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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre 2008 n. 10423
Pres. Giovannini - Est. Caponigro
M. Baroni (Avv.ti A. De Polis e P. Ermini) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato)


Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Concorsi – Scorrimento graduatoria – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni

In tema di procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti previsti dal bando, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all’assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali (1).

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4249.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione



nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Giovannini - Presidente
Dott. Roberto Politi - Componente
Dott. Roberto Caponigro - Componente, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 3287 del 2004, proposto da



Mariano Baroni rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio De Polis e Paolo Ermini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Salaria n. 242


contro




Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12


per l’annullamento



del provvedimento del 15.1.2004 di rigetto dell’atto di diffida e messa in mora avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per titoli ed esame colloquio a 60 posti della V qualifica funzionale nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al bando del 22.12.1998, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 5 novembre 2008, relatore il Cons. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. Il ricorrente, impiegato dell’area B2 del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, espone di essere in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 27.7.1992 in posizione di comando.
Soggiunge di avere presentato domanda per la partecipazione al concorso per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di 60 posti della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale della quarta e quinta qualifica in servizio presso la Presidenza alla data del 26.9.1993, emesso con decreto del Segretario Generale del 22.12.1998 e bandito ai sensi dell’art. 38, co. 8, l. 400/1988.
Fa presente che, all’esito delle prove e della valutazione dei titoli, si è collocato al 73° posto della graduatoria di merito per il conferimento di 20 posti di operatore amministrativo contabile.
Il ricorrente sostiene che la graduatoria, siccome approvata con decreto del 20.12.1999, deve ritenersi efficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, ult. cpv., l. 488/1999, 51, co. 8, l. 388/2000, 19 l. 448/2001, 34 l. 448/2002, 61 l. 350/2003, che hanno prorogato l’efficacia delle graduatorie sino a tutto il 31.12.2004.
Con successivi decreti, il Segretario Generale ha indetto procedure di selezione riservata al solo personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenenti alle aree B e C per il passaggio alle posizioni economiche superiori.
Con l’impugnato atto del 15 gennaio 2004, l’amministrazione - in riscontro all’atto di diffida concernente la richiesta di scorrimento della graduatoria relativa al concorso per titoli ed esame colloquio a 60 posti della V qualifica funzionale nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al bando del 22.12.1998 – ha fatto presente che l’istituto dello scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori, presuppone una decisione discrezionale rispetto alla quale non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione ed ha precisato che la procedura concorsuale della quale si chiede lo scorrimento, prevista dall’art. 38, co. 8, l. 400/1988, riveste essa stessa natura eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari principi in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, per cui non è in alcun modo applicabile, nei confronti della relativa graduatoria, la normativa in materia di proroga della validità.
Avverso tale atto, l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
• Violazione degli art. 15 del d.P.R. 487/1994, 20 ult. cpv., l. 51/1999, co. 8, l. 388/2000, 19 l. 448/2001, 34 l. 448/2002, 61 l. 350/2003.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe avuto l’obbligo di assegnare i posti messi a concorso agli idonei, né avrebbe motivato la scelta di disattendere le risultanze del concorso per avvalersi di ulteriori procedure selettive per assegnare i posti vacanti a seguito della rideterminazione della pianta organica; i decreti del Segretario Generale del 21.5.2001 e del 26.8.2003 aventi ad oggetto bandi di selezione a posti all’interno dell’area B, non motiverebbero sulle esigenze della deroga al principio generale dello scorrimento.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso depositando documentazione ed una nota dell’amministrazione.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l’atto con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria di cui al bando del 22.12.1998, ha sostanzialmente chiesto che sia accertato il suo diritto allo scorrimento della stessa, ma non ha impugnato le procedure concorsuali che l’amministrazione ha bandito anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.
Ne consegue l’applicabilità del principio secondo cui sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto il mancato scorrimento della graduatoria concorsuale in quanto il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti previsti dal bando, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all’assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali (Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4249).
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno avuto altresì modo di chiarire che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lg. 165/2001 (Cass. Civ., SS.UU., 18 giugno 2008, n. 16527).
Pertanto - considerato che la pretesa dedotta in giudizio consiste nel riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale che, infatti, non costituisce oggetto di impugnativa – la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo.
3. Motivi di equità inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008.



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