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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 18 novembre 2008 n. 2612
Pres. Allegretta Est. Di Vita
Società Cooperativa Avvenire a r. l. (Avv.ti R.F. e A. G. Onofrio,
M. T. Franchini) c/ Comune di San Marco in Lamis (n.c.) ed altri.


Contratti della P.A. – Gara – Diritto di accesso – Aggiudicazione -Differimento – Limiti

Nelle procedure di gara, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo in relazione alle offerte presentate dalle società partecipanti. Di conseguenza tale differimento non può essere opposto alla richiesta di documentazione che ha ad oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla gara, i verbali di gara e i provvedimenti di riammissione alla procedura di società in un primo tempo escluse.


N. 02612/2008 REG.SEN.
N. 01228/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2008, proposto da:
Società Cooperativa Avvenire a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Giuseppe Orofino, Angelo Giuseppe Orofino e Maria Teresa Franchini, con domicilio eletto presso lo studio legale Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;

contro



Comune di San Marco in Lamis, non costituito in giudizio;

nei confronti di
Geotec Ambiente s.r.l., Medusa s.c. a r.l., Cooperativa Sociale Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo, Eco 88 s.r.l.;

per l'annullamento
- della nota prot. n. 9646 del 30 luglio 2008 del Comune di San Marco in Lamis, con cui il responsabile del procedimento relativo alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha comunicato che la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente è stata differita al termine della procedura in essere ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- dell’eventuale silenzio - rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente;
- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio dei documenti per i quali si è formulata richiesta di accesso;
- per la condanna dell'amministrazione resistente al rilascio dei documenti suddetti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Udita nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 la difesa di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La Società Cooperativa Avvenire a r.l., premesso di aver partecipato alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani indetta dal Comune di San Marco in Lamis (FG), impugna il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui è stato disposto il differimento, fino al termine della procedura di gara, della richiesta di accesso agli atti della gara avanzata dalla ricorrente.
Pone a fondamento della propria richiesta l’interesse ad accertare il regolare svolgimento della gara d’appalto, avendo appreso che tre società partecipanti, dopo essere state dapprima escluse, sono state riammesse dopo diversi mesi dall’inizio delle operazioni, classificandosi nelle prime tre posizione della graduatoria.
Deduce in sintesi la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere.
Con memoria depositata il 27 ottobre 2008, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo l’amministrazione intimata comunicato la propria disponibilità a rilasciare la documentazione richiesta con nota del 12 settembre, provvedendo al rilascio in data 23 settembre 2008.
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 23 comma 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che la condotta del Comune di San Marco in Lamis e, segnatamente, il rilascio alla società ricorrente dei documenti richiesti, si appalesa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato con il gravame.
All’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali, deve rilevarsi che il ricorso non è sfornito di fondamento giuridico, considerato che dall’art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, emerge che il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo “in relazione alle offerte” presentate dalle società partecipanti e non poteva viceversa essere opposto alla richiesta di documenti presentata dalla società Avvenire che aveva ad oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla gara, i verbali di gara e i provvedimenti di riammissione alla procedura delle società che in un primo tempo erano state escluse.
Alla soccombenza virtuale del Comune di San Marco in Lamis segue la condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio come liquidati in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 1228 del 2008 lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune di San Marco in Lamis al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi in favore della Società Cooperativa Avvenire a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2008



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