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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 11 novembre 2008 n. 10015
Pres. Riggio Est. Fantini
Miar Sub S.r.l. (Avv.ti R. Valli e F. Sabri) c/
TAV S.p.a. (Avv. D. Corapi). |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Soggetto escluso – Ricorso – Controinteressato – Notifica – Necessità – Ragioni.
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2. Contratti della P.A – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione - Aggiudicatario – Controinteressato – Configurabilità – Ragioni.
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1. E’ da considerarsi inammissibile un ricorso contro l’esclusione di un soggetto da una procedura di gara proposto prima dell’aggiudicazione, nel caso di mancata notifica ad almeno un controinteressato (notifica non effettuata neanche successivamente all’aggiudicazione con la presentazione di motivi aggiunti). Infatti, l’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso da una gara si configura non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche nel caso in cui, al momento della proposizione del gravame, come è accaduto nel caso di specie, siano noti al soggetto escluso solo gli ammessi alla procedura selettiva, non essendo ancora avvenuta l’aggiudicazione (1).
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2. Nell’ipotesi di impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica, la ditta aggiudicataria, va necessariamente individuata come soggetto controinteressato, avendo acquisito, sulla base dell’atto impugnato, una posizione giuridica di vantaggio, diretto ed immediato, con conseguente interesse alla sua conservazione (2).
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1. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/3/2007, n. 1308.
2. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/7/2007, n. 3814. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza ter -
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 231 del 1997 Reg. Gen. proposto dalla
Miar Sub S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raniero Valli e Federico Sabri, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Poma n. 2;
contro
TAV - Treno Alta Velocità S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Corapi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n. 318;
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per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta mediante affissione all’albo pretorio di Roma in data 19/11/1996, del bando di gara, e dell’esito della gara stessa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria difensiva della TAV S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16/10/2008, il Cons. Stefano Fantini;
Nessuno presente per le parti;
FATTO
Con atto notificato in data 17/12/96 e depositato il successivo 9/1/97 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento recante la propria esclusione dalla gara a procedura aperta per i lavori di esecuzione delle indagini per la bonifica da ordigni bellici inesplosi da effettuarsi nell’ambito delle aree interessate dall’ampliamento della sede della costruenda linea ferroviaria ad alta velocità Roma - Napoli.
Lamenta come detta esclusione sia motivata con riguardo alla mancata iscrizione della società all’Albo Nazionale Costruttori per la categoria 19/b, richiesta dalla lex specialis della gara per la partecipazione, deducendo a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Errata applicazione di norma di legge, nella considerazione che la categoria 19/b, secondo quanto previsto dal d.m. 9/3/1989, n. 172 (di approvazione del regolamento per l’attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori), contiene lavorazioni che non hanno alcuna attinenza con i lavori di bonifica da ordigni bellici contemplati dal bando di gara, con conseguente illegittimità dello stesso bando nella parte in cui prevede tale iscrizione come causa di esclusione dalla gara.
2) Illogicità manifesta, evidenziata dalla previsione dell’art. 10 dello schema di contratto, ove, con riferimento al subappalto, non viene richiesta l’iscrizione alla categoria 19/b.
3) Violazione del principio di par condicio fra i concorrenti, nella considerazione che l’erronea apertura della busta esterna, contenente la documentazione di gara della società ricorrente, comunicatale con nota del 3/9/96, con conseguente necessità di ripresentarla, costituisce di per sé motivo di illegittimità della procedura selettiva, e tanto più in considerazione del fatto che l’esclusione è anche giustificata dalla mancanza di documentazione, che potrebbe, in realtà, essere stata smarrita dalla Stazione appaltante.
Si è costituita in giudizio la TAV S.p.a. concludendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16/10/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la mancata intimazione in giudizio dell’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto all’esito della procedura di gara.
Occorre invero considerare che oggetto del presente gravame è non solo l’esclusione della Miar Sub S.r.l., ma, secondo quanto chiaramente evincibile dalle “conclusioni” dell’atto di ricorso, anche il bando di gara ed il “relativo esito” del 19/11/96 (data che corrisponde alla pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara nel quotidiano “Il Sole - 24 Ore”).
Da tale estratto si evince l’esistenza di un’impresa aggiudicataria, o comunque “migliore offerente”, in relazione alla quale il contraddittorio non è stato originariamente instaurato, e neppure successivamente (mediante i motivi aggiunti) integrato.
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, la ditta aggiudicataria va individuata come soggetto controinteressato, avendo acquisito, sulla base dell’atto impugnato, una posizione giuridica di vantaggio, diretto ed immediato, con conseguente interesse alla sua conservazione (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5/7/2007, n. 3814).
Si aggiunga l’ulteriore considerazione per cui, in ogni caso, l’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche nel caso in cui, al momento della proposizione del gravame, come è accaduto nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente, erano noti al soggetto escluso gli ammessi alla procedura selettiva (Cons. Stato, Sez. V, 19/3/2007, n. 1308).
La declaratoria di inammissibilità giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2008.
Italo Riggio Presidente
Stefano Fantini Componente, Est.
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