T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2008 n. 2747
Pres. Calvo – Est. Fornataro
New System Service Società Consortile a r.l. (avv.ti Di Pasquale,
acalone, prof. avv. Dal Piaz) c. Ministero dell’Economia e delle
Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Comando Generale
Guardia Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Piemonte Guardia di Finanza, Impresa SE.DE.CO. soc. coop.,
Impresa Carlo D’Angelo |
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1. – Giustizia amministrativa – Verbale di udienza – Atto pubblico – Efficacia – Dichiarazioni rese da difensori in udienza – Mancata lettura verbale – Irrilevanza.
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2. – Giustizia amministrativa – Impugnazione – Invio atto tramite fax – Decorrenza termine - Sussiste.
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3.- Giustizia amministrativa –Impugnazione – Tardività ricorso – Motivi aggiunti – Inammissibilità – Condizioni.
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1. – Il verbale di udienza è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso anche delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza davanti al giudice, a prescindere dalla loro sottoscrizione e dalla circostanza che del verbale ne sia stata data lettura.
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2. – L’Amministrazione può utilizzare lo strumento del fax per comunicare l’avvenuta aggiudicazione, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio e sono atti a far decorrere i termini perentori per l’impugnazione dell’atto trasmesso.
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3. – La tardività del ricorso principale comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti successivamente proposti quando questi risultano proposti avverso gli stessi atti impugnati con il ricorso principale.
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