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n.11-2008 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 novembre 2008 n. 722
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
A.N.A.S.- S.p.A. (avv. F. Bucci e D. Tentori Montalto) c/ il Comune di Spello


1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere di ordinanza contingibile ed urgente – Strada statale di grande comunicazione – Non sussiste

 

2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere di ordinanza contingibile ed urgente – Esercizio – Condizioni

1. Il Sindaco non è competente ad ingiungere all’ANAS, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 6 ottobre 1995 n. 447, accorgimenti tecnici atti a ridurre l’inquinamento acustico prodotto da una strada di grande comunicazione (“superstrada”). (1)

 

2. L’art. 9, comma 1, della L. 6 ottobre 1995 n. 447, nel prevedere un potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, contiene due elementi di specialità che lo differenziano rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, genericamente intese, vale a dire il riferimento al carattere “eccezionale” della situazione ed alla “temporaneità” delle misure ordinate (il Collegio, nella specie, ha escluso la ricorrenza delle due condizioni in un caso riguardante l’inquinamento acustico prodotto da una strada di grande comunicazione). (2)

 

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(1) La conclusione del Collegio sembra andare di contrario avviso alla giurisprudenza maggioritaria, orientata a riconoscere un potere di ordinanza del Sindaco anche in situazioni di inquinamento riferibili ad opere di pertinenza statale: T.A.R. LOMBARDIA – SEZIONE I - Sentenza 26 maggio 2003, n. 2369, secondo cui, ai sensi dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), il presidente del consiglio dei ministri ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente nell’ambito di servizi pubblici essenziali, allorché sussista un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente per la persona a causa del mancato funzionamento dei detti servizi di preminente interesse generale; pertanto, l’ordinanza sindacale che ingiunge l’installazione di barriere fonoassorbenti o interventi similari non invade la competenza del presidente del consiglio medesimo, atteso che non interferisce col traffico stradale. T.A.R. LAZIO – SEZIONE II - Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904, secondo cui è legittima una ordinanza sindacale con la quale, ai sensi dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti dalla asl territoriale che avevano riscontrato livelli di rumorosità superiori a quelli consentiti (nella specie era stato riscontrato un livello superiore ai sessanta dbA fissato dall’allora vigente d.p.c.m. 1º marzo 1991), è stato intimato ad un’impresa che gestisce una autostrada di «attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’autostrada».
In tale contesto giurisprudenziale, non convince la constatazione – contenuta in sentenza - che la superstrada - fonte di rumore inquinante “costituisce un servizio pubblico essenziale, per di più di competenza statale e comunque d’interesse sovra comunale”, dal momento che le misure impartite dal Sindaco non sembrano impattare sulla funzionalità e continuità del servizio garantito dall’infrastruttura né interferire, se non in via del tutto eventuale e ipotetica, sul regolare flusso del traffico.
T.A.R. LAZIO – SEZIONE II – Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904, in questa rivista, ha rilevato che, in materia di inquinamento acustico, il sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (art. 38, 2º comma, l. 8 giugno 1990 n. 142, prima vigente: v. ora l’art. 54, 2º comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267); b) di poteri speciali, come, ad esempio, il potere, attribuito dal 2º comma bis dello stesso art. 38 l. n. 142/1990 (v. ora il 3º comma cit. d.leg. n. 267/2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza»; l’art. 9 l. n. 447/1999, prevede altresì che il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, possa, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».
In tale occasione, il Collegio laziale ha ritenuto legittima un’ordinanza sindacale con la quale, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ('Legge quadro sull'inquinamento acustico'), a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti dalla A.S.L. territoriale che avevano riscontrato livelli rumorosità superiori a quelli consentiti (nella specie era stato riscontrato un livello superiore ai 60 dbA fissato dall’allora vigente D.P.C.M. 1° marzo 1991), è stato intimato ad un’impresa che gestisce una autostrada di “attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’autostrada”.
(2) Sulle condizioni speciali per l’emanazione dell’ordinanza ex art. 9, L. 6 ottobre 1995 n. 447, T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2004, n. 1139, ha ritento illegittima, per violazione dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), l’ordinanza contingibile ed urgente con cui l’amministrazione comunale, senza fare alcun riferimento ad una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente cui si debba fare fronte, ed anzi con la dichiarata intenzione di dettare la disciplina ordinaria del contenimento delle immissioni sonore nelle more dell’emanazione della normativa regionale in materia, stabilisca il divieto assoluto in alcuni orari di rumori prodotti dalle varie attività ed il divieto dell’uso di strumenti acustici amplificati nei locali balneari e negli spazi aperti annessi alle attività ricettive (alberghi, ristoranti ecc.). Nello stesso senso, T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 1 marzo 2004 n. 813, secondo cui l'art. 9 della Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) autorizza il Sindaco, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ad ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, non già a prescrivere l'adozione di misure definitive, tese all'abbattimento dell'inquinamento acustico, senza stabilire alcun termine temporale di efficacia delle stesse.
Contra, T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 24 gennaio 2006 n. 488, in questa rivista, che ha espresso chiaramente l’avviso secondo cui “la norma di legge non possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro, che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.”. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 133 del 2008, proposto da:
A.N.A.S.- S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Tentori Montalto in Perugia, via Cartolari, 3;


contro




Comune di Spello;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



1. dell’ordinanza sindacale n 9/08 del 17.1.08 del Comune di Spello; notificata al Compartimento Anas di Perugia il 25.1.08; ma conosciuta dalla sede centrale dell’ANAS soltanto in data 15/02/2008, con la quale si ordinava di provvedere: 1.. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici quali l’isolamento acustico e/o altri sistemi, atti a ridurre il rumore prodotto dalla infrastruttura viaria SS n 75 in corrispondenza del Km 16 200 per -un tratto sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge presso le abitazioni presenti nella zona in questione al fine di garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico; 2. entro 10 giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui al punto 1, dovrà essere inviata al Servizio Urbanistica del Comune di Spello e all ‘ARPA sez Territoriale Foligno-Spoleto, Loc Portoni, S. Eraclio di Foligno, relazione della tipologia dei provvedimenti adottati, corredata da collaudo di verifica strumentale del rispetto dei limiti di legge, a firma di un tecnico competente in acustica;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il Cons.Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con l’impugnata ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell’art.9 c° 1 della legge n.447 del 1995, il Sindaco di Spello ha ordinato all’A.N.A.S., e per essa al Capo Compartimento di Perugia, di adottare tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore proveniente dalla sttrada statale n. 75 in corrispondenza del Km. 16+200 per un tratto sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge presso le abitazioni presenti nella zona in questione.
L’ordinanza trae origine da una segnalazione della Sezione territoriale di Foligno-Spoleto dell’A.R.P.A.. Quest’ultima nel 2007- confermando le rilevazioni fonometriche già effettuate nel 2002 in ordine all’ anomalo superamento dei livelli sonori riscontrati presso l’abitazione del signor Nizi Fausto sita nel Comune di Spello in via delle Regioni,n. 3, provocato dalla circolazione stradale al Km. 16+ 200 della strada statale n. 75- ha proposto l’emissione di una specifica ordinanza a carico dell’A.N.A.S..
Per contestare la legittimità di detto provvedimento,la difesa della ricorrente ha formulato censure di incompetenza assoluta o relativa dell’organo emittente,di violazione di legge (art 9 della legge sopra citata nonché artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e art. 3 della legge medesima) e di eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per difetto di istruttoria.
2. Il Comune di Spello non si è costituito in giudizio.
3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza dell’8 ottobre 2008, il Collegio rileva che il ricorso merita di essere accolto sulla base del vizio d’incompetenza.
La fonte del potere che il Sindaco ha inteso esercitare è l’art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, in materia di inquinamento acustico.
La norma è del seguente testuale tenore: «Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri».
Sembra evidente che la strada statale n. 75 (strada di grande comunicazione, comunemente detta “superstrada”) costituisce un servizio pubblico essenziale, per di più di competenza statale e comunque d’interesse sovracomunale.
Donde l’incompetenza del Sindaco.
4. Nondimeno, appare fondato anche il motivo riferito alla mancanza dei presupposti, nel senso che verrà appresso precisato.
Va premesso che la ricorrente non contesta positivamente che nel luogo indicato si riscontri un superamento dei limiti delle emissioni sonore percepibili dalle abitazioni prossime alla strada; né che questa situazione richieda gli opportuni interventi di contenimento e di abbattimento delle emissioni.
La contestazione riguarda, invece, la legittimità dello strumento giuridico concretamente adottato dal Sindaco; e cioè l’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 9, legge n. 447/1995, la cui emanazione comporta gravose responsabilità a carico del destinatario.
In proposito, la ricorrente fa notare, fra l’altro, che la situazione cui il Sindaco ha voluto porre riparo permane da molti anni (nell’ordinanza si cita un rilevamento effettuato nel 2002) e che ciò solo basta a far escludere che ricorra il presupposto della “urgenza”.
5. Il Collegio osserva che, in linea di principio, in materia di provvedimenti d’urgenza ciò che rileva è l’attualità del pericolo e, di conseguenza, l’imminenza del danno che si vuol evitare; sicché, qualora vi è una situazione che produce in permanenza effetti dannosi, non è inappropriato il provvedimento d’urgenza che si propone di evitare nuovi danni che si aggiungano a quelli già prodotti.
In questo caso, però, l’art. 9 sopra citato contiene due elementi di specialità che lo differenziano rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, genericamente intese.
Il primo elemento di specialità è il riferimento al carattere “eccezionale” della situazione; il secondo è il riferimento alla “temporaneità” delle misure ordinate.
Pare al Collegio che nel caso in esame non sia soddisfatta né l’una né l’altra di queste due condizioni.
Non la prima, perché la situazione non viene descritta nel provvedimento come “eccezionale”, e del resto, non è dato ravvisare elementi che la connotino come tale. Si discute, invero, del rumore prodotto dal normale traffico veicolare su una strada di grande comunicazione, in esercizio da decenni.
Non la seconda, perché le misure ordinate non si connotano come temporanee; il che del resto appare inevitabile considerato che, risultando permanente la situazione pregiudizievole, altrettanto permanente dovrà essere il rimedio.
5. In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata. Non sarà inutile tuttavia sottolineare che tale accoglimento concerne, come già detto, solo lo strumento giuridico concretamente adottato dal Comune (l’ordinanza contingibile ed urgente) fermo restando il dovere delle autorità competenti, e della stessa ANAS per quanto la riguarda, di provvedere a tutti i rimedi necessari per risolvere una situazione dannosa (e annosa) la cui difformità dalla legge non è controversa.


P.Q.M.



Il T.A.R. ,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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