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n.11-2008 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 novembre 2008 n. 1940
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
P. C. (avv. E. Pintor) c/ l’Università degli Studi di Cagliari (Avv. Dist. St.)


1. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale - Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Natura

 

2. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale - Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Diritto – Sussiste – Decorrenza.

1. La retribuzione del personale universitario, così come conformata dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN, ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di “equiparazione”. (1)

 

2. Le disposizioni che prevedono “l’indennità di esclusività” come voce autonoma (art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502), e ne demandano la concreta disciplina alla contrattazione collettiva vigente, devono trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, con effetto dall’ 1.1.2000. (2)

 

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(1-2) V. T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 settembre 2005 n. 1931, in questa rivista.


Sent. n. 1940/2008
Ric. nn. 15/2007 e 453/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi n. 15/2007 e 453/2008 proposti da
PINTOR Carlo, rappresentato e difeso, per procura a margine degli atti introduttivi del giudizio, dall’avv. Efisio Pintor, con domicilio eletto nel suo studio, in Cagliari, via Deledda n. 74;

contro



l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, alla via Dante n. 23, è domiciliata;

per l'accertamento e la declaratoria
del diritto a percepire “l’indennità di esclusività” prevista dalle norme di legge e contrattuali vigenti

nonché
per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’ ”indennità di esclusività” nella misura determinata dalle norme di legge e contrattuali vigenti, con corresponsione delle mensilità arretrate dalla data di maturazione del diritto, oltre rivalutazione e interessi , fino alla data del

pensionamento (1.11.2005).
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università intimata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 l’avv. Pintor per parte ricorrente e l'avv. dello Stato Bonomo per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente era alle dipendenze dell’Università di Cagliari con qualifica di Professore e svolgeva la propria attività anche “in assistenza” sanitaria fino al pensionamento avvenuto l’1.11.2005.
Ha chiesto, in via stragiudiziale, la corresponsione dell’ “indennità di esclusività”, come quantificata dall’art. 5 del CCNL del 2000 (cfr. diffide del 27.10.2005 – doc. n. 1 del primo ricorso; e del 20.3.2006 - doc. n. 1 del secondo ricorso).
Con un primo ricorso (n. 15/2007) notificato (alla sola Amministrazione universitaria di Cagliari) il 28/12/2006 e depositato il successivo 10/01/2007, parte ricorrente, universitario che presta attività assistenziale, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire l’ “indennità di esclusività” prevista all’art. 5 del CCNL dell’8.6.2000 (per il biennio economico 2000-2001) e confermata, poi, dall’art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (per il biennio economico 2002-2003), norme che hanno attuato (per il personale universitario) l’art. 15 quater 5° comma del D. Lgs. 502/1992 e l’art. 5 del D.Lgs. 517/1999.
Con un secondo ricorso (n. 453/2008), identico nei contenuti, ma notificato all’Avvocatura dello Stato il 5.6.2008 e depositato il 9.6., ha formulato le medesime richieste di riconoscimento retributivo, anche ai fini del TFR e della riquantificazione del trattamento pensionistico.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente (in entrambi i ricorsi), contestando, con memoria, la fondatezza del gravame, eccependo, inoltre, la prescrizione del diritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per aver radicato antecedentemente identica controversia.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 il difensore del ricorrente ha rinunziato al primo ricorso.
I ricorsi sono stati quindi spediti in decisione.

DIRITTO



Va disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi della stessa controversia retributiva.
Va preso atto della rinuncia al primo ricorso.
Trattandosi di pretese economiche, la presentazione di due ricorsi non rende inammissibile la riproduzione della pretesa con il secondo atto.
Il Tribunale si è già espresso sulla tematica in esame (cfr. gruppo di sentenze, in forma semplificata, n. 1931 e ss. del 30.9.2005 c/ Università di Cagliari) ed il Collegio ritiene di dover sostanzialmente riconfermare tale orientamento, con ulteriori precisazioni.
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 ha introdotto la riforma della “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ed ha disciplinato in modo innovativo il trattamento economico del personale universitario impegnato anche “in attività assistenziale”.
Il legislatore ha ritenuto, cioè, di discostarsi dal precedente sistema “perequativo” (fra personale ASL e personale universitario in assistenza), stabilendo autonome e distinte “voci” di retribuzione.
In particolare con tale decreto legislativo è stato espressamente riconosciuto dal legislatore al personale universitario impegnato anche in attività assistenziale il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall'università, “ulteriori” trattamenti economici aggiuntivi, aventi la propria piena autonomia e non più concepiti e legati alla precedente logica di mera “omogeneizzazione” con il personale delle ASL.
Trattasi de:
- l’indennità di “esclusività” (per richiamo espresso compiuto dall’art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 517/1999 all’art. 15 quater del D.Lgs. 502/1992);
-i trattamenti “graduati” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale (cfr. art. 6 D. Lgs. 517/99).
Per quanto attiene la prima di tali “voci” (indennità di esclusività), l’art. 5, comma terzo, del citato D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517 prevede che, nei confronti del personale di cui al comma 1° (categoria alla quale appartiene parte ricorrente), si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2° del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L’art. 15, quater, comma 5°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 dispone, nello specifico, che I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo…”.
L’art. 15 quinquies, comma 9°, del medesimo testo normativo stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382…” (ossia al personale universitario in assistenza).
Le suddette disposizioni legislative sono state, poi, concretamente “attuate” con i successivi CCNL dell’8.6.2000 (in particolare art. 5) e del 3.11.2005 (art. 36, 4° comma).
L’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, disciplina compiutamente “l’indennità di esclusività” del rapporto di lavoro (quantificandola, per importo lordo annuo, differenziato in base all’inquadramento e all’anzianità soggettiva, da corrispondere in rate mensili). E’ stato precisato espressamente che tale indennità “…costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.
La richiamata norma contrattuale ne stabilisce anche la precisa decorrenza: dall’ 1.1.2000 (cfr. comma 1° dell’art. 5).
L’art. 36, comma 4°, del successivo contratto collettivo (del 3.11.2005) disciplina l’indennità di esclusività in termini meramente confermativi.
Alla luce di tali disposizioni la retribuzione del personale universitario, ora, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN (secondo la vecchia logica), ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di “equiparazione”.
Si evidenzia che l’entrata in vigore del “nuovo regime” emerge espressamente dall’esplicita abrogazione dell’art. 102 del DPR 382/1980 sancita dall’art. 6 ult. comma del D.Lgs. n. 517/99.
Con riguardo al predetto (innovato) quadro normativo, la difesa pubblica concorda con la pretesa di controparte all’attribuzione dell’indennità in questione, ma ritiene che essa troverebbe applicazione solo in futuro, ossia “a regime”, in presenza di una compiuta attuazione della disciplina del D.Lgvo n. 517/99; in mancanza di elementi attuativi la difesa dell’Amministrazione sostiene l’impossibilità di darvi concreta applicazione, ritenendo in sostanza – nelle more - applicabile il precedente sistema di cui ai DD.P.R. n. 312/80 e n. 761/89, nonché alla tabella di equiparazione allegato “D” del D.I. 9.11.1989.
La tesi dell’Amministrazione non convince.
E’ indiscusso che, in forza dello specifico richiamo compiuto dall’art. 5, comma terzo, del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, “l’indennità di esclusività” del rapporto di lavoro prevista dall’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, ha carattere aggiuntivo e non perequativo rispetto al trattamento economico in godimento al personale universitario in attività assistenziale (in quanto elemento distinto della retribuzione, non calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali).
Né si può sostenere che, attualmente, sarebbe “inapplicabile” la nuova normativa. Sul punto si osserva che l’art. 8 del predetto D.Lgvo n. 517/1999, che disciplina, nello specifico, il “regime transitorio”, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presìdi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria”.
Non risulta, cioè, apposta alcuna condizione e/o elemento sospensivo, paralizzante l’efficacia e l’applicazione diretta della nuova normativa retributiva, che si è concretizzata – economicamente - con l’entrata in vigore del CCNL applicativo del 2000, con la definizione specifica del “quantum”.
La riforma retributiva non può, quindi, essere disattesa con riferimento a futuri atti, quali il protocollo di intesa (avvenuto, con le Università di Cagliari e Sassari, con delibera GR 16.9.2004 n. 38/5) e/o la costituzione dell’Azienda mista ospedaliero-universitaria (cfr., per Cagliari, la delibera GR 30.3.2007 n. 13/1, in applicazione dell’art. 1 della LR 28.7.2006 n. 10).
Non risulta, pertanto, per la parte economica che qui interessa, che il richiamo operato dall’art. 5, comma terzo, del predetto D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 all’art 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sia condizionato – come invece altre parti del testo normativo - alla piena attuazione della nuova disciplina tramite protocolli e/o accordi ulteriori, emergendo al contrario, dalla lettera della legge, la volontà del legislatore di disporre già in via transitoria, ricorrendone i presupposti sostanziali, l’attribuzione integrale dell’ “indennità di esclusività” aggiuntiva in questione.
Il Collegio ritiene, quindi, che debbano trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, le disposizioni che prevedono - sganciata dalla “equiparazione” di cui al DPR n. 761/79 -, “l’indennità di esclusività” come voce autonoma, così come concretamente disciplinata dalla contrattazione collettiva vigente, con effetto dall’ 1.1.2000 .
Ciò in quanto il D.Lgs. n. 517/99 ha espressamente abrogato le disposizioni richiamate dalla difesa pubblica, che prevedevano precedentemente le indennità di “equiparazione” tra personale del SSN e docenti universitari (cfr. art. 6, ultimo comma,: “Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo”).
L’interpretazione della legge, che privilegia, ove possibile, in mancanza di inequivoche prescrizioni contrarie, l’applicazione della nuova disciplina piuttosto che quella volta a salvaguardare l’applicazione di norme ormai espressamente abrogate, è maggiormente coerente al sistema.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del preteso diritto e conseguente condanna dell’Amministrazione universitaria alla corresponsione dell’indennità di esclusività, comprensiva degli arretrati mensili maturati.
In ordine all’eccezione di prescrizione formulata dall’Avvocatura, avendo parte ricorrente dimostrato l’avvenuta interruzione con la formulazione della prima (documentata) richiesta stragiudiziale anteriore alla notifica del ricorso (cfr. doc. n. 2 depositato in giudizio – ric. 453/2008) del 27.10.2005, il diritto va riconosciuto dal rateo dell’ottobre 2000 alla data di pensionamento.
Per quanto concerne la richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, va evidenziato che l'art. 22 36° comma della L. 23.12.1994 n. 724 (richiamando l'art. 16 6° comma della L. 30.12.1991 n. 412) attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31.12.1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione, impedendo il “cumulo” delle somme accessorie - cfr. sul punto A.P. del C.S. 15.6.1998 n. 3; C.S., VI, 11.12.1996 n. 1736 e C.S., V, 4.12.1996 n. 1475.
Limitatamente alla maggior somma va quindi accolta la domanda relativa ai frutti civili.
Il diritto riconosciuto riverbererà i propri effetti sul trattamento di fine rapporto e sulla “base pensionabile” (cfr., per la giurisdizione in ordine a quest’ultimo aspetto, TAR Lazio, I, 19.2.2008 n. .1483)
Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico dell’Università, parte soccombente nel giudizio e vengono quantificati in dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA



- riunisce i due ricorsi in epigrafe;
- prende atto della rinunzia al ricorso n. 15/2007;
- accoglie il ricorso n. 453/2008 e, per l’effetto, accerta il diritto alla corresponsione dell’ “indennità di esclusività”, come da motivazione;
- condanna l’Università al pagamento dell’indennità dovuta “di esclusività”, con i relativi accessori di legge.
- condanna l’Università al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si quantificano in Euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, con l'intervento dei signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente
- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,
- Grazia Flaim, Consigliere, estensore.


Depositata in segreteria oggi 11/11/2008

 

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