilità paesaggistica del manufatto tenendo conto esclusivamente del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 10/10/56 e alla normativa recata dal P.T.P. ambito n. 7, zona D, sottozona D1, “Zone di riqualificazione e/o recupero ambientale da disciplinare con piani di dettaglio” art. 34 delle N.T.A. del P.T.P., e ciò nonostante avesse attestato, con il certificato di destinazione urbanistica dell’area, la sottoposizione del bene al vincolo di inedificabilità assoluta.
Appare dunque evidente il vizio istruttorio e di motivazione del provvedimento comunale, annullato dalla Soprintendenza.
Per quanto concerne, invece, la lamentata erroneità delle conclusioni della Soprintendenza in merito all’esistenza del vincolo di inedificabilità – supportate dal rilievo aerofotogrammetrico sullo stato dei luoghi redatto dal tecnico di parte nonché dalla relazione tecnica di altro tecnico di parte – è sufficiente rilevare che il Tribunale è chiamato a giudicare sulla legittimità dell’atto di annullamento, ed in presenza del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Tivoli in data 2/12/02 – e non oggetto di alcuna specifica impugnazione da parte del ricorrente – secondo cui l’area di cui trattasi “E’ soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 1, primo comma lett. c) della L. 431/85”, non può ragionevolmente sostenersi che la Soprintendenza sia caduta in errore sulla sussistenza del vincolo, non essendo obbligata a compiere ulteriori verificazioni sullo stato dei luoghi.
Occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, il certificato di destinazione urbanistica, in quanto atto amministrativo di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, possiede dignità probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso; conseguentemente in sede giudiziaria deve essere impugnato con querela di falso, ed in sede amministrativa deve essere oggetto di apposito atto di ritiro (T.A.R. Puglia Sez. III Bari 14/7/08 n. 1751; sulla natura dell’atto, confr. Cons. Stato Sez. V 25/9/98 n. 1328).
Ne consegue che il provvedimento della Soprintendenza, laddove ha recepito la certificazione comunale, è immune da vizi.
Quanto alla richiesta di disporre una C.T.U. diretta ad accertare la correttezza del certificato comunale attestante l’esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta, ritiene il Collegio che detto accertamento potrà essere utilmente svolto in sede di riesercizio del potere conseguente alla decisione del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, infatti, è ben possibile che il certificato di destinazione urbanistica del Tecnico del Comune sia stato adottato senza tener conto della attuale situazione di fatto; come è noto l’alveo del fiume è mutevole nel tempo e gli argini possono aver subito nel passare degli anni degli scostamenti tali da necessitare un rinnovato controllo sulla correttezza degli elaborati tecnici.
Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento della Soprintendenza sia immune da tutti i vizi denunziati dal ricorrente, e che il nulla osta comunale sia stato legittimamente annullato; nondimeno, però, - in presenza di circostanziati dubbi sulla correttezza del certificato di destinazione urbanistica – il Comune di Tivoli, nel riesaminare la domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente, dovrà provvedere a verificare l’effettiva distanza del manufatto dall’argine del fiume Aniene.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater - respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2008.