REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2014 del 1997, proposto da:
Borgia Anna Grazia, rappresentata e difesa dall'avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;
contro
Comune di Carpi, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto prot. n. 38181 del 21.10.1997, con il quale il Sindaco di Carpi ha ordinato alla ricorrente, in qualità di titolare dell'esercizio "Osteria dei Poeti" e della relativa licenza, di anticipare alle ore 23,00 la chiusura serale dell'esercizio pubblico;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato l’atto in epigrafe, con cui il Sindaco di Carpi ha ordinato l’anticipazione alle ore 23 dell’orario di chiusura (originariamente stabilito per le ore 1,00, con facoltà di protrazione alle ore 2,00 nei giorni festivi e prefestivi, venerdì compreso) dell’esercizio pubblico, pure in epigrafe indicato e gestito dalla ricorrente, motivando tale decisione con “la situazione di grave disturbo della quiete pubblica causata dagli schiamazzi di ogni genere perpetrati dagli avventori … nonostante l’impegno della titolare del pubblico esercizio”.
La quale deduce, a sostegno della proposta impugnazione, censure di:
- violazione dell’art. 8 legge n. 287/1991 e dell’art. 9 R.D. n. 773/1931, nonché di eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste (primo motivo);
- eccesso di potere per ultroneità dei fini (secondo motivo).
2. In fase cautelare, questa Sezione respingeva, sotto il profilo della carenza del requisito del “fumus boni iuris”, l’istanza di sospensione formulata in ricorso (ordinanza n. 717/1997); mentre la Sezione V del Consiglio di Stato - “tenuto conto della mancata comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato, coinvolti dall’atto impugnato; comparazione cui era sottesa la possibilità di prendere in considerazione eventuali preliminari misure alternative” - accoglieva (Ordinanza 3 febbraio 1998, n. 173) la medesima domanda, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nei sensi di cui in motivazione”.
3. Indi, il ricorso passava in decisione all’odierna Udienza pubblica, senza che il Comune intimato si costituisse e previa produzione di memoria difensiva di parte ricorrente, ove si evidenziava in diritto la “sproporzione” della misura di prevenzione adottata dal Sindaco e si rappresentava in fatto che, per effetto della provvedimento cautelare concesso dal Giudice amministrativo d’appello, “il locale gestito dalla Sig.ra Borgia ha sempre osservato l’orario di chiusura originariamente assentito dall’Amministrazione comunale (ore 1,00 e ore 2,00 nelle giornate di venerdì, prefestivi e festivi)”.
4.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che tanto la richiamata Ordinanza n. 173/98 del Consiglio di Stato, quanto le deduzioni di parte ricorrente – così come precisate soprattutto in sede di memoria conclusiva – si richiamano, nella sostanza, al principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, all’epoca di adozione del provvedimento controverso non ancora definitivamente affermato nell’ordinamento giuridico interno, per effetto della attività interpretativa della giurisprudenza e del successivo recepimento dei principi del diritto comunitario, testualmente disposto dall’art. 1 della legge n. 241/90, così come novellato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
4.2. Orbene e con riferimento proprio ai provvedimenti amministrativi incidenti sulle c.d. licenze di pubblico esercizio, la giurisprudenza amministrativa ha, poi, espressamente chiarito che < l'applicabilità di tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un'indagine c.d. "trifasica", che dopo l'accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all'individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere; in applicazione di tale principio l'opzione preferita nell'arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con "la misura più mite", sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito> (così, da ultimo : T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2007, n. 160, che richiama Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 dicembre 2005 nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA ed altri).
4.3. Il provvedimento impugnato non pare – come già rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato – rispondere agli anzidetti canoni, sotto il profilo dell’idoneità della misura e del sacrificio imposto al privato, in rapporto al soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito, in quanto pone, per l’appunto, a carico del solo soggetto privato l’intero onere della misura disposta in funzione dell’ordine e della quiete pubblica (riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio), senza preoccuparsi di individuare possibili e ulteriori (alternativi e/o complementari) accorgimenti di natura preventiva, da approntarsi a cura delle Amministrazioni pubbliche preposte e atti a ridurre il peso del suddetto onere addossato al privato.
Come tale, il provvedimento medesimo va, in definitivo accoglimento del ricorso, annullato.
4.4. Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle alterne vicende della fase cautelare e di merito; nonché del definitivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, preso a riferimento per la definizione della controversia nel merito, in epoca successiva all’instaurazione della stessa.
P.Q.M.
ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)