T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 10 novembre 2008 n. 2858
Pres. Bianchi – Est. Graziano
Consorzio Stabile Thyssenkrupp Elevator Italia (prof.avv. Clarizia,
avv. Rostagno) c. ATC Alessandria (avv.ti Grattarola, Prencipe) e
Monti Ascensori spa
(avv.ti Petix, Saracco) |
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1. – Contratti p.a. – Anomalia dell’offerta – Modifica elementi offerta – Ammissibilità – Condizioni.
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2. – Giustizia amministrativa – Giudizio – Integrazione motivazione atto – Materia concorsuale – Esclusione.
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3. - Contratti p.a. – Anomalia dell’offerta – Obbligo motivazione – In caso giudizio di anomalia.
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4. – Contratti p.a. – Anomalia offerta – Valutazione – Offerta complessiva – Necessità.
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5. – Contratti p.a. – Anomalia offerta – Procedimento esclusione – Conclusione – Esclusione indicata nel verbale Commissione – Presenza delegato concorrente – Sufficienza.
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1. – In sede di verifica dell’anomalia è consentito un lieve rimaneggiamento degli elementi dell’offerta, purchè non vi sia una modifica sostanziale della stessa come ad esempio riducendo l’utile di impresa dichiarato con le giustificazioni preliminari.
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2. – L’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo in corso di giudizio è inammissibile in materia di procedure concorsuali sia a posti di pubblico impiego che relative alle pubbliche gare.
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3. – In caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all’aggiudicazione, la motivazione deve essere puntuale ed analitica.
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4. – In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è necessario valutare l’offerta complessiva e non limitarsi ad aspetti risultanti dalle singole componenti della stessa.
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5. – Il procedimento di esclusione di un concorrente dalla gara per anomalia dell’offerta è validamente concluso mediante una espressa negativa determinazione contenuta nel verbale della Commissione di gara, redatto in presenza di un delegato della concorrente.
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