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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 11 novembre 2008 n. 19484
Pres. A. Onorato, est. O. Forlenza
Cecchini Annamaria, Leone Francesco,
Frascogna Carolina, Mersico Carmela, Cecere Maria, De Vita Gennaro, Di
Guida Leonardo, Di Lauro Amalia, Passaro Costanza (Avv. Bartolo Giuseppe
Senatore) c. Comune di Marano (Avv. Raffaello Capunzo).


Pubblico impiego - Art. 1 L 1369/1960 – Ambito di applicazione – Limiti – In riferimento a lavori svolti per fini istituzionali pubblici.

L’art. 1 l. n. 1369/1960 – a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni – pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici, deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio di impresa, sicchè esso non è invocabile allorché venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali e non può operare, pertanto, per le amministrazioni pubbliche non costituite in forma di azienda, né, in ogni caso, allorché il soggetto interessato assume di avere svolto l’attività lavorativa in favore di una p.a. in correlazione ai propri fini istituzionali pubblicistici (1)

 

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1. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 352; sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 716;
TAR Campania, sez. V, 1 aprile 2008 n. 1667; TAR Marche, sez. I, 14 novembre 2007 n. 1880.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sez. V





composto dai signori:
dott. Antonio Onorato, Presidente,
dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel.,
dott. Gabriele Nunziata, Primo Referendario,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa di cui al ricorso n. 5605/1990 r.g., proposto da
Cecchini Annamaria, Leone Francesco, Frascogna Carolina, Mersico Carmela, Cecere Maria, De Vita Gennaro, Di Guida Leonardo, Di Lauro Amalia, Passaro Costanza, rappresentati e difesi dall’avv. Bartolo Giuseppe Senatore, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via Toledo, 205 (m. a m.);

contro



il Comune di Marano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi 33;
la coop. Splendor (n.c.);

per la declaratoria
di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro, costituzione ex lege del rapporto di pubblico impiego e annullamento del licenziamento;

visti il ricorso e gli altri atti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano;
relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 il Cons. Forlenza;
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



Con ricorso notificato in data 2-7 agosto 1990, depositato il successivo 5 settembre, i ricorrenti espongono di avere partecipato al concorso per tre posti di bidello, bandito dal Comune di Marano, conseguendo l’ìdoneità e di essere stati successivamente assunti dalla coop. Splendor, alla quale il detto Comune conferiva “l’incarico di provvedere alla pulizia e sorveglianza dei plessi dei circoli didattici”, precisandosi che il personale della cooperativa avrebbe dovuto “svolgere le stesse mansioni ed osservare lo stesso orario di lavoro del personale di ruolo comunale”.
Precisate le mansioni effettivamente svolte, l’orario di lavoro osservato e la retribuzione percepita (v. pagg. 5-6 ricorso), i ricorrenti espogono di “essere stati licenziati tutti in tronco dai direttori didattici, che verbalmente il 13 giugno 1990 hanno comunicato agli stessi che il giorno dopo non dovevano più presentarsi al lavoro”.
Propongono, quale motivo di ricorso, violazione art. 1 l. n. 1369/1960; poiché il rapporto di lavoro “deve ritenersi sorto e continuato con il Comune di Marano, essendo fittizia l’interposizione operata dalla cooperativa Splendor”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marano, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè sia il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza di assunzione, sia il ricorso avverso il provvedimento esplicito di reiezione dell’istanza, sono stati respinti da questo Tribunale, con sentenza sez. III, n. 191/1994, confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 271/2001. Ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, potendosi in tal modo prescindere dall’esame della eccezione di improcedibilità.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 352; sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 716; TAR Campania, sez. V, 1 aprile 2008 n. 1667; TAR Marche, sez. I, 14 novembre 2007 n. 1880), l’art. 1 l. n. 1369/1960 – a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni – pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici, deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio di impresa, sicchè esso non è invocabile allorché venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali e non può operare, pertanto, per le amministrazioni pubbliche non costituite in forma di azienda, né, in ogni caso, allorché il soggetto interessato assume di avere svolto l’attività lavorativa in favore di una p.a. in correlazione ai propri fini istituzionali pubblicistici.
Tale è l’ipotesi ricorrente nel caso di specie, laddove i ricorrenti rivendicano lo svolgimento delle mansioni tipiche del bidello.
Né, d’altra parte, come la giurisprudenza ha avuto da tempo modo di chiarire (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 febbraio 1992 n. 2), è possibile il riconoscimento in sede giurisdizionale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, allorché ciò comporterebbe la violazione di norme imperative, quali il divieto di assunzioni nella P.A..
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cecchini Annamaria ed altri, come indicati in epigrafe (n. 5605/1990 r.g.), lo respinge.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2008


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