Visto il ricorso n. 7536/2004 proposto da:
FIBE S.P.A. e FIBE CAMPANIA S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. MAGRI' ENNIO, MAGRI' FABRIZIO e AMBROSELLI MASSIMO, con domicilio eletto in NAPOLI, via Carducci, n. 19;
contro
COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA, rappresentato e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in NAPOLI presso la sede in via Diaz 11;
e nei confronti di
COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA, n.c.;
COMUNE DI VILLA LITERNO, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. TAMBURRINO GIUSEPPE, con domicilio eletto in Napoli, via S. LUCIA, 123, presso lo studio DI MARCO;
PROVINCIA DI CASERTA, n.c.;
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’ordinanza n. 37 del 30.3.2004 del Commissario di governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania;
- nonché dell’ordinanza n. 44 del 30.3.2004 della medesima autorità,;
- del verbale di riunione del 27.3.2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario di Governo con i relativi allegati;
viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti, nonché gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 22/10/2008, relatore il ref. M. Buonauro, uditi gli avvocati;
F A T T O e M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
VISTO l'articolo 3, comma 2 ter del d.l. n. 245/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 21/2006 secondo il quale, nei ricorsi avverso le ordinanze ed i provvedimenti commissariali davanti al giudice amministrativo "il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni";
VISTA l'ordinanza di questa Sezione n. 3537/2004, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 26.06.2007, con la quale sono state dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale complessivamente sollevate in relazione all'articolo 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. n. 245/2005, convertito con modifiche nella legge n. 21/2006 (misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania);
RITENUTA, in particolare, la legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 3, comma 2bis sopra citato, secondo la quale "in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 , comma 1 della legge n. 225/1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma";
RILEVATO che con il ricorso introduttivo è stata impugnata l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania con la quale sono state individuate le arre di stoccaggio e messa in riserva del combustibile derivato dai rifiuti e che, pertanto, la competenza a conoscere della relativa controversia è attribuita in via esclusiva al T.A.R. Lazio - sede di Roma;
CONSIDERATO, infine, che "le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate d'ufficio", e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale del T.A.R. adito;
RITENUTO di dovere compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della novità della questione;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima dichiara la competenza funzionale sul ricorso in epigrafe del T.A.R. Lazio - sede di Roma. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Estensore