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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 novembre 2008 n. 10448
Pres. Vinciguerra, Rel. Panzironi
Sorgini S. (Avv.ti Di Meglio e V. Attolino) c.
Comune di Fiuggi (Avv. N. Danielli) |
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Autorizzazione e concessione – Concessione commerciale – Istanza – Silenzio assenso - Termine – Decorrenza - Diniego - Illegittimità
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E’ illegittimo il diniego della concessione di posteggio stagionale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che sia stato comunicato all’interessato oltre il termine previsto dalla legge n. 241/90, articolo 20 e dal d.P.R. di attuazione n. 407/94 a decorrere dalla domanda per la concessione. Infatti, la richiamata norma prescrive che, in determinati casi, stabiliti da successiva normativa di attuazione, la domanda di rilascio di un’autorizzazione o licenza comunque denominata, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il diniego entro il termine fissato per categorie di atto: per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, la domanda di rilascio si considera accolta se entro 60 giorni non viene adottato e comunicato il provvedimento di diniego.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE II ter
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composto dai signori
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Antonio Vinciguerra PRESIDENTE
Germana Panzironi COMPONENTE
Maria Cristina Quiligotti COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi n. 9912/97 e n. 13681/97 Reg. Gen., proposto da
Sorgini Sergio, in giudizio con gli avv. Di Meglio Gianfranco e Attolino Vittorio e ed elettivamente domiciliato in Roma; contro
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contro
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Comune di Fiuggi in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio con l’avv. Danielli Nello;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 9912/97:
del provv. Sindacale n. 7544 del 9-6-97 con cui si comunicava il diniego della concessione di posteggio stagionale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
quanto al ricorso n. 13681/97:
del provv. Sindacale n. 10404/97 con cui si comunicava la revoca della concessione di posteggio stagionale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al silenzio assenso formatosi e riconosciuto dal Tar Lazio con ordinanza n. 1915/97;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’ udienza del 27-10-2008, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti, come da verbale di udienza.
FATTO
Con separati ricorsi ritualmente notificati il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Sindaco del Comune di Fiuggi deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il ricorrente premette in fatto quanto segue:
- di essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio industria e artigianato della Provincia di Roma;
- di avere rivolto al Sindaco di Fiuggi, nel mese di Gennaio 1997, domanda per la concessione di un posteggio stagionale per la vendita di libri, indicando le dimensioni del banco e del posteggio;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione sino al mese di giugno 1997 quando gli veniva comunicato il diniego della concessione con la possibilità di ottenere un altro posto;
- di aver proposto ricorso al Tar ed ottenuto la sospensione cautelare del diniego in quanto adottato dopo la formazione del silenzio assenso;
- di aver quindi iniziato l’attività di vendita in forza dell’ordinanza del Tar, regolarmente notificata al comune;
- di aver ricevuto, poco tempo dopo, l’atto di revoca della concessione nonchè l’ordine di rimozione del banco con il contestuale sequestro della merce.
Tali provvedimenti vengono impugnati in quanto gravemente lesivi degli interessi dell’istante.
Si costituiva in entrambi i ricorsi il Comune di Fiuggi, che, operata una ricostruzione complessiva della vicenda che aveva interessato l’attività commerciale in questione, deduce l’infondatezza delle censure e chiede il rigetto dei ricorsi.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2008 i ricorsi sono trattenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio riunisce i ricorsi in quanto connessi soggettivamente ed oggettivamente.
Passando all’esame del ricorso avverso il diniego di concessione di posteggio del 9 giugno 1997, il Collegio ne ritiene la fondatezza a conferma di quanto deciso nella fase cautelare.
Sussistono, infatti, tutte le condizioni per la formazione del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/90, articolo 20 e dal d.P.R. di attuazione n. 407/94.
La norma della legge prescrive che, in determinati casi, stabiliti da successiva normativa di attuazione, la domanda di rilascio di un’autorizzazione o licenza comunque denominata cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il diniego entro il termine fissato per categorie di atto. Il citato decreto ha previsto l’elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell’articolo 20 e l’indicazione del termine per provvedere.
Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, la domanda di rilascio si considera accolta se entro 60 giorni non viene adottato e comunicato il provvedimento di diniego.
Nel caso di specie si è in presenza dei presupposti di legge, trattandosi di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
L’amministrazione ha comunicato il diniego nel mese di giugno 1997, a fronte di un’istanza presentata nel mese di gennaio dell’anno medesimo, quando l’attività stagionale stava per iniziare, con una motivazione basata su un parere della Commissione edilizia che si esprimeva contro per motivi di traffico pedonale ed estetica.
Tale atto è palesemente illegittimo in quanto adottato e comunicato ampiamente fuori dal termine prescritto dei 60 giorni.
Peraltro giova sottolineare che il ricorrente era stato sempre regolarmente autorizzato ad esercitare la sua attività commerciale stagionale, sin dall’anno 1988, come risulta dai documenti in atti e, sempre nel medesimo sito.
La continuità delle concessioni ha evidentemente creato l’affidamento nell’istante all’ottenimento della concessione anche per l’anno 1997, non essendo mutate le circostanze; l’improvviso cambio di rotta dell’amministrazione avrebbe, a maggior ragione, dovuto portare ad una comunicazione tempestiva del diniego in modo anche di dare la possibilità al ricorrente di organizzare diversamente la sua attività.
Come affermato nel ricorso il diniego è stato comunicato a stagione iniziato con la possibilità di ottenere un posto diverso, facoltà che, per i tempi di comunicazione, risulta essere di fatto irrealizzabile per il ricorrente configurandosi, invece, come vessatoria e gravemente lesiva del suo interesse e diritto a lavorare.
Tanto illustrato il Collegio accoglie il ricorso n. 9912/97.
L’accoglimento del primo ricorso comporta quello del secondo gravame, con consequenziale annullamento degli atti impugnati, in quanto la revoca della concessione e gli atti conseguenti sono palesemente illegittimi anche sulla base delle argomentazioni in precedenza esposte.
Occorre, comunque, esaminare le censure avanzate con il secondo gravame.
Le doglianza meritano accoglimento.
In primo luogo il presunto atto di revoca in realtà è un atto di conferma del diniego in quanto non configura una nuova valutazione in termini di opportunità da parte del Comune, che, viceversa, si limita ad esternare pedissequamente le motivazione già contenute nel primo atto di diniego.
Viene infatti ribadito il parere contrario della commissione edilizia, già alla base dell’originario diniego come unica ragione per la c.d. revoca della concessione.
Né peraltro è dato capire che tipo di provvedimento è stato adottato dall’amministrazione, poiché nell’atto si legge che la “determinazione (parere citato) impone l’annullamento-revoca” della concessione. Non è questa la sede per tracciare le differenza tra atto di annullamento e revoca di un provvedimento poiché l’atto in questione non configura nessuna delle tipologie impropriamente richiamate.
Da ultimo, l’affermazione per cui non si condivide la tesi della formazione del silenzio assenso del Tar, risulta evidentemente del tutto fuori luogo in un provvedimento che dovrebbe esprimere una valutazione basata sulla analisi degli interessi pubblici coinvolti e non la personale opinione del funzionario.
D’altra parte l’appello al Consiglio di Stato consente l’espressione del diritto alla difesa nei confronti degli atti del giudice di primo grado che si considerano lesivi del proprio interesse.
Tutto ciò premesso il Collegio accoglie i ricorsi in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, previa riunione dei ricorsi n. 9912/97 e n. 13681/97, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il resistente al pagamento delle spese liquidate in € 2000,00, oltre al ristoro del contributo unificato in entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27-10-2008.
Antonio Vinciguerra PRESIDENTE
Germana Panzironi ESTENSORE |
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