T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 19 novembre 2008 n. 19489
Pres. U. De Maio, est. A. Scafuri Editem S.r.l. (Avv. D. Iuliano) c. Regione Campania (Avv. R. Chianese). |
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1. Giurisdizione e competenza – Contributi ex lege 598/94 – Controversie relative alla concessione del contributo – Nelle ipotesi in cui la Legge predetermina le condizioni per la loro attribuzione – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Nelle ipotesi in cui la concessione dipende da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Fattispecie
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2. Giurisdizione e competenza – Contributi ex lege 598/94 – Controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso – Giurisdizione del G.O. - Sussiste
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1. La posizione del beneficiario del contributo di cui alla Legge 598/94 è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa (1) nella fattispecie il TAR ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del G.O. in quanto oggetto della controversia, ovvero la revoca del provvedimento di concessione del contributo fondato sull’inosservanza degli oneri documentali della spesa imposti dalla normativa comunitaria, riguarda la fase di attuazione dell’intervento e l’esatto adempimento da parte del beneficiario del contributo agli obblighi nascenti dalla concessione del medesimo
2. Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario In ordine alle controversie in tema di restituzione del contributo di cui alla Legge 598/94 non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo.
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1. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n.
1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI,
20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28;
2. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
TERZA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
UGO DE MAIO Presidente
ANGELO SCAFURI Giudice
ALFREDO STORTO Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 06 novembre 2008
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 5195/2008 proposto da:
EDITEM S.R.L.
rappresentato e difeso da:
IULIANO DAMIANO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA P. COLLETTA N. 35
presso
IULIANO DAMIANO
contro
REGIONE CAMPANIA
rappresentata e difesa da:
RAFFAELE CHIANESE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA S. LUCIA N. 81
presso
AVVOCATURA REGIONALE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto dirigenziale n. 241 del 8.7.2008, con cui la G.R, della Campania – Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica – Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti dispone la revoca del contributo, pari complessivamente ad euro 141.725,95 e il recupero dei contributi liquidati alla società ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania
Udito il Giudice relatore, dott. Alfredo Storto
Uditi altresì per le parti, gli Avvocati, come da verbale di udienza.
Visto l’art. 26 comma 4 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che consente la decisione in forma semplificata in camera di consiglio;
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Editem S.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto alla revoca del contributo economico ex lege n. 598/1994 per «la carenza di documentazione probatoria di spesa comprovante l’effettivo pagamento delle spettanze effettuate al personale impegnato nella realizzazione del progetto» in violazione del relativo regolamento comunitario il quale, ai fini del riconoscimento di spesa «prevede che i pagamenti effettuati dai beneficiari delle agevolazioni devono essere comprovati da spese effettivamente sostenute».
L’impugnazione fonda su diverse censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Ha resistito in giudizio la Regione intimata eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del g.a. e, comunque, chiedendo il rigetto nel merito delle avverse domande.
Preliminarmente, rileva il Collegio che nel caso di specie è possibile l'applicazione dello strumento acceleratorio della decisione immediata nel merito del giudizio, con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli art. 21, comma 10, e 26, comma 4, l. n. 1034 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il contraddittorio tra le parti risulta correttamente instaurato e la domanda appare manifestamente inammissibile (v. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511).
Infatti, ritiene il Tribunale di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema degli aiuti alle imprese, rappresentati dalla concessione di contributi o altri incentivi economici, e della giurisdizione sulle relative controversie.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Si afferma inoltre che, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela.
Quanto alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo.
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:
• appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse;
• appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.
Tanto premesso, occorre osservare che, nel caso di specie, la revoca del provvedimento di concessione del contributo fonda sull’inosservanza degli oneri documentali della spesa imposti dalla normativa comunitaria.. Si tratta, dunque, di ragioni concernenti la fase di attuazione dell’intervento e l’esatto adempimento da parte del beneficiario del contributo degli obblighi nascenti dalla concessione del medesimo. Ne consegue, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non trattandosi di ragioni afferenti all’esercizio del potere concessorio.
Sussistono giusti motivi, in relazione all’esito processuale, per disporre la compensazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 5195/2008 sussistendo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2008
Il Presidente
Il Giudice estensore
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